REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2004, n. 435

Valutazione impatto ambientale (VIA) relativa perforazione pozzo di ricerca idrocarburi denominato Bastiglia 4 - Comune Carpi (MO) - D'atto determinazioni della CDS (Titolo L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed                    
integrazioni, sul progetto di perforazione del pozzo di ricerca                 
idrocarburi denominato "Bastiglia 4" nel territorio del comune di               
Carpi (MO), proposto da Vintage Petroleum Italiana Srl, poiche'                 
l'intervento previsto e', secondo gli esiti dell'apposita Conferenza            
di Servizi conclusasi il giorno 24 febbraio 2004, nel complesso                 
ambientalmente compatibile;                                                     
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare l'intervento di cui al             
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate ai              
punti 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di                   
Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale           
della presente deliberazione, di seguito trascritte:                            
1) i fanghi e gli additivi utilizzati per la perforazione del pozzo             
non dovranno contenere metalli pesanti e sostanze bioaccumulabili e             
persistenti;                                                                    
2) a garanzia dell'effettiva tutela delle falde acquifere dovranno              
essere rispettate tutte le modalita' operative descritte nel SIA                
depositato; in particolare, la battitura del conductor pipe dovra'              
essere effettuata almeno fino a 50 mt. di profondita', e per la                 
perforazione non potra' essere impiegato, fino ai 450 mt. di                    
profondita', alcun additivo al fango bentonitico;                               
3) Vintage Petroleum Italiana Srl dovra' effettuare il monitoraggio             
delle acque sotterranee (ex ante, ex post) sia in termini qualitativi           
che quantitativi, concordandolo preventivamente con l'ARPA                      
territorialmente competente e fornendo i dati monitorati all'ARPA ed            
al Comune di Carpi;                                                             
4) al momento dell'attivazione della fase di perforazione e durante i           
primi tre giorni della stessa, Vintage Petroleum Italiana Srl dovra'            
effettuare un monitoraggio acustico in prossimita' dei ricettori al             
fine di verificare i livelli di rumore immessi realmente                        
nell'ambiente, ed adottare eventuali mitigazioni; il monitoraggio               
dovra' essere realizzato sia in periodo diurno sia in periodo                   
notturno; i risultati dei rilievi e le eventuali conseguenti opere di           
mitigazione dovranno essere immediatamente sottoposti alla                      
valutazione del Comune di Carpi e dell'ARPA competente                          
territorialmente;                                                               
5) per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti            
dalla movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi            
e dalla movimentazione dei mezzi si reputa necessario: a) per                   
l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, prevedere            
sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati           
da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la                    
lavorazione; b) per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di           
ricopertura dei cassoni con teloni o l'uso di mezzi appositamente               
attrezzati; c) prevedere l'umidificazione dei depositi temporanei di            
inerti e delle vie di transito da e per il cantiere;                            
6) per quanto riguarda le infrastrutture stradali utilizzate per il             
transito dei mezzi da e per l'area di cantiere, si reputa necessario,           
in relazione ai limiti di portata e di sezione di alcuni degli assi             
viari: a) che preventivamente all'attivazione del cantiere venga                
valutato, con il competente Settore Infrastrutture del Comune di                
Carpi, lo stato di consistenza/conservazione degli assi viari da                
utilizzare; b) che le eventuali opere di adeguamento delle                      
infrastrutture stradali necessarie al passaggio dei mezzi siano                 
concordate con il competente Settore Infrastrutture del Comune di               
Carpi, che dovra' esprimere specifico nulla osta/autorizzazione alla            
loro esecuzione; c) che gli eventuali danni causati alle                        
infrastrutture stradali dai mezzi in transito da e per il cantiere,             
siano immediatamente segnalati al Comune di Carpi a cura del                    
proponente, con ripristino, a propria cura e spese, delle condizioni            
preesistenti, secondo le indicazioni tecniche e i tempi forniti dal             
competente Settore Infrastrutture del Comune di Carpi; d) a garanzia            
di quanto sopra prescritto, il proponente dovra' prestare apposita              
fidejussione nella misura indicata dal Settore Infrastrutture del               
Comune di Carpi successivamente alla valutazione di cui al punto a) e           
prima dell'attivazione del cantiere;                                            
7) previa verifica da parte dell'ARPA dell'assenza di eventuali                 
inquinanti e/o contaminazione dovuti a sversamenti di oli minerali,             
fanghi esausti o acque di lavaggio, il materiale derivante dallo                
smantellamento del piazzale e delle opere civili dovra' essere                  
recuperato destinandolo ad impianti di frantumazione e riuso per                
riempimenti o rilevati;                                                         
8) resta fermo che qualora la perforazione avesse esito positivo, la            
concessione di coltivazione ed il relativo programma di messa in                
produzione del pozzo dovranno essere assoggettati, in ottemperanza              
alla normativa vigente in materia, ad una nuova procedura di                    
valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;                      
c) di dare atto che il parere della Provincia di Modena e del Comune            
di Carpi, espresso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 12 aprile              
1996 e dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e                  
successive modifiche ed integrazioni, e' contenuto all'interno del              
sopracitato "Rapporto" di cui al punto 3.7;                                     
d) di dare atto che la Conferenza di Servizi non ha ritenuto                    
necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in materia di              
inquinamento acustico per particolari attivita' di cui alla L.R. 9              
maggio 2001, n. 15;                                                             
e) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione alla proponente Vintage Petroleum Italiana               
Srl;                                                                            
f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18                
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per                   
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,            
copia della presente deliberazione al Ministero delle Attivita'                 
produttive - Direzione generale per l'Energia e le Risorse minerarie            
- UNMIG; all'UNMIG - Ufficio F5; al Servizio Politiche energetiche              
della Regione Emilia-Romagna; Sportello Unico per le imprese del                
Comune di Carpi; alla Provincia di Modena; al Comune di Carpi;                  
all'ARPA - Sezione provinciale di Modena;                                       
g) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R 18 maggio             
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in anni 3                    
l'efficacia temporale della presente valutazione di impatto                     
ambientale, fermo restando che il pozzo esplorativo potra' essere               
realizzato solo nell'ambito del periodo di vigenza del permesso di              
ricerca idrocarburi denominato "Bastiglia";h) di pubblicare, per                
estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai             
sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e                   
successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di                    
deliberazione.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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