LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO I
NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE
DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI NONCHE' DELLA FLORA E DELLA
FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE
E 79/409/CEE INERENTI LA RETE NATURA 2000
IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 357
DEL 1997
CAPO II
Misure di conservazione
Art. 4
Monitoraggio
1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, sono esercitate
dalla Regione che si avvale di soggetti dotati della necessaria
professionalita'.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 concernente Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche
e' il segunete:
"Art. 7 - Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat
e delle specie
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con
proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e
forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto
di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le
deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi
del presente rogolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla
base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano
l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il
monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli
habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli
prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.".