LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO I
NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE
DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI NONCHE' DELLA FLORA E DELLA
FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE
E 79/409/CEE INERENTI LA RETE NATURA 2000
IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 357
DEL 1997
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino all'emanazione degli atti contenenti gli indirizzi di cui
all'articolo 2 la valutazione di incidenza e' effettuata dalla
Regione.
2. Qualora le funzioni previste ai Capi II e III della presente legge
interessino un sito interregionale, il soggetto competente procede
acquisito il parere del soggetto competente per le altre Regioni
interessate.
3. In caso di accertata e persistente inattivita' nell'esercizio
delle funzioni previste ai Capi II e III, la Regione esercita i
poteri sostitutivi di cui all'articolo 16 della legge regionale 21
aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) con le
modalita' ivi previste.
4. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale n.
3 del 1999.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 2
1) Il testo dell'art.16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 16 - Potere sostitutivo
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del DLgs n. 112 del
1998 e dal comma 45 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, la
Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in
cui vi sia una accertata e persistente inattivita' nell'esercizio di
funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del
sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella
Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un
termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga
motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e
sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via
sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un
commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie
locali.
3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che
si intendono modificati.".