REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

          TITOLO I                                                              
     NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE                                          
     DEGLI  HABITAT NATURALI E SEMINATURALI NONCHE' DELLA FLORA E DELLA         
     FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE                           
     E 79/409/CEE INERENTI LA RETE NATURA 2000                                  
     IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 357           
     DEL  1997                                                                  
           CAPO II                                                              
       Misure di conservazione                                                  
          Art. 4                                                                
Monitoraggio                                                                    
1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall'articolo 7 del decreto            
del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, sono esercitate                
dalla Regione che si avvale di soggetti dotati della necessaria                 
professionalita'.                                                               
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8           
settembre 1997, n. 357 concernente Regolamento recante attuazione               
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat             
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche           
e' il segunete:                                                                 
"Art. 7 - Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat            
e delle specie                                                                  
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con                
proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e                
forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto             
di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo                 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,                
definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le           
deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi           
del presente rogolamento.                                                       
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla              
base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano                 
l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il                 
monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli                  
habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli           
prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.".             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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