DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE 26 marzo 2004, n. 3927
Approvazione Ordinanza balnerare 1/04
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la L.R. 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare
territoriale";
- la delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante
"Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi
dell'art. 2, comma 2 della L.R. 9/02";
dato atto che il paragrafo 3.1.1 del Capo III delle sopracitate
direttive prevede che entro il 31 marzo di ogni anno la Regione
adotti apposito provvedimento - Ordinanza balneare - per la
disciplina dell'uso e di ogni altra attivita', ivi compreso
l'esercizio del commercio, sul litorale marittimo ricompreso nel
territorio dei comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia,
Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli,
Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e
Cattolica;
richiamati:
- la delibera della Giunta regionale 3086/01 recante "Progetto
speciale demanio marittimo" e successive modificazioni;
- il Codice della navigazione ed il relativo Regolamento di
esecuzione;
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 5 ottobre 1993, n. 400" e successive
modificazioni;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza,
all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive
modifiche;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il DLgs 30 dicembre 1999, n.
507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n.
205";
- la Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante "Disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo
nautico";
ritenuto di dover disciplinare l'esercizio delle attivita' balneari e
l'uso del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per la
stagione 2004;
sentite le Amministrazioni comunali e provinciali interessate, i
competenti uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, le Associazioni di categoria, i Sindacati maggiormente
rappresentativi ed il Parco del Delta del Po;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale 447/03;
determina:
di approvare l'Allegato A recante: "Ordinanza balneare 1/04", parte
integrante della presente determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valter Verlicchi
ALLEGATO A
Assessorato Turismo. Commercio - Direzione generale Attivita'
produttive, Commercio e Turismo - Servizio Turismo e Qualita' aree
turistiche - Ordinanza balneare 1/04
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio delle attivita' balneari
e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale
nell'ambito del litorale marittimo comprendente il territorio
costiero dei comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia,
Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli,
Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica;
vista la L.R. 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina dell'esercizio
delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di
zone del mare territoriale";
vista la delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003
recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi
dell'art. 2, comma 2 della L.R. 9/02" ed in particolare il paragrafo
3.1.1;
vista la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 "Conversione in legge, con
modificazioni del DL 5 ottobre 1993, n. 400" e successive modifiche;
vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza,
all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive
modifiche;
visto il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 relativo ai rifiuti, agli
imballaggi, ed ai rifiuti da imballaggi e successive modifiche;
visti la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il DLgs 30 dicembre 1999,
n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del
sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno
1999, n. 205";
vista la Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante "Disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo
nautico";
visti gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della
navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento
di esecuzione;
sentiti le Amministrazioni comunali e provinciali interessate, i
competenti uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, le Associazioni di categoria, i Sindacati maggiormente
rappresentativi e il Parco del Delta del Po;
dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal presente
provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in
materia
ordina:
Art. 1- Disposizioni generali
1. La stagione balneare e' compresa tra il 23 aprile ed il 26
settembre 2004.
2. Non e' comunque possibile iniziare l'attivita' successivamente
all'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e terminarla
prima del secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre,
salvo eventuale modifica di tale periodo in relazione alle condizioni
climatiche.
3. All'interno del periodo di cui al precedente punto 2 devono
funzionare, presso le strutture balneari e gli impianti, i servizi di
salvataggio secondo le modalita' indicate all'art. 5, lett. C) della
presente Ordinanza recante "Disciplina particolare dei servizi di
salvamento".
4. I Comuni devono provvedere ad individuare, dandone comunicazione
agli uffici regionali decentrati, le aree libere nelle quali
assicurare il servizio di salvamento, in particolare nelle aree di
maggiore affluenza di bagnanti ovvero nelle aree ricomprese tra
stabilimenti balneari. Nelle aree libere nelle quali non viene
garantito il servizio di salvamento, i Comuni devono predisporre
adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta
anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente
dicitura: "Attenzione - balneazione non sicura per mancanza di
servizio di salvataggio".
5. Eventuali divieti di accesso in spiaggia durante le ore notturne
sono disciplinati da apposita Ordinanza emanata dai Comuni, previa
consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti
alle Organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore
turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori.
Art. 2 - Zone di mare riservate alla balneazione
1. In considerazione dei bassi fondali e della elevata presenza
turistica e salvo i divieti di cui al successivo art. 3, e' riservata
alla balneazione:
- la zona di mare antistante la costa compresa tra la foce del Po di
Goro e il comune di Cesenatico escluso, per una profondita' di 300
metri dalla battigia;
- la zona di mare antistante la costa compresa tra il comune di
Cesenatico ed il comune di Cattolica compresi, per una profondita' di
500 metri di distanza dalla battigia.
a) I limiti sopra indicati devono essere segnalati a cura dei
concessionari frontisti mediante una linea di gavitelli di colore
rosso/arancione o bianchi, disposti parallelamente alla linea di
costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 100
uno dall'altro.
b) Analogo obbligo e' posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli
specchi acquei antistanti le spiagge libere. Qualora le suddette
Amministrazioni non provvedano in tal senso, devono apporre sulle
spiagge adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile, e
redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente
dicitura: "Attenzione - limite acque interdette alla navigazione non
segnalato";
c) nelle zone litoranee ove il fondale presenti pericoli per buche,
dislivelli improvvisi legati ad eccezionali eventi metereologici,
ostacoli sommersi ecc. gli stessi dovranno essere segnalati a cura e
spese dei concessionari degli stabilimenti balneari frontisti a mezzo
di cartelli bifacciali infissi sul fondo marino. Tali cartelli devono
avere forma triangolare delle stesse dimensioni e caratteristiche di
quelli stradali indicanti pericolo generico, con sottostante cartello
rettangolare riportante le seguenti diciture: "Acque alte", "Ostacolo
sul fondo", ovvero "Pericoli generici", con relativa traduzione in
lingua inglese, francese e tedesca. Qualora risulti difficoltosa
l'infissione sul fondo marino dei cartelli in parola, questi dovranno
essere infissi sulla battigia sulla perpendicolare del pericolo da
segnalare con l'indicazione della distanza del medesimo dalla riva.
d) Analogo obbligo e' posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli
specchi acquei antistanti le aree libere individuate a norma
dell'art. 1, punto 4.
2. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo, preso atto di
quanto disposto dalle Ordinanze emanate dai Capi dei compartimenti
marittimi competenti per territorio, e' vietato:
a) L'attraversamento a motore e/o a vela se non all'interno degli
appositi corridoi di atterraggio. E' inoltre vietato l'atterraggio
con le tavole da surf nei tratti di arenile in concessione per
strutture balneari. Qualora appositamente autorizzati, i
concessionari devono provvedere a separare tali aree da quelle
destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio e'
consentito avendo cura di non arrecare danno o molestia ai bagnanti.
b) L'ormeggio permanente di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i
casi regolarmente autorizzati dalla Regione.
3. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo e' consentito
il transito a remi o a moto lento, con velocita' massima di 3 nodi,
nonche' la sosta temporanea delle imbarcazioni che effettuano i
prelievi ai sensi del DPR 470/82 dalle ore 9 alle ore 15 con
esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Tale attivita' dovra'
svolgersi avendo cura di non arrecare danno o disturbo ai bagnanti.
Gli Enti preposti dovranno presentare domanda di autorizzazione agli
Uffici regionali decentrati.
4. Resta salvo quanto disposto dalle ordinanze della Capitaneria di
porto in ordine ai limiti di navigazione rispetto alla costa, cosi'
come previsto dall'art. 8 della Legge 172/03.
Art. 3 - Zone di mare in cui e' vietata la balneazione
1. La balneazione e' vietata:
a) nei porti;
b) nel raggio di metri 150 dalle imboccature portuali;
c) all'interno dei corridoi di atterraggio delle unita' da
diporto-traffico, opportunamente segnalati;
d) entro metri 100 dalle scogliere in costruzione o in corso di
sistemazione;
e) entro 50 metri dalle tubazioni e dalle condotte di
prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate da
appositi cartelli posizionati a cura del concessionario delle
condotte, nonche' dalle foci di corpi idrici superficiali;
f) nelle zone permanentemente o temporaneamente interdette con
apposita Ordinanza delle Autorita' comunali, opportunamente segnalate
da appositi cartelli, redatti anche nella lingua inglese, francese e
tedesca, posizionati a cura dei Comuni stessi, anche sulla scorta
delle deliberazioni delle Amministrazioni provinciali interessate.
2. E' inoltre permanentemente interdetta la sosta e/o il transito
sulle scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della
costa, ad esclusione delle opere appositamente attrezzate sulle quali
sia autorizzato il transito dalle Amministrazioni comunali.
Art. 4 - Prescrizioni sull'uso delle spiagge
1. Sulle spiagge dei comuni rivieraschi di cui alla presente
Ordinanza e' vietato:
a) lasciare in sosta natanti qualora ci comporti intralcio al sicuro
svolgimento dell'attivita' balneare, ad eccezione di quelli destinati
al noleggio/locazione ovvero quelli destinati alle operazioni di
assistenza e salvataggio;
b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole,
ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque
denominate;
c) occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature
mobili di qualsiasi tipologia la fascia di spiaggia (battigia), ampia
non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con
divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei
natanti di cui alla successiva lett. d). Le distanze di cui sopra
sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa
marea. I Comuni possono definire con apposita Ordinanza, previa
consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti
alle Organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore
turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori,
distanze superiori in relazione alla tipologia della spiaggia ovvero
distanze inferiori, fino al limite minimo di metri 3, in casi
eccezionali di dimostrata impossibilita' di garantire la distanza
minima di metri 5;
d) indipendentemente dall'ampiezza della fascia di battigia riservata
al libero transito delle persone e dei mezzi di soccorso, nelle zone
ove e' autorizzata la locazione di natanti deve essere garantito uno
spazio sufficiente all'esercizio della suddetta attivita';
e) la fascia di spiaggia non in concessione antistante gli
stabilimenti e tutti i passaggi che adducono al mare sono riservati
unicamente al transito. In detta fascia e' inoltre vietata qualsiasi
attivita' commerciale, ad eccezione della locazione di imbarcazioni e
natanti ed il loro rimessaggio, nonche' del commercio ambulante
debitamente autorizzato. Esclusivamente per i concessionari per
l'attivita' di locazione di imbarcazioni e natanti, i Comuni, con
apposita Ordinanza e previa consultazione delle Associazioni
regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali
piu' rappresentative nel settore turistico dei concessionari
demaniali marittimi e dei lavoratori, possono consentire la
sostituzione degli ombrelloni con gazebo aperti, stabilendone le
dimensioni che non potranno comunque essere superiori a mq. 10, fatte
salve le strutture gia' autorizzate. In ipotesi di condizioni
meteo-marine avverse o per particolari esigenze di ordine pubblico, i
piccoli natanti, ove possibile e previ diretti accordi con i
concessionari retrostanti in merito al posizionamento dei natanti
stessi, potranno essere temporaneamente rimessati sugli arenili in
concessione. Per una migliore identificazione delle zone di spiaggia
in concessione e' fatto obbligo ai concessionari di delimitare il
fronte a mare del proprio stabilimento balneare;
f) campeggiare;
g) transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione
dei mezzi destinati al servizio di polizia, al soccorso ovvero alla
pulizia delle spiagge;
h) effettuare lavori nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana
(sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e
domenica) di settembre, salvo gli interventi che si rendano necessari
per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle
strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non
prevedibili;
i) praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei
immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco (pallone, tennis da
spiaggia, pallavolo, bocce, basket, ecc.) se pu derivarne danno o
molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonche'
nocumento all'igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti
nelle zone retrostanti le cabine o nelle zone all'uopo attrezzate o a
ci destinate dai singoli concessionari sui quali grava comunque
l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa;
j) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se
munito di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai
fotografi o dai cine-operatori. Sono esclusi dal divieto i cani di
salvataggio al guinzaglio impegnati per il servizio di salvamento ed
i cani guida per i non vedenti. I concessionari hanno tuttavia
facolta', nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione
del Comune competente per territorio e delle Autorita' competenti
sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree debitamente
attrezzate per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando
comunque l'incolumita' e la tranquillita' dell'utenza balneare e
dandone comunicazione agli uffici regionali decentrati competenti per
territorio. I Comuni, nelle zone di spiaggia libera, possono
individuare, con apposita ordinanza e previa comunicazione agli
uffici regionali decentrati competenti per territorio, aree ove e'
consentito l'accesso con animali, che devono essere appositamente
segnalate ed attrezzate con l'indicazione contestuale dell'orario di
utilizzo e delle relative prescrizioni d'uso. Le aree, sia libere che
in concessione, destinate a tali scopi devono essere dotate di
accesso indipendente. E' consentito l'utilizzo dell'accesso di
stabilimenti balneari contigui qualora sia stato acquisito formale
assenso dei concessionari;
k) tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora oltre il
limite di cui ai Piani comunali di classificazione ex L.R. 15/01 e
successive modifiche ovvero, in mancanza, oltre i limiti consentiti
dalle leggi vigenti in materia, nonche' farne uso tra le ore 13 e le
ore 16;
l) montare strutture gonfiabili di altezza superiore a metri 4
durante la stagione balneare. E' fatta salva la facolta' delle
Amministrazioni comunali di autorizzare variazioni in aumento in
relazione a particolari eventi o manifestazioni. Qualora le strutture
gonfiabili siano ricomprese nell'elenco delle attivita' spettacolari,
dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di
cui all'art. 4 della Legge 337/68, il relativo utilizzo e'
disciplinato dalla normativa vigente in materia;
m) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di
qualsiasi genere, nonche' accendere fuochi, salvo quelli autorizzati
dalla Regione dietro motivata istanza del Comune competente per
territorio;
n) introdurre od usare sostanze infiammabili e/o bombole di GPL. E'
consentito ai concessionari l'utilizzo per uso personale di bombole
secondo quanto previsto dalla normativa UNI 7173/1999;
o) sorvolare le spiagge e gli specchi acquei limitrofi con qualsiasi
tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia, a
quota inferiore a 300 metri;
p) effettuare la pubblicita' mediante la distribuzione e il lancio,
anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, se non
espressamente autorizzati;
q) effettuare pubblicita', anche sul mare a qualsiasi distanza dalla
battigia, mediante l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di ogni
altro mezzo di propaganda acustica salvo le seguenti eccezioni: q)1.
sulle spiagge dotate di impianto fisso, autorizzato per la diffusione
sonora, nei periodi previsti dalla licenza di concessione e comunque
entro i limiti di orario definiti dalle singole Amministrazioni
comunali. I concessionari di impianti di diffusione sonora fissi
devono procedere, prima dell'inizio di ogni trasmissione ed ogni qual
volta richiesto dalla Regione, dalla Capitaneria di Porto o dal
Comune, alla diffusione gratuita di comunicati di pubblica utilita';
q)2. su tutte le spiagge i titolari di imbarcazioni adibite al
trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo annunci anche
registrati. L'annuncio, da diffondere a volume moderato per non
arrecare disturbo alla quiete pubblica, deve essere regolamentato
secondo i limiti e con le modalita' stabilite dalle singole
Amministrazioni comunali. Oggetto della pubblicita' deve essere
soltanto la gita in mare.
2. Attivita' sugli arenili
a) Nelle aree demaniali libere, e' possibile svolgere manifestazioni
di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative,
spettacoli, ecc.), previa autorizzazione regionale, da richiedersi
almeno 15 giorni prima dell'evento agli Uffici regionali decentrati
competenti per territorio;
b) nelle aree demaniali in concessione, e' possibile svolgere
manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o
ricreative, spettacoli, ecc.), che comportino l'installazione di
strutture o impianti, previa autorizzazione comunale, da richiedersi
almeno 15 giorni prima dell'evento;
c) nelle aree demaniali in concessione, e' possibile svolgere
manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o
ricreative, spettacoli, ecc.), destinate ai clienti dello
stabilimento e che non comportino l'installazione di strutture e
impianti, previa comunicazione al Comune competente per territorio
delle date, degli orari e della natura della manifestazione, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 5, lett. A), punto 7 della
presente ordinanza.
3. Disciplina dei corridoi di atterraggio
Le domande di autorizzazione per l'installazione di corridoi di
atterraggio, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi,
devono essere presentate agli Uffici regionali decentrati entro e non
oltre il 30 aprile.
Le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti
autorizzati sono disciplinate con ordinanze degli Uffici periferici
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competenti in
materia di sicurezza della navigazione e sicurezza della navigazione
da diporto.
Art. 5 - Disciplina delle aree in concessione per strutture o
stabilimenti balneari
Agli effetti della presente ordinanza:
a) nella dizione "stabilimento balneare" o "struttura balneare" si
intendono ricomprese tutte le aree e le attrezzature con finalita'
turistico-ricreative;
b) nella dizione "concessionario" si intendono ricompresi tutti
coloro i quali abbiano la responsabilita' dell'organizzazione e/o
della gestione delle attivita' di cui alla precedente lettera a).
A) Disciplina generale degli arenili
1. Gli stabilimenti sono aperti al pubblico, per la balneazione,
almeno dalle ore 9,30 alle ore 18,30.
2. I concessionari di strutture balneari, contestualmente
all'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto dal punto 2
dell'articolo 1, devono:
a) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel
rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera C) del presente
articolo. Ove non risulti assicurato tale servizio si procedera' alla
chiusura d'autorita' fino all'accertamento del ripristino del
servizio;
b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti, in apposita bacheca,
copia della presente ordinanza nonche' copia delle ordinanze comunali
emanate ad integrazione della stessa, le tariffe applicate per i
servizi resi, da comunicare al Comune, nonche' la tabella riportante
il significato delle bandiere di segnalazione;
c) ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da
parte delle competenti Autorita'.
3. Il concessionario deve curare la perfetta manutenzione delle aree
in concessione fino al battente del mare e nello specchio acqueo
immediatamente prospiciente la battigia, salvo nei casi derivanti da
eccezionali eventi meteorologici.
4. Analogamente i Comuni devono provvedere, nelle aree di spiaggia
libera, alla pulizia degli arenili, come previsto dall'art. 3, comma
3, lett. b) della L.R. 9/02.
5. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo
sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei
bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti
distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di
altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra
ombrelloni sulla stessa fila. I Comuni possono definire con apposita
ordinanza, in relazione a particolari esigenze e previa consultazione
delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore turistico
dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, distanze
superiori a quelle sopraindicate, che dovranno comunque essere
uniformi per tutto il territorio comunale ovvero per localita'.
6. Le zone concesse non possono essere recintate e devono restare
aperte al pubblico transito.
a) I concessionari degli stabilimenti balneari, dove esiste un unico
accesso all'arenile per piu' stabilimenti, devono provvedere, ognuno
per la propria zona ed a proprie cure e spese, all'installazione di
pedane di raccordo al proprio stabilimento balneare. Tutti gli
stabilimenti devono essere dotati di pedane e di accessi idonei al
transito di persone disabili;
b) fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte
delle persone disabili con la predisposizione di idonei percorsi
perpendicolari alla battigia e sino in prossimita' di essa, i
concessionari potranno altresi' predisporre, al fine di consentire la
loro mobilita' all'interno delle aree in concessione, altri percorsi
da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul
titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche
congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice
comunicazione alla Regione e al Comune competente per territorio e
dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.
Per le spiagge libere tale incombenza e' carico delle Amministrazioni
comunali.
7. Oltre l'orario di apertura di cui al punto 1 del presente
articolo, l'accesso e l'utilizzo delle strutture balneari pu avvenire
solo dietro espresso consenso del concessionario e comunque entro
l'orario massimo e con le modalita' stabilite dalle Amministrazioni
comunali territorialmente competenti e/o dall'Autorita' di pubblica
sicurezza. Di tali disposizioni dovra' essere data comunicazione alla
Regione ed alla Capitaneria di Porto competente per territorio.
8. La locazione dei natanti e' vietata quando per condizioni
meteomarine avverse non possa avvenire in condizioni di sicurezza per
gli utenti. Il locatore ha l'obbligo di segnalare detto divieto
mediante l'innalzamento di due bandiere rosse sugli appositi pennoni
all'uopo dislocati sulla spiaggia.
B) Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari
1. Presso ogni stabilimento o struttura balneare dovra' essere
disponibile:
a) un'idonea imbarcazione di emergenza riportante la scritta
"emergenza" in aggiunta a quella di salvamento, (laddove intervengano
accordi tra piu' concessionari aventi zone a mare di limitata
ampiezza, tale imbarcazione pu essere posizionata ogni 50 metri),
ovvero, in alternativa, una idonea imbarcazione a motore a servizio
degli stabilimenti aderenti al "piano collettivo di salvataggio" di
cui alla successiva lett. C);
b) almeno un estintore da 5 kg. nonche', quando previste dalla
vigente normativa, ulteriori postazioni antincendio;
c) ove possibile, un apposito locale dovra' essere destinato a pronto
soccorso;
d) presso ogni concessionario deve essere custodita la cassetta del
pronto soccorso avente il seguente contenuto minimo: 1 flacone da 250
cc. di acqua ossigenata, un flacone da 250 cc. di soluzione
fisiologica sterile, 5 confezioni di buste di garza idrofila sterile
(cm. 10 x 10), 1 kg. di garza idrofila non sterile (cm. 20 x 20) 1
confezione di cerotto medicato (varie misure), 1 tubetto di
antistaminico, 1 kit per medicazione (forbici e pinze di tipo
Kenner), 1 confezione di guanti monouso in lattice (100).
2. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria
comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento
riconosciuto idoneo dalla competente Autorita' sanitaria.
3. E' vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate
docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
4. I servizi igienici per disabili devono essere dotati di apposita
segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben
visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
5. I concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi
igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti
dello stabilimento o dell'esercizio.
6. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per
altre attivita' che non siano attinenti la balneazione, con la
esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari sono
tenuti a controllare le installazioni, prima della chiusura serale
dell'impianto balneare, per accertare l'assenza di persone nelle
cabine.
7. Dovranno essere riportate sul tetto dello stabilimento o delle
cabine il relativo numero, allo scopo di facilitare gli interventi di
soccorso mediante eliambulanza.
8. Tutte le bevande, non consumate nei bar e ristoranti siti sulla
spiaggia, devono essere vendute in confezioni di plastica o
alluminio.
9. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno
l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorita' marittima
competente e/o alle Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul
demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.
C) Disciplina particolare dei servizi di salvamento
1. E' obbligo dei titolari di concessione di aree del demanio
marittimo per l'esercizio dell'attivita' di stabilimento balneare,
ovvero dei Comuni per quanto riguarda le aree libere individuate a
norma dell'art. 1, punto 4, istituire un proprio servizio di
assistenza alla balneazione nel periodo compreso tra l'ultimo fine
settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana
(sabato e domenica) di settembre.
2. I responsabili dei servizi di salvamento hanno l'obbligo di
segnalare tempestivamente agli Uffici regionali decentrati, agli
Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ed al Comune competente per territorio gli interventi di soccorso e/o
salvamento effettuati.
3. I titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il
servizio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un
piano organico che preveda un adeguato numero di postazioni di
salvataggio in punti determinati della costa, nonche' la presenza di
una imbarcazione di emergenza presso ogni stabilimento ovvero, in
alternativa, la disponibilita' di una idonea unita' a motore per il
pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari.
I titolari di stabilimenti balneari che non aderiscono a tale
servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio
di assistenza e salvataggio. Il piano collettivo di salvataggio deve
indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio
che dovra' assicurare la costante reperibilita'. Al responsabile
dell'organizzazione compete il compito di indicare lo stato di
pericolosita' della balneazione per zone o gruppi di zone o per
singoli stabilimenti o gruppi di essi.
4. Ciascuna postazione di salvataggio deve essere indicata da
apposito pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni e la
battigia, sulla quale dovra' essere issata:
- bandiera bianca - indicante la regolare attivazione della
postazione;
- bandiera rossa - indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo
o per assenza del servizio di salvataggio;
- bandiera gialla - indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in
presenza di raffiche di vento.
I Comuni possono utilizzare bandiere di tipo diverso, quale ulteriore
e piu' dettagliata forma di segnalazione, che dovranno essere
definite con apposita ordinanza sindacale.
Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente
bagnanti allorche' e' ordinato dal responsabile dell'organizzazione
del servizio ovvero su ordine del concessionario dello stabilimento
balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di
salvataggio collettivo, ovvero su ordine della Capitaneria di Porto.
Su ciascun pennone, come pure in ogni stabilimento balneare, deve
essere affisso un idoneo cartello indicante in italiano inglese,
francese e tedesco il significato delle bandiere.
5. Ad ogni postazione di salvataggio deve essere preposto un
assistente bagnanti munito di idoneo brevetto rilasciato dalla
Societa' nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto
(Sezione Salvamento).
L'assistente bagnanti indossa l'apposita tenuta indicante la
qualifica e deve stazionare nella postazione di salvataggio durante
l'orario di apertura degli stabilimenti pronto ad entrare in acqua
con il battello di salvataggio. Deve prendere il mare con il battello
di salvataggio ogni volta che le condizioni meteomarine e l'affluenza
dei bagnanti lo rendano opportuno.
In nessun caso l'assistente bagnanti pu essere distolto dal servizio
per essere adibito ad altre mansioni.
Eventuali modalita' di interruzione o di parziale disattivazione del
servizio di salvataggio sono stabilite con apposita ordinanza
comunale, previa consultazione delle associazioni regionali di
categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali
marittimi e dei lavoratori.
6. E' obbligo dei titolari degli stabilimenti balneari (in caso di
servizio di salvataggio collettivo l'obbligo e' a carico del
rappresentante dell'associazione che organizza il servizio) di dotare
l'assistente bagnanti di moscone o altro idoneo battello colorato in
rosso recante la scritta "Salvataggio" (completo di scalmiere, remi
ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante
lunga almeno 25 metri), di pallone AMBU o altro apparecchio per la
respirazione artificiale di analoga efficacia, cannule per la
respirazione artificiale, mascherine per la respirazione bocca a
bocca, apribocca a vite, serie di bandiere indicate al punto C.4,
fischietto, maschera, pinne, binocolo.
7. I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il
servizio di salvataggio collettivo, anche mediante associazioni
riconosciute, consorzi, cooperative e societa', devono far pervenire
entro il 30 aprile al Comune competente per territorio, in esecuzione
di quanto previsto dalle direttive in premessa indicate, una proposta
di "Piano collettivo di salvataggio" contenente, oltre a copia del
piano di salvamento autorizzato nella stagione precedente, anche le
generalita' del rappresentante del raggruppamento, le caratteristiche
dell'unita' a motore e la sua dislocazione, ovvero, in alternativa il
numero dei mosconi, l'elenco degli stabilimenti che aderiscono al
piano collettivo di salvataggio e l'elenco degli stabilimenti dove
saranno ubicate le postazioni di salvataggio.
Il Comune pu chiedere di modificare e/o integrare il piano collettivo
di salvataggio in ragione delle esigenze di sicurezza della
balneazione. In caso di mancata approvazione, come pure in caso di
rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascun stabilimento
balneare dovra' disporre del proprio servizio di salvataggio nel
rispetto della presente ordinanza.
8. Fino all'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e
dopo il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre,
qualora gli stabilimenti balneari intendano rimanere aperti
esclusivamente per elioterapia, non sono tenuti ad assicurare il
servizio di salvataggio, ma dovranno rimanere esposti oltre alle
bandiere rosse di cui al punto C. 4 cartelli in italiano, inglese,
francese e tedesco recanti il seguente avviso: "Stabilimento aperto
esclusivamente per elioterapia - Spiaggia sprovvista di servizio di
salvamento".
Le disposizioni relative ai cartelli non si applicano agli
stabilimenti provvisti di assistente bagnanti con relative
dotazioni.
Presso gli stabilimenti balneari ove e' prevista l'attivazione di una
postazione di salvataggio durante il periodo di cui al punto 2
dell'art. 1, devono essere sempre presenti le dotazioni di
salvataggio di cui al punto C.6.
9. Gli stabilimenti ad uso privato la cui attivita' e' connessa a
colonie marine, case di vacanza e simili sono tenuti ad attivare la
propria postazione di salvataggio per il periodo di apertura e
limitatamente alle ore in cui gli ospiti hanno accesso alla spiaggia
per la balneazione.
Art. 6 - Disciplina del commercio, dell'attivita' fotografica e
ritrattistica ambulanti e delle scuole di vela e di nuoto
1. L'esercizio sulle aree demaniali del commercio, dell'attivita'
fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attivita' di scuole di
vela e di nuoto, e' consentito nel periodo della stagione balneare ed
e' soggetto a preventivo nulla osta ovvero autorizzazione comunale,
secondo le modalita' stabilite dai Comuni competenti per territorio.
2. L'autorizzazione per esercitare l'attivita' di scuola di vela e'
rilasciata previa verifica presso gli Uffici decentrati regionali
dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per i relativi corridoi di
atterraggio.
3. Ogni autorizzato deve essere iscritto in apposito registro tenuto
presso il Comune competente per territorio.
4. I permessi devono essere esibiti a richiesta degli ufficiali e
degli agenti di polizia giudiziaria ovvero degli incaricati dei
servizi di polizia amministrativa.
5. Le attivita' devono avere luogo senza arrecare disturbo o
turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le
attivita' balneari.
Art. 7 - Disciplina della pesca
Durante la stagione balneare e' vietato:
1) l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare
riservata alla balneazione;
2) attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea
carica.
Art. 8 - Sicurezza dei natanti da diporto - Disciplina dello sci
nautico - Locazione dei natanti da diporto - Impiego e circolazione
delle tavole a vela, degli acquascooter e natanti similari
Per quanto previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle
disposizioni impartite con apposite ordinanze delle autorita'
competenti in materia di sicurezza della navigazione per i rispettivi
territori.
Art. 9 - Divieti permanenti
Le prescrizioni di cui agli articoli sotto riportati, sono vigenti
fino all'emanazione della successiva ordinanza:
- art. 3, punto 2;
- art. 4, punto 1, lett. e), f), l) m), e punto 2;
- art. 5, lett. A), punto 6 e lett. B), punti 6 e 8.
Art. 10 - Disposizioni finali
I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non
costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa
vigente in materia dalle Autorita' a ci preposte.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la
presente ordinanza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valter Verlicchi