DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE 23 marzo 2004, n. 3588
R.R. 17/03 - Anagrafe delle aziende agricole - Disposizioni in merito alle modalita' di gestione delle domande di cui ai Regolamenti CE 1251/99, 1782/03 e 2237/03 per quanto riguarda il regime di aiuto a favore di taluni seminativi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto
1983, n. 34" ed in particolare l'art. 22;
- il DPR 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per
l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e
dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14,
comma 3 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173";
- il DM del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 4
aprile 2000 "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti CE
n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 2316/99 della
Commissione del 22/10/1999 e n. 2461/99 della Commissione del
19/11/1999, in materia di pagamenti per superfici di taluni
seminativi, nonche' dei Regolamenti CE 1577/96 del Consiglio e n.
1644/96 della Commissione relativi alla istituzione di un aiuto a
favore di talune leguminose in grani";
- il Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003,
che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi
di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i Regolamenti
CE 2019/93, 1452/01, 1453/01, 1454/01, 1868/94, 1251/99, 1254/99,
1673/00, 2358/71 e 2529/01;
- il Regolamento CE n. 2237/2003 della Commissione del 23 dicembre
2003, recante modalita' d'applicazione di taluni regimi di sostegno
di cui al Titolo IV del Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio,
che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi
di sostegno a favore degli agricoltori;
- il R.R. del 15 settembre 2003, n. 17 "Disciplina dell'anagrafe
delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si e' data
attuazione alla normativa sopra citata;
- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle
imprese del 28 novembre 2003, n. 16309, "R.R. n. 17/03 - Anagrafe
delle aziende agricole. Disposizioni in merito ad attivazione
dell'Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna";
considerato che:
- le modalita' di individuazione e di attivazione dei singoli sistemi
collegati al sistema informatizzato dell'anagrafe sono state
determinate con atto della Responsabile del Servizio Aiuti alle
imprese n. 16309 del 28/11/2003;
- tra i procedimenti amministrativi individuati con il citato atto
sono stati individuati quelli collegati alle modalita' di
applicazione del Regolamento CE n. 1251/1999 del Consiglio che
istituisce un regime di sostegno a favore di coltivatori di taluni
seminativi, del Regolamento CE n. 2316/1999 della Commissione ed il
Regolamento CE n. 2461/99 per le modalita' di applicazione del
Regolamento CE n. 1251/1999;
ritenuto pertanto necessario definire le modalita' operative in
materia di regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni
seminativi, di cui ai citati regolamenti, secondo le specifiche
situazioni gestionali delle aziende risultanti nelle fattispecie
sotto riportate:
a) per le posizioni aziendali validate nell'anagrafe delle aziende
agricole, dovranno essere considerati validi i dati contenuti nel
sistema informatizzato dell'anagrafe;
b) per le posizioni aziendali non validate nell'anagrafe delle
aziende agricole i Centri autorizzati di Assistenza Agricola - CAA -
sono autorizzati a validare le posizioni aziendali omettendo
l'inserimento dei dati riferiti alle particelle ed ai possessi
relativi a: - fascia altimetrica; - data inizio e data fine possesso;
che non risultano in banca dati e che non sono ritenuti
indispensabili ai fini dei provvedimenti di cui ai citati
Regolamenti.
La validazione delle posizioni aziendali, con le limitazioni
stabilite al punto 1), del presente atto, e' consentita solo nel caso
in cui l'azienda non abbia in corso altri procedimenti per i quali e'
richiesta la validazione completa, estesa anche alle informazioni
relative alla situazione dei possessi.
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 24 marzo
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
richiamate:
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 14230, in
data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione delle
responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni
dirigenziali professional ed il conferimento dei relativi incarichi,
nonche' la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021
del 28 dicembre 2001;
- le determinazioni dello stesso Direttore generale n. 1289, in data
22 febbraio 2002, e n. 7321, in data 23 giugno 2003, con le quali
rispettivamente sono stati ulteriormente specificati gli ambiti di
competenza assegnati ai Servizi e gli ambiti operativo-gestionali
delle posizioni dirigenziali professional;
richiamate altresi':
- la deliberazione di Giunta n. 2554, in data 9 dicembre 2003,
concernente disposizioni in merito alla proroga degli incarichi di
livelli dirigenziale;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 17325 in
data 23 dicembre 2003, con la quale sono stati prorogati al 31 marzo
2004 gli incarichi di livello dirigenziale della Direzione generale
Agricoltura;
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai
sensi della deliberazione 447/03;
determina:
1) di definire le modalita' operative in materia dei regimi di
sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, di cui ai
citati regolamenti, secondo le specifiche situazioni gestionali delle
aziende risultanti nelle fattispecie sotto riportate:
a) per le posizioni aziendali validate nell'anagrafe delle aziende
agricole, dovranno essere considerati validi i dati contenuti nel
sistema informatizzato dell'anagrafe;
b) per le posizioni aziendali non validate nell'anagrafe delle
aziende agricole i Centri autorizzati di Assistenza Agricola - CAA -
sono autorizzati a validare le posizioni aziendali omettendo
l'inserimento dei dati riferiti alle particelle ed ai possessi
relativi a: - fascia altimetrica; - data inizio e data fine possesso;
che non risultano in banca dati e che non sono ritenuti
indispensabili ai fini dei provvedimenti di cui ai citati
Regolamenti.
La validazione delle posizioni aziendali, con le limitazioni
stabilite al punto 1), lettera b) del presente atto, e' consentita
solo nel caso in cui l'azienda non abbia in corso altri procedimenti
per i quali e' richiesta la validazione completa, estesa anche alle
informazioni relative alla situazione dei possessi;
2) di disporre che il presente atto sia pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Teresita Pergolotti