REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE 1 marzo 2004, n. 2423

Determinazione del marchio di qualita' e del suo regolamento d'uso da assegnare alle agenzie di viaggio iscritte nell'elenco Agenzie sicure in Emilia-Romagna - L.R. 7/03

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visti:                                                                          
- il RD 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, concernenti              
disposizioni legislative in materia di marchi registrati;                       
- la L.R. 31 marzo 2003, n. 7 "Disciplina delle attivita' di                    
produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi                
turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina             
delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo)" ed , in                    
particolare l'art. 16 "Agenzie sicure in Emilia Romagna";                       
- la delibera della Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003               
"Determinazione delle modalita' di accesso e di gestione dell'elenco            
'Agenzie Sicure in Emilia-Romagna'" ed in particolare l'Allegato A              
"Modalita' attuative per l'accesso e la gestione dell'elenco 'Agenzie           
sicure in Emilia-Romagna'" che al punto 4 stabilisce che:                       
"E' istituito un marchio di qualita' rappresentato graficamente dal             
logo che verra' definito con successiva determinazione del                      
Responsabile del Servizio Turismo, che sara' assegnato alle agenzie             
iscritte nell'elenco 'Agenzie sicure in Emilia-Romagna'. Il Marchio,            
una volta acquisito, deve essere esposto in modo visibile sulle                 
strutture dell'agenzia e sul materiale promozionale della stessa,               
secondo quanto previsto nella determinazione sopracitata, che sara'             
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna                
prima della pubblicazione dell'elenco "Agenzie sicure in                        
Emilia-Romagna";                                                                
ritenuto di dover procedere alla definizione del marchio di qualita'            
di cui al precedente comma ed all'individuazione delle modalita' di             
utilizzo del marchio stesso, mediante i seguenti allegati al presente           
atto, di cui sono parte integrante e sostanziale:                               
A) "Individuazione e caratteristiche tecniche del logo";                        
B) "Modalita' di utilizzo del logo".                                            
vista, inoltre, la stessa delibera della Giunta regionale n. 2238 del           
10 novembre 2003 che all'Allegato A - punto 9 "Registrazione del                
marchio" stabilisce tra l'altro che:                                            
"La Regione provvedera' alla registrazione del marchio presso gli               
organismi competenti secondo la normativa vigente";ritenuto,                    
pertanto, di dover procedere al deposito della domanda di                       
registrazione e della dichiarazione di protezione del marchio                   
definito nell'Allegato A) "Individuazione e caratteristiche tecniche            
del logo" , parte integrante del presente atto, secondo le modalita'            
previste dalla normativa vigente;                                               
dato atto della regolarita' amministrativa del presente atto espressa           
in conformita' con la delibera della Giunta regionale 24 marzo 2003,            
n. 447;                                                                         
richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;                        
determina:                                                                      
A) di definire, per i motivi espressi in premessa, il marchio                   
"Agenzia Amica" Regione Emilia-Romagna da assegnare alle agenzie di             
viaggio operanti in Emilia-Romagna iscritte nell'elenco "Agenzie                
sicure in Emilia-Romagna", secondo quanto previsto dalla delibera               
della Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003 "Determinazione             
delle modalita' di accesso e di gestione dell'elenco 'Agenzie sicure            
in Emilia-Romagna'" - Allegato A "Modalita' attuative per l'accesso e           
la gestione dell'elenco 'Agenzie sicure in Emilia-Romagna'" - punto 4           
"Marchio di qualita'";                                                          
B) di individuare il logo che rappresenta graficamente il marchio               
"Agenzia Amica" Regione Emilia-Romagna nonche' le modalita' di                  
utilizzo del logo stesso negli allegati di seguito indicati, parti              
integranti e sostanziali del presente atto:                                     
Allegato A "Individuazione e caratteristiche tecniche del logo";                
Allegato B "Modalita' di utilizzo del logo";                                    
C) di dare atto, secondo quanto previsto dalla delibera 2238/03 -               
Allegato A - punto 9 "Registrazione del marchio", che il Presidente             
della Giunta regionale depositera', ai sensi del RD 21 giugno 1942,             
n. 929 e successive modifiche, la domanda di registrazione del                  
marchio "Agenzia Amica" Regione Emilia-Romagna da assegnare alle                
agenzie di viaggio operanti in Emilia-Romagna iscritte nell'elenco              
"Agenzie sicure in Emilia-Romagna" all'Ufficio italiano Brevetti e              
Marchi presso il Ministero delle Attivita' produttive;                          
D) di dare atto che alle spese necessarie per la registrazione del              
marchio si provvedera' mediante procedura in economia, di cui al                
Regolamento 14 marzo 2001, n. 6 "Regolamento per l'acquisizione di              
beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali" - art.             
16;                                                                             
E) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Valter Verlicchi                                                                
ALLEGATO A                                                                      
Individuazione e caratteristiche tecniche del logo                              
1.1 Marchio tecnico                                                             
1.2 Marchio - Versione orizzontale, per applicazioni particolari.               
Rapporti dimensionali                                                           
1.3 Marchio - Versione a colori: colori di riferimento (Pantone e               
quadricromia)                                                                   
1.4 Marchio - Versione bianco/nero, riferimenti colore                          
1.5 Marchio - Utilizzo su fondi scuri                                           
1.6 Marchio - Riduzione massima                                                 
1.7 Applicazioni: Intestati d'agenzia cartacei                                  
1.8 Applicazioni: Targa/Insegna esterna                                         
1.9 Applicazioni: Vetrofania                                                    
1.10 Applicazioni: esempio posizionamento                                       
1.11 Applicazioni: Badge banconisti                                             
1.12 Applicazioni: tendina da banco sagomata                                    
1.13 Applicazioni: materiali promozionali                                       
1.14 Applicazioni: Applicazione web                                             
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO B                                                                      
Modalita' di utilizzo del logo                                                  
Art. 1                                                                          
Oggetto                                                                         
1. La Regione Emilia-Romagna deposita, ai sensi del RD 929/42, il               
marchio collettivo "Agenzia Amica" Regione Emilia-Romagna da                    
assegnare alle agenzie di viaggio operanti in Emilia Romagna iscritte           
nell'elenco 'Agenzie sicure in Emilia-Romagna', secondo quanto                  
previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 2238 del 10                   
novembre 2003 "Determinazione delle modalita' di accesso e di                   
gestione dell'elenco 'Agenzie sicure in Emilia Romagna'"- Allegato A            
"Modalita' attuative per l'accesso e la gestione dell'elenco 'Agenzie           
sicure in Emilia-Romagna'" - punto 4 "Marchio di qualita'" nel                  
Settore merceologico comprendente i "Servizi (per conto terzi)" di              
cui alla Classe 39 "Trasporto; imballaggio e deposito di merci;                 
organizzazione viaggi" come riportato nella guida al deposito delle             
domande di registrazione nazionale dei marchi d'impresa di competenza           
del Ministero delle Attivita' produttive, Ufficio italiano Brevetti e           
Marchi e si propone:                                                            
a) di tutelare e difendere, a norma di legge, il marchio di qualita'            
di cui sopra;                                                                   
b) di autorizzare i soggetti iscritti nell'elenco "Agenzie sicure in            
Emilia-Romagna" ad utilizzare il suddetto marchio di qualita',                  
secondo le modalita' di concessione e d'uso del marchio stesso                  
previste dai punti 4, 5, 6, 8 e 9 dell'Allegato A della delibera                
della Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003;                            
c) di controllare, ai fini dell'applicazione delle procedure previste           
ai punti 8 e 9 dell'Allegato A della delibera della Giunta regionale            
n. 2238 del 10 novembre 2003 di cui sopra, che il marchio collettivo            
sia usato conformemente alle leggi ed alle presenti norme, attraverso           
l'attivita' svolta dalle Province ai sensi dell'articolo 4, L.R.                
7/03.                                                                           
Art. 2                                                                          
Uso del marchio                                                                 
1. La concessione per l'uso del marchio collettivo e' disposta a                
condizione che vengano rispettate, le seguenti norme:                           
a) che il marchio collettivo regionale venga utilizzato per                     
contraddistinguere i servizi di cui alla Classe 39 "Trasporto;                  
imballaggio e deposito di merci; organizzazione viaggi" come                    
riportato nella guida al deposito delle domande di registrazione                
nazionale dei marchi d'impresa di competenza del Ministero delle                
Attivita' produttive, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ai sensi              
del RD n. 929 del 21 giugno 1942 e delle successive modifiche,                  
offerti dalle agenzie di viaggio operanti in Emilia-Romagna iscritte            
nell'elenco "Agenzie sicure in Emilia Romagna";                                 
b) che i servizi che il marchio collettivo regionale contraddistingue           
con le modalita' di identificazione previste nel presente atto, siano           
quelli derivanti dalle attivita' previste dagli articoli 2                      
"Definizione attivita' distintive" e 3 "Attivita' accessorie delle              
agenzie di viaggio e turismo" della L.R. 7/03;                                  
c) che il marchio collettivo regionale venga utilizzato, secondo le             
disposizioni dell'Allegato A "Individuazione e caratteristiche                  
tecniche del logo" al presente atto, in almeno due fra le seguenti              
quattro modalita': vetrofanie, insegna esterna, gadget e materiale              
pubblicitario, rendendo sempre riscontrabile il collegamento del                
marchio con il prodotto offerto;                                                
d) che il marchio collettivo regionale sia utilizzato in associazione           
con il marchio o la denominazione dell'impresa concessionaria,                  
purche' vengano rispettate le norme d'uso sopra citate;                         
e) che il marchio collettivo regionale non sia affiancato ad altri              
marchi, icone e sponsor;                                                        
f) che la carta intestata e gli imballaggi riportanti il marchio                
collettivo regionale non possono essere ceduti a terzi che non siano            
altri concessionari;                                                            
g) che ogni concessionario realizzi forme di autocontrollo sul                  
corretto utilizzo del marchio assegnato, in aggiunta alle attivita'             
di controllo previste delibera della Giunta regionale n. 2238 del 10            
novembre 2003.                                                                  
Art. 3                                                                          
Requisiti di garanzia                                                           
Il marchio collettivo regionale "Agenzia Amica" Regione                         
Emilia-Romagna e' assegnato a tutte le agenzie di viaggio operanti in           
Emilia-Romagna iscritte nell'elenco "Agenzie sicure in                          
Emilia-Romagna" secondo le modalita' previste dall'art. 16 della L.R.           
7/03 e dalla delibera di Giunta 2238/03.                                        
I concessionari sono pertanto tenuti al mantenimento delle garanzie             
offerte per l'iscrizione all'elenco "Agenzie sicure in                          
Emilia-Romagna", rispetto agli elementi di qualita' dei servizi                 
offerti (livello organizzativo, affidabilita', eticita' dell'offerta)           
nonche' alle altre condizioni previste per l'accesso, ai sensi                  
dell'art. 3 dell'Allegato A della delibera di Giunta 2238/03).                  
Art. 4                                                                          
Obblighi dei concessionari                                                      
che utilizzano il marchio                                                       
I concessionari che intendono utilizzare il suddetto marchio                    
collettivo regionale devono sottostare agli impegni previsti all'art.           
2 per l'uso del marchio nonche' a quelli relativi al mantenimento dei           
requisiti di garanzia previsti all'art. 3 del presente allegato,                
evitando i comportamenti  elencati al successivo art. 5 che causano             
la sospensione del marchio (secondo quanto previsto al punto 8                  
dell'Allegato A della delibera di Giunta 2238/03).                              
Art. 5                                                                          
Comportamenti potenzialmente                                                    
lesivi del marchio                                                              
Sono definiti comportamenti potenzialmente lesivi l'immagine del                
marchio:                                                                        
- la frode;                                                                     
- la pubblicita' ingannevole;                                                   
- il mancato rispetto delle modalita' fissate dal presente atto per             
l'utilizzazione del marchio in fase commerciale;                                
- le false dichiarazioni o le false documentazioni predisposte                  
nell'ambito delle attivita' di controllo;                                       
- il mancato rispetto della normativa riguardante l'attivita' di                
organizzazione e vendita viaggi;                                                
- l'uso del marchio per prodotti diversi da quelli previsti Allegato            
A "Individuazione e caratteristiche tecniche del logo" del presente             
atto;                                                                           
- impedire o rendere difficoltoso lo svolgimento dei controlli                  
previsti dall'articolo 1 del presente allegato.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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