LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO I
NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE
DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI NONCHE' DELLA FLORA E DELLA
FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE
E 79/409/CEE INERENTI LA RETE NATURA 2000
IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 357
DEL 1997
CAPO III
Valutazione di incidenza
Art. 5
Valutazione di incidenza dei piani
1. La valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e' effettuata
dal soggetto competente all'approvazione del piano.
2. La valutazione di incidenza e' effettuata nell'ambito della
valutazione di sostenibilita' ambientale e territoriale (VALSAT) di
cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000,
qualora prevista.
3. Per i piani approvati dal medesimo ente che li ha elaborati, la
Provincia o la Regione esprimono le proprie valutazioni in merito
all'incidenza del piano sul sito d'importanza comunitaria o sulla
zona di protezione speciale nell'ambito della loro partecipazione al
relativo procedimento di approvazione. L'ente territorialmente
competente all'approvazione adegua il piano ai rilievi formulati
dalla Provincia o dalla Regione, ovvero si esprime sugli stessi con
motivazioni puntuali e circostanziate.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della
fauna selvatiche e' il seguente:
"Art. 5 - Valutazione di incidenza
omissis
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi
compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti,
predispongono, secondo i contenuti di cui all'Allegato G, uno studio
per individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere sul
sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli
atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di
incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale,
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso
di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e
comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 5, comma 1 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 20 concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' il seguente:
"Art. 5 - Valutazione di sostenibilita' e monitoraggio dei piani
1. La Regione, le province e i comuni provvedono, nell'ambito del
procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla
valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale e territoriale
degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo
alla normativa nazionale e comunitaria.
omissis".