LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO I
Attribuzione di funzioni
Art. 12
Attribuzioni in materia di stoccaggio
di prodotti energetici
1. La valutazione degli aspetti territoriali ed ambientali di cui
all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle
procedure di concessione per l'installazione di impianti di
lavorazione o di deposito di oli minerali), e' attribuita alle
Province.
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'art. 4, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 concernente Regolamento recante
semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di
impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali e' il
seguente:
"Art. 4 - Procedura per il rilascio di concessione
omissis
7. La regione interessata dalla installazione o dall'ampliamento
degli impianti di cui all'art. 2 esprime il proprio parere con
riguardo agli aspetti territoriali ed ambientali, ed in tutti i casi
in cui detto parere sia chiesto da specifiche disposizioni di legge.
In caso di impianti destinati al contenimento delle emissioni
inquinanti in atmosfera tale parere non e' previsto; delle relative
autorizzazioni il Ministero tuttavia da' comunicazione alla regione.
omissis".