DECRETO DELL'ASSESSORE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE 19 marzo 2004, n. 10
Approvazione del Piano degli interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 in attuazione dell'OPCM 3237/02 - II Fase: prosecuzione degli interventi - OPCM 3311/03, integrata con OPCM 3317/03
L'ASSESSORE
Premesso che:
- il territorio delle province di Bologna e Modena e' stato colpito
nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 da un eccezionale evento
atmosferico che ha causato gravi danni al patrimonio pubblico e
privato, e che il territorio delle province di Ferrara e Ravenna e'
stato interessato da eccezionali spiaggiamenti di materiale
trasportato dalle piene del Po, che hanno colpito le regioni Piemonte
e Lombardia;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio
2002, e' stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 15 maggio
2003, termine prorogato fino al 15 maggio 2004 dal successivo decreto
del 23 maggio 2003, nel territorio della regione Emilia-Romagna
interessato dagli eventi predetti;
- con ordinanza n. 3237 del 12 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 agosto 2002, n. 194, per
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi in parola sono stati
stanziati appositi fondi per l'attuazione di interventi urgenti di
protezione civile, ammontanti complessivamente a cinquanta milioni di
Euro da ripartirsi successivamente tra le Regioni interessate, la cui
quota-parte spettante alla Regione Emilia-Romagna, pari ad Euro
7.450.000,00, e' stata assegnata con successivo decreto n. 3256 di
rep. dell'1 ottobre 2002 del Capo Dipartimento della Protezione
civile;
- a valere sui fondi di cui alla citata ordinanza ministeriale e'
stato gia' approvato, con proprio decreto n. 23 del 31 ottobre 2002,
ed avviato il "Piano degli interventi urgenti per la messa in
sicurezza dei territori colpiti dagli eventi nel periodo dal 6 al 12
maggio 2002";
- il DL 7 febbraio 2003, n. 15, recante "Misure finanziarie per
consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita'
naturali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio
2003 e convertito, con modificazioni, nella Legge 8 aprile 2003, n.
62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2003, ha
autorizzato (art. 1, commi 1 e 2) il Dipartimento della Protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a provvedere con
contributi quindicennali ai mutui stipulabili dalle Regioni
interessate per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione
degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti
da calamita' naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni
legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza
ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 225/92;
- l'art. 1, comma 3 del DL 15/03, ha disposto che alla ripartizione
delle risorse di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo si provveda
con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai
sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge 225/92, riservandone una quota
non inferiore al 60% per fronteggiare le esigenze derivanti, tra le
altre, dalle situazioni emergenziali verificatesi nel mese di
novembre 2002 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 novembre 2002 e la restante quota del 40% per le
esigenze connesse, in particolare, alle calamita' di cui ai decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003,
nonche' alle altre calamita' per le quali non sia cessato lo stato di
emergenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge medesimo;
vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311
del 12 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20
settembre 2003, n. 219, come modificata dall'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3317 del 10 ottobre 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2003, n. 242, con la quale
sono state determinate le procedure, le modalita' di utilizzo e di
riparto, tra le varie Regioni interessate, della seconda tranche del
40% delle risorse finanziarie autorizzate dal citato DL 15/03;
dato atto che, nei limiti del 40% suindicato, per la Regione
Emilia-Romagna e' stato autorizzato, come da prospetto allegato alla
citata ordinanza 3311/03, un limite di impegno per l'anno 2004 pari
ad Euro 273.672,00, relativo all'eccezionale evento atmosferico
specificato in premessa;
richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 288
del 9 ottobre 2002, con il quale sono stati affidati all'Assessore
"Difesa del suolo e della costa. Protezione civile" tutti i compiti
previsti in capo al Presidente medesimo dall'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3237 del 12 agosto 2002;
richiamato il proprio decreto n. 5 del 27 febbraio 2004 con il quale
e' stato disposto di assumere con la Cassa depositi e prestiti un
mutuo di Euro 3.043.676,09 al saggio vigente al momento della
concessione, nonche' e' stato delegato il Dipartimento della
Protezione civile al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo,
ai sensi dell'art. 1, comma 4 dell'ordinanza 311/03 e del DL 7
febbraio 2003, n. 15, art. 1, comma 1;
dato atto che nella seduta del 3 febbraio 2004 il Comitato
istituzionale, di cui al decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 288 del 9 ottobre 2002, ha dato parere favorevole alla
proposta del piano, formulata in linea tecnica dallo Staff
Tecnico-Amministrativo di cui alla determinazione del Direttore
generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa n. 10637 del 14
ottobre 2002, per la prosecuzione e l'avvio di ulteriori interventi
connessi agli eventi calamitosi verificatisi nei territori colpiti
nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002, da finanziarsi con le risorse di
cui alla citata ordinanza 3311/03;
vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3342
del 5 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 16 marzo 2004, n. 63, con la quale all'art. 2
si stabilisce che "all'art. 1, comma 1, terzo periodo, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3237 del 12 agosto 2002,
dopo le parole "ordinanza di sgombero" sono aggiunte le parole
"ovvero gravemente danneggiati";
dato atto che l'eccezionale evento che ha colpito il territorio dei
comuni di Bologna, Casalecchio di Reno, Crevalcore, Zola Predosa, in
provincia di Bologna ed il comune di San Felice sul Panaro in
provincia di Modena nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 ha causato
gravi danni al patrimonio immobiliare privato, mentre il territorio
delle province di Ferrara e Ravenna e' stato interessato da
eccezionali spiaggiamenti di materiale trasportato dalle piene del
Po, che non hanno causato danni al patrimonio immobiliare privato;
ravvisata quindi l'opportunita' di stabilire che, all'espletamento
dell'istruttoria e alla liquidazione dei contributi a favore di
soggetti privati proprietari di unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale, provvedano i Comuni colpiti dagli eventi in
parola, in conformita' ai criteri, parametri e modalita' definiti
nella direttiva di cui all'Allegato 1, parte integrale e sostanziale
al presente atto, e riportata anche nel Piano che si andra' ad
approvare, cui e' altresi' allegato il modulo di domanda di
contributo;
ravvisata pertanto la necessita' di procedere all'approvazione del
piano sopraindicato, finanziato con le risorse finanziarie di cui
alla citata ordinanza 3311/03, che confluiranno alla contabilita'
speciale istituita ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'ordinanza
3237/02;
ritenuto di stabilire che per l'attuazione degli interventi in parola
e per le modalita' di erogazione delle relative somme ammesse al
finanziamento, i soggetti attuatori faranno riferimento a quanto
previsto pertinente capitolo del Piano che si va ad approvare con il
presente atto;
dato atto che lo stato di emergenza scadra', salvo ulteriori
proroghe, il prossimo 15 maggio 2004, termine prorogato dal decreto
del 23 maggio 2003;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Responsabile del Servizio Protezione civile, a cio' delegato dal
Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa, dott.ssa
Leopolda Boschetti, con determinazione n. 8519 del 16 luglio 2003, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
dato atto del parere favorevole espresso ai sensi della citata
determinazione 8519/03 dal Direttore generale Ambiente, Difesa del
suolo e della costa in ordine alla coerenza tra il piano degli
interventi di protezione civile che si va ad approvare con il
presente atto e i programmi di intervento di difesa del suolo;
decreta:
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che
qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare l'allegato Piano, parte integrante e sostanziale del
presente atto, recante in oggetto "Legge 8 aprile 2003, n. 62, di
conversione del DL 15/03. Piano degli interventi urgenti per la messa
in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi nel periodo dal 6 al
12 maggio 2002 in attuazione dell'OPCM 3237/02 - II Fase:
prosecuzione degli interventi - Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3311/03, integrata con ordinanza 3317/03";
2) di pubblicare il presente decreto, la direttiva di cui
all'Allegato 1 al presente atto e annesso Modulo A per la richiesta e
l'erogazione di contributi a favore di soggetti privati proprietari
di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale distrutte o
non ripristinabili ovvero gravemente danneggiate dall'eccezionale
evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002
nei territori dei comuni di Bologna, Casalecchio di Reno (BO),
Crevalcore (BO), Zola Predosa (BO) e San Felice sul Panaro (MO),
riportata anche nel Piano di cui al precedente punto 1., nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L'ASSESSORE
Marioluigi Bruschini
Direttiva per l'erogazione di contributi a favore di soggetti privati
proprietari di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
distrutte o non ripristinabili ovvero gravemente danneggiate
dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al
12 maggio 2002 nei territori dei comuni di Bologna, Casalecchio di
Reno (BO), Crevalcore (BO), Zola Predosa (BO) e San Felice sul Panaro
(MO)
A. Disposizioni generali
I proprietari di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
(prima casa) distrutte o non ripristinabili ovvero gravemente
danneggiate, aventi la residenza anagrafica (di cui all'art. 43,
comma 2 del Codice Civile) nei comuni di Bologna, Casalecchio di Reno
(BO), Crevalcore (BO), Zola Predosa (BO) e San Felice sul Panaro
(MO), colpiti dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi dal 6
al 12 maggio 2002, possono presentare ai Comuni medesimi domanda di
contributo per i danni subiti in conseguenza degli eventi predetti,
avvalendosi dell'apposito modulo di domanda (Allegato A alla presente
direttiva).
I danni subiti devono essere in rapporto di causalita' diretta ed
immediata con gli eventi suddetti. La tipologia dei danni dichiarati
deve essere pertanto compatibile e congruente con la specificita'
degli eventi verificatisi.
A.1 Tipologie di danni e beni esclusi dal contributo:
- danni di importo inferiore a Euro 2.600 (franchigia);
- beni mobili e ai beni mobili registrati;
- immobili o porzioni di immobili realizzati in difformita' alle
disposizioni urbanistiche ed edilizie ove tale difformita' comporti
variazioni essenziali ai sensi della Legge 28/2/1985, n. 47, e
successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta
sanatoria;
- unita' immobiliari adibite ad abitazione non censite al nuovo
catasto edilizio urbano o per le quali non sia stata presentata nei
termini di legge apposita domanda di accatastamento.
A.2. Divieto di cumulo
In linea di principio e' vietato il cumulo dei contributi per
ripianare danni conseguenti ad eventi calamitosi sia di livello b)
che di livello c), corrispondenti rispettivamente alle lettere b) e
c) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 225/92, succedutisi nel tempo
e che hanno interessato il medesimo bene. Il divieto di cumulo non
opera nei seguenti casi, da accertarsi da parte dei Comuni in sede di
attivita' istruttoria delle domande:
a) il danno preesistente e' gia' stato riparato;
b) il danno preesistente ha subito nel corso della sua riparazione
ulteriori aggravamenti in conseguenza del nuovo evento;
c) il danno preesistente riguarda beni diversi o parti diverse del
bene danneggiato dal nuovo evento.
Nelle ipotesi a) e b) il titolare del bene deve dimostrare di aver
gia' sostenuto le spese per la parte di riparazione gia' eseguita
oppure la sussistenza dell'obbigazione a corrisponderne il
corrispettivo all'impresa esecutrice.
B) Tipologie di danno ammissibili a contributo
I presenti contributi possono essere erogati per il ripristino delle
seguenti tipologie di danno:
B.1. Strutture verticali e orizzontali portanti. Lesioni
significative legate al cedimento delle fondazioni o all'effetto
dinamico delle acque, tali da compromettere la stabilita'
dell'edificio.
B.2. Impianti tecnologici. Danni che abbiano compromesso l'efficienza
degli impianti e la sicurezza degli occupanti e abbiano richiesto
interventi specialistici di ripristino regolarmente documentati.
B.3. Murature di tamponamento. Danni alle superfici intonacate per
effetto della permanenza dell'acqua nei locali, per cui si siano
verificati distacchi o ammaloramenti degli intonaci tali da
richiedere il ripristino degli stessi e la tinteggiatura dei locali.
B.4. Pavimenti, sottofondi e rivestimenti. Distacchi e rigonfiamenti
del manto dovuti ad infiltrazioni d'acqua nel sottofondo non
riparabili in modo puntiforme ma di entita' tale da richiedere il
ripristino totale della pavimentazione o del rivestimento.
B.5. Infissi e porte interne ed esterne. Ammaloramento delle parti
lignee delle porte e delle relative cornici per assorbimento
d'acqua.
B.6. Rimozione, sia dall'abitazione che dalle aree cortilive, di
materiale sovralluvionale e detritico.
C. Entita' del contributo
C.1. Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
proprietario distrutta o non ripristinabile. Il contributo e'
concesso fino al 75% delle spese, IVA inclusa, sostenute per la
demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per
l'acquisto di una unita' abitativa nello stesso comune o in comune
limitrofo, al netto della franchigia di Euro 2.600. La superficie
utile abitabile dell'unita' immobiliare di nuova costruzione, da
ricostruire o da acquistare deve corrispondere a quella dell'unita'
immobiliare andata distrutta o non ripristinabile fino ad un massimo
di 100 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore
ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione
di edilizia residenziale sovvenzionata come determinati dalla Regione
ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni. Il contributo si calcola moltiplicando Euro 1.032,92,
quale limite massimo di costo al mq. di superficie complessiva (Sc)
per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale
sovvenzionata (stabilito con deliberazione del Consiglio regionale n.
133, del 21 dicembre 2000), per la superficie complessiva dell'unita'
immobiliare distrutta non ripristinabile, con superficie utile
abitabile (su) non superiore a 100 mq e con le limitazioni al massimo
fino al 45% della su, per la Snr (superficie non residenziale) e per
la Sp (superficie parcheggi), come stabilito nel decreto del Ministro
dei Lavori pubblici 5 agosto 1994. I relitti delle unita' immobiliari
non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a cura del
proprietario e l'area di risulta e' acquisita al patrimonio
indisponibile del comune.
C.2. Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
proprietario danneggiata. Il contributo e' concesso fino al 75% delle
spese, IVA inclusa, sostenute per il ripristino dell'unita' medesima
per le tipologie di danno di cui al punto B. Il predetto contributo,
calcolato al netto della franchigia di Euro 2.600, non puo' comunque
superare l'importo di Euro 26.000. Il contributo in parola, qualora
il proprietario non ne abbia titolo per la propria abitazione
principale, e' concesso per i danni all'unita' immobiliare (seconda
casa) adibita ad abitazione principale di terzi, che ivi risiedono a
titolo di diritto reale o personale di godimento. Il contributo e'
concesso limitatamente ad una sola seconda casa.
C.3. Parti comuni di un edificio. Il contributo e' concesso,
limitatamente alle tipologie di danno di cui al precedente punto B,
fino al 75% delle spese di ripristino, IVA inclusa, al netto della
franchigia di Euro 2.600, e comunque non oltre l'importo di Euro
26.000 ed a condizione che nell'edificio vi sia almeno un'unita'
abitativa destinata ad uso di abitazione principale.
C.4. Soggetti aventi titolo a presentare la domanda di contributo. La
domanda di contributo di cui ai precedenti punti C.1 e C.2 e'
presentata dal proprietario. La domanda di contributo di cui al
precedente punto C.3 e' presentata dall'amministratore del condominio
o, in mancanza, dal condomino all'uopo delegato dagli altri
condomini.
D. Perizia asseverata
Le domande di contributo devono essere corredate di perizia
asseverata da professionista abilitato, nel solo caso di unita'
immobiliari danneggiate, e i cui lavori di ripristino non siano
ancora iniziati alla data di pubblicazione della presente direttiva
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Tale perizia
dovra' riportare, tra le altre, una descrizione del danneggiamento
subito dall'unita' immobiliare ed un computo metrico relativo ai
lavori da eseguirsi.
Le spese sostenute per la perizia asseverata sono ammesse a
contributo nella stessa misura percentuale applicata sull'importo
delle spese di ripristino dell'unita' immobiliare danneggiata.
Qualora gli interventi siano in tutto o in parte gia' stati eseguiti
alla data di pubblicazione della presente direttiva nel Bollettino
Ufficiale regionale non e' necessaria la presentazione della perizia
asseverata.
In caso di unita' immobiliare distrutta o non ripristinabile, la
competente struttura tecnica del Comune interessato, accertera'
d'ufficio, a seguito della presentazione della relativa domanda di
contributo, lo stato dell'unita' immobiliare medesima.
E. Termini per la presentazione delle domande di contributo e
relativa istruttoria
I Comuni devono rendere noto alla cittadinanza la possibilita' di
chiedere un contributo per i danni subiti in conseguenza
dell'eccezionale evento atmosferico verificatosi dal 6 al 12 maggio
2002, nei modi ritenuti piu' opportuni, assicurando altresi' la
consultazione presso i propri uffici della presente direttiva.
Le domande di contributo devono essere presentate, a pena di
irricevibilita', entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione della presente direttiva nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna nel comune in cui si trova l'immobile
distrutto o non ripristinabile, o gravemente danneggiato, e pertanto
entro venerdi' 14 maggio 2004 incluso.
La domanda puo' essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta. In
quest'ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell'Ufficio
postale accettante.
La domanda da compilarsi in carta semplice, utilizzando l'Allegato A
alla presente direttiva, deve essere corredata, nel caso previsto
nella precedente lettera D, di perizia asseverata.
I Comuni devono inoltre:
- entro i quarantacinque giorni successivi al termine di
presentazione delle domande, provvedere alla istruttoria delle
stesse, previa verifica della loro ammissibilita'. Qualora la domanda
non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede
l'integrazione, dando un termine per la regolarizzazione non
superiore a dieci giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda e'
dichiarata inammissibile; e' comunque sempre ammessa la
regolarizzazione effettuata entro il previsto termine di scadenza;
- effettueranno, nello stesso periodo sopra indicato, nella misura di
almeno il 15% delle domande complessivamente accolte, controlli a
campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dagli interessati
nella domanda di contributo. Ove in sede di controllo venga accertata
l'insussistenza dei danni o la mancanza del nesso di causalita' tra
questi e gli specifici eventi calamitosi che hanno colpito i comuni
interessati o siano rilevati altri elementi di falsita' nelle
dichiarazioni rese all'Amministrazione comunale, si procedera' alla
revoca del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze
previste dalla legge;
- entro i successivi quindici giorni, trasmettere alla Regione la
richiesta di finanziamento con allegato l'elenco degli aventi titolo
al contributo (Allegato B), approvato dal competente organo comunale,
in copia conforme all'originale.
F. Assegnazione dei finanziamenti ai Comuni
La Regione:
- provvede, anche al fine di ripartire proporzionalmente i
finanziamenti ai Comuni medesimi, alla determinazione delle
percentuali di calcolo concretamente applicabili entro i limiti
percentuali e massimali stabiliti nella presente direttiva, con
priorita' per le unita' immobiliari distrutte o non ripristinabili,
adibite ad abitazione principale del proprietario;
- assegna i finanziamenti e pubblica l'atto di assegnazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
G. Liquidazione da parte dei Comuni dei contributi agli aventi
titolo
I Comuni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'atto regionale
di assegnazione dei finanziamenti a loro favore:
G.1. provvedono a calcolare il contributo massimo erogabile e a darne
comunicazione ai beneficiari. Il contributo viene cosi' calcolato:
all'importo del danno dichiarato (ovvero delle spese sostenute), ivi
compreso il costo della perizia asseverata, al netto di una
franchigia di Euro 2.600, viene applicata la percentuale determinata
dalla Regione. Dall'importo risultante, che non deve inoltre superare
il massimale previsto nella presente direttiva, devono essere
decurtati eventuali indennizzi corrisposti o da corrispondersi allo
stesso titolo da parte di compagnie assicuratrici, al netto dei premi
assicurativi versati nel quinquennio antecedente la data dell'evento
calamitoso. In presenza di polizze assicurative che coprono diverse
tipologie di rischi (es. danni da eventi naturali, da furto, da
responsabilita' civile, etc.), verra' considerata unicamente la quota
del premio assicurativo attinente il rischio per danni connessi
all'evento calamitoso, comprensiva della corrispondente quota parte
di accessori, diritti e imposte a carico del contraente/assicurato.
Il contributo spetta solo se di importo superiore all'indennizzo gia'
decurtato del premio assicurativo versato nell'ultimo quinquennio. In
tal caso, il soggetto danneggiato, non puo' comunque percepire, tra
contributo ed indennizzo, piu' del valore del danno sofferto.
Pertanto, qualora la somma del contributo ammissibile e
dell'indennizzo assicurativo risulti superiore al valore del danno
sofferto, l'importo del contributo ammissibile dovra' essere
decurtato della quota eccedente la somma predetta;
G.2. provvedono a liquidare, in non piu' di due soluzioni, i
contributi agli aventi titolo, dietro presentazione, in originale,
della documentazione valida ai fini fiscali, debitamente quietanzata,
ovvero di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' riportante
gli estremi della documentazione medesima, nonche' della
dichiarazione della Compagnia assicuratrice della quota del premio
assicurativo attinente i rischi da eventi naturali, comprensiva della
corrispondente quota parte di accessori, diritti e imposte pagato dal
contraente/assicurato. Se il valore dei danni dichiarato nella
domanda, sulla base del quale e' stato calcolato il contributo
massimo erogabile, non coincide con l'importo delle spese
effettivamente sostenute si procedera' nel seguente modo: - valore
dei danni dichiarato inferiore all'importo delle spese sostenute.
Sara' liquidato il contributo percentualmente applicato sul primo
importo; - valore dei danni dichiarato superiore all'importo delle
spese sostenute. Il contributo percentualmente calcolato sul primo
importo sara' rideterminato e liquidato in rapporto alle spese
effettivamente sostenute. In ogni caso, il danno dichiarato o la
spesa sostenuta deve rientrare tra quelle ammissibili a contributo.
La Regione trasferisce, anche in piu' soluzioni, le risorse ai Comuni
dietro loro richiesta di liquidazione corredata dagli atti comunali
di liquidazione dei contributi ai beneficiari, in copia conforme agli
originali, indirizzata al Servizio Bilancio-Risorse finanziarie,
Settore Contabilita' speciale, Viale Aldo Moro n. 52 - 40127 Bologna.
Contestualmente i Comuni richiedenti la liquidazione dovranno
inviarne copia semplice al Servizio Protezione civile, Viale Silvani
n. 6 - 40122 Bologna.
H. Termini per l'esecuzione dei lavori
Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna dell'atto di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni,
decorrono i seguenti termini per la realizzazione degli interventi
ammissibili a contributo:
- gli interventi per la demolizione, per la ricostruzione, per la
nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune o in comune
limitrofo di una unita' immobiliare da adibire ad abitazione
principale del proprietario devono essere ultimati entro 24 mesi;
- gli interventi di ripristino dell'unita' immobiliare danneggiata
adibita ad abitazione principale del proprietario o, nei casi
previsti nella presente direttiva, di un terzo, devono essere
ultimati entro 12 mesi.Gli aventi titolo a contributo sono tenuti a
presentare al Comune la documentazione di cui al punto G.2 entro e
non oltre trenta giorni dalla avvenuta ultimazione degli interventi e
comunque non oltre i trenta giorni dalla scadenza dei termini
sopraindicati.
I. Trasmissione di informazioni alla Regione Emilia-Romagna
I Comuni provvederanno, entro i sei mesi successivi a quello di
liquidazione dei contributi agli aventi titolo, ad inviare alla
Regione una relazione in merito all'effettuazione ed all'esito dei
controlli previsti nella precedente lettera I.
La Regione si riserva comunque di disporre controlli, anche a
campione, sulla corretta applicazione da parte dei Comuni della
presente direttiva.
(segue allegato fotografato)