REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

          TITOLO I                                                              
     NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE                                          
     DEGLI  HABITAT NATURALI E SEMINATURALI NONCHE' DELLA FLORA E DELLA         
     FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE                           
     E 79/409/CEE INERENTI LA RETE NATURA 2000                                  
     IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 357           
     DEL  1997                                                                  
           CAPO IV                                                              
     Disposizioni finali                                                        
          Art. 8                                                                
Disposizioni transitorie e finali                                               
1. Fino all'emanazione degli atti contenenti gli indirizzi di cui               
all'articolo 2 la valutazione di incidenza e' effettuata dalla                  
Regione.                                                                        
2. Qualora le funzioni previste ai Capi II e III della presente legge           
interessino un sito interregionale, il soggetto competente procede              
acquisito il parere del soggetto competente per le altre Regioni                
interessate.                                                                    
3. In caso di accertata e persistente inattivita' nell'esercizio                
delle funzioni previste ai Capi II e III, la Regione esercita i                 
poteri sostitutivi di cui all'articolo 16 della legge regionale 21              
aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) con le               
modalita' ivi previste.                                                         
4. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale n.            
3 del 1999.                                                                     
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art.16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3              
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 16 - Potere sostitutivo                                                   
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del  DLgs n. 112 del             
1998 e dal comma 45 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, la                
Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in            
cui vi sia una accertata e persistente inattivita' nell'esercizio di            
funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del                 
sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella                
Conferenza Regione-Autonomie locali.                                            
2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un             
termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga              
motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e               
sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via                
sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un                     
commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie            
locali.                                                                         
3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di            
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che           
si intendono modificati.".                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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