DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE 1 marzo 2004, n. 2423
Determinazione del marchio di qualita' e del suo regolamento d'uso da assegnare alle agenzie di viaggio iscritte nell'elenco Agenzie sicure in Emilia-Romagna - L.R. 7/03
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- il RD 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, concernenti
disposizioni legislative in materia di marchi registrati;
- la L.R. 31 marzo 2003, n. 7 "Disciplina delle attivita' di
produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi
turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina
delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo)" ed , in
particolare l'art. 16 "Agenzie sicure in Emilia Romagna";
- la delibera della Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003
"Determinazione delle modalita' di accesso e di gestione dell'elenco
'Agenzie Sicure in Emilia-Romagna'" ed in particolare l'Allegato A
"Modalita' attuative per l'accesso e la gestione dell'elenco 'Agenzie
sicure in Emilia-Romagna'" che al punto 4 stabilisce che:
"E' istituito un marchio di qualita' rappresentato graficamente dal
logo che verra' definito con successiva determinazione del
Responsabile del Servizio Turismo, che sara' assegnato alle agenzie
iscritte nell'elenco 'Agenzie sicure in Emilia-Romagna'. Il Marchio,
una volta acquisito, deve essere esposto in modo visibile sulle
strutture dell'agenzia e sul materiale promozionale della stessa,
secondo quanto previsto nella determinazione sopracitata, che sara'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
prima della pubblicazione dell'elenco "Agenzie sicure in
Emilia-Romagna";
ritenuto di dover procedere alla definizione del marchio di qualita'
di cui al precedente comma ed all'individuazione delle modalita' di
utilizzo del marchio stesso, mediante i seguenti allegati al presente
atto, di cui sono parte integrante e sostanziale:
A) "Individuazione e caratteristiche tecniche del logo";
B) "Modalita' di utilizzo del logo".
vista, inoltre, la stessa delibera della Giunta regionale n. 2238 del
10 novembre 2003 che all'Allegato A - punto 9 "Registrazione del
marchio" stabilisce tra l'altro che:
"La Regione provvedera' alla registrazione del marchio presso gli
organismi competenti secondo la normativa vigente";ritenuto,
pertanto, di dover procedere al deposito della domanda di
registrazione e della dichiarazione di protezione del marchio
definito nell'Allegato A) "Individuazione e caratteristiche tecniche
del logo" , parte integrante del presente atto, secondo le modalita'
previste dalla normativa vigente;
dato atto della regolarita' amministrativa del presente atto espressa
in conformita' con la delibera della Giunta regionale 24 marzo 2003,
n. 447;
richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;
determina:
A) di definire, per i motivi espressi in premessa, il marchio
"Agenzia Amica" Regione Emilia-Romagna da assegnare alle agenzie di
viaggio operanti in Emilia-Romagna iscritte nell'elenco "Agenzie
sicure in Emilia-Romagna", secondo quanto previsto dalla delibera
della Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003 "Determinazione
delle modalita' di accesso e di gestione dell'elenco 'Agenzie sicure
in Emilia-Romagna'" - Allegato A "Modalita' attuative per l'accesso e
la gestione dell'elenco 'Agenzie sicure in Emilia-Romagna'" - punto 4
"Marchio di qualita'";
B) di individuare il logo che rappresenta graficamente il marchio
"Agenzia Amica" Regione Emilia-Romagna nonche' le modalita' di
utilizzo del logo stesso negli allegati di seguito indicati, parti
integranti e sostanziali del presente atto:
Allegato A "Individuazione e caratteristiche tecniche del logo";
Allegato B "Modalita' di utilizzo del logo";
C) di dare atto, secondo quanto previsto dalla delibera 2238/03 -
Allegato A - punto 9 "Registrazione del marchio", che il Presidente
della Giunta regionale depositera', ai sensi del RD 21 giugno 1942,
n. 929 e successive modifiche, la domanda di registrazione del
marchio "Agenzia Amica" Regione Emilia-Romagna da assegnare alle
agenzie di viaggio operanti in Emilia-Romagna iscritte nell'elenco
"Agenzie sicure in Emilia-Romagna" all'Ufficio italiano Brevetti e
Marchi presso il Ministero delle Attivita' produttive;
D) di dare atto che alle spese necessarie per la registrazione del
marchio si provvedera' mediante procedura in economia, di cui al
Regolamento 14 marzo 2001, n. 6 "Regolamento per l'acquisizione di
beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali" - art.
16;
E) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valter Verlicchi
ALLEGATO A
Individuazione e caratteristiche tecniche del logo
1.1 Marchio tecnico
1.2 Marchio - Versione orizzontale, per applicazioni particolari.
Rapporti dimensionali
1.3 Marchio - Versione a colori: colori di riferimento (Pantone e
quadricromia)
1.4 Marchio - Versione bianco/nero, riferimenti colore
1.5 Marchio - Utilizzo su fondi scuri
1.6 Marchio - Riduzione massima
1.7 Applicazioni: Intestati d'agenzia cartacei
1.8 Applicazioni: Targa/Insegna esterna
1.9 Applicazioni: Vetrofania
1.10 Applicazioni: esempio posizionamento
1.11 Applicazioni: Badge banconisti
1.12 Applicazioni: tendina da banco sagomata
1.13 Applicazioni: materiali promozionali
1.14 Applicazioni: Applicazione web
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO B
Modalita' di utilizzo del logo
Art. 1
Oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna deposita, ai sensi del RD 929/42, il
marchio collettivo "Agenzia Amica" Regione Emilia-Romagna da
assegnare alle agenzie di viaggio operanti in Emilia Romagna iscritte
nell'elenco 'Agenzie sicure in Emilia-Romagna', secondo quanto
previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 2238 del 10
novembre 2003 "Determinazione delle modalita' di accesso e di
gestione dell'elenco 'Agenzie sicure in Emilia Romagna'"- Allegato A
"Modalita' attuative per l'accesso e la gestione dell'elenco 'Agenzie
sicure in Emilia-Romagna'" - punto 4 "Marchio di qualita'" nel
Settore merceologico comprendente i "Servizi (per conto terzi)" di
cui alla Classe 39 "Trasporto; imballaggio e deposito di merci;
organizzazione viaggi" come riportato nella guida al deposito delle
domande di registrazione nazionale dei marchi d'impresa di competenza
del Ministero delle Attivita' produttive, Ufficio italiano Brevetti e
Marchi e si propone:
a) di tutelare e difendere, a norma di legge, il marchio di qualita'
di cui sopra;
b) di autorizzare i soggetti iscritti nell'elenco "Agenzie sicure in
Emilia-Romagna" ad utilizzare il suddetto marchio di qualita',
secondo le modalita' di concessione e d'uso del marchio stesso
previste dai punti 4, 5, 6, 8 e 9 dell'Allegato A della delibera
della Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003;
c) di controllare, ai fini dell'applicazione delle procedure previste
ai punti 8 e 9 dell'Allegato A della delibera della Giunta regionale
n. 2238 del 10 novembre 2003 di cui sopra, che il marchio collettivo
sia usato conformemente alle leggi ed alle presenti norme, attraverso
l'attivita' svolta dalle Province ai sensi dell'articolo 4, L.R.
7/03.
Art. 2
Uso del marchio
1. La concessione per l'uso del marchio collettivo e' disposta a
condizione che vengano rispettate, le seguenti norme:
a) che il marchio collettivo regionale venga utilizzato per
contraddistinguere i servizi di cui alla Classe 39 "Trasporto;
imballaggio e deposito di merci; organizzazione viaggi" come
riportato nella guida al deposito delle domande di registrazione
nazionale dei marchi d'impresa di competenza del Ministero delle
Attivita' produttive, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ai sensi
del RD n. 929 del 21 giugno 1942 e delle successive modifiche,
offerti dalle agenzie di viaggio operanti in Emilia-Romagna iscritte
nell'elenco "Agenzie sicure in Emilia Romagna";
b) che i servizi che il marchio collettivo regionale contraddistingue
con le modalita' di identificazione previste nel presente atto, siano
quelli derivanti dalle attivita' previste dagli articoli 2
"Definizione attivita' distintive" e 3 "Attivita' accessorie delle
agenzie di viaggio e turismo" della L.R. 7/03;
c) che il marchio collettivo regionale venga utilizzato, secondo le
disposizioni dell'Allegato A "Individuazione e caratteristiche
tecniche del logo" al presente atto, in almeno due fra le seguenti
quattro modalita': vetrofanie, insegna esterna, gadget e materiale
pubblicitario, rendendo sempre riscontrabile il collegamento del
marchio con il prodotto offerto;
d) che il marchio collettivo regionale sia utilizzato in associazione
con il marchio o la denominazione dell'impresa concessionaria,
purche' vengano rispettate le norme d'uso sopra citate;
e) che il marchio collettivo regionale non sia affiancato ad altri
marchi, icone e sponsor;
f) che la carta intestata e gli imballaggi riportanti il marchio
collettivo regionale non possono essere ceduti a terzi che non siano
altri concessionari;
g) che ogni concessionario realizzi forme di autocontrollo sul
corretto utilizzo del marchio assegnato, in aggiunta alle attivita'
di controllo previste delibera della Giunta regionale n. 2238 del 10
novembre 2003.
Art. 3
Requisiti di garanzia
Il marchio collettivo regionale "Agenzia Amica" Regione
Emilia-Romagna e' assegnato a tutte le agenzie di viaggio operanti in
Emilia-Romagna iscritte nell'elenco "Agenzie sicure in
Emilia-Romagna" secondo le modalita' previste dall'art. 16 della L.R.
7/03 e dalla delibera di Giunta 2238/03.
I concessionari sono pertanto tenuti al mantenimento delle garanzie
offerte per l'iscrizione all'elenco "Agenzie sicure in
Emilia-Romagna", rispetto agli elementi di qualita' dei servizi
offerti (livello organizzativo, affidabilita', eticita' dell'offerta)
nonche' alle altre condizioni previste per l'accesso, ai sensi
dell'art. 3 dell'Allegato A della delibera di Giunta 2238/03).
Art. 4
Obblighi dei concessionari
che utilizzano il marchio
I concessionari che intendono utilizzare il suddetto marchio
collettivo regionale devono sottostare agli impegni previsti all'art.
2 per l'uso del marchio nonche' a quelli relativi al mantenimento dei
requisiti di garanzia previsti all'art. 3 del presente allegato,
evitando i comportamenti elencati al successivo art. 5 che causano
la sospensione del marchio (secondo quanto previsto al punto 8
dell'Allegato A della delibera di Giunta 2238/03).
Art. 5
Comportamenti potenzialmente
lesivi del marchio
Sono definiti comportamenti potenzialmente lesivi l'immagine del
marchio:
- la frode;
- la pubblicita' ingannevole;
- il mancato rispetto delle modalita' fissate dal presente atto per
l'utilizzazione del marchio in fase commerciale;
- le false dichiarazioni o le false documentazioni predisposte
nell'ambito delle attivita' di controllo;
- il mancato rispetto della normativa riguardante l'attivita' di
organizzazione e vendita viaggi;
- l'uso del marchio per prodotti diversi da quelli previsti Allegato
A "Individuazione e caratteristiche tecniche del logo" del presente
atto;
- impedire o rendere difficoltoso lo svolgimento dei controlli
previsti dall'articolo 1 del presente allegato.