LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE
CAPO I
Attribuzione di funzioni
Art. 10
Attribuzione di funzioni in materia di raccolta funghi
per iniziative scientifiche e abrogazione
dell'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 1996
1. Sono attribuite alle Province le funzioni della Regione ai sensi
dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in
materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati).
2. Il provvedimento di autorizzazione, in relazione al carattere ed
alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di
validita', comunque non superiore ad un anno, le persone autorizzate,
le specie fungine oggetto di raccolta ed i relativi quantitativi.
3. E' abrogato l'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1996, n.
6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi
epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge
23 agosto 1993, n. 352).
NOTE ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'art. 8 della Legge 23 agosto 1993, n. 352
concernente Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati e' il seguente:
"Art. 8
1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di
particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della
giunta regionale, sentito l'assessore competente, puo' rilasciare
autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di
interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validita' per un
periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.".
Comma 3
2) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6
concernente Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei
funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della
legge 23 agosto 1993, n. 352 e' il seguente:
"Art. 12 - Autorizzazione alla raccolta in deroga per iniziative
scientifiche
1. Con provvedimento regionale possono essere rilasciate
autorizzazioni speciali alla raccolta di qualsiasi specie fungina per
comprovati motivi di ricerca scientifica o in occasione di mostre,
seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.
2. Il provvedimento, in relazione al carattere ed alla rilevanza
dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di validita'
dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine
oggetto di raccolta ed i relativi quantitativi.".