LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO I
Attribuzione di funzioni
Art. 11
Funzioni amministrative in materia di bonifica
e ripristino ambientale dei siti inquinati
1. La Giunta regionale, acquisite le proposte delle Province, sentita
la competente Commissione consiliare, predispone il programma
regionale degli interventi di bonifica e ripristino ambientale sulla
base dell'analisi di rischio applicata all'anagrafe dei siti prevista
dall'articolo 17, comma 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio). Per l'applicazione dell'analisi di rischio la Regione
si avvale di ARPA coordinandone l'attivita'. La Regione e' altresi'
competente a formulare la proposta dei siti di interesse nazionale,
di cui all'articolo 17, comma 14, dello stesso decreto, e ad
esprimere l'intesa con il Ministro dell'ambiente, ai fini
dell'approvazione dei progetti relativi ai medesimi siti.
2. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 5, sono attribuite
alle Province le funzioni in materia di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati previste all'articolo 17 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, ivi compresa la gestione dei
finanziamenti degli interventi riferita ai siti di interesse
nazionale e ai siti del programma regionale. Qualora l'intervento di
bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel
territorio di pi province, il progetto e gli interventi sono
approvati ed autorizzati dalla Provincia il cui territorio e'
maggiormente interessato, previa acquisizione dell'intesa dell'altra
Provincia coinvolta. Con direttiva della Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, sono individuati gli interventi di
interesse regionale per i quali la Regione partecipa alla Conferenza
dei Servizi convocata per l'approvazione degli stessi.
3. Nei casi in cui il progetto e gli interventi siano approvati dalla
Provincia, le garanzie finanziarie previste dall'articolo 17, comma
4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dall'articolo 10, comma
9, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471
(Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni e integrazioni) per la corretta
esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, di
ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti
inquinati, sono prestate a favore della Provincia.
4. L'anagrafe dei siti da bonificare, di cui al comma 1, e' istituita
dalla Regione che si avvale per la gestione di ARPA, in applicazione
degli indirizzi stabiliti dalla Regione e sulla base dei dati forniti
dai Comuni e dalle Province.
5. La Giunta regionale, acquisite le proposte delle Province, sentita
la competente Commissione consiliare, predispone il piano relativo
agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e
ripristino ambientale, ad iniziativa degli interessati che hanno
presentato la comunicazione di cui all'articolo 9 del decreto del
Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999.
NOTE ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 concernente "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio" e' il seguente:
"Art. 17 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita',
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle
acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla
specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei
campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione
dei progetti di bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che
facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti
di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i
rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16
maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio
1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione,
raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli
impianti a rischio di incidente rilevante di cui al DPR 17/5/1988, n.
175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone,
eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti
delle tecnologie di rilevazione pi avanzate, la mappatura nazionale
dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei
limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo
concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a
procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli
impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia
ed alla Regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di
controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento
ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla
lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla
Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli
interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la
situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere
gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento
ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere
presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle
aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di
inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno
comunicazione al Comune, che diffida il responsabile
dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonche' alla
Provincia ed alla Regione.
4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli
interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione
del progetto medesimo e ne da' comunicazione alla Regione.
L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del
progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di
esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio
degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se
l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area
compresa nel territorio di pi comuni il progetto e gli interventi
sono approvati ed autorizzati dalla Regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di
bonifica la Regione puo' richiedere al Comune che siano apportate
modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al
progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici
in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilita' di
contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con
l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi
sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere
l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti
dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con
l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonche' limitazioni
temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto
alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero
particolari modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali
prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere
assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di
finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50
per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti
interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante
urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza
e di indifferibilita' dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti
le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla
osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per
la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al
comma 2, lettera c), e' attestato da apposita certificazione
rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano
individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune
territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione,
che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le
somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi
fondi nell'a'mbito delle proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale nonche' la realizzazione delle eventuali misure di
sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai
commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di
destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18,
comma 2, della Legge 28/2/1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
ripristino ambientale delle aree inquinate nonche' per la
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi
2 e 3, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree
medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo
comma, del codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche
in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le
predette spese sono altresi' assistite da privilegio generale
mobiliare.
11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro,
l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al
sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di
impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
peggioramento della situazione ambientale.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti
interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo
un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli
inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione
d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area
comporti l'applicazione dei limiti di accettabilita' di
contaminazione pi restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie
spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito
progetto che e' approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.
L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla Provincia
ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente
articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli
interessati.
13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono
effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e
dalle caratteristiche dei siti inquinati nonche' dalla natura degli
inquinamenti.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse
nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita',
d'intesa con la Regione territorialmente competente. L'approvazione
produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli
impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove
prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale
degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di
bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i
progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla
produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di
concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un
decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese
industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese
industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di
bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica,
rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti
contaminati da bonificare.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 concernente Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio e' citato alla nota 1 del presente articolo.
Comma 3
3) Il testo dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 concernente Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e' citato alla nota 1 al
presente articolo.
4) Il testo dell'art.10, comma 9, del decreto del Ministro
dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n.471 concernente Regolamento recante
criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica
e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo
17 del DLgs 5/2/1997, n. 22, e successive modificazioni e
integrazioni e' il seguente:
"Art.10 - Approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi
di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza
permanente
omissis
9. Con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo sono
autorizzati gli interventi necessari per l'attuazione del progetto
stesso e sono stabiliti i relativi tempi d'esecuzione, sono indicate
le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori ed e' fissata
l'entita' delle garanzie finanziarie in misura non inferiore al 20%
del costo stimato dell'intervento che devono essere prestate a favore
della Regione per la corretta esecuzione e il completamento degli
interventi medesimi. Il provvedimento e' comunque comunicato alla
Regione, alla Provincia ed al Comune interessati.
omissis".
Comma 5
5) Il testo dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'Ambiente 25
ottobre 1999, n. 471 concernente Regolamento recante criteri,
procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il
ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17
del DLgs 5/2/1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni
e' il seguente:
"Art. 9 - Interventi ad iniziativa degli interessati
1. Il proprietario di un sito o altro soggetto che, al di fuori dei
casi di cui agli articoli 7 e 8, intenda attivare di propria
iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza
d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 13-bis del DLgs 5/2/1997, n. 22, e del
presente regolamento, e' tenuto a comunicare alla Regione, alla
Provincia ed al Comune la situazione di inquinamento rilevata nonche'
gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza necessari
per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente adottati e in
fase di esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da
idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le
caratteristiche dei suddetti interventi.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, il Comune o, se l'inquinamento interessa il territorio di pi
comuni, la Regione verifica l'efficacia degli interventi di messa in
sicurezza d'emergenza adottati e puo' fissare prescrizioni ed
interventi integrativi, con particolare riferimento alle misure di
monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento
ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli
interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente
circostante.
3. Qualora il proprietario o altro soggetto interessato proceda ai
sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la decorrenza dell'obbligo di bonifica verra'
definita dalla regione territorialmente competente in base alla
pericolosita' del sito determinata con i criteri di cui all'articolo
14, comma 3, nell'a'mbito del Piano regionale o di suoi eventuali
stralci, salva in ogni caso la facolta' dell'interessato di procedere
agli interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del
suddetto termine.
4. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla contestuale
bonifica di una pluralita' di siti che interessano il territorio di
pi regioni o vi siano pi soggetti interessati alla bonifica di un
medesimo sito di rilevanza nazionale, i tempi e le modalita' di
intervento possono essere definiti, rispettivamente, con apposito
accordo di programma stipulato, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con tutte le regioni
interessate o con il Ministro dell'ambiente di concerto con i
Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con le regioni interessate.
5. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla contestuale
bonifica di una pluralita' di siti che interessano tutto il
territorio nazionale, i tempi e le modalita' di intervento possono
essere definiti con apposito accordo di programma stipulato, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanita' e
dell'industria del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la
Conferenza Stato Regioni.
6. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle situazioni
di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento
determinate da eventi, anche accidentali, verificatisi in data
successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.".