LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO II
Disposizioni in materia di occupazione
ed uso del territorio
Sezione I
Disposizioni per la gestione delle aree
del demanio idrico
Art. 14
Competenza per il rilascio delle concessioni
1. Compete all'Amministrazione regionale il rilascio delle
concessioni per l'occupazione di aree del demanio idrico di cui
all'articolo 13. Resta ferma la competenza dei Consorzi di bonifica
al rilascio delle concessioni, ai sensi del Titolo VI Capo I del
regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni
delle paludi e dei terreni paludosi), sul reticolo di bonifica.
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il Titolo VI, Capo I del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368
concernente Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei
terreni paludosi concerne:
"TITOLO VI - DISPOSIZIONI DI POLIZIA
CAPO I - Disposizioni per la conservazione delle opere di
bonificamento e loro pertinenze".