DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2004, n. 415
Approvazione della direttiva per la concessione di contributi regionali alle attivita' di ricerca e sviluppo per la societa' dell'informazione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 26 luglio 1988, n. 30 "Costituzione del Sistema
informativo regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
visto il "Documento di politica economico-finanziaria 2002-2004"
della Regione Emilia-Romagna, ed in particolare l'obiettivo di
"efficienza del sistema regionale e territoriale", da raggiungere
attraverso progetti infrastrutturali e di sistema, in particolare per
quanto riguarda le reti telematiche;
richiamate le proprie delibere:
- n. 828 del 27 maggio 2002, con la quale e' stato approvato il
"Documento 'Piano telematico regionale. Programma operativo 2002'";
- n. 1583 del 28 luglio 2003, "Bando sulla ricerca e sviluppo per la
societa' dell'informazione in attuazione dell'Iniziativa 1.1 del
Piano telematico regionale - Programma operativo 2002", con la quale
si sono richieste manifestazioni di interesse al fine di valutare
l'esistenza e la consistenza di progettualita', sul piano regionale,
nel settore della ricerca e sviluppo per la societa'
dell'informazione e per l'industria avanzata di creazione di
contenuti e di servizi multimediali;
preso atto dell'interesse manifestato dal mondo della ricerca e delle
imprese della regione e del consistente numero di progetti
preliminari presentati e dell'interesse della Regione a procedere con
la valutazione di progetti di ricerca e sviluppo definitivi;
considerata l'esigenza di rispettare i principi della disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del
trattato CE;
vista, in particolare, la Disciplina comunitaria per gli aiuti alla
ricerca e sviluppo, pubblicata in GUCE C n. 45 del 17 febbraio 1996;
vista la definizione comunitaria di PMI di cui all'Allegato I del
Regolamento (CE) 70/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese, e successive
modificazioni;
ritenuto quindi di approvare, nel testo allegato parte integrante al
presente atto, la "direttiva per la concessione di contributi
regionali alle attivita' di ricerca e sviluppo per la societa'
dell'informazione, in attuazione dell'Iniziativa 1.1 del Piano
telematico regionale (delibera Giunta regionale 828/02) e della
delibera di Giunta regionale n. 1583 del 28 luglio 2003";
ritenuto inoltre di stabilire:
- che il Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e
Telematica:
- trasmettera', ad avvenuta adozione del presente atto, la
"Direttiva" alla Commissione Europea;
- nel caso di eventuali modifiche alla "Direttiva" richieste dalla
Commissione Europea, recepira', con proprio atto amministrativo, le
modifiche stesse e dara' ulteriore pubblicazione della "Direttiva"
nel testo definitivo nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna;
- che l'applicabilita' della direttiva resta pertanto sospesa in
attesa della autorizzazione da parte della Commissione Europea;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e
Telematica dott. Gaudenzio Garavini ai sensi dell'art. 37, quarto
comma della L.R. 43/01 e della delibera della Giunta regionale
447/03;
su proposta dell'Assessore alle "Attivita' produttive, Sviluppo
economico, Piano telematico";
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, nel testo allegato parte integrante al presente
atto, la "Direttiva per la concessione di contributi regionali alle
attivita' di ricerca e sviluppo per la societa' dell'informazione, in
attuazione dell'Iniziativa 1.1 del Piano telematico regionale
(delibera Giunta regionale 828/02) e della delibera di Giunta
regionale n. 1583 del 28 luglio 2003";
2) di pubblicare la "Direttiva" di cui al precedente punto 1) nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
3) di stabilire:
- che il Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e
Telematica:
- trasmettera', ad avvenuta adozione del presente atto, la
"Direttiva" alla Commissione Europea;
- nel caso di eventuali modifiche alla "Direttiva" richieste dalla
Commissione Europea, recepira', con proprio atto amministrativo, le
modifiche stesse e dara' ulteriore pubblicazione della "Direttiva"
nel testo definitivo nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna;
- che l'applicabilita' della direttiva resta pertanto sospesa in
attesa della autorizzazione da parte della Commissione Europea.
ALLEGATO
Direttiva per la concessione di contributi regionali alle attivita'
di ricerca e sviluppo per la societa' dell'informazione, in
attuazione dell'Iniziativa 1.1 del Piano telematico regionale
(delibera Giunta regionale 828/02) e della delibera di Giunta
regionale n. 1583 del 28 luglio 2003
Articolo 1
Obiettivi
1. Scopo della presente direttiva e' quello di stabilire le regole
per la concessione di contributi regionali alle attivita' di ricerca
e sviluppo per la societa' dell'informazione promosse nell'ambito
della Iniziativa 1.1 del Piano telematico regionale 2002-2005 con la
procedura di cui alla delibera della Giunta regionale 28 luglio 2003,
n. 1583.
2. Le attivita' di ricerca agevolabili hanno per oggetto
l'Informatica e la Telematica, con preciso riferimento ai seguenti
temi nell'ambito della information society (con specifico riferimento
alla suddetta delibera):
- sistemi multimediali;
- tecnologie ed applicazioni richiedenti la banda larga;
- sviluppo di applicazioni per ambient intelligence;
- piattaforme e/o contenuti per e-learning;
- applicazioni per le organizzazioni a rete e per reti di imprese e
distretti industriali.
Articolo 2
Rispetto degli obblighi comunitari
1. Gli interventi di cui alla presente direttiva sono conformi alla
disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo
e saranno concessi nei limiti e con le modalita' autorizzati dalla
Commissione Europea. L'operativita' della presente direttiva e della
delibera di cui all'articolo precedente sono pertanto subordinate a
tale autorizzazione.
2. L'Amministrazione sottoporra' alla Commissione Europea una
relazione annuale relativa all'applicazione del presente regime di
aiuti. In essa verra' evidenziato, in particolare, l'effetto
incentivante dell'agevolazione, di cui all'art. 5, comma 3 della
presente direttiva, per ogni caso di applicazione individuale del
regime alle grandi imprese.
3. Le agevolazioni di cui alla presente direttiva possono essere
accordate soltanto se la domanda sia stata presentata prima che siano
stati avviati i lavori per l'esecuzione del progetto.
4. Ai fini della presente direttiva, per piccole e medie imprese si
intendono quelle cosi' qualificate in base alla definizione di PMI di
cui all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione
del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese, e successive modificazioni.
Articolo 3
Definizioni
In conformita' a quanto previsto all'Allegato I della disciplina
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GUCE C 45
del 17 febbraio 1996), ai fini della valutazione degli aiuti
concedibili si intende:
a) per ricerca fondamentale, un'attivita' che mira all'ampliamento
delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi
industriali o commerciali;
b) per ricerca industriale, la ricerca pianificata o indagini
critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, cosi' che queste
conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti,
processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento
dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
c) per attivita' di sviluppo precompetitiva, la concretizzazione dei
risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un
disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati
o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione,
compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini
commerciali. Tale attivita' puo' inoltre comprendere la formulazione
teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o
servizi, nonche' progetti di dimostrazione iniziale o progetti
pilota, a condizione che tali progetti non siano convertibili ne'
utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento
commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le
modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in
corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
Articolo 4
Soggetti beneficiari
1. Possono accedere alle agevolazioni regolate dalla presente
direttiva associazioni di almeno due partner appartenenti alle
seguenti categorie di soggetti, che abbiano presentato progetti di
massima in risposta all'invito di cui alla delibera della Giunta
regionale 28 luglio 2003, n.1583 e che si impegnino ad effettuare la
ricerca sul territorio regionale:
a) Universita' o enti di ricerca con sede nella regione;
b) imprese o loro consorzi che abbiano almeno un'unita' locale non
esclusivamente commerciale nella regione o siano disposte a
costituirla ad avvenuto finanziamento e le pubbliche Amministrazioni
della Regione Emilia-Romagna.
I rapporti tra i partner dovranno essere disciplinati da specifici
accordi che determinino, in particolare, i ruoli e gli obblighi
reciproci, nonche' i diritti di sfruttamento dei risultati e i
diritti di proprieta' intellettuali derivanti dal progetto, nel
rispetto di quanto previsto dal punto 2.4 della Disciplina
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca & sviluppo.
2. Per associazioni si intendono:
- consorzi o societa' consortili senza fini di lucro;
- associazioni temporanee gia' costituite ai sensi della Legge n. 109
dell'1 febbraio 1994 e successive modifiche;
- una delle forme precedenti non ancora costituite, con l'impegno di
costituirsi in caso di finanziamento.
3. La partecipazione dei soggetti di cui alla lettera b) del punto 1
potra' avvenire sotto forma di partecipazione diretta
all'associazione, di sponsorizzazione o di manifestazione di
interesse.
4. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese di produzione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della
pesca, di cui all'Allegato I del Trattato CE. Sono inoltre escluse le
imprese in difficolta', ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese
in difficolta'.
Articolo 5
Iniziative ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente direttiva
le attivita' di ricerca indicate all'art. 1, par. 2, come definite
all'art. 3.
2. Sono esclusi dalle agevolazioni i progetti di ricerca il cui costo
superi i 25 milioni di Euro e che comportino un aiuto superiore a 5
milioni di Euro in equivalente sovvenzione lordo.
3. Nel caso di progetti di ricerca presentati da grandi imprese,
dovra' essere dimostrato l'effetto di incentivazione dell'aiuto, ai
sensi del punto 6.2 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
alla ricerca e sviluppo.
Articolo 6
Spese ammesse
1. Possono beneficiare delle agevolazioni le spese seguenti, al netto
di IVA:
a) spese di personale interno coinvolto formalmente nella ricerca a
tempo pieno per tutta la durata del progetto o per almeno un anno;
b) spese per il personale esterno di tipo altamente specialistico,
finalizzate alla realizzazione della ricerca (non sono ammesse le
consulenze a carattere continuativo o periodico e quelle ordinarie di
tipo fiscale, legale, amministrativo, ecc.);
c) spese per l'acquisto di attrezzature scientifiche, brevetti,
software, solo se altamente specializzati e specifici al tema di
ricerca (tali beni devono rimanere di proprieta' dell'associazione
per almeno cinque anni dalla data di concessione del finanziamento;
le licenze d'uso devono essere valide per almeno la durata della
ricerca).
Qualora i costi suddetti siano imputabili anche ad altre attivita',
essi saranno computati per la quota attribuibile all'attivita' di
ricerca oggetto delle agevolazioni disposte dalla presente
direttiva.
2. Sono ammissibili solo le spese sostenute dopo la firma del
contratto con la Regione Emilia-Romagna, relative a progetti avviati
successivamente alla presentazione della domanda.
Articolo 7
Entita' delle agevolazioni
1. L'entita' dell'agevolazione regionale, nel limite massimo, per
ciascun progetto, del 50% delle spese totali sostenute, non potra'
superare le seguenti percentuali per ciascuna delle seguenti voci di
spesa di cui all'art. 6:
a) il 90% per le spese di cui all'art. 6, primo comma, lettera a;
b) il 70% per le spese di cui all'art. 6, primo comma, lettera b;
c) il 30% per le spese di cui all'art. 6, primo comma, lettera c.
2. In ogni caso l'agevolazione regionale non potra' superare le
seguenti intensita' di aiuto delle spese di cui al successivo comma
6, espresse in equivalente sovvenzione lordo, con le maggiorazioni di
cui al comma 3:
a) per la ricerca fondamentale effettuata da Universita', Istituti di
istruzione superiore, da Istituti di ricerca che non si prefiggano
scopo di lucro e da Fondazioni che non operano in regime di mercato,
il 100% dei costi ammissibili. Potra' essere concessa la stessa
intensita' massima di aiuto nel caso la ricerca fondamentale sia
effettuata dai soggetti suddetti in collaborazione con imprese, a
condizione che i lavori non siano connessi agli obiettivi industriali
o commerciali perseguiti da una singola impresa, che la ricerca si
svolga molto a monte del mercato ed i risultati siano ampiamente
diffusi e utilizzati secondo criteri non discriminatori e alle
condizioni del mercato;
b) per la ricerca industriale, il 50% dei costi ammissibili;
c) per le attivita' di sviluppo precompetitive, il 25% dei costi
ammissibili;
d) per le attivita' che interessano sia la ricerca industriale che
attivita' di sviluppo precompetitive, l'intensita' sara' determinata
in base alla media ponderata delle intensita' ammissibili per i due
tipi di ricerca;
e) per gli studi di fattibilita' tecnica preliminari ad attivita' di
ricerca industriale o di sviluppo preconcorrenziali, rispettivamente
il 75% ed il 50% dei costi di tali studi;
f) per il deposito e la conferma dei brevetti a beneficio delle PMI,
le stesse percentuali previste per le attivita' di ricerca che hanno
dato origine a tali brevetti;
g) quando l'attivita' di ricerca sia effettuata in collaborazione fra
imprese ed Enti pubblici di ricerca, al di fuori dell'ipotesi di cui
alla lettera a), il contributo potra' raggiungere i massimali
indicati alle lettere da b) ad f), sui costi totali ammissibili del
progetto.
3. Le entita' degli aiuti di cui al comma 2, lettere da b) ad f),
possono essere maggiorate nei casi e nelle misure seguenti:
a) se l'aiuto e' destinato a PMI: 10 punti percentuali;
b) se il progetto di ricerca e' svolto - o per la parte svolta - in
una regione di cui all'art. 87, par. 3, lettera c): 5 punti
percentuali;
c) se il progetto di ricerca rientra negli obiettivi di un progetto
specifico elaborato nell'ambito del programma quadro comunitario di
ricerca e sviluppo in corso: 15 punti percentuali;
d) se, oltre alle condizioni di cui alla lettera precedente, il
progetto comporti una collaborazione transfrontaliera che implichi
una cooperazione effettiva tra imprese ed Enti pubblici di ricerca o
fra almeno due partners indipendenti di due Stati membri e quando il
progetto si accompagni ad un'ampia diffusione e pubblicazione dei
risultati: 25 punti percentuali;
e) qualora non si verifichi la condizione di cui alla lettera c), la
maggiorazione potra' essere di 10 punti percentuali, se si
verifichera' almeno una delle condizioni seguenti: - il progetto
comporti una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due
partner in dipendenti di due Stati membri, in particolare nel quadro
del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R&ST; - il
progetto comporti una collaborazione effettiva tra imprese ed Enti
pubblici di ricerca, in particolare nel quadro del coordinamento
delle politiche nazionali in materia di R&ST; - il progetto si
accompagni ad un'ampia diffusione e pubblicazione dei risultati, alla
concessione di licenze di brevetto o a qualsiasi altro mezzo
adeguato, in condizioni analoghe a quelle previste per la
divulgazione dei risultati delle azioni di R&ST comunitarie.
4. Il cumulo degli aiuti di cui al comma 2 e delle maggiorazioni di
cui al comma 3 non puo' in ogni caso portare a superare una
intensita' massima degli aiuti superiore al 75% lordo per la ricerca
industriale e al 50% per le attivita' di sviluppo precompetitive.
5. Le agevolazioni di cui alla presente direttiva sono cumulabili con
altri aiuti - anche derivanti dalla partecipazione ai progetti da
parte delle pubbliche Amministrazioni della regione nei limiti di cui
ai punti 2 e 3 del presente articolo, con le limitazioni di cui al
punto 4. Sono inoltre cumulabili, anche per la stessa voce di spesa,
con altri interventi finanziari non qualificabili aiuti di Stato ai
sensi dell'art. 87, par. 1 del trattato CE.
6. Le percentuali di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, per
l'importo massimo di cui al comma 1, sono calcolate sulle spese
ammissibili di cui alla Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato
alla ricerca e sviluppo, e cioe':
- spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale
ausiliario adibito esclusivamente all'attivita' di ricerca);
- costo di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati
esclusivamente e in forma permanente per l'attivita' di ricerca;
- costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente
per l'attivita' di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di
ricerche, di brevetti e di know how, di diritti di licenza, ecc.;
- spese generali supplementari direttamente imputabili all'attivita'
di ricerca, quantificate nella misura del 40% dei costi del
personale;
- altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attivita' di
ricerca (ad esempio, costo dei materiali, delle forniture e di
prodotti analoghi).
Articolo 8
Presentazione dei progetti dettagliati - Istruttoria
1. Saranno presi in considerazione i progetti preliminari di cui alla
delibera della Giunta regionale 28 luglio 2003, n. 1583 e la cui
ammissione alla seconda fase sia stata deliberata dalla Giunta
regionale su proposta del nucleo di valutazione di cui all'art. 6
della delibera stessa.
2. Le domande dovranno essere corredate di tutta la documentazione
indicata nella delibera di cui al comma precedente, nonche' della
documentazione aggiuntiva indicata nella lettera di invito.
3. I progetti saranno valutati secondo i parametri di cui all'art. 9
della manifestazione di interesse di cui al comma 1.
4. L'Amministrazione si riserva la possibilita' di non finanziare
alcun progetto o di finanziarne per un importo inferiore alle somme
stanziate.
5. Su iniziativa del Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi
informativi e Telematica si provvedera' alla stipula dei contratti di
finanziamento.
Articolo 9
Erogazione delle agevolazioni - Rendicontazione
L'erogazione delle agevolazioni e la rendicontazione finanziaria sono
disciplinate dall'art. 12 dell'invito a manifestare interesse di cui
all'articolo precedente.
Articolo 10
Revoca delle agevolazioni
Oltre al caso previsto all'art. 13 dell'invito a manifestare
interesse, qualora si verifichino irregolarita' nella realizzazione
dei progetti, l'Amministrazione procedera' alla revoca totale o
parziale degli interventi finanziari concessi.
Articolo 11
Disposizioni finali
Per quanto non disciplinato dalla presente direttiva, si fa rinvio
all'invito a manifestare interesse di cui alla delibera della Giunta
regionale 28 luglio 2003, n. 1583, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, Parte seconda, n. 139, del
17/9/2003.