LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO II
Disposizioni in materia di occupazione
ed uso del territorio
Sezione I
Disposizioni per la gestione delle aree
del demanio idrico
Art. 15
Criteri per il rilascio dei titoli concessori
1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle concessioni
per l'utilizzo delle aree del demanio idrico in conformita' agli
strumenti di pianificazione di bacino, nel rispetto delle
disposizioni in materia di tutela ambientale e delle finalita' di cui
all'articolo 13. Fermi restando i diritti di prelazione previsti
dalla legge e la necessita' di proteggere preesistenti interessi
generali meritevoli di tutela, il rilascio avviene sulla base dei
criteri, nell'ordine, di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Le aree del demanio idrico comprese nelle aree naturali protette
sono di norma concesse agli enti di gestione di tali aree naturali a
titolo gratuito per fini di salvaguardia e ripristino ambientale.
3. Le aree del demanio idrico sono concesse, con preferenza rispetto
ai privati, ad Enti locali, singoli o associati per finalita' di
tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o
valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica. Tali Enti
si rapportano con i soggetti privati per consentirne l'utilizzo a
scopo sociale o ricreativo.
4. Nel rilascio e nel rinnovo delle concessioni l'Amministrazione
regionale osserva i seguenti criteri di priorita' relativi all'uso
richiesto:
a) tutela della biodiversita' e riqualificazione ambientale;
b) realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico nel
rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area.