LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO II
Disposizioni in materia di occupazione
ed uso del territorio
Sezione I
Disposizioni per la gestione delle aree
del demanio idrico
Art. 13
Ambito di applicazione e finalita'
1. La Regione provvede alla gestione delle aree del demanio idrico
garantendo la funzionalita' idraulica, la salvaguardia ambientale e
la finalita' conservativa del bene pubblico.