REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2004, n. 412

L.R. 7/98. Riparto dei budget assegnabili alle Province per l'anno 2004 da destinare al filone iniziative di valorizzazione turistica locale integrata e di promozione dei territori e delle destinazioni - Parziale modifica della deliberazione di Giunta regionale 715/98

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate:                                                                     
- la Legge n. 135 in data 29 marzo 2001 concernente "Riforma della              
legislazione nazionale del turismo" e in particolare l'art. 5                   
concernente i "Sistemi Turistici locali";                                       
- la L.R. 4 marzo 1998, n. 7, concernente: "Organizzazione turistica            
regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione                  
turistica - Abrogazione delle LL.RR. 5 dicembre 1996, n. 47, 20                 
maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione               
della L.R. 9 agosto 1993, n. 28";                                               
- nel suo testo integrale la propria deliberazione, esecutiva nei               
modi di legge, n. 715 del 18/5/1998, concernente: "L.R. 4 marzo 1998,           
n. 7. Approvazione delle direttive per gli interventi regionali di              
promozione e di commercializzazione turistica", e successive                    
modificazioni di cui alle seguenti deliberazioni 2145/98, 1225/00,              
1546/00, 539/01, 1200/01, 1830/01, 1051/02, 1330/03;                            
- la propria deliberazione 387/04 avente per oggetto: "L.R. 7/98 -              
Ripartizione fra le Province e assegnazione delle risorse per la                
realizzazione dei Programmi turistici di promozione locale anno                 
2004";                                                                          
considerato che:                                                                
- la richiamata Legge 135/01 , finalizzata, tra l'altro, a favorire             
la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale,           
regionale e locale ha meglio definito il sistema complessivo                    
dell'organizzazione turistica;                                                  
- il sistema dell'organizzazione turistica della Regione                        
Emilia-Romagna, costituito ai sensi della citata L.R. 7/98 e attuato            
secondo le direttive di cui alla citata deliberazione 715/98 e                  
successive modificazioni, possa comunque essere arricchito e                    
ottimizzato;                                                                    
- l'obiettivo prioritario da perseguire, anche alla luce di quanto              
stabilito dall'art. 5 della richiamata Legge 135/01, e' rappresentato           
dallo sviluppo di iniziative di valorizzazione turistica locale                 
integrata e di promozione dei territori e delle destinazioni;                   
- con la deliberazione 387/04 soprarichiamata, la Giunta regionale              
ha:                                                                             
- disposto la ripartizione e l'assegnazione alle Province, per l'anno           
2004 della complessiva somma di Euro 6.200.000,00 negli importi per             
ciascuna indicati alla Tabella "A", ivi contenuta, disponibile sui              
Capitoli 25561 e 25506 del Bilancio regionale per l'esercizio 2004;             
- demandato ad un proprio successivo provvedimento la modifica                  
parziale della propria deliberazione 715/98, per quanto riguarda il             
Titolo III afferente "Attivita' di carattere provinciale e locale" al           
fine di adeguare le direttive applicative della citata L.R. 7/98,               
rendendole sempre piu' aderenti alla evoluzione del sistema                     
organizzativo turistico regionale e nazionale a seguito dell'entrata            
in vigore della citata Legge 135/01;                                            
considerato pertanto che risulta necessario:                                    
- definire un terzo filone di attivita' nel Programma di promozione             
turistica locale delle Province, denominato "Iniziative di                      
valorizzazione turistica locale integrata e di promozione dei                   
territori e delle destinazioni";                                                
- definire in via transitoria per il solo anno 2004, diverse                    
attivita' procedurali al fine di potere assegnare e impegnare le                
risorse disponibili sul pertinente capitolo del Bilancio regionale              
per l'esercizio finanziario 2004 e stabilire altresi' i contenuti del           
provvedimento provinciale occorrente per la suddetta assegnazione;              
ritenuto, pertanto con il presente provvedimento, di:                           
- approvare la modifica al Titolo III della richiamata deliberazione            
715/98 "Direttive applicative L.R. 7/98" cosi' come esplicitata nel             
dispositivo del presente provvedimento al punto A.;                             
- approvare la sopracitata norma transitoria per il solo anno 2004 e            
ripartire, nel rispetto delle disposizioni gia' contenute al Capo 2             
del Titolo III della richiamata deliberazione 715/98 e successive               
modificazioni, cosi' come modificata dal presente provvedimento,                
quali budget assegnabili alle Province per l'esercizio 2004 le                  
risorse disponibili sul Capitolo 25508 "Assegnazione agli EE.LL.,               
soggetti privati, singoli o associati che promuovono i sistemi                  
turistici locali per il finanziamento di progetti, attivita' e                  
iniziative di cui ai Programmi Turistici locali (art. 5, Legge 29               
marzo 2001, n. 135; artt. 6 e 7, L.R. 4 marzo 1998, n. 7) - Mezzi               
statali" del bilancio regionale di cui alla richiamata L.R. 29/03,              
nella misura per ciascuna Provincia indicata alla successiva Tabella            
"A/1", che ammontano a Euro 3.627.390,62;                                       
- approvare contestualmente il testo aggiornato delle direttive per             
l'attuazione degli interventi regionali per la promozione e la                  
commercializzazione turistica approvate con la deliberazione 715/98 e           
successive modificazioni di cui alle deliberazioni 2145/98, 1225/00,            
1546/00, 1200/01, 1830/01, 539/01, 1051/02, 1330/03 e con il presente           
provvedimento che in Allegato A) ne forma parte integrante e                    
sostanziale;                                                                    
dato atto che i contenuti delle modifiche in parola hanno formato               
oggetto di consultazioni con gli operatori pubblici e le                        
rappresentanze delle categorie degli imprenditori del comparto                  
turistico dalle quali e' emerso il consenso sulle linee di carattere            
generale e sulle nuove modalita' procedurali;                                   
richiamata la L.R. n. 29 del 22 dicembre 2003;                                  
richiamate inoltre le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai               
sensi di legge:                                                                 
- n. 447 del 24/3/2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni              
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle              
funzioni dirigenziali";                                                         
- n. 2738 in data 22 dicembre 2003, avente per oggetto: "Attribuzione           
ad interim della Direzione generale Attivita' produttive, Commercio,            
Turismo";                                                                       
dato atto:                                                                      
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore               
generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dott. Gaudenzio              
Garavini, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01, nonche'              
delle sopracitate deliberazioni 447/03 e 2738/03;                               
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari                   
espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie             
dott.ssa Amina Curti, ai sensi della deliberazione 447/03;                      
su proposta dell'Assessore Turismo. Commercio;                                  
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) di approvare il testo aggiornato delle direttive per l'attuazione            
degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione           
turistica approvate con la deliberazione 715/98 e successivamente               
modificate con le deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00, 1200/01,             
1830/01, 539/01, 1051/02 e 1330/03 con le modifiche apportate con il            
presente provvedimento, per le motivazioni espresse in premessa,                
come risulta dall'Allegato A), parte integrante e sostanziale dello             
stesso;                                                                         
B) di ripartire, nel rispetto delle disposizioni gia' contenute al              
Capo 2 del Titolo III della richiamata deliberazione 715/98, quali              
budget assegnabili alle Province da destinare al filone "Iniziative             
di valorizzazione turistica locale integrata e di promozione dei                
territori e delle destinazioni" per l'esercizio 2004 le risorse                 
disponibili sul Capitolo 25508 "Assegnazione agli EE.LL., soggetti              
privati, singoli o associati che promuovono i sistemi turistici                 
locali per il finanziamento di progetti, attivita' e iniziative di              
cui ai programmi turistici locali (art. 5, Legge 29 marzo 2001,                 
n.135; artt. 6 e 7, L.R. 4 marzo 1998, n.7) - Mezzi statali"                    
afferente all'UPB "Interventi per la promozione del Turismo regionale           
- Risorse statali" del Bilancio di previsione regionale per                     
l'esercizio finanziario 2004, nella misura indicata per ciascuna                
provincia alla seguente Tabella "A/1", per un ammontare complessivo             
di Euro 3.627.390,62:                                                           
TABELLA A/1                                                                     
Province  10% della disponibilita'  Percentuale di riparto  Restante            
quota  Totale                                                                   
  ripartita in parti uguali  (Tab. A) delib. 2728/97)  ripartita                
riparto 2004                                                                    
    %  proporzionalmente  disponibilita'                                        
      alle percentuali di  Capitolo 25508                                       
      cui alla Tab. A) della  Bilancio regionale                                
      delib. 2728/97                                                            
Ferrara  40.304,34  11,29  368.579,16  408.883,50                               
Ravenna  40.304,34  15,26  498.185,83  538.490,17                               
Forli'-Ceesena  40.304,34  9,11  297.409,76  337.714,10                         
Rimini  40.304,34  35,17  1.148.177,95  1.188.482,29                            
Bologna  40.304,34  13,16  429.628,15  469.932,49                               
Modena  40.304,34  4,58  149.521,04  189.825,38                                 
Reggio Emilia  40.304,34  3,43  111.977,55  152.281,89                          
Parma  40.304,34  5,90  192.614,44  232.918,78                                  
Piacenza  40.304,34  2,10  68.557,68   108.862,02                               
totale  362.739,06  100,00  3.264.651,56  3.627.390,62                          
C) di disporre, per il solo anno 2004, le seguenti modalita'                    
procedurali e gestionali ai fini dell'assegnazione e liquidazioni               
degli acconti e dei saldi degli importi indicati alla precedente                
Tabella "A/1":                                                                  
"Modalita' procedurali e gestionali ai fini dell'assegnazione e                 
liquidazione degli acconti e dei saldi a favore delle province delle            
risorse da destinare al filone: 'Iniziative di valorizzazione                   
turistica locale integrata e di promozione dei territori e delle                
destinazioni' per l'anno 2004".                                                 
Le Province presentano alla Regione entro e non oltre il 30 giugno              
2004 un provvedimento di approvazione dell'integrazione del proprio             
Programma turistico di promozione locale dell'anno 2004, contenente:            
- relazione generale sulle linee strategiche di programmazione delle            
"Iniziative di valorizzazione turistica locale integrata e di                   
promozione dei territori e delle destinazioni";                                 
- le schede tecniche contenenti gli elementi identificativi dei                 
progetti che si intendono realizzare con l'indicazione dei soggetti             
attuatori, dei budget di spesa, degli obiettivi, delle azioni, dei              
target e dei mercati;                                                           
- le modalita' procedurali ed i contenuti delle documentazioni e                
delle rendicontazioni consuntive da presentarsi dai diversi soggetti            
attuatori ai fini della erogazione dei finanziamenti, nonche' i                 
termini per la presentazione delle documentazioni consuntive stesse.            
Il Dirigente regionale competente per materia, ai sensi della vigente           
normativa, provvedera' con propri atti a concedere ed impegnare                 
sull'apposito capitolo del Bilancio regionale per l'anno 2004, a                
favore delle Province il budget indicato per ciascuna alla precedente           
Tabella A/1, a seguito della ricezione dell'atto provinciale di                 
integrazione al PTPL di cui sopra. Contestualmente, il medesimo                 
Dirigente regionale, provvedera' a liquidare a favore di ciascuna               
Provincia, un acconto fino al 50% del budget integrativo assegnato.             
La Provincia potra' in corso d'opera, utilizzare eventuali economie             
con appositi atti di impegno per il completamento di iniziative gia'            
previste nel proprio PTPL.                                                      
Alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli di                   
pagamento per i saldi dei finanziamenti regionali assegnati con il              
presente provvedimento, provvede con propri atti, sulla base                    
dell'ammontare effettivamente concesso, il Dirigente regionale                  
competente ai sensi della vigente normativa regionale attenendosi               
alle seguenti disposizioni:                                                     
- la Provincia deve trasmettere entro il 31 dicembre 2004 un proprio            
atto che approvi, per il filone di attivita' "Iniziative di                     
valorizzazione turistica locale integrata e di promozione dei                   
territori e delle destinazioni" una relazione tecnico-finanziaria pre           
consuntiva, dalla quale risultino: gli obiettivi raggiunti e i                  
singoli progetti realizzati, l'importo delle spese impegnate, delle             
spese in corso di liquidazione al 31 dicembre e di quelle gia'                  
liquidate;                                                                      
- le Province devono inoltre trasmettere entro il 30 aprile 2005, un            
conto consuntivo redatto per ogni progetto compreso nel filone                  
suddetto dal quale risultino le tipologie delle spese e il relativo             
ammontare nonche' le entrate a copertura delle spese";                          
D) di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna                               
ALLEGATO A)                                                                     
L.R. 7/98 - Testo delle direttive per la attuazione degli interventi            
regionali per la promozione e la commercializzazione turistica                  
emanate con la deliberazione della Giunta regionale 715/97, come                
risultante dalle modifiche apportate con le proprie deliberazioni               
2145/98, 1225/00, 1546/00, 539/01, 1200/01, 1830/01, 1051/02,                   
1330/03                                                                         
INDICE                                                                          
TITOLO I - PREMESSA                                                             
TITOLO II - ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED ATTIVITA' DI                             
COMMERCIALIZZAZIONE DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE                            
CAPO 1 - Il piano annuale delle azioni di carattere generale                    
Paragrafo 1 - Adempimenti procedurali dell'Agenzia Regionale per il             
turismo.                                                                        
Paragrafo 2 - Gestione.                                                         
CAPO 2 - Le unioni di prodotto                                                  
Paragrafo 1 - Riconoscimento delle Unioni                                       
Paragrafo 2 - Programmi delle Unioni di prodotto relativi alla                  
promozione, al marketing, al co-marketing di prodotto, al sostegno              
alla commercializzazione, ad altre iniziative realizzate con la                 
partecipazione di soggetti pubblici e privati per l'integrazione                
della promozione e della commercializzazione.                                   
Paragrafo 3 - Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni                
TITOLO III - ATTIVITA' DI CARATTERE PROVINCIALE E LOCALE                        
CAPO 1 - Programmi turistici di promozione locale                               
CAPO 2 - Criteri generali per la ripartizione                                   
CAPO 3 - Modalita' procedurali per il finanziamento delle attivita'             
inserite nei programmi turistici di promozione locale delle province            
TITOLO IV - PROGETTI SPECIALI O INIZIATIVE DI CARATTERE STRAORDINARIO           
OVVERO NUOVE INIZIATIVE RITENUTE MERITEVOLI DELL'INTERVENTO                     
REGIONALE                                                                       
TITOLO I                                                                        
PREMESSA                                                                        
La presente direttiva viene adottata in sede di prima applicazione              
della L.R. 4 marzo 1998, n. 7, nelle more della approvazione del                
"Programma Poliennale degli interventi regionali per la promozione e            
la commercializzazione turistica", di cui all'art. 5 della citata               
legge.                                                                          
Vengono pertanto fornite le prime indicazioni circa i criteri, le               
procedure, le modalita' ed i termini per tutti gli adempimenti da               
adottarsi da parte dei diversi soggetti previsti dalla citata L.R.              
7/98, al fine di assicurare l'avvio ed il funzionamento della nuova             
organizzazione regionale, gia' dall'esercizio 1999.                             
Aggiornamenti delle presenti direttive potranno prevedersi a seguito            
della definizione, previa consultazione e concertazione con i diversi           
soggetti interessati, delle linee strategiche degli interventi della            
Regione, degli enti locali ed istituzionali e delle Unioni di                   
prodotto, in materia di promozione e di commercializzazione                     
turistica.                                                                      
TITOLO II                                                                       
ATTIVITA' DI PROMOZIONE                                                         
ED ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE                                             
DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE                                                
CAPO 1                                                                          
Il Piano annuale delle azioni di carattere generale                             
Paragrafo 1                                                                     
Adempimenti procedurali                                                         
dell'Agenzia regionale per il Turismo                                           
La determinazione del Comitato di concertazione dell'Agenzia                    
concernente il Piano annuale e' trasmessa alla Giunta regionale per             
la prevista approvazione, dal Direttore dell'Agenzia entro 15 giorni            
dall'adozione dell'atto.                                                        
Il Direttore stesso provvede inoltre a trasmettere tempestivamente              
alla Regione le determinazioni attinenti le altre funzioni svolte               
dall'Agenzia.                                                                   
Il Piano annuale costituisce punto di riferimento propedeutico al               
successivo iter procedurale per le domande dei soggetti proponenti e            
per i provvedimenti regionali di cofinanziamento nonche' per gli                
incarichi all'APT Servizi Srl.                                                  
L'Agenzia regionale per il Turismo adotta il Piano annuale entro il             
15 giugno dell'anno antecedente quello di riferimento, al fine di               
consentirne l'approvazione da parte della Regione entro il 15                   
luglio.                                                                         
Paragrafo 2                                                                     
Gestione                                                                        
Il Piano annuale delle azioni di carattere generale approvato con               
provvedimento della Giunta regionale, e' trasmesso tempestivamente              
alle Unioni di prodotto, alla APT Servizi Srl ed alle Province.                 
L'APT Servizi Srl invia alla Regione, entro il 15 agosto dell'anno              
antecedente quello di riferimento, le proprie proposte contenenti la            
progettazione esecutiva.                                                        
Sulla base delle proposte dell'APT Servizi Srl e di quanto previsto             
dall'art. 12 della L.R. 7/98, la Giunta Regionale dispone la                    
stipulazione di apposito contratto con l'APT Servizi per la                     
realizzazione del Piano annuale relativo all'anno di riferimento,               
autorizzandone la sottoscrizione da parte del Dirigente regionale               
competente in materia di turismo.                                               
CAPO 2                                                                          
Le Unioni di prodotto                                                           
Paragrafo 1                                                                     
Riconoscimento delle Unioni                                                     
La domanda per il riconoscimento regionale deve essere sottoscritta             
dal legale rappresentante dell'Unione e deve contenere l'elenco dei             
soci fondatori.                                                                 
Alla domanda per il riconoscimento deve essere acclusa copia conforme           
dello Statuto dell'Unione, nonche' qualsiasi altra documentazione che           
l'Unione ritenga di produrre.                                                   
Per concorrere ai cofinanziamenti regionali per l'anno 1999, la                 
costituzione delle Unioni deve essere approvata da una parte                    
significativa delle Amministrazioni pubbliche che intendono aderire             
alle Unioni stesse, con volonta' espressa almeno con delibera                   
preliminare delle rispettive Giunte entro il 30 giugno 1998.                    
Ai fini della presentazione delle domande di cofinanziamento                    
regionale, le Unioni devono comunque essere regolarmente costituite,            
legalmente rappresentate e riconosciute dalla Regione.La Giunta                 
regionale, con apposito atto e ai sensi del comma 2 dell'art. 13                
della L.R. 7/98, riconosce le Unioni aventi diritto entro 15 giorni             
dal ricevimento della domanda.                                                  
I legali rappresentanti delle Unioni riconosciute dalla Regione,                
hanno l'obbligo di comunicare alla Regione stessa, entro il 15                  
settembre di ciascun anno, l'elenco dei soci e dei loro                         
rappresentanti, nonche' eventuali modifiche statutarie.                         
Paragrafo 2                                                                     
Programmi delle Unioni di prodotto relativialla promozione, al                  
marketing, al co-marketingdi prodotto, al sostegno alla                         
commercializzazione,ad altre iniziative realizzate con la                       
partecipazionedi soggetti pubblici e privati per l'integrazione                 
della promozione e della commercializzazione                                    
1. Presentazione delle domande                                                  
Ciascuna Unione regolarmente costituita e riconosciuta deve                     
presentare alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Attivita'           
produttive, Commercio, Turismo - Servizio Turismo e Qualita' Aree               
turistiche - Viale A. Moro n. 64 - 40127 Bologna - la domanda,                  
regolarmente bollata, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi           
dell'art. 13, comma 5, lettera a) della L.R. 7/98, entro il 15 agosto           
dell'anno antecedente quello di riferimento.                                    
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante                   
dell'Unione di prodotto e deve contenere il programma annuale                   
dell'Unione stessa da proporre per il cofinanziamento regionale,                
concordato dai soggetti pubblici e dai soggetti privati aderenti                
all'Unione stessa.                                                              
Tale programma deve contenere:                                                  
- l'indicazione dei singoli progetti di promozione, di marketing, di            
co-marketing di prodotto, di sostegno alla commercializzazione e di             
altre iniziative realizzate con la partecipazione di soggetti                   
pubblici e privati;                                                             
- l'indicazione di eventuali soggetti incaricati dell'attuazione di             
parti del programma stesso (progetti o azioni);                                 
- una relazione generale ed una scheda tecnica di sintesi per                   
evidenziare:                                                                    
- gli obiettivi;                                                                
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;                              
- le azioni programmate e le tipologie di strumenti che si prevede di           
utilizzare;                                                                     
- il preventivo di spesa, comprensivo dell'IVA, corredato da un piano           
finanziario;                                                                    
- che i progetti contenuti nel programma non sono stati presentati              
per il finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e           
dell'Unione Europea.                                                            
Copia del programma stesso viene inviata dall'Unione interessata, per           
opportuna conoscenza e per gli opportuni raccordi di coordinamento,             
all'APT Servizi Srl ed alle Province interessate.                               
2. Elementi per l'ammissibilita' dei programmi                                  
Il cofinanziamento previsto dall'art. 7 della L.R. 7/98 e' rivolto              
principalmente a sostenere le azioni congiunte dei soggetti pubblici            
con i soggetti privati aderenti alle Unioni, suscettibili di                    
rafforzare ed integrare le attivita' promozionali ed ottimizzare le             
risorse disponibili in una logica di concertazione, di condivisione             
degli obiettivi, nonche' le azioni di co-marketing realizzate                   
congiuntamente tra pubblico e privato.                                          
Spese non ammissibili a cofinanziamento                                         
- le iniziative promozionali che pubblicizzino risorse turistiche e             
prodotti estranei alla Regione Emilia-Romagna in misura                         
quantitativamente superiore al 30% dell'intero programma o delle                
singole iniziative;                                                             
- le spese di partecipazione alle fiere ed ai workshops dei soci                
pubblici e privati aderenti alle Unioni e del loro personale                    
ordinario.                                                                      
E' ritenuta ammissibile una quota in misura non eccedente il 10% sul            
costo del programma quale riconoscimento forfettario di spese                   
generali per la gestione del programma stesso.                                  
3. Modalita' procedurali e misura dei cofinanziamenti regionali                 
La Giunta regionale, a seguito del proprio provvedimento di                     
approvazione del Piano annuale delle azioni di carattere generale per           
l'anno di riferimento, stabilisce, con proprio atto, una preventiva             
determinazione a carattere indicativo ed orientativo degli importi in           
cifre assolute del cofinanziamento destinato ai programmi delle                 
diverse Unioni, per l'esercizio di riferimento, tenuto conto delle              
risorse finanziarie iscritte a bilancio a livello previsionale.                 
Il Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche della Direzione                  
regionale Attivita' produttive, Commercio e Turismo valuta i                    
programmi di ciascuna Unione, entro sessanta giorni dalla ricezione             
degli stessi, tenendo conto a tali fini principalmente della coerenza           
del programma alle linee strategiche regionali contenute nel Piano              
annuale delle azioni di carattere generale, approvato dalla Giunta              
regionale per l'anno di riferimento, nonche' della congruita',                  
incisivita' ed efficacia dell'insieme delle azioni contenute nel                
programma stesso.                                                               
La Giunta regionale, a seguito della suddetta valutazione, provvede,            
con propria deliberazione, ad approvare il piano di cofinanziamento             
dei programmi delle Unioni per l'anno di riferimento e stabilisce e             
quantifica gli importi di cofinanziamento definitivi assegnati, sulla           
base delle effettive disponibilita' del bilancio regionale per                  
l'esercizio di riferimento.                                                     
Tale piano tiene conto delle indicazioni iniziali di finanziamento,             
rapportate alla consistenza e alla qualita' dei programmi                       
presentati.                                                                     
I suddetti cofinanziamenti possono essere differenziati per ciascuna            
Unione ed i relativi importi in cifre assolute originariamente                  
previsti dalla Giunta regionale, sono almeno confermati se i                    
programmi presentati dalle singole Unioni hanno contenuti che la                
Giunta regionale ritenga qualitativamente e quantitativamente                   
adeguati in relazione ai parametri di valutazione di cui sopra.                 
I cofinanziamenti regionali possono essere concessi in misura fino al           
50% della spesa complessiva ammissibile risultante dal programma                
dell'Unione relativa al comparto Costa Adriatica, nonche' in misura             
fino al 60% della spesa complessiva ammissibile risultante dal                  
programma delle Unioni relative ai comparti turistici economicamente            
piu' deboli: Appennino e Verde, Terme e Benessere, Citta' d'Arte,               
Cultura e Affari.                                                               
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale dispone le                    
modalita' per la gestione e la liquidazione dei cofinanziamenti dei             
programmi delle Unioni relativi all'anno di riferimento.                        
Per tutto quanto concerne le attivita' relative ai cofinanziamenti la           
Regione pu eventualmente avvalersi anche di specifico apporto                   
specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa                  
regionale vigente.                                                              
Paragrafo 3                                                                     
Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni                              
1) Soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti e modalita' per             
la presentazione della domanda                                                  
I soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti regionali sono le            
aggregazioni di imprese turistiche, in qualsiasi forma costituite,              
cosi' come definito al comma 6 dell'articolo 13 della L.R. 7/98.                
Tali soggetti possono richiedere i cofinanziamenti regionali per                
progetti di promo-commercializzazione e di commercializzazione                  
turistica.                                                                      
La domanda, regolarmente bollata, deve essere presentata alla Regione           
Emilia-Romagna - Direzione generale Attivita' produttive, Commercio,            
Turismo - Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche - V.le A. Moro            
n. 64 - 40127 Bologna, e deve essere sottoscritta dal legale                    
rappresentante della aggregazione. Nel caso in cui l'aggregazione sia           
una Associazione Temporanea di Imprese la domanda deve essere                   
sottoscritta dal mandatario.                                                    
Tale domanda, deve essere inviata alla Regione entro il 15 settembre            
dell'anno antecedente quello di riferimento, esclusivamente a mezzo             
raccomandata con ricevuta di ritorno e fara' fede la data del timbro            
postale di partenza.                                                            
Nella domanda di cofinanziamento deve essere dichiarato quanto                  
segue:                                                                          
- i dati identificativi ed anagrafici della aggregazione;                       
- i dati identificativi ed anagrafici del legale rappresentante o del           
mandatario dell'aggregazione;                                                   
- l'appartenenza della aggregazione, alla data di presentazione della           
domanda, all'Unione di prodotto cui fa riferimento il progetto                  
presentato;                                                                     
- che il medesimo progetto non e' stato presentato per il                       
finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e                  
dell'Unione Europea.                                                            
Alla domanda deve inoltre essere allegata una specifica                         
documentazione a seconda delle seguenti tipologie di aggregazione che           
richiedono il cofinanzamento.                                                   
Documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma di           
impresa:                                                                        
- numero partita IVA;                                                           
- certificato di iscrizione al registro imprese della Camera di                 
Commercio;                                                                      
- progetto;                                                                     
- una relazione generale corredata da una scheda tecnica di sintesi             
per evidenziare:                                                                
- gli obiettivi;                                                                
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;                              
- le azioni programmate distinte almeno per tipologie di strumenti e            
materiali, modalita' e tempi del loro svolgimento;                              
- il preventivo di spesa articolato per tipologie e corredato dal               
piano finanziario.                                                              
Documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma di           
associazione:                                                                   
- numero partita IVA;                                                           
- certificato di iscrizione al REA della Camera di Commercio;                   
- atto costitutivo contenente gli estremi di registrazione presso               
l'Ufficio del Registro;                                                         
- progetto;                                                                     
- una relazione generale corredata da una scheda tecnica di sintesi             
per evidenziare:                                                                
- gli obiettivi;                                                                
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;                              
- le azioni programmate distinte almeno per tipologie di strumenti e            
materiali, modalita' e tempi del loro svolgimento;                              
- il preventivo di spesa articolato per tipologie e corredato dal               
piano finanziario.                                                              
Documentazione da produrre per le aggregazioni costituite in forma di           
associazione temporanea di imprese (ATI):                                       
- numero partita IVA e dati identificativi ed anagrafici di ogni                
singola impresa aderente all'ATI;                                               
- atto costitutivo redatto e sottoscritto obbligatoriamente da un               
notaio, debitamente registrato, contenente la percentuale di                    
partecipazione alla realizzazione del progetto dei singoli aderenti             
all'ATI, nonche' la dichiarazione che l'ATI stessa operera' almeno              
fino alla conclusione del procedimento per il quale e' stato                    
richiesto il cofinanziamento;                                                   
- progetto;                                                                     
- una relazione generale corredata da una scheda tecnica di sintesi             
per evidenziare:                                                                
- gli obiettivi;                                                                
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;                              
- le azioni programmate distinte almeno per tipologie di strumenti e            
materiali, modalita' e tempi del loro svolgimento;                              
- il preventivo di spesa articolato per tipologie e corredato dal               
piano finanziario.                                                              
Per facilitare la presentazione della domanda da parte delle                    
aggregazioni, la Regione predispone una apposita modulistica.                   
La Regione provvedera' ad attivare uno sportello informativo presso             
il quale saranno reperibili tutte le informazioni relative ai                   
cofinanziamenti di cui alla L.R. 7/98.                                          
2) Elementi per l'ammissibilita' dei progetti                                   
Il cofinanziamento previsto dall'articolo 7 della L.R. 7/98 e'                  
rivolto principalmente a premiare le azioni congiunte degli operatori           
privati suscettibili di rafforzare ed integrare i prodotti turistici,           
incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili in una logica di             
concertazione e di condivisione degli obiettivi.                                
Spese non ammissibili a cofinanziamento:                                        
- le iniziative di sola incentivazione;                                         
- le iniziative che riguardano esclusivamente la produzione di                  
materiale cartaceo di carattere generale;                                       
- le iniziative che contengono la commercializzazione di prodotti               
estranei alla regione Emilia Romagna in misura quantitativamente                
superiore al 30% del progetto;                                                  
- le spese di partecipazione alle fiere ed ai workshop del                      
rappresentante e del personale delle imprese aggregate.                         
Sono tuttavia ritenute ammissibili:                                             
- la stampa e la spedizione di materiale cartaceo finalizzato alla              
realizzazione del progetto (pacchetti, confidential, ecc);                      
- una quota in misura non eccedente il 10% del costo totale delle               
azioni del progetto, quale riconoscimento forfettario di spese                  
generali per la gestione delle iniziative;                                      
- una quota in misura non eccedente il 15% del costo totale delle               
azioni del progetto, per spese di progettazione, documentate.                   
3) Limiti di spesa e di cofinanziamento.                                        
Ai fini dell'ammissibilita' a cofinanziamento regionale i progetti              
presentati dalle aggregazioni aderenti all'Unione di prodotto Costa             
non possono essere di importo unitario inferiore a Euro 41.000,00               
mentre i progetti presentati dalle aggregazioni aderenti alle altre             
Unioni di prodotto non possono essere di importo unitario inferiore a           
Euro 21.000,00.                                                                 
I progetti ritenuti ammissibili saranno ammessi a cofinanziamento per           
un importo unitario non superiore ad Euro 233.000,00, senza alcuna              
distinzione tra aggregazioni aderenti alle diverse Unioni di                    
prodotto.                                                                       
Ciascuna aggregazione pu presentare un solo progetto.                           
Dagli importi sopra indicati sono escluse l'IVA, le spese di gestione           
ordinaria, le spese per il personale ordinariamente impegnato nelle             
imprese costituenti l'aggregazione.                                             
I cofinanziamenti regionali possono essere concessi nelle seguenti              
misure:                                                                         
Per le aggregazioni costituite in forma di impresa in forma di                  
Asociazione i cofinanziamenti regionali possono essere concessi in              
misura non superiore al 20%.                                                    
Viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento, in misura non           
superiore al 5%, per i progetti presentati dalle aggregazioni                   
aderenti alle Unioni "Appennino e Verde", "Terme e Benessere" e                 
"Citta' d'Arte, Cultura e Affari", relative ai comparti turistici               
economicamente piu' deboli.                                                     
I cofinanziamenti regionali possono altresi' essere concessi in                 
misura non superiore al 35% della spesa ammessa, senza alcuna                   
differenziazione tra le diverse Unioni di appartenenza, per "Progetti           
di Eccellenza" di cui al successivo punto 4).                                   
Per le aggregazioni costituite in forma di associazione temporanea di           
imprese (ATI) i cofinanziamenti regionali possono essere concessi in            
misura non superiore al 15% .                                                   
Viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento, in misura non           
superiore al 5%, per i progetti presentati dalle aggregazioni                   
aderenti alle Unioni "Appennino e Verde", "Terme e Benessere" e                 
"Citta' d'Arte, Cultura e Affari", relative ai comparti turistici               
economicamente piu' deboli.                                                     
I cofinanziamenti regionali possono altresi' essere concessi in                 
misura non superiore al 25% della spesa ammessa, senza alcuna                   
differenziazione tra le diverse Unioni di appartenenza, per "Progetti           
di Eccellenza" di cui al successivo punto 4).                                   
4) Requisiti dei "Progetti di Eccellenza"                                       
I requisiti per accedere ai cofinanziamenti per "Progetti di                    
Eccellenza" sono i seguenti:                                                    
Requisiti relativi al soggetto                                                  
Essere in possesso di un disciplinare di autoregolamentazione mirante           
al miglioramento della qualita' del servizio offerto, sottoscritto da           
tutte le imprese aderenti alla aggregazione oppure, nei casi in cui             
l'aggregazione abbia un legale rappresentante, sottoscritto da                  
quest'ultimo. Tale disciplinare dovra' almeno prevedere:                        
- la definizione e l'applicazione degli standard di qualita' dei                
prodotti e dei servizi che si intendono proporre al mercato e                   
commercializzare;                                                               
- l'indicazione di specifici strumenti di controllo e di verifica               
rispetto alla applicazione degli standard condivisi;                            
- l'indicazione di un sistema di verifica attraverso il quale i                 
clienti/consumatori possano valutare la conformita' dell'offerta                
ricevuta rispetto agli standard contenuti nel disciplinare.                     
Le aggregazioni devono segnalare, nella domanda di cofinanziamento,             
le denominazioni assunte quali club di prodotto, circuiti o altre               
specifiche, l'utilizzo di marchi e/o logos di riconoscimento, le                
eventuali certificazioni richieste e/o ottenute.                                
Le aggregazioni, in possesso dei requisiti suddetti, devono                     
presentare la relativa documentazione allegandola alla domanda di               
richiesta di cofinanziamento.                                                   
Requisiti relativi al progetto                                                  
Ottenere un parere di valutazione "Alto", secondo quanto indicato al            
successivo punto 5.3.                                                           
5) Modalita' procedurali                                                        
5.1. Elementi di valutazione dei progetti                                       
La valutazione dei progetti e' basata sui seguenti elementi:                    
- realizzazione di azioni sui mercati esteri, diversificazione e                
specializzazione, qualita' dei servizi offerti, precisa                         
individuazione dei target e dei mercati oggetto dell'intervento,                
qualita' delle azioni e relativa efficacia, coerenza intrinseca delle           
azioni e degli strumenti previsti rispetto agli obiettivi del                   
progetto;                                                                       
- coerenza e compatibilita' delle iniziative e delle azioni previste            
dal progetto con le linee del Piano annuale delle azioni di carattere           
generale della Regione per l'anno di riferimento;                               
- collegamento del progetto alle azioni ed alle iniziative contenute            
nel programma dell'Unione di appartenenza dell'aggregazione.                    
La Giunta regionale predetermina la griglia dei diversi valori                  
attribuibili ai suddetti elementi, che sia di riferimento per la                
valutazione dei progetti.                                                       
Tale griglia e' trasmessa alle quattro Unioni di prodotto, che                  
provvederanno alla divulgazione della stessa fra i loro associati, e            
pu essere richiesta alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale            
Attivita' produttive, Commercio, Turismo - Servizio Turismo e                   
Qualita' Aree turistiche.                                                       
5.2. Istruttoria amministrativa                                                 
Il Servizio regionale Turismo e Qualita' Aree turistiche:                       
- trasmette tempestivamente copia dei progetti al coordinatore del              
nucleo di valutazione di cui al successivo punto 5.3.;                          
- effettua l'istruttoria amministrativa circa i requisiti di                    
ammissibilita' delle aggregazioni richiedenti i cofinanziamenti, la             
completezza della anagrafica e della documentazione prodotta. In                
particolare deve essere verificata:                                             
- l'esatta denominazione e i dati anagrafici dell'aggregazione                  
richiedente il cofinanziamento regionale;                                       
- l'esatta identificazione del legale rappresentante o del mandatario           
dell'aggregazione;                                                              
- l'appartenenza alla Unione di prodotto indicata nella richiesta di            
cofinanziamento;                                                                
- l'esatta denominazione del progetto;                                          
- la ammissibilita' o la non ammissibilita' a cofinanziamento delle             
aggregazioni richiedenti.                                                       
5.3. Istruttoria tecnica                                                        
L'istruttoria tecnica e la valutazione dei progetti, nonche' la                 
valutazione dei requisiti previsti per le aggregazioni che richiedono           
l'accesso ai "Progetti di Eccellenza", e' effettuata da un nucleo di            
valutazione nominato, con propria determinazione, dal Direttore                 
generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo.                              
Il nucleo di valutazione effettua l'istruttoria tecnica dei progetti            
ed esprime per ciascuno un parere di valutazione "Alto", "Medio" o              
"Basso".                                                                        
Le aggregazioni potranno essere sentite per eventuali chiarimenti.              
Il nucleo di valutazione e' coordinato dal Responsabile del Servizio            
competente in materia di turismo e sara' cosi' composto:                        
- due collaboratori del Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche             
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
- due tecnici interni al personale dell'APT Servizi, designati dal              
Consiglio di Amministrazione dell'APT stessa;                                   
- un esperto tecnico designato da Unioncamere regionale.                        
Entro il 30 ottobre dell'anno antecedente quello di riferimento, il             
nucleo di valutazione comunica alla Regione Emilia-Romagna le                   
risultanze del lavoro svolto mediante invio delle schede tecniche               
relative alla valutazione dei progetti, unitamente all'elenco dei               
progetti stessi (uno per ciascuna Unione).                                      
Gli elenchi dovranno evidenziare:                                               
- i "Progetti di Eccellenza";                                                   
- il parere di valutazione "Alto, Medio o Basso" su ciascun                     
progetto;                                                                       
- l'importo complessivo della spesa ammissibile e della spesa ammessa           
per ciascun progetto.                                                           
5.4. Approvazione Piano di cofinanziamento                                      
La Giunta regionale, acquisite le risultanze del lavoro svolto dal              
nucleo di valutazione, e con le risultanze della propria istruttoria            
amministrativa, provvede con proprio atto, entro il 15 dicembre                 
dell'anno antecedente quello di riferimento, alla approvazione del              
Piano di cofinanziamento regionale dei progetti di                              
promo-commercializzazione ritenuti ammissibili secondo la seguente              
graduazione:                                                                    
- per i "Progetti di Eccellenza", la percentuale di cofinanziamento             
non potra' essere superiore:                                                    
- al 35% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di impresa e di associazione;                  
- al 25% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di associazione temporanea di                  
imprese (ATI);                                                                  
- per i progetti con parere di valutazione "Alto o Medio" la                    
percentuale di cofinanziamento non potra' essere superiore:                     
- al 20% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di impresa e di associazione. Per le           
aggregazioni aderenti alle Unioni relative ai comparti turistici                
economicamente piu' deboli, viene concessa una quota aggiuntiva di              
cofinanziamento in misura non superiore al 5%;                                  
- al 15% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di associazione temporanea di                  
imprese (ATI). Per le aggregazioni aderenti alle Unioni relative ai             
comparti turistici economicamente piu' deboli, viene concessa una               
quota aggiuntiva di cofinanziamento in misura non superiore al 5%;              
- per i progetti con parere di valutazione "Basso" la percentuale di            
cofinanziamento non potra' essere superiore:                                    
- al 15% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di impresa e di associazione. Per le           
aggregazioni aderenti alle Unioni relative ai comparti turistici                
economicamente piu' deboli, viene concessa una quota aggiuntiva di              
cofinanziamento in misura non superiore al 5%;                                  
- al 10% della spesa ammessa per i progetti presentati dalle                    
aggregazioni costituite in forma di associazione temporanea di                  
imprese (ATI). Per le aggregazioni aderenti alle Unioni relative ai             
comparti turistici economicamente piu' deboli, viene concessa una               
quota aggiuntiva di cofinanziamento in misura non superiore al 5%.              
I cofinanziamenti in parola rientrano nell'applicazione degli                   
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de            
minimis").                                                                      
In relazione alle disponibilita' del bilancio regionale il                      
cofinanziamento dei progetti e' effettuato secondo le seguenti                  
priorita':                                                                      
1) "Progetti di Eccellenza";                                                    
2) Progetti con parere di valutazione "Alto";                                   
3) Progetti con parere di valutazione "Medio";                                  
4) Progetti con parere di valutazione "Basso".                                  
Le economie che si potranno verificare per rinunce, revoche,                    
riduzioni o utilizzo di minori importi nella realizzazione dei                  
progetti, nonche' le eventuali ulteriori disponibilita' derivanti               
dall'assestamento del bilancio regionale per il medesimo esercizio,             
verranno utilizzate, nel rispetto delle disposizioni indicate in                
termini contabili dalla normativa vigente, per cofinanziare, con                
appositi atti del Dirigente regionale competente i progetti ritenuti            
ammissibili ma non cofinanziati.                                                
Con la deliberazione del Piano di cofinanziamento la Giunta regionale           
dispone le modalita' per la gestione e la liquidazione dei                      
cofinanziamenti dei progetti di promo-commercializzazione relativi              
all'anno di riferimento.                                                        
Per tutto quanto concerne le attivita' relative ai cofinanziamenti la           
Regione pu eventualmente avvalersi anche di specifico apporto                   
specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa                  
regionale vigente.                                                              
TITOLO III                                                                      
ATTIVITA' DI CARATTERE PROVINCIALE E LOCALE                                     
CAPO 1                                                                          
Programmi turistici di promozione locale                                        
La Provincia approva, sentiti i Comuni, il proprio Programma                    
turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento,                  
definendo le priorita' degli interventi proposti dai soggetti                   
attuatori indicati all'art. 6, comma II della L.R. 7/98.                        
Il Programma provinciale deve essere articolato in ambiti di                    
attivita' ed essere distinto nei seguenti tre filoni fondamentali.              
1. Servizi tursitici di base dei Comuni                                         
Tale filone comprende l'accoglienza, l'animazione e l'intrattenimento           
turistico. Assume particolare rilevanza in questo contesto il                   
funzionamento dei servizi di accoglienza ed informazione ai turisti.            
2. Iniziative di promozione turistica di interesse locale                       
In questo ambito di attivita' rientrano le iniziative che vengono               
realizzate dai soggetti attuatori ai fini di affermare l'immagine di            
qualita' dei servizi e dei prodotti turistici locali presenti nel               
territorio provinciale.                                                         
3. Iniziative di valorizzazione turistica locale integrata e di                 
promozione dei territori e delle destinazioni                                   
In questo ambito di attivita'  rientrano le iniziative che vengono              
presentate e realizzate direttamente dalle Province o dai soggetti              
attuatori, di cui all'art. 6, comma 2) della L.R. 7/98, per la                  
valorizzazione turistica locale integrata e per la promozione sui               
mercati nazionale ed internazionale dei territori e delle                       
destinazioni turistiche. Rientrano in questo ambito anche eventuali             
azioni di accertamento e  valorizzazione delle professionalita'                 
turistiche locali.                                                              
Le iniziative di promozione dei territori e delle destinazioni sui              
mercati nazionale ed internazionale, devono essere programmate in               
piena coerenza con le linee strategiche contenute nel Piano annuale             
delle azioni di carattere generale di promozione turistica regionale            
dell'anno di riferimento.                                                       
Al fine di ottimizzare gli interventi e razionalizzare l'utilizzo               
delle risorse finanziarie, le Province attivano le piu' adeguate                
forme di collaborazione con APT Servizi Srl e con le Unioni di                  
Prodotto.                                                                       
CAPO 2                                                                          
Criteri generali per la ripartizione                                            
La ripartizione dei budget alle Province e' disposta, con apposito              
provvedimento della Giunta regionale, al solo fine di assicurare a              
tutte le Province le risorse destinate al finanziamento dei Programmi           
Turistici di promozione locale, senza tuttavia costituire alcun                 
vincolo per la definitiva destinazione tra i tre filoni di attivita'            
indicati al precedente Capo 1), che sara' effettuata da ciascuna                
Provincia in relazione alle proprie effettive esigenze.                         
Le Province effettuano le destinazioni dei fondi alle diverse                   
iniziative e servizi, seguendo propri criteri di programmazione, ai             
fini di favorire i processi di collaborazione fra gli operatori                 
pubblici e privati, con opportune iniziative di consultazione per il            
conseguimento di obiettivi comuni, in quanto concertati e condivisi.            
La Giunta regionale adotta il suddetto provvedimento di ripartizione            
conseguentemente alla approvazione della legge regionale concernente            
il  bilancio di previsione della Regione per l'esercizio di                     
riferimento.                                                                    
La Giunta regionale dispone la ripartizione della disponibilita'                
prevista nel bilancio regionale per l'anno di riferimento, con i                
seguenti criteri:                                                               
- una prima quota pari al 10% della disponibilita' prevista viene               
ripartita in parti uguali fra le province;                                      
- la restante disponibilita' sara' ripartita sulla base della quota             
attribuita per il finanziamento dei Programmi turistici provinciali             
per l'anno 1998 (Tabella "A" di cui alla deliberazione della Giunta             
regionale 2728/97).                                                             
La Giunta regionale pu disporre l'utilizzazione di eventuali risorse            
resesi disponibili nell'ambito degli appositi capitoli per ulteriori            
iniziative.                                                                     
I relativi provvedimenti della Giunta regionale stabiliscono altresi'           
le modalita' attuative, procedurali e gestionali.                               
CAPO 3                                                                          
Modalita' procedurali per il finanziamento delle attivita'                      
inserite nei Programmi turistici di                                             
promozione locale delle Province                                                
Ai fini della elaborazione del Programma turistico di promozione                
locale, ciascuna Provincia adotta e pubblicizza un provvedimento per            
stabilire in via preventiva, le linee strategiche e programmatiche              
per l'esercizio di riferimento nonche' le modalita' procedurali cui             
si dovranno attenere i soggetti proponenti ed attuatori dei progetti            
e delle iniziative di promozione turistica locale attinenti ai                  
filoni:                                                                         
1) "Servizi turistici di base dei Comuni";                                      
2) "Iniziative di promozione turistica locale";                                 
3) "Iniziative di valorizzazione turistica locale integrata e di                
promozione dei territori e delle destinazioni".                                 
Le Province presentano alla Regione entro e non oltre il  31 ottobre            
dell'anno antecedente quello di riferimento i propri Programmi                  
turistici di promozione locale contenenti, oltre alle linee                     
strategiche annuali delle politiche provinciali anche i progetti                
considerati ammissibili al contributo, distinti nei tre citati filoni           
di attivita', riportati in schede tecniche contenenti gli elementi              
identificativi dei progetti stessi.                                             
Nel citato provvedimento concernente l'approvazione del Programma               
turistico di promozione locale ler l'anno di riferimento, deve essere           
indicata la ridestinazione delle eventuali economie che potranno                
essere accertate dalle Province nel corso dell'attuazione del                   
medesimo Programma per il completamento di iniziative gia' previste o           
programmando nuove iniziative coerenti con gli atti di indirizzo o              
programmatici regionali.                                                        
Al fine della predisposizione del provvedimento regionale relativo al           
riparto delle risorse disponibili sul bilancio regionale e per                  
permettere alle Province l'immediata disponibilita' delle risorse               
necessarie per fare fronte alle obbligazioni giuridiche da porre in             
essere a favore dei soggetti beneficiari ed al fine di non                      
pregiudicare lo svolgimento delle azioni programmate in rapporto alla           
stagione turistica, si stabilisce il seguente percorso procedurale:             
1) la Giunta regionale approva, nel rispetto delle disposizioni di              
cui al precedente Capo 2, la ripartizione delle risorse disponibili             
sugli appositi capitoli del bilancio regionale per l'esercizio                  
finanziario di riferimento. Il medesimo provvedimento dispone                   
altresi' l'assunzione dell'onere finanziario sui medesimi capitoli,             
subordinandone eventualmente l'effettivo impegno di spesa all'entrata           
in vigore della legge regionale di bilancio per l'esercizio di                  
riferimento ed al rispetto delle disposizioni indicate dalla legge              
regionale che disciplina la normativa contabile;                                
2) con successivi atti il Dirigente regionale competente, ai sensi              
della vigente normativa regionale in materia, provvede a liquidare a            
favore di ciascuna Provincia, un acconto fino al 50% del budget                 
assegnato, previo invio da parte delle stesse, di un provvedimento di           
utilizzo del budget assegnato con il provvedimento indicato al                  
precedente punto 1).                                                            
Ogni atto provinciale di utilizzo del budget regionale deve                     
contenere:                                                                      
- la identificazione dei soggetti beneficiari del finanziamento;                
- l'ammontare del finanziamento assegnato dalla Provincia a ciascun             
progetto;                                                                       
- le modalita' procedurali ed i contenuti delle documentazioni e                
delle rendicontazioni consuntive da presentarsi dai diversi soggetti            
attuatori ai fini della erogazione dei finanziamenti,  nonche' i                
termini per la presentazione delle documentazioni consuntive stesse;            
- le modalita' procedurali per l'utilizzo di eventuali economie di              
spesa, modalita' che verranno determinate con gli stessi atti di                
impegno per il completamento di iniziative gia' previste nel proprio            
PTPL, aumentando il budget ovvero programmando nuove iniziative                 
coerenti con gli atti di indirizzo e di programmazione regionali;               
3) alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli di                
pagamento per i saldi dei finanziamenti regionali assegnati, fino               
alla concorrenza del relativo budget, provvede con propri atti il               
Dirigente regionale competente ai sensi della vigente normativa                 
regionale attenendosi alle seguenti disposizioni:                               
a) la Provincia deve trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno un           
proprio atto che approvi, per ciascuno dei filoni di attivita'                  
("Servizi di base dei comuni relativi all'informazione e accoglienza            
turistica" , "Promozione turistica di interesse locale" e "Iniziative           
di valorizzazione turistica locale integrata e di promozione dei                
territori e delle destinazioni") una relazione tecnico-finanziaria              
pre consuntiva, dalla quale risultino: gli obiettivi raggiunti e i              
singoli progetti realizzati, l'importo delle spese impegnate, delle             
spese in corso di liquidazione al 31 dicembre e di quelle gia'                  
liquidate;                                                                      
b) la Provincia potra' in corso d'opera riutilizzare eventuali                  
economie secondo quanto stabilito nel proprio Programma di promozione           
turistica locale. La relazione tecnico finanziaria di cui al                    
precedente punto a) deve contenere l'indicazione dei provvedimenti              
provinciali di riutilizzo;                                                      
c) le Province devono inoltre trasmettere entro il 30 aprile                    
dell'anno successivo a quello di riferimento, un conto consuntivo               
redatto per ogni progetto compreso nei filoni di attivita' del                  
proprio Programma turistico di promozione locale, dal quale risultino           
le tipologie delle spese e il relativo ammontare nonche' le entrate a           
copertura delle spese.                                                          
TITOLO IV                                                                       
PROGETTI SPECIALI O INIZIATIVE                                                  
DI CARATTERE STRAORDINARIO                                                      
OVVERO NUOVE INIZIATIVE                                                         
RITENUTE MERITEVOLI                                                             
DELL'INTERVENTO REGIONALE                                                       
Il bilancio della Regione Emilia-Romagna prevedera' la disponibilita'           
finanziaria per i progetti speciali e le iniziative previste al                 
quinto comma dell'art. 7 della L.R. 7/98.                                       
I successivi atti deliberativi della Giunta regionale, adottati                 
nell'anno di riferimento, ne approvano la realizzazione e il                    
finanziamento e stabiliscono altresi' le modalita' attuative,                   
procedurali e gestionali.                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina