LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO I
NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE
DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI NONCHE' DELLA FLORA E DELLA
FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE
E 79/409/CEE INERENTI LA RETE NATURA 2000
IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 357
DEL 1997
CAPO I
Finalita', ambito di applicazione e funzioni
della Regione
Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino,
in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali
emana direttive ed indirizzi agli Enti competenti per l'esercizio
coordinato delle funzioni amministrative conferite.
2. Con direttiva della Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, sono definiti il procedimento di
individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone
di protezione speciale (ZPS) ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, nonche' forniti gli
indirizzi, oltre che le modalita' di verifica della loro
applicazione, per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei
medesimi, per l'effettuazione della valutazione di incidenza
prevedendo i termini entro cui le autorita' competenti fissano il
termine del procedimento.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 2
1) Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 concernente Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche
e' il seguente:
"Art. 3 - Zone speciali di conservazione
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati
nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da
parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di
importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete
ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione
denominata "Natura 2000".
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa,
con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione
interessata i siti al comma 1 quali "Zone speciali di conservazione",
entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte
della Commissione europea dell'elenco dei siti.
3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete "Natura
2000", il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, definisce,
anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di
assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6/12/1991,
n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento
ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna
e la flora selvatiche.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette
alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al
comma 1 e su indicazione delle regioni e delle provincie autonome di
Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario
necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali
di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado
degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare
attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino
da attuare.
4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva
92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle
modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva
medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7,
effettuano una valutazione periodica dell'idoneita' dei siti alla
attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale
possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro
delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale
proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui
all'articolo 9 della citata direttiva.".