DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2004, n. 412
L.R. 7/98. Riparto dei budget assegnabili alle Province per l'anno 2004 da destinare al filone iniziative di valorizzazione turistica locale integrata e di promozione dei territori e delle destinazioni - Parziale modifica della deliberazione di Giunta regionale 715/98
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge n. 135 in data 29 marzo 2001 concernente "Riforma della
legislazione nazionale del turismo" e in particolare l'art. 5
concernente i "Sistemi Turistici locali";
- la L.R. 4 marzo 1998, n. 7, concernente: "Organizzazione turistica
regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione
turistica - Abrogazione delle LL.RR. 5 dicembre 1996, n. 47, 20
maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione
della L.R. 9 agosto 1993, n. 28";
- nel suo testo integrale la propria deliberazione, esecutiva nei
modi di legge, n. 715 del 18/5/1998, concernente: "L.R. 4 marzo 1998,
n. 7. Approvazione delle direttive per gli interventi regionali di
promozione e di commercializzazione turistica", e successive
modificazioni di cui alle seguenti deliberazioni 2145/98, 1225/00,
1546/00, 539/01, 1200/01, 1830/01, 1051/02, 1330/03;
- la propria deliberazione 387/04 avente per oggetto: "L.R. 7/98 -
Ripartizione fra le Province e assegnazione delle risorse per la
realizzazione dei Programmi turistici di promozione locale anno
2004";
considerato che:
- la richiamata Legge 135/01 , finalizzata, tra l'altro, a favorire
la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale,
regionale e locale ha meglio definito il sistema complessivo
dell'organizzazione turistica;
- il sistema dell'organizzazione turistica della Regione
Emilia-Romagna, costituito ai sensi della citata L.R. 7/98 e attuato
secondo le direttive di cui alla citata deliberazione 715/98 e
successive modificazioni, possa comunque essere arricchito e
ottimizzato;
- l'obiettivo prioritario da perseguire, anche alla luce di quanto
stabilito dall'art. 5 della richiamata Legge 135/01, e' rappresentato
dallo sviluppo di iniziative di valorizzazione turistica locale
integrata e di promozione dei territori e delle destinazioni;
- con la deliberazione 387/04 soprarichiamata, la Giunta regionale
ha:
- disposto la ripartizione e l'assegnazione alle Province, per l'anno
2004 della complessiva somma di Euro 6.200.000,00 negli importi per
ciascuna indicati alla Tabella "A", ivi contenuta, disponibile sui
Capitoli 25561 e 25506 del Bilancio regionale per l'esercizio 2004;
- demandato ad un proprio successivo provvedimento la modifica
parziale della propria deliberazione 715/98, per quanto riguarda il
Titolo III afferente "Attivita' di carattere provinciale e locale" al
fine di adeguare le direttive applicative della citata L.R. 7/98,
rendendole sempre piu' aderenti alla evoluzione del sistema
organizzativo turistico regionale e nazionale a seguito dell'entrata
in vigore della citata Legge 135/01;
considerato pertanto che risulta necessario:
- definire un terzo filone di attivita' nel Programma di promozione
turistica locale delle Province, denominato "Iniziative di
valorizzazione turistica locale integrata e di promozione dei
territori e delle destinazioni";
- definire in via transitoria per il solo anno 2004, diverse
attivita' procedurali al fine di potere assegnare e impegnare le
risorse disponibili sul pertinente capitolo del Bilancio regionale
per l'esercizio finanziario 2004 e stabilire altresi' i contenuti del
provvedimento provinciale occorrente per la suddetta assegnazione;
ritenuto, pertanto con il presente provvedimento, di:
- approvare la modifica al Titolo III della richiamata deliberazione
715/98 "Direttive applicative L.R. 7/98" cosi' come esplicitata nel
dispositivo del presente provvedimento al punto A.;
- approvare la sopracitata norma transitoria per il solo anno 2004 e
ripartire, nel rispetto delle disposizioni gia' contenute al Capo 2
del Titolo III della richiamata deliberazione 715/98 e successive
modificazioni, cosi' come modificata dal presente provvedimento,
quali budget assegnabili alle Province per l'esercizio 2004 le
risorse disponibili sul Capitolo 25508 "Assegnazione agli EE.LL.,
soggetti privati, singoli o associati che promuovono i sistemi
turistici locali per il finanziamento di progetti, attivita' e
iniziative di cui ai Programmi Turistici locali (art. 5, Legge 29
marzo 2001, n. 135; artt. 6 e 7, L.R. 4 marzo 1998, n. 7) - Mezzi
statali" del bilancio regionale di cui alla richiamata L.R. 29/03,
nella misura per ciascuna Provincia indicata alla successiva Tabella
"A/1", che ammontano a Euro 3.627.390,62;
- approvare contestualmente il testo aggiornato delle direttive per
l'attuazione degli interventi regionali per la promozione e la
commercializzazione turistica approvate con la deliberazione 715/98 e
successive modificazioni di cui alle deliberazioni 2145/98, 1225/00,
1546/00, 1200/01, 1830/01, 539/01, 1051/02, 1330/03 e con il presente
provvedimento che in Allegato A) ne forma parte integrante e
sostanziale;
dato atto che i contenuti delle modifiche in parola hanno formato
oggetto di consultazioni con gli operatori pubblici e le
rappresentanze delle categorie degli imprenditori del comparto
turistico dalle quali e' emerso il consenso sulle linee di carattere
generale e sulle nuove modalita' procedurali;
richiamata la L.R. n. 29 del 22 dicembre 2003;
richiamate inoltre le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai
sensi di legge:
- n. 447 del 24/3/2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
- n. 2738 in data 22 dicembre 2003, avente per oggetto: "Attribuzione
ad interim della Direzione generale Attivita' produttive, Commercio,
Turismo";
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dott. Gaudenzio
Garavini, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01, nonche'
delle sopracitate deliberazioni 447/03 e 2738/03;
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari
espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie
dott.ssa Amina Curti, ai sensi della deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore Turismo. Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di approvare il testo aggiornato delle direttive per l'attuazione
degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione
turistica approvate con la deliberazione 715/98 e successivamente
modificate con le deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00, 1200/01,
1830/01, 539/01, 1051/02 e 1330/03 con le modifiche apportate con il
presente provvedimento, per le motivazioni espresse in premessa,
come risulta dall'Allegato A), parte integrante e sostanziale dello
stesso;
B) di ripartire, nel rispetto delle disposizioni gia' contenute al
Capo 2 del Titolo III della richiamata deliberazione 715/98, quali
budget assegnabili alle Province da destinare al filone "Iniziative
di valorizzazione turistica locale integrata e di promozione dei
territori e delle destinazioni" per l'esercizio 2004 le risorse
disponibili sul Capitolo 25508 "Assegnazione agli EE.LL., soggetti
privati, singoli o associati che promuovono i sistemi turistici
locali per il finanziamento di progetti, attivita' e iniziative di
cui ai programmi turistici locali (art. 5, Legge 29 marzo 2001,
n.135; artt. 6 e 7, L.R. 4 marzo 1998, n.7) - Mezzi statali"
afferente all'UPB "Interventi per la promozione del Turismo regionale
- Risorse statali" del Bilancio di previsione regionale per
l'esercizio finanziario 2004, nella misura indicata per ciascuna
provincia alla seguente Tabella "A/1", per un ammontare complessivo
di Euro 3.627.390,62:
TABELLA A/1
Province 10% della disponibilita' Percentuale di riparto Restante
quota Totale
ripartita in parti uguali (Tab. A) delib. 2728/97) ripartita
riparto 2004
% proporzionalmente disponibilita'
alle percentuali di Capitolo 25508
cui alla Tab. A) della Bilancio regionale
delib. 2728/97
Ferrara 40.304,34 11,29 368.579,16 408.883,50
Ravenna 40.304,34 15,26 498.185,83 538.490,17
Forli'-Ceesena 40.304,34 9,11 297.409,76 337.714,10
Rimini 40.304,34 35,17 1.148.177,95 1.188.482,29
Bologna 40.304,34 13,16 429.628,15 469.932,49
Modena 40.304,34 4,58 149.521,04 189.825,38
Reggio Emilia 40.304,34 3,43 111.977,55 152.281,89
Parma 40.304,34 5,90 192.614,44 232.918,78
Piacenza 40.304,34 2,10 68.557,68 108.862,02
totale 362.739,06 100,00 3.264.651,56 3.627.390,62
C) di disporre, per il solo anno 2004, le seguenti modalita'
procedurali e gestionali ai fini dell'assegnazione e liquidazioni
degli acconti e dei saldi degli importi indicati alla precedente
Tabella "A/1":
"Modalita' procedurali e gestionali ai fini dell'assegnazione e
liquidazione degli acconti e dei saldi a favore delle province delle
risorse da destinare al filone: 'Iniziative di valorizzazione
turistica locale integrata e di promozione dei territori e delle
destinazioni' per l'anno 2004".
Le Province presentano alla Regione entro e non oltre il 30 giugno
2004 un provvedimento di approvazione dell'integrazione del proprio
Programma turistico di promozione locale dell'anno 2004, contenente:
- relazione generale sulle linee strategiche di programmazione delle
"Iniziative di valorizzazione turistica locale integrata e di
promozione dei territori e delle destinazioni";
- le schede tecniche contenenti gli elementi identificativi dei
progetti che si intendono realizzare con l'indicazione dei soggetti
attuatori, dei budget di spesa, degli obiettivi, delle azioni, dei
target e dei mercati;
- le modalita' procedurali ed i contenuti delle documentazioni e
delle rendicontazioni consuntive da presentarsi dai diversi soggetti
attuatori ai fini della erogazione dei finanziamenti, nonche' i
termini per la presentazione delle documentazioni consuntive stesse.
Il Dirigente regionale competente per materia, ai sensi della vigente
normativa, provvedera' con propri atti a concedere ed impegnare
sull'apposito capitolo del Bilancio regionale per l'anno 2004, a
favore delle Province il budget indicato per ciascuna alla precedente
Tabella A/1, a seguito della ricezione dell'atto provinciale di
integrazione al PTPL di cui sopra. Contestualmente, il medesimo
Dirigente regionale, provvedera' a liquidare a favore di ciascuna
Provincia, un acconto fino al 50% del budget integrativo assegnato.
La Provincia potra' in corso d'opera, utilizzare eventuali economie
con appositi atti di impegno per il completamento di iniziative gia'
previste nel proprio PTPL.
Alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli di
pagamento per i saldi dei finanziamenti regionali assegnati con il
presente provvedimento, provvede con propri atti, sulla base
dell'ammontare effettivamente concesso, il Dirigente regionale
competente ai sensi della vigente normativa regionale attenendosi
alle seguenti disposizioni:
- la Provincia deve trasmettere entro il 31 dicembre 2004 un proprio
atto che approvi, per il filone di attivita' "Iniziative di
valorizzazione turistica locale integrata e di promozione dei
territori e delle destinazioni" una relazione tecnico-finanziaria pre
consuntiva, dalla quale risultino: gli obiettivi raggiunti e i
singoli progetti realizzati, l'importo delle spese impegnate, delle
spese in corso di liquidazione al 31 dicembre e di quelle gia'
liquidate;
- le Province devono inoltre trasmettere entro il 30 aprile 2005, un
conto consuntivo redatto per ogni progetto compreso nel filone
suddetto dal quale risultino le tipologie delle spese e il relativo
ammontare nonche' le entrate a copertura delle spese";
D) di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
ALLEGATO A)
L.R. 7/98 - Testo delle direttive per la attuazione degli interventi
regionali per la promozione e la commercializzazione turistica
emanate con la deliberazione della Giunta regionale 715/97, come
risultante dalle modifiche apportate con le proprie deliberazioni
2145/98, 1225/00, 1546/00, 539/01, 1200/01, 1830/01, 1051/02,
1330/03
INDICE
TITOLO I - PREMESSA
TITOLO II - ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED ATTIVITA' DI
COMMERCIALIZZAZIONE DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE
CAPO 1 - Il piano annuale delle azioni di carattere generale
Paragrafo 1 - Adempimenti procedurali dell'Agenzia Regionale per il
turismo.
Paragrafo 2 - Gestione.
CAPO 2 - Le unioni di prodotto
Paragrafo 1 - Riconoscimento delle Unioni
Paragrafo 2 - Programmi delle Unioni di prodotto relativi alla
promozione, al marketing, al co-marketing di prodotto, al sostegno
alla commercializzazione, ad altre iniziative realizzate con la
partecipazione di soggetti pubblici e privati per l'integrazione
della promozione e della commercializzazione.
Paragrafo 3 - Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni
TITOLO III - ATTIVITA' DI CARATTERE PROVINCIALE E LOCALE
CAPO 1 - Programmi turistici di promozione locale
CAPO 2 - Criteri generali per la ripartizione
CAPO 3 - Modalita' procedurali per il finanziamento delle attivita'
inserite nei programmi turistici di promozione locale delle province
TITOLO IV - PROGETTI SPECIALI O INIZIATIVE DI CARATTERE STRAORDINARIO
OVVERO NUOVE INIZIATIVE RITENUTE MERITEVOLI DELL'INTERVENTO
REGIONALE
TITOLO I
PREMESSA
La presente direttiva viene adottata in sede di prima applicazione
della L.R. 4 marzo 1998, n. 7, nelle more della approvazione del
"Programma Poliennale degli interventi regionali per la promozione e
la commercializzazione turistica", di cui all'art. 5 della citata
legge.
Vengono pertanto fornite le prime indicazioni circa i criteri, le
procedure, le modalita' ed i termini per tutti gli adempimenti da
adottarsi da parte dei diversi soggetti previsti dalla citata L.R.
7/98, al fine di assicurare l'avvio ed il funzionamento della nuova
organizzazione regionale, gia' dall'esercizio 1999.
Aggiornamenti delle presenti direttive potranno prevedersi a seguito
della definizione, previa consultazione e concertazione con i diversi
soggetti interessati, delle linee strategiche degli interventi della
Regione, degli enti locali ed istituzionali e delle Unioni di
prodotto, in materia di promozione e di commercializzazione
turistica.
TITOLO II
ATTIVITA' DI PROMOZIONE
ED ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE
DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE
CAPO 1
Il Piano annuale delle azioni di carattere generale
Paragrafo 1
Adempimenti procedurali
dell'Agenzia regionale per il Turismo
La determinazione del Comitato di concertazione dell'Agenzia
concernente il Piano annuale e' trasmessa alla Giunta regionale per
la prevista approvazione, dal Direttore dell'Agenzia entro 15 giorni
dall'adozione dell'atto.
Il Direttore stesso provvede inoltre a trasmettere tempestivamente
alla Regione le determinazioni attinenti le altre funzioni svolte
dall'Agenzia.
Il Piano annuale costituisce punto di riferimento propedeutico al
successivo iter procedurale per le domande dei soggetti proponenti e
per i provvedimenti regionali di cofinanziamento nonche' per gli
incarichi all'APT Servizi Srl.
L'Agenzia regionale per il Turismo adotta il Piano annuale entro il
15 giugno dell'anno antecedente quello di riferimento, al fine di
consentirne l'approvazione da parte della Regione entro il 15
luglio.
Paragrafo 2
Gestione
Il Piano annuale delle azioni di carattere generale approvato con
provvedimento della Giunta regionale, e' trasmesso tempestivamente
alle Unioni di prodotto, alla APT Servizi Srl ed alle Province.
L'APT Servizi Srl invia alla Regione, entro il 15 agosto dell'anno
antecedente quello di riferimento, le proprie proposte contenenti la
progettazione esecutiva.
Sulla base delle proposte dell'APT Servizi Srl e di quanto previsto
dall'art. 12 della L.R. 7/98, la Giunta Regionale dispone la
stipulazione di apposito contratto con l'APT Servizi per la
realizzazione del Piano annuale relativo all'anno di riferimento,
autorizzandone la sottoscrizione da parte del Dirigente regionale
competente in materia di turismo.
CAPO 2
Le Unioni di prodotto
Paragrafo 1
Riconoscimento delle Unioni
La domanda per il riconoscimento regionale deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante dell'Unione e deve contenere l'elenco dei
soci fondatori.
Alla domanda per il riconoscimento deve essere acclusa copia conforme
dello Statuto dell'Unione, nonche' qualsiasi altra documentazione che
l'Unione ritenga di produrre.
Per concorrere ai cofinanziamenti regionali per l'anno 1999, la
costituzione delle Unioni deve essere approvata da una parte
significativa delle Amministrazioni pubbliche che intendono aderire
alle Unioni stesse, con volonta' espressa almeno con delibera
preliminare delle rispettive Giunte entro il 30 giugno 1998.
Ai fini della presentazione delle domande di cofinanziamento
regionale, le Unioni devono comunque essere regolarmente costituite,
legalmente rappresentate e riconosciute dalla Regione.La Giunta
regionale, con apposito atto e ai sensi del comma 2 dell'art. 13
della L.R. 7/98, riconosce le Unioni aventi diritto entro 15 giorni
dal ricevimento della domanda.
I legali rappresentanti delle Unioni riconosciute dalla Regione,
hanno l'obbligo di comunicare alla Regione stessa, entro il 15
settembre di ciascun anno, l'elenco dei soci e dei loro
rappresentanti, nonche' eventuali modifiche statutarie.
Paragrafo 2
Programmi delle Unioni di prodotto relativialla promozione, al
marketing, al co-marketingdi prodotto, al sostegno alla
commercializzazione,ad altre iniziative realizzate con la
partecipazionedi soggetti pubblici e privati per l'integrazione
della promozione e della commercializzazione
1. Presentazione delle domande
Ciascuna Unione regolarmente costituita e riconosciuta deve
presentare alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Attivita'
produttive, Commercio, Turismo - Servizio Turismo e Qualita' Aree
turistiche - Viale A. Moro n. 64 - 40127 Bologna - la domanda,
regolarmente bollata, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi
dell'art. 13, comma 5, lettera a) della L.R. 7/98, entro il 15 agosto
dell'anno antecedente quello di riferimento.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Unione di prodotto e deve contenere il programma annuale
dell'Unione stessa da proporre per il cofinanziamento regionale,
concordato dai soggetti pubblici e dai soggetti privati aderenti
all'Unione stessa.
Tale programma deve contenere:
- l'indicazione dei singoli progetti di promozione, di marketing, di
co-marketing di prodotto, di sostegno alla commercializzazione e di
altre iniziative realizzate con la partecipazione di soggetti
pubblici e privati;
- l'indicazione di eventuali soggetti incaricati dell'attuazione di
parti del programma stesso (progetti o azioni);
- una relazione generale ed una scheda tecnica di sintesi per
evidenziare:
- gli obiettivi;
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;
- le azioni programmate e le tipologie di strumenti che si prevede di
utilizzare;
- il preventivo di spesa, comprensivo dell'IVA, corredato da un piano
finanziario;
- che i progetti contenuti nel programma non sono stati presentati
per il finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e
dell'Unione Europea.
Copia del programma stesso viene inviata dall'Unione interessata, per
opportuna conoscenza e per gli opportuni raccordi di coordinamento,
all'APT Servizi Srl ed alle Province interessate.
2. Elementi per l'ammissibilita' dei programmi
Il cofinanziamento previsto dall'art. 7 della L.R. 7/98 e' rivolto
principalmente a sostenere le azioni congiunte dei soggetti pubblici
con i soggetti privati aderenti alle Unioni, suscettibili di
rafforzare ed integrare le attivita' promozionali ed ottimizzare le
risorse disponibili in una logica di concertazione, di condivisione
degli obiettivi, nonche' le azioni di co-marketing realizzate
congiuntamente tra pubblico e privato.
Spese non ammissibili a cofinanziamento
- le iniziative promozionali che pubblicizzino risorse turistiche e
prodotti estranei alla Regione Emilia-Romagna in misura
quantitativamente superiore al 30% dell'intero programma o delle
singole iniziative;
- le spese di partecipazione alle fiere ed ai workshops dei soci
pubblici e privati aderenti alle Unioni e del loro personale
ordinario.
E' ritenuta ammissibile una quota in misura non eccedente il 10% sul
costo del programma quale riconoscimento forfettario di spese
generali per la gestione del programma stesso.
3. Modalita' procedurali e misura dei cofinanziamenti regionali
La Giunta regionale, a seguito del proprio provvedimento di
approvazione del Piano annuale delle azioni di carattere generale per
l'anno di riferimento, stabilisce, con proprio atto, una preventiva
determinazione a carattere indicativo ed orientativo degli importi in
cifre assolute del cofinanziamento destinato ai programmi delle
diverse Unioni, per l'esercizio di riferimento, tenuto conto delle
risorse finanziarie iscritte a bilancio a livello previsionale.
Il Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche della Direzione
regionale Attivita' produttive, Commercio e Turismo valuta i
programmi di ciascuna Unione, entro sessanta giorni dalla ricezione
degli stessi, tenendo conto a tali fini principalmente della coerenza
del programma alle linee strategiche regionali contenute nel Piano
annuale delle azioni di carattere generale, approvato dalla Giunta
regionale per l'anno di riferimento, nonche' della congruita',
incisivita' ed efficacia dell'insieme delle azioni contenute nel
programma stesso.
La Giunta regionale, a seguito della suddetta valutazione, provvede,
con propria deliberazione, ad approvare il piano di cofinanziamento
dei programmi delle Unioni per l'anno di riferimento e stabilisce e
quantifica gli importi di cofinanziamento definitivi assegnati, sulla
base delle effettive disponibilita' del bilancio regionale per
l'esercizio di riferimento.
Tale piano tiene conto delle indicazioni iniziali di finanziamento,
rapportate alla consistenza e alla qualita' dei programmi
presentati.
I suddetti cofinanziamenti possono essere differenziati per ciascuna
Unione ed i relativi importi in cifre assolute originariamente
previsti dalla Giunta regionale, sono almeno confermati se i
programmi presentati dalle singole Unioni hanno contenuti che la
Giunta regionale ritenga qualitativamente e quantitativamente
adeguati in relazione ai parametri di valutazione di cui sopra.
I cofinanziamenti regionali possono essere concessi in misura fino al
50% della spesa complessiva ammissibile risultante dal programma
dell'Unione relativa al comparto Costa Adriatica, nonche' in misura
fino al 60% della spesa complessiva ammissibile risultante dal
programma delle Unioni relative ai comparti turistici economicamente
piu' deboli: Appennino e Verde, Terme e Benessere, Citta' d'Arte,
Cultura e Affari.
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale dispone le
modalita' per la gestione e la liquidazione dei cofinanziamenti dei
programmi delle Unioni relativi all'anno di riferimento.
Per tutto quanto concerne le attivita' relative ai cofinanziamenti la
Regione pu eventualmente avvalersi anche di specifico apporto
specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa
regionale vigente.
Paragrafo 3
Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni
1) Soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti e modalita' per
la presentazione della domanda
I soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti regionali sono le
aggregazioni di imprese turistiche, in qualsiasi forma costituite,
cosi' come definito al comma 6 dell'articolo 13 della L.R. 7/98.
Tali soggetti possono richiedere i cofinanziamenti regionali per
progetti di promo-commercializzazione e di commercializzazione
turistica.
La domanda, regolarmente bollata, deve essere presentata alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Attivita' produttive, Commercio,
Turismo - Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche - V.le A. Moro
n. 64 - 40127 Bologna, e deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante della aggregazione. Nel caso in cui l'aggregazione sia
una Associazione Temporanea di Imprese la domanda deve essere
sottoscritta dal mandatario.
Tale domanda, deve essere inviata alla Regione entro il 15 settembre
dell'anno antecedente quello di riferimento, esclusivamente a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno e fara' fede la data del timbro
postale di partenza.
Nella domanda di cofinanziamento deve essere dichiarato quanto
segue:
- i dati identificativi ed anagrafici della aggregazione;
- i dati identificativi ed anagrafici del legale rappresentante o del
mandatario dell'aggregazione;
- l'appartenenza della aggregazione, alla data di presentazione della
domanda, all'Unione di prodotto cui fa riferimento il progetto
presentato;
- che il medesimo progetto non e' stato presentato per il
finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e
dell'Unione Europea.
Alla domanda deve inoltre essere allegata una specifica
documentazione a seconda delle seguenti tipologie di aggregazione che
richiedono il cofinanzamento.
Documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma di
impresa:
- numero partita IVA;
- certificato di iscrizione al registro imprese della Camera di
Commercio;
- progetto;
- una relazione generale corredata da una scheda tecnica di sintesi
per evidenziare:
- gli obiettivi;
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;
- le azioni programmate distinte almeno per tipologie di strumenti e
materiali, modalita' e tempi del loro svolgimento;
- il preventivo di spesa articolato per tipologie e corredato dal
piano finanziario.
Documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma di
associazione:
- numero partita IVA;
- certificato di iscrizione al REA della Camera di Commercio;
- atto costitutivo contenente gli estremi di registrazione presso
l'Ufficio del Registro;
- progetto;
- una relazione generale corredata da una scheda tecnica di sintesi
per evidenziare:
- gli obiettivi;
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;
- le azioni programmate distinte almeno per tipologie di strumenti e
materiali, modalita' e tempi del loro svolgimento;
- il preventivo di spesa articolato per tipologie e corredato dal
piano finanziario.
Documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma di
associazione temporanea di imprese (ATI):
- numero partita IVA e dati identificativi ed anagrafici di ogni
singola impresa aderente all'ATI;
- atto costitutivo redatto e sottoscritto obbligatoriamente da un
notaio, debitamente registrato, contenente la percentuale di
partecipazione alla realizzazione del progetto dei singoli aderenti
all'ATI, nonche' la dichiarazione che l'ATI stessa operera' almeno
fino alla conclusione del procedimento per il quale e' stato
richiesto il cofinanziamento;
- progetto;
- una relazione generale corredata da una scheda tecnica di sintesi
per evidenziare:
- gli obiettivi;
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;
- le azioni programmate distinte almeno per tipologie di strumenti e
materiali, modalita' e tempi del loro svolgimento;
- il preventivo di spesa articolato per tipologie e corredato dal
piano finanziario.
Per facilitare la presentazione della domanda da parte delle
aggregazioni, la Regione predispone una apposita modulistica.
La Regione provvedera' ad attivare uno sportello informativo presso
il quale saranno reperibili tutte le informazioni relative ai
cofinanziamenti di cui alla L.R. 7/98.
2) Elementi per l'ammissibilita' dei progetti
Il cofinanziamento previsto dall'articolo 7 della L.R. 7/98 e'
rivolto principalmente a premiare le azioni congiunte degli operatori
privati suscettibili di rafforzare ed integrare i prodotti turistici,
incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili in una logica di
concertazione e di condivisione degli obiettivi.
Spese non ammissibili a cofinanziamento:
- le iniziative di sola incentivazione;
- le iniziative che riguardano esclusivamente la produzione di
materiale cartaceo di carattere generale;
- le iniziative che contengono la commercializzazione di prodotti
estranei alla regione Emilia Romagna in misura quantitativamente
superiore al 30% del progetto;
- le spese di partecipazione alle fiere ed ai workshop del
rappresentante e del personale delle imprese aggregate.
Sono tuttavia ritenute ammissibili:
- la stampa e la spedizione di materiale cartaceo finalizzato alla
realizzazione del progetto (pacchetti, confidential, ecc);
- una quota in misura non eccedente il 10% del costo totale delle
azioni del progetto, quale riconoscimento forfettario di spese
generali per la gestione delle iniziative;
- una quota in misura non eccedente il 15% del costo totale delle
azioni del progetto, per spese di progettazione, documentate.
3) Limiti di spesa e di cofinanziamento.
Ai fini dell'ammissibilita' a cofinanziamento regionale i progetti
presentati dalle aggregazioni aderenti all'Unione di prodotto Costa
non possono essere di importo unitario inferiore a Euro 41.000,00
mentre i progetti presentati dalle aggregazioni aderenti alle altre
Unioni di prodotto non possono essere di importo unitario inferiore a
Euro 21.000,00.
I progetti ritenuti ammissibili saranno ammessi a cofinanziamento per
un importo unitario non superiore ad Euro 233.000,00, senza alcuna
distinzione tra aggregazioni aderenti alle diverse Unioni di
prodotto.
Ciascuna aggregazione pu presentare un solo progetto.
Dagli importi sopra indicati sono escluse l'IVA, le spese di gestione
ordinaria, le spese per il personale ordinariamente impegnato nelle
imprese costituenti l'aggregazione.
I cofinanziamenti regionali possono essere concessi nelle seguenti
misure:
Per le aggregazioni costituite in forma di impresa in forma di
Asociazione i cofinanziamenti regionali possono essere concessi in
misura non superiore al 20%.
Viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento, in misura non
superiore al 5%, per i progetti presentati dalle aggregazioni
aderenti alle Unioni "Appennino e Verde", "Terme e Benessere" e
"Citta' d'Arte, Cultura e Affari", relative ai comparti turistici
economicamente piu' deboli.
I cofinanziamenti regionali possono altresi' essere concessi in
misura non superiore al 35% della spesa ammessa, senza alcuna
differenziazione tra le diverse Unioni di appartenenza, per "Progetti
di Eccellenza" di cui al successivo punto 4).
Per le aggregazioni costituite in forma di associazione temporanea di
imprese (ATI) i cofinanziamenti regionali possono essere concessi in
misura non superiore al 15% .
Viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento, in misura non
superiore al 5%, per i progetti presentati dalle aggregazioni
aderenti alle Unioni "Appennino e Verde", "Terme e Benessere" e
"Citta' d'Arte, Cultura e Affari", relative ai comparti turistici
economicamente piu' deboli.
I cofinanziamenti regionali possono altresi' essere concessi in
misura non superiore al 25% della spesa ammessa, senza alcuna
differenziazione tra le diverse Unioni di appartenenza, per "Progetti
di Eccellenza" di cui al successivo punto 4).
4) Requisiti dei "Progetti di Eccellenza"
I requisiti per accedere ai cofinanziamenti per "Progetti di
Eccellenza" sono i seguenti:
Requisiti relativi al soggetto
Essere in possesso di un disciplinare di autoregolamentazione mirante
al miglioramento della qualita' del servizio offerto, sottoscritto da
tutte le imprese aderenti alla aggregazione oppure, nei casi in cui
l'aggregazione abbia un legale rappresentante, sottoscritto da
quest'ultimo. Tale disciplinare dovra' almeno prevedere:
- la definizione e l'applicazione degli standard di qualita' dei
prodotti e dei servizi che si intendono proporre al mercato e
commercializzare;
- l'indicazione di specifici strumenti di controllo e di verifica
rispetto alla applicazione degli standard condivisi;
- l'indicazione di un sistema di verifica attraverso il quale i
clienti/consumatori possano valutare la conformita' dell'offerta
ricevuta rispetto agli standard contenuti nel disciplinare.
Le aggregazioni devono segnalare, nella domanda di cofinanziamento,
le denominazioni assunte quali club di prodotto, circuiti o altre
specifiche, l'utilizzo di marchi e/o logos di riconoscimento, le
eventuali certificazioni richieste e/o ottenute.
Le aggregazioni, in possesso dei requisiti suddetti, devono
presentare la relativa documentazione allegandola alla domanda di
richiesta di cofinanziamento.
Requisiti relativi al progetto
Ottenere un parere di valutazione "Alto", secondo quanto indicato al
successivo punto 5.3.
5) Modalita' procedurali
5.1. Elementi di valutazione dei progetti
La valutazione dei progetti e' basata sui seguenti elementi:
- realizzazione di azioni sui mercati esteri, diversificazione e
specializzazione, qualita' dei servizi offerti, precisa
individuazione dei target e dei mercati oggetto dell'intervento,
qualita' delle azioni e relativa efficacia, coerenza intrinseca delle
azioni e degli strumenti previsti rispetto agli obiettivi del
progetto;
- coerenza e compatibilita' delle iniziative e delle azioni previste
dal progetto con le linee del Piano annuale delle azioni di carattere
generale della Regione per l'anno di riferimento;
- collegamento del progetto alle azioni ed alle iniziative contenute
nel programma dell'Unione di appartenenza dell'aggregazione.
La Giunta regionale predetermina la griglia dei diversi valori
attribuibili ai suddetti elementi, che sia di riferimento per la
valutazione dei progetti.
Tale griglia e' trasmessa alle quattro Unioni di prodotto, che
provvederanno alla divulgazione della stessa fra i loro associati, e
pu essere richiesta alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale
Attivita' produttive, Commercio, Turismo - Servizio Turismo e
Qualita' Aree turistiche.
5.2. Istruttoria amministrativa
Il Servizio regionale Turismo e Qualita' Aree turistiche:
- trasmette tempestivamente copia dei progetti al coordinatore del
nucleo di valutazione di cui al successivo punto 5.3.;
- effettua l'istruttoria amministrativa circa i requisiti di
ammissibilita' delle aggregazioni richiedenti i cofinanziamenti, la
completezza della anagrafica e della documentazione prodotta. In
particolare deve essere verificata:
- l'esatta denominazione e i dati anagrafici dell'aggregazione
richiedente il cofinanziamento regionale;
- l'esatta identificazione del legale rappresentante o del mandatario
dell'aggregazione;
- l'appartenenza alla Unione di prodotto indicata nella richiesta di
cofinanziamento;
- l'esatta denominazione del progetto;
- la ammissibilita' o la non ammissibilita' a cofinanziamento delle
aggregazioni richiedenti.
5.3. Istruttoria tecnica
L'istruttoria tecnica e la valutazione dei progetti, nonche' la
valutazione dei requisiti previsti per le aggregazioni che richiedono
l'accesso ai "Progetti di Eccellenza", e' effettuata da un nucleo di
valutazione nominato, con propria determinazione, dal Direttore
generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo.
Il nucleo di valutazione effettua l'istruttoria tecnica dei progetti
ed esprime per ciascuno un parere di valutazione "Alto", "Medio" o
"Basso".
Le aggregazioni potranno essere sentite per eventuali chiarimenti.
Il nucleo di valutazione e' coordinato dal Responsabile del Servizio
competente in materia di turismo e sara' cosi' composto:
- due collaboratori del Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche
della Regione Emilia-Romagna;
- due tecnici interni al personale dell'APT Servizi, designati dal
Consiglio di Amministrazione dell'APT stessa;
- un esperto tecnico designato da Unioncamere regionale.
Entro il 30 ottobre dell'anno antecedente quello di riferimento, il
nucleo di valutazione comunica alla Regione Emilia-Romagna le
risultanze del lavoro svolto mediante invio delle schede tecniche
relative alla valutazione dei progetti, unitamente all'elenco dei
progetti stessi (uno per ciascuna Unione).
Gli elenchi dovranno evidenziare:
- i "Progetti di Eccellenza";
- il parere di valutazione "Alto, Medio o Basso" su ciascun
progetto;
- l'importo complessivo della spesa ammissibile e della spesa ammessa
per ciascun progetto.
5.4. Approvazione Piano di cofinanziamento
La Giunta regionale, acquisite le risultanze del lavoro svolto dal
nucleo di valutazione, e con le risultanze della propria istruttoria
amministrativa, provvede con proprio atto, entro il 15 dicembre
dell'anno antecedente quello di riferimento, alla approvazione del
Piano di cofinanziamento regionale dei progetti di
promo-commercializzazione ritenuti ammissibili secondo la seguente
graduazione:
- per i "Progetti di Eccellenza", la percentuale di cofinanziamento
non potra' essere superiore:
- al 35% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle
aggregazioni costituite in forma di impresa e di associazione;
- al 25% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle
aggregazioni costituite in forma di associazione temporanea di
imprese (ATI);
- per i progetti con parere di valutazione "Alto o Medio" la
percentuale di cofinanziamento non potra' essere superiore:
- al 20% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle
aggregazioni costituite in forma di impresa e di associazione. Per le
aggregazioni aderenti alle Unioni relative ai comparti turistici
economicamente piu' deboli, viene concessa una quota aggiuntiva di
cofinanziamento in misura non superiore al 5%;
- al 15% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle
aggregazioni costituite in forma di associazione temporanea di
imprese (ATI). Per le aggregazioni aderenti alle Unioni relative ai
comparti turistici economicamente piu' deboli, viene concessa una
quota aggiuntiva di cofinanziamento in misura non superiore al 5%;
- per i progetti con parere di valutazione "Basso" la percentuale di
cofinanziamento non potra' essere superiore:
- al 15% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle
aggregazioni costituite in forma di impresa e di associazione. Per le
aggregazioni aderenti alle Unioni relative ai comparti turistici
economicamente piu' deboli, viene concessa una quota aggiuntiva di
cofinanziamento in misura non superiore al 5%;
- al 10% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle
aggregazioni costituite in forma di associazione temporanea di
imprese (ATI). Per le aggregazioni aderenti alle Unioni relative ai
comparti turistici economicamente piu' deboli, viene concessa una
quota aggiuntiva di cofinanziamento in misura non superiore al 5%.
I cofinanziamenti in parola rientrano nell'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de
minimis").
In relazione alle disponibilita' del bilancio regionale il
cofinanziamento dei progetti e' effettuato secondo le seguenti
priorita':
1) "Progetti di Eccellenza";
2) Progetti con parere di valutazione "Alto";
3) Progetti con parere di valutazione "Medio";
4) Progetti con parere di valutazione "Basso".
Le economie che si potranno verificare per rinunce, revoche,
riduzioni o utilizzo di minori importi nella realizzazione dei
progetti, nonche' le eventuali ulteriori disponibilita' derivanti
dall'assestamento del bilancio regionale per il medesimo esercizio,
verranno utilizzate, nel rispetto delle disposizioni indicate in
termini contabili dalla normativa vigente, per cofinanziare, con
appositi atti del Dirigente regionale competente i progetti ritenuti
ammissibili ma non cofinanziati.
Con la deliberazione del Piano di cofinanziamento la Giunta regionale
dispone le modalita' per la gestione e la liquidazione dei
cofinanziamenti dei progetti di promo-commercializzazione relativi
all'anno di riferimento.
Per tutto quanto concerne le attivita' relative ai cofinanziamenti la
Regione pu eventualmente avvalersi anche di specifico apporto
specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa
regionale vigente.
TITOLO III
ATTIVITA' DI CARATTERE PROVINCIALE E LOCALE
CAPO 1
Programmi turistici di promozione locale
La Provincia approva, sentiti i Comuni, il proprio Programma
turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento,
definendo le priorita' degli interventi proposti dai soggetti
attuatori indicati all'art. 6, comma II della L.R. 7/98.
Il Programma provinciale deve essere articolato in ambiti di
attivita' ed essere distinto nei seguenti tre filoni fondamentali.
1. Servizi tursitici di base dei Comuni
Tale filone comprende l'accoglienza, l'animazione e l'intrattenimento
turistico. Assume particolare rilevanza in questo contesto il
funzionamento dei servizi di accoglienza ed informazione ai turisti.
2. Iniziative di promozione turistica di interesse locale
In questo ambito di attivita' rientrano le iniziative che vengono
realizzate dai soggetti attuatori ai fini di affermare l'immagine di
qualita' dei servizi e dei prodotti turistici locali presenti nel
territorio provinciale.
3. Iniziative di valorizzazione turistica locale integrata e di
promozione dei territori e delle destinazioni
In questo ambito di attivita' rientrano le iniziative che vengono
presentate e realizzate direttamente dalle Province o dai soggetti
attuatori, di cui all'art. 6, comma 2) della L.R. 7/98, per la
valorizzazione turistica locale integrata e per la promozione sui
mercati nazionale ed internazionale dei territori e delle
destinazioni turistiche. Rientrano in questo ambito anche eventuali
azioni di accertamento e valorizzazione delle professionalita'
turistiche locali.
Le iniziative di promozione dei territori e delle destinazioni sui
mercati nazionale ed internazionale, devono essere programmate in
piena coerenza con le linee strategiche contenute nel Piano annuale
delle azioni di carattere generale di promozione turistica regionale
dell'anno di riferimento.
Al fine di ottimizzare gli interventi e razionalizzare l'utilizzo
delle risorse finanziarie, le Province attivano le piu' adeguate
forme di collaborazione con APT Servizi Srl e con le Unioni di
Prodotto.
CAPO 2
Criteri generali per la ripartizione
La ripartizione dei budget alle Province e' disposta, con apposito
provvedimento della Giunta regionale, al solo fine di assicurare a
tutte le Province le risorse destinate al finanziamento dei Programmi
Turistici di promozione locale, senza tuttavia costituire alcun
vincolo per la definitiva destinazione tra i tre filoni di attivita'
indicati al precedente Capo 1), che sara' effettuata da ciascuna
Provincia in relazione alle proprie effettive esigenze.
Le Province effettuano le destinazioni dei fondi alle diverse
iniziative e servizi, seguendo propri criteri di programmazione, ai
fini di favorire i processi di collaborazione fra gli operatori
pubblici e privati, con opportune iniziative di consultazione per il
conseguimento di obiettivi comuni, in quanto concertati e condivisi.
La Giunta regionale adotta il suddetto provvedimento di ripartizione
conseguentemente alla approvazione della legge regionale concernente
il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio di
riferimento.
La Giunta regionale dispone la ripartizione della disponibilita'
prevista nel bilancio regionale per l'anno di riferimento, con i
seguenti criteri:
- una prima quota pari al 10% della disponibilita' prevista viene
ripartita in parti uguali fra le province;
- la restante disponibilita' sara' ripartita sulla base della quota
attribuita per il finanziamento dei Programmi turistici provinciali
per l'anno 1998 (Tabella "A" di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 2728/97).
La Giunta regionale pu disporre l'utilizzazione di eventuali risorse
resesi disponibili nell'ambito degli appositi capitoli per ulteriori
iniziative.
I relativi provvedimenti della Giunta regionale stabiliscono altresi'
le modalita' attuative, procedurali e gestionali.
CAPO 3
Modalita' procedurali per il finanziamento delle attivita'
inserite nei Programmi turistici di
promozione locale delle Province
Ai fini della elaborazione del Programma turistico di promozione
locale, ciascuna Provincia adotta e pubblicizza un provvedimento per
stabilire in via preventiva, le linee strategiche e programmatiche
per l'esercizio di riferimento nonche' le modalita' procedurali cui
si dovranno attenere i soggetti proponenti ed attuatori dei progetti
e delle iniziative di promozione turistica locale attinenti ai
filoni:
1) "Servizi turistici di base dei Comuni";
2) "Iniziative di promozione turistica locale";
3) "Iniziative di valorizzazione turistica locale integrata e di
promozione dei territori e delle destinazioni".
Le Province presentano alla Regione entro e non oltre il 31 ottobre
dell'anno antecedente quello di riferimento i propri Programmi
turistici di promozione locale contenenti, oltre alle linee
strategiche annuali delle politiche provinciali anche i progetti
considerati ammissibili al contributo, distinti nei tre citati filoni
di attivita', riportati in schede tecniche contenenti gli elementi
identificativi dei progetti stessi.
Nel citato provvedimento concernente l'approvazione del Programma
turistico di promozione locale ler l'anno di riferimento, deve essere
indicata la ridestinazione delle eventuali economie che potranno
essere accertate dalle Province nel corso dell'attuazione del
medesimo Programma per il completamento di iniziative gia' previste o
programmando nuove iniziative coerenti con gli atti di indirizzo o
programmatici regionali.
Al fine della predisposizione del provvedimento regionale relativo al
riparto delle risorse disponibili sul bilancio regionale e per
permettere alle Province l'immediata disponibilita' delle risorse
necessarie per fare fronte alle obbligazioni giuridiche da porre in
essere a favore dei soggetti beneficiari ed al fine di non
pregiudicare lo svolgimento delle azioni programmate in rapporto alla
stagione turistica, si stabilisce il seguente percorso procedurale:
1) la Giunta regionale approva, nel rispetto delle disposizioni di
cui al precedente Capo 2, la ripartizione delle risorse disponibili
sugli appositi capitoli del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario di riferimento. Il medesimo provvedimento dispone
altresi' l'assunzione dell'onere finanziario sui medesimi capitoli,
subordinandone eventualmente l'effettivo impegno di spesa all'entrata
in vigore della legge regionale di bilancio per l'esercizio di
riferimento ed al rispetto delle disposizioni indicate dalla legge
regionale che disciplina la normativa contabile;
2) con successivi atti il Dirigente regionale competente, ai sensi
della vigente normativa regionale in materia, provvede a liquidare a
favore di ciascuna Provincia, un acconto fino al 50% del budget
assegnato, previo invio da parte delle stesse, di un provvedimento di
utilizzo del budget assegnato con il provvedimento indicato al
precedente punto 1).
Ogni atto provinciale di utilizzo del budget regionale deve
contenere:
- la identificazione dei soggetti beneficiari del finanziamento;
- l'ammontare del finanziamento assegnato dalla Provincia a ciascun
progetto;
- le modalita' procedurali ed i contenuti delle documentazioni e
delle rendicontazioni consuntive da presentarsi dai diversi soggetti
attuatori ai fini della erogazione dei finanziamenti, nonche' i
termini per la presentazione delle documentazioni consuntive stesse;
- le modalita' procedurali per l'utilizzo di eventuali economie di
spesa, modalita' che verranno determinate con gli stessi atti di
impegno per il completamento di iniziative gia' previste nel proprio
PTPL, aumentando il budget ovvero programmando nuove iniziative
coerenti con gli atti di indirizzo e di programmazione regionali;
3) alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli di
pagamento per i saldi dei finanziamenti regionali assegnati, fino
alla concorrenza del relativo budget, provvede con propri atti il
Dirigente regionale competente ai sensi della vigente normativa
regionale attenendosi alle seguenti disposizioni:
a) la Provincia deve trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno un
proprio atto che approvi, per ciascuno dei filoni di attivita'
("Servizi di base dei comuni relativi all'informazione e accoglienza
turistica" , "Promozione turistica di interesse locale" e "Iniziative
di valorizzazione turistica locale integrata e di promozione dei
territori e delle destinazioni") una relazione tecnico-finanziaria
pre consuntiva, dalla quale risultino: gli obiettivi raggiunti e i
singoli progetti realizzati, l'importo delle spese impegnate, delle
spese in corso di liquidazione al 31 dicembre e di quelle gia'
liquidate;
b) la Provincia potra' in corso d'opera riutilizzare eventuali
economie secondo quanto stabilito nel proprio Programma di promozione
turistica locale. La relazione tecnico finanziaria di cui al
precedente punto a) deve contenere l'indicazione dei provvedimenti
provinciali di riutilizzo;
c) le Province devono inoltre trasmettere entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello di riferimento, un conto consuntivo
redatto per ogni progetto compreso nei filoni di attivita' del
proprio Programma turistico di promozione locale, dal quale risultino
le tipologie delle spese e il relativo ammontare nonche' le entrate a
copertura delle spese.
TITOLO IV
PROGETTI SPECIALI O INIZIATIVE
DI CARATTERE STRAORDINARIO
OVVERO NUOVE INIZIATIVE
RITENUTE MERITEVOLI
DELL'INTERVENTO REGIONALE
Il bilancio della Regione Emilia-Romagna prevedera' la disponibilita'
finanziaria per i progetti speciali e le iniziative previste al
quinto comma dell'art. 7 della L.R. 7/98.
I successivi atti deliberativi della Giunta regionale, adottati
nell'anno di riferimento, ne approvano la realizzazione e il
finanziamento e stabiliscono altresi' le modalita' attuative,
procedurali e gestionali.