REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

          TITOLO I                                                              
     NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE                                          
     DEGLI  HABITAT NATURALI E SEMINATURALI NONCHE' DELLA FLORA E DELLA         
     FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE                           
     E 79/409/CEE INERENTI LA RETE NATURA 2000                                  
     IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 357           
     DEL  1997                                                                  
            CAPO III                                                            
       Valutazione di incidenza                                                 
          Art. 6                                                                
Valutazione di incidenza su progetti e interventi                               
1. La valutazione di incidenza su progetti e interventi e' effettuata           
dal soggetto competente all'approvazione del progetto o                         
dell'intervento nel rispetto delle direttive regionali di cui                   
all'articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani           
di gestione adottati dai competenti enti in attuazione dell'articolo            
3.                                                                              
2. La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti             
alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della              
legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di             
valutazione dell'impatto ambientale) e' ricompresa e sostituita da              
tale procedura ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge.                  
3. Per le finalita' di cui al comma 1 l'ente competente puo'                    
avvalersi, previa convenzione, della Provincia.                                 
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 2                                                                         
1) La legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 concerne Disciplina della            
procedura di valutazione dell'impatto ambientale.                               
2) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9             
concernente Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto              
ambientale e' il seguente:                                                      
"Art. 17 - Effetti della valutazione di impatto ambientale (VIA)                
1. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti           
relativi alle attivita' produttive di cui all'art. 6 comprende e                
sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque              
denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico -                    
territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del                 
Comune e dell'Ente di gestione di area naturale protetta regionale.             
2. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti           
di cui all'art. 7 comprende e sostituisce tutte le intese, le                   
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nullaosta,              
gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del             
progetto in base alla vigente normativa. Essa ha altresi' il valore             
di concessione edilizia qualora il Comune territorialmente                      
competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti            
i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta cui e' subordinato il suo            
rilascio, si sia espresso positivamente.                                        
3. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per le opere             
pubbliche, o di interesse pubblico da realizzarsi da parte degli enti           
istituzionalmente competenti, puo' costituire variante agli strumenti           
urbanistici qualora tali modificazioni siano state adeguatamente                
evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso           
dell'Amministrazione comunale sia ratificata dal Consiglio comunale             
entro 30 giorni a pena di decadenza.                                            
4. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva, qualora                 
comprenda l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 7 della                
legge 29/6/1933, n. 1497, e' trasmessa al Ministero per i beni                  
culturali e ambientali, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al             
comma 9, dell'art. 82, del DPR 24/7/1977, n. 616. e successive                  
modifiche ed integrazioni.                                                      
5. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva obbliga il               
proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in              
essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo                
dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono                  
vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese,             
concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi                
comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in             
base alla vigente normativa.                                                    
6. La valutazione di impatto ambientale (VIA) negativa preclude la              
realizzazione dell'intervento o dell'opera.                                     
7. In relazione alle caratteristiche del progetto, la valutazione di            
impatto ambientale (VIA) positiva stabilisce la propria efficacia               
temporale, in ogni caso non inferiore a tre anni, anche in deroga ai            
termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti.                
L'autorita' competente, a richiesta del proponente, puo' prorogare              
tale termine per motivate ragioni.".                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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