REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
           CAPO II                                                              
     Disposizioni in materia di occupazione                                     
     ed uso del territorio                                                      
Sezione I                                                                       
Disposizioni per la gestione delle aree                                         
del demanio idrico                                                              
          Art. 15                                                               
Criteri per il rilascio dei titoli concessori                                   
1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle concessioni           
per l'utilizzo delle aree del demanio idrico in conformita' agli                
strumenti di pianificazione di bacino, nel rispetto delle                       
disposizioni in materia di tutela ambientale e delle finalita' di cui           
all'articolo 13. Fermi restando i diritti di prelazione previsti                
dalla legge e la necessita' di proteggere preesistenti interessi                
generali meritevoli di tutela, il rilascio avviene sulla base dei               
criteri, nell'ordine, di cui ai commi 2, 3 e 4.                                 
2. Le aree del demanio idrico comprese nelle aree naturali protette             
sono di norma concesse agli enti di gestione di tali aree naturali a            
titolo gratuito per fini di salvaguardia e ripristino ambientale.               
3. Le aree del demanio idrico sono concesse, con preferenza rispetto            
ai privati, ad Enti locali, singoli o associati per finalita' di                
tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o            
valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica. Tali Enti             
si rapportano con i soggetti privati per consentirne l'utilizzo a               
scopo sociale o ricreativo.                                                     
4. Nel rilascio e nel rinnovo delle concessioni l'Amministrazione               
regionale osserva i seguenti criteri di priorita' relativi all'uso              
richiesto:                                                                      
a) tutela della biodiversita' e riqualificazione ambientale;                    
b) realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico nel            
rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area.                            

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina