REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2004, n. 489

PRSR 2000-2006 Misura 1.A. "Investimenti nelle aziende agricole". Riapertura termini presentazione domande ai soli fini accesso al credito imposta ex art. 8, Legge 388/01 e successive modifiche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- l'articolo 8 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 che istituisce           
un regime d'aiuto sotto forma di credito d'imposta;                             
- la decisione della Commissione Europea del 14 giugno 2001, n.                 
SG(2001) D/289229 con la quale e' stata autorizzata l'applicazione al           
settore agricolo del suddetto regime d'aiuto;                                   
- l'articolo 60 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 con il quale            
e' stata disposta l'estensione alle imprese agricole di tutto il                
territorio nazionale del credito d'imposta di cui all'articolo 8                
della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;                                        
- l'articolo 11 del DL 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con                   
modificazioni, dalla Legge n. 178 dell'8 agosto 2002;                           
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 2               
agosto 2002 recante "Tipologie di investimento per il settore                   
agricolo ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 8 della           
Legge n. 388 del 2000, come modificata dall'articolo 60 della Legge             
448/01" ed in particolare l'articolo 6 "Verifica della compatibilita'           
degli aiuti";                                                                   
- l'articolo 69 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che modifica            
l'articolo 11 del DL 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con                     
modificazioni, dalla Legge n. 178 dell'8 agosto 2002;                           
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 2               
marzo 2003 recante "Tipologie di investimento per il settore agricolo           
ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 8 della Legge n.           
388 del 2000, come modificata dall'articolo 69 della Legge 27                   
dicembre 2002, n. 289";                                                         
visto, inoltre, il Programma Operativo della Misura 1.a "Investimenti           
nelle aziende agricole", di cui alla propria deliberazione n. 305 del           
25 febbraio 2002, da ultimo modificato con deliberazione n. 2732 del            
22 dicembre 2003;                                                               
considerato che il sopra citato Programma Operativo era relativo ai             
periodi di attuazione dal 2001 al 2005, prevedendo quale termine                
ultimo per la presentazione delle domande le ore 12 dell'1 marzo                
2004;                                                                           
preso atto che le risorse destinate all'attuazione della Misura 1.a,            
stante l'attuale tabella finanziaria del PRSR 2000-2006, risultano              
pressoche' completamente utilizzate e che, pertanto, non sussistono             
al momento disponibilita' finanziarie tali da consentire l'apertura             
del bando per il periodo di attuazione 2006;                                    
considerato che esistono potenziali beneficiari che intendono fare              
nuovi investimenti ammissibili ai sensi della Misura 1.a, ma che non            
potranno essere ammessi al finanziamento per carenza di risorse sul             
PRSR, stante la situazione sopra esposta;                                       
dato atto che l'istruttoria di conformita' e coerenza al Programma              
Operativo della Misura 1.a risulta condizione necessaria per                    
usufruire delle agevolazioni sotto forma di credito d'imposta ex                
articolo 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive                    
modifiche ed integrazioni;preso atto:                                           
- che con decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali            
del 29 dicembre 2003 sono state ripartite sul territorio nazionale le           
risorse programmate per il credito d'imposta in agricoltura a valere            
sull'annualita' 2004, pari complessivamente a 175 milioni di Euro;              
- che a decorrere dall'ottavo giorno dalla pubblicazione di detto               
decreto nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 5 febbraio 2004, e'               
stato possibile, in base a quanto stabilito dal Ministero                       
dell'Economia e delle Finanze, procedere all'inoltro di istanze per             
l'accesso al regime d'aiuto in oggetto;                                         
rilevato che dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate risulta al             
momento non assegnata una quota consistente dei fondi stanziati per             
il corrente anno;                                                               
dato atto che sussistono concrete possibilita' che il regime d'aiuto            
in oggetto sia dotato di ulteriori disponibilita' finanziarie a                 
valere sull'anno 2005;                                                          
ritenuto opportuno, stante l'ammontare di crediti non ancora                    
assegnati e l'eventualita' di rifinanziamento sopra richiamata,                 
garantire alle imprese agricole il piu' ampio accesso alle residue              
agevolazioni, consentendo pertanto la presentazione di piani di                 
investimento, conformemente a quanto gia' previsto per l'attuazione             
della Misura 1.a, ai soli fini del rilascio, da parte delle Province            
e delle Comunita' Montane, dell'attestazione di compatibilita' cui e'           
subordinato l'accesso alle agevolazioni ex articolo 8 della Legge 23            
dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni;                   
ritenuto altresi' di disporre che la presentazione di detti piani di            
investimento possa avere luogo  a decorrere dall'1 aprile 2004 fino             
alle ore 12 del 31 dicembre 2004;                                               
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle                
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle                
rispettive competenze;                                                          
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di           
Direttore generale per l'Area Agricoltura;                                      
- n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle                
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" ed in particolare il                
punto 4.1.1. dell'Allegato;                                                     
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, ai sensi del                  
sopracitato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta                  
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di consentire, per le motivazioni espresse in premessa e qui                 
integralmente richiamate, la presentazione di piani di investimento             
in accordo alle modalita' e condizioni gia' previste dal POM 1.a - di           
cui alla propria deliberazione n. 305 del 25 febbraio 2002 e                    
successive modificazioni - nonche' dall'articolo 8 della Legge 23               
dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, ai soli           
fini del rilascio dell'attestazione di conformita' necessaria per               
usufruire del credito di imposta di cui al medesimo articolo 8;                 
2) di stabilire che i piani di investimento di cui al punto                     
precedente possano essere presentati a far data dall'1 aprile 2004              
fino alle ore 12 del 31 dicembre 2004;                                          
3) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente               
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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