LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO I
NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE
DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI NONCHE' DELLA FLORA E DELLA
FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE
E 79/409/CEE INERENTI LA RETE NATURA 2000
IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 357
DEL 1997
CAPO III
Valutazione di incidenza
Art. 6
Valutazione di incidenza su progetti e interventi
1. La valutazione di incidenza su progetti e interventi e' effettuata
dal soggetto competente all'approvazione del progetto o
dell'intervento nel rispetto delle direttive regionali di cui
all'articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani
di gestione adottati dai competenti enti in attuazione dell'articolo
3.
2. La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti
alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della
legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di
valutazione dell'impatto ambientale) e' ricompresa e sostituita da
tale procedura ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 l'ente competente puo'
avvalersi, previa convenzione, della Provincia.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 2
1) La legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 concerne Disciplina della
procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
2) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9
concernente Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto
ambientale e' il seguente:
"Art. 17 - Effetti della valutazione di impatto ambientale (VIA)
1. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti
relativi alle attivita' produttive di cui all'art. 6 comprende e
sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque
denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico -
territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del
Comune e dell'Ente di gestione di area naturale protetta regionale.
2. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti
di cui all'art. 7 comprende e sostituisce tutte le intese, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nullaosta,
gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del
progetto in base alla vigente normativa. Essa ha altresi' il valore
di concessione edilizia qualora il Comune territorialmente
competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti
i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta cui e' subordinato il suo
rilascio, si sia espresso positivamente.
3. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per le opere
pubbliche, o di interesse pubblico da realizzarsi da parte degli enti
istituzionalmente competenti, puo' costituire variante agli strumenti
urbanistici qualora tali modificazioni siano state adeguatamente
evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso
dell'Amministrazione comunale sia ratificata dal Consiglio comunale
entro 30 giorni a pena di decadenza.
4. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva, qualora
comprenda l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 7 della
legge 29/6/1933, n. 1497, e' trasmessa al Ministero per i beni
culturali e ambientali, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al
comma 9, dell'art. 82, del DPR 24/7/1977, n. 616. e successive
modifiche ed integrazioni.
5. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva obbliga il
proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in
essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo
dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono
vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese,
concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi
comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in
base alla vigente normativa.
6. La valutazione di impatto ambientale (VIA) negativa preclude la
realizzazione dell'intervento o dell'opera.
7. In relazione alle caratteristiche del progetto, la valutazione di
impatto ambientale (VIA) positiva stabilisce la propria efficacia
temporale, in ogni caso non inferiore a tre anni, anche in deroga ai
termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti.
L'autorita' competente, a richiesta del proponente, puo' prorogare
tale termine per motivate ragioni.".