DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2004, n. 345
Parere in merito all'integrazione al progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, adottato dal Comitato istituzionale delle Autorita' di Bacino Marecchia-Conca con deliberazione 7/03 - Espressione sulle osservazioni ai sensi art. 19, comma 1, art. 18, comma 9, Legge 183/89
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
constatato che:
- l'integrazione e' costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione
- Tavv. 1.1-1.4 - Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua
ad alta vulnerabilita' idraulica (scala 1: 25.000)
- Tavv. 2.1.1-2.1.2 - Fasce di territorio di pertinenza dei corsi
d'acqua ad alta vulnerabilita' idraulica - Torrente Uso (scala
1:10.000)
- Tavv. 2.2.1-2.2.3 - Fasce di territorio di pertinenza dei corsi
d'acqua ad alta vulnerabilita' idraulica - Fiume Marecchia (scala
1:10.000)
- Tavv. 2.3.1-2.3.2 - Fasce di territorio di pertinenza dei corsi
d'acqua ad alta vulnerabilita' idraulica - Torrente Conca (scala
1:10.000)
- Norme di Piano
- entro il termine previsto sono pervenute direttamente alla Regione
Emilia-Romagna n. 2 osservazioni, come di seguito specificato, con
indicazione dei soggetti firmatari, della data di arrivo e del
protocollo assegnato:
Oss. n. 1: Sogliano Ambiente SpA, a firma dell'amministratore
delegato geom. Giovanni Giannini (prot. n. 22724/DCB del 28/7/2003)
Oss. n. 2: Comune di Morciano di Romagna, a firma del Sindaco prof.
Giorgio Ciotti (prot. n. 22741/DCB del 28/7/2003)
- fuori dai termini stabiliti sono pervenute direttamente alla
Regione, le seguenti 4 osservazioni:
- Oss. n. 3 - Ceramiche del Conca SpA, a firma del legale
rappresentante Dante Capicchioni (prot. n. 23265/DCB del 31/7/2003)
Oss. n. 4 - Comune di Sogliano al Rubicone, a firma del Sindaco Enzo
Baldazzi (prot. n. 23647/DCB del 5/8/2003)
Oss. n. 5 - Comune di San Clemente, a fima del Sindaco dr. Mariano
Guiducci (prot. n. 23648/DCB del 5/8/2003)
Oss. n. 6 - Ceramiche del Conca SpA, a firma del legale
rappresentante Dante Capicchioni (prot. n. 30656/DCB del 15/10/2003)
- tali osservazioni sono acquisite agli atti del Servizio
Pianificazione di bacino e della costa con i protocolli sopra
indicati;
- non e' stata, inoltre, avanzata alcuna richiesta di consultazione
dell'Integrazione nelle sedi di riferimento per la Regione
Emilia-Romagna in cui il PAI e' stato depositato;
- tutte le osservazioni pervenute, sia prima che dopo il termine,
sono state oggetto di istruttoria al fine dell'espressione regionale
in merito;
- la sintesi delle suddette osservazioni e' riportata nell'Allegato A
e il parere sulle osservazioni pervenute e' riportato nell'Allegato
B;
(omissis)
riscontrato che:
- l'integrazione costituisce modificazione ed integrazione al
Progetto PAI, approvato con deliberazione n. 22 del 28 maggio 2001
dal Comitato istituzionale dell'Autorita' Interregionale di Bacino
Marecchia - Conca;
- all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, costituito dal
bacino idrografico dei fiumi Marecchia e Conca, cosi' come definito
dal DPR 1 giugno 1998, l'Integrazione riguarda in particolare i corsi
d'acqua Uso, Marecchia e Conca;
- le finalita' dell'Integrazione sono l'individuazione delle fasce
vulnerabili costituite dai depositi alluvionali grossolani in diretta
connessione idraulica con l'alveo e la definizione di una strategia
di gestione finalizzata a salvaguardare la qualita' ambientale dei
corsi d'acqua attraverso la tutela dall'inquinamento dei corpi idrici
e dei depositi alluvionali permeabili ad essi direttamente connessi;
- dalla data di adozione dell'Integrazione fino alla data di
approvazione della stessa, si applicano le disposizioni contenute
nelle "Prescrizioni" dell'art. 9, il cui testo coordinato e'
contenuto nell'Allegato A alle Norme di Piano dell'Integrazione,
quali misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della
Legge 183/89 e successive modificazioni ed integrazioni;
ritenuto di formulare il parere regionale sull'Integrazione, con le
relative, conseguenti, proposte di modifica all'Autorita'
Interregionale di Bacino Marecchia-Conca, si rileva quanto segue:
a) le fasce ad alta vulnerabilita' idraulica oggetto
dell'Integrazione rappresentano quelle porzioni di territorio
adiacenti ai corsi d'acqua che ne influenzano fortemente la qualita'
ambientale e devono pertanto ritenersi il logico completamento delle
fasce fluviali da tutelare nel Progetto PAI. I corpi geologici sulla
base dei quali sono state impostate le fasce di vulnerabilita' sono
costituiti dai depositi alluvionali terrazzati contigui all'alveo nei
settori intravallivi e dai depositi ghiaiosi di eta' post-romana nei
settori di pianura; tali depositi sono presenti in modo continuo e
significativo solo lungo le aste vallive e nelle conoidi del torrente
Uso, del torrente Conca e del fiume Marecchia. La metodologia e i
dati utilizzati per l'individuazione dei suddetti corpi geologici
risultano sostanzialmente condivisibili poiche' si basano sugli studi
piu' recenti del Servizio regionale geologico, sismico e dei suoli;
b) si ritiene che l'aggettivo "idraulica" riferito alla
vulnerabilita' e utilizzato nel titolo dell'Integrazione non sia
propriamente adeguato, in quanto le "fasce di territorio ad alta
vulnerabilita' idraulica" hanno come obiettivo la tutela dei terrazzi
ghiaiosi connessi all'alveo e delle acque in essi contenute, che
devono considerarsi acque sotterranee in base alle definizioni date
nella normativa vigente. Inoltre l'aggettivo "idraulica" puo' dar
adito a interpretazioni errate e a considerare le fasce come connesse
alla dinamica delle acque di superficie e ai fenomeni di esondazione.
Si ritiene opportuno pertanto l'utilizzo di un aggettivo che esprima
piu' chiaramente che la vulnerabilita' e' riferita principalmente
alle acque della prima falda contenuta nei depositi alluvionali
direttamente connessi ai corsi d'acqua;
c) alla luce del fatto che le fasce di vulnerabilita' non sono fasce
di territorio a rischio ma ambiti territoriali da sottoporre a
tutela, risulta condivisibile che si sia tenuto conto del grado di
antropizzazione del territorio e delle sue esigenze di sviluppo
socio-economico, facendo salvi dalle prescrizioni gravanti su tali
fasce i centri abitati o le espansioni insediative previste in
strumenti urbanistici vigenti e/o adottati alla data di adozione
dell'Integrazione;
d) in riferimento all'apparato normativo, precisando che qui di
seguito nel citare l'art. 9 delle Norme del Progetto PAI si fa
riferimento al testo coordinato di tale articolo contenuto
nell'Allegato A alle Norme di Piano dell'Integrazione, risultano
condivisibili, in linea di massima, le prescrizioni previste dal
comma 4.2 dell'art. 9, si ritiene tuttavia opportuno integrare e
specificare alcuni passaggi di tale comma come di seguito indicato:
1) e' necessario meglio specificare cosa si intende per "centro
abitato" e "insediamenti esistenti", al fine di consentire
un'applicazione univoca delle norme; 2) alla lettera f) si ritiene
opportuno che la frase "possono consentire" divenga, per maggior
chiarezza, "possono esclusivamente consentire"; 3) e' necessario che
siano esplicitamente esclusi tutti gli interventi di
impermeabilizzazione del terreno, tranne quanto dichiaratamente
consentito dalla norma, onde permettere la ricarica della falda e il
sostegno alle portate di magra dei corsi d'acqua al fine di
migliorare la qualita' delle acque; 4) si ritiene opportuno che negli
insediamenti esistenti ove siano presenti aree non edificate con
pavimentazione impermeabile, realizzate in conformita' con le
previsioni urbanistiche, possa essere consentita nuova edificazione
nel rispetto della normativa urbanistica vigente, purche' si dimostri
con apposita relazione tecnica che la nuova edificazione non
incrementa l'impermeabilizzazione dell'area ed e' compatibile con la
vulnerabilita' della prima falda, direttamente connessa ai corsi
d'acqua; tale studio deve essere sottoposto al parere vincolante
dell'Autorita' di Bacino; 5) si ritiene opportuno che venga
specificato che sono fatti salvi gli interventi relativi a
infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o di nuova
realizzazione, solo se sia dimostrato che sono riferite a servizi
essenziali non altrimenti localizzabili; i progetti di tali
interventi devono essere sottoposti al parere vincolante
dell'Autorita' di Bacino; 6) si ritiene opportuno che sia consentita
la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, riferite
a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, purche' non
risultino incompatibili con le fasce di vulnerabilita' a seguito di
quanto richiesto al successivo punto 7) i progetti di tali opere
devono essere corredati da uno studio di compatibilita' con la
vulnerabilita' della prima falda, direttamente connessa ai corsi
d'acqua, e devono anche prevedere la realizzazione di opere che
garantiscano la sicurezza dell'intervento e la sua non influenza in
termini di vulnerabilita'; tale studio deve essere sottoposto al
parere vincolante dell'Autorita' di Bacino; 7) si ritiene necessario
che siano indicati quegli usi che, a causa della propensione a
generare inquinamento sono incompatibili con le fasce in oggetto; 8)
in aree in cui siano presenti attivita' incompatibili con la
finalita' dell'Integrazione si ritiene opportuno che siano consentite
trasformazioni d'uso del suolo, se previste negli strumenti di
pianificazione urbanistica, che determinino un miglioramento della
qualita' ambientale della prima falda, direttamente connessa ai corsi
d'acqua; tali interventi devono essere corredati da uno specifico
studio tecnico che ne dimostri la compatibilita' con le fasce di
vulnerabilita' da sottoporre al parere vincolante dall'Autorita' di
Bacino; 9) si ritiene necessaria una valutazione da parte
dell'Autorita' di Bacino, nei limiti delle proprie competenze,
sull'opportunita' di emanare una specifica direttiva per
regolamentare in maniera maggiormente dettagliata gli usi agricoli;
10) si ritiene necessario che siano regolamentati con specifica
direttiva tutti i nuovi interventi edificatori e infrastrutturali,
anche quelli nei centri abitati e nelle nuove previsioni vigenti e
adottate, interessati dalle fasce in oggetto, tramite la
presentazione di uno studio ambientale che preveda le piu' opportune
forme di salvaguardia del territorio; 11) e' necessario che
l'Autorita' di Bacino emani specifica direttiva in merito ai criteri
e ai contenuti per la predisposizione degli studi di compatibilita'
previsti; 12) e' necessario siano specificati i tempi e le modalita'
con cui il parere dell'Autorita' di Bacino, ove previsto, sara'
espresso; 13) per gli errori materiali o d'impostazione si rimanda a
quanto indicato nel parere contenuto nell'Allegato C;
e) sempre in riferimento all'apparato normativo, si ritiene opportuno
che, per maggior chiarezza, vengano indicate nel comma 1, lettera b)
dell'art. 9 quali sono le tavole di riferimento per l'applicazione
della norma;
f) in riferimento agli elaborati cartografici, qualora
nell'elaborazione delle Tavole 2.2, in scala 1:10.000, siano state
utilizzate carte geologiche-geomorfologiche in scala 1:25.000 e non
in scala 1:10.000, ed in particolare per il bacino del torrente
Conca, ove sono state utilizzate carte in scala 1:10.000 messe a
disposizione dalla Provincia di Rimini, si invita l'Autorita' di
Bacino ad effettuare una verifica delle fasce ad alta vulnerabilita'
sulla base delle carte geologiche piu' aggiornate (Carta geologica
dell'Appennino emiliano-romagnolo in scala 1:10.000) in possesso del
Servizio regionale Geologico, Sismico e dei Suoli;
valutato di sintetizzare le osservazioni pervenute come riportato
nell'Allegato A, parte integrante del presente atto, e di esprimersi
sulle medesime osservazioni come riportato nell'Allegato B, parte
integrante del presente atto;
(omissis)
dato atto del parere di regolarita' amministrativa della presente
deliberazione espresso dal Direttore generale Ambiente, Difesa del
suolo e della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art.
37, comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta
regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile, Marioluigi Bruschini;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di formulare parere positivo, per le motivazioni e le valutazioni
espresse in narrativa, sull'Integrazione al Progetto di Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico, adottata dal Comitato
istituzionale dell'Autorita' Interregionale di Bacino Marecchia-Conca
con deliberazione n. 7 del 21 marzo 2003, in quanto le fasce di
vulnerabilita' idraulica, in essa individuate, rappresentano il
logico completamento delle fasce fluviali da sottoporre a tutela nel
Progetto PAI;
2) di fare proprio il "Parere in merito all'Integrazione al Progetto
di Piano stralcio di assetto idrogeologico denominata Fasce di
territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilita'
idraulica" (Allegato C) espresso dalle Conferenze programmatiche,
corredato dei verbali delle Conferenze stesse (Allegati C1 e C2);
3) di esprimere su alcuni aspetti specifici dell'Integrazione i
suggerimenti e le proposte di modifica contenute nel "ritenuto";
4) di esprimersi sulle osservazioni pervenute, sintetizzate
nell'Allegato A, secondo i pareri contenuti nell'Allegato B, con le
conseguenti proposte di modifiche normative e cartografiche relative
alle osservazioni accolte;
5) di precisare che i citati Allegati A, B, C, C1 e C2 sono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6) di inviare copia del presente atto deliberativo all'Autorita'
Interregionale di Bacino Marecchia- Conca, ai sensi del comma 1
dell'art. 19 della Legge 183/89 e successive modificazioni ed
integrazioni;
7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Sintesi delle osservazioni pervenute
Oss. n. 1 - Sogliano Ambiente SpA
Si fa presente che l'area denominata Area Marconi, in localita' Ponte
Uso, ha destinazione urbanistica "D2 - Produttiva di espansione" nel
PRG adottato dal Comune di Sogliano al Rubicone, ove su tale area e'
prevista la realizzazione di impianti connessi alla limitrofa
discarica di Ginestreto; attualmente nell'area e' presente un
allevamento suinicolo ed essa e' interamente utilizzata per lo
spandimento di liquami di origine zootecnica.
Si osserva, inoltre, sulla base anche di uno studio geologico
allegato, che l'area e' stata interessata negli anni passati da
attivita' estrattiva che ha asportato i depositi alluvionali
grossolani fino a raggiungere il substrato argilloso ed e' stata
successivamente riempita con materiale di riporto argilloso, pertanto
non risulta classificabile tra le aree ad alta vulnerabilita'
idraulica connesse all'alveo.
Si propone pertanto che al punto 4.2 dell'art. 9 delle Norme del
Progetto PAI siano aggiunte le seguenti integrazioni:
1.1) sono fatte salve dalle prescrizioni del presente articolo le
opere pubbliche, o di interesse pubblico, la cui realizzazione dovra'
essere suffragata da specifiche ed approfondite analisi geologiche da
sottoporre al parere dell'Autorita' di Bacino, comprovanti
l'insussistenza nell'area di interesse delle condizioni di
connessione idraulica all'alveo, ovvero, qualora sia dimostrata
l'impossibilita' di alternative localizzative, dovra' essere prevista
la realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree
interessate che garantiscano le condizioni di sicurezza
dell'intervento e la non influenza dello stesso nei confronti della
vulnerabilita' idraulica del corso d'acqua;
1.2) sono altresi' escluse quelle aree particolarmente degradate a
causa di attivita' antropiche, nelle quali gli strumenti di
pianificazione prevedano e garantiscano un sostanziale miglioramento
della situazione ambientale esistente.
Oss. n. 2 - Comune di Morciano di Romagna
Si afferma che a seguito delle controdeduzioni provinciali il
Consiglio comunale ha adottato la variante generale al PRG con atto
n. 9 del 6/3/2003 in data antecedente all'adozione dell'Integrazione
al Progetto PAI.
Si richiede una correzione della perimetrazione delle "Fasce di
territorio di alta vulnerabilita' idraulica" in corrispondenza
dell'abitato di Morciano sulla base di uno studio geologico,
costituito da una relazione tecnica e da n. 6 allegati, in cui si
formulano le seguenti conclusioni:
- le aree indagate non risultano alluvionabili sulla base di
verifiche idrauliche effettuate;
- il fiume Conca nel territorio di Morciano scorre incassato nelle
argille impermeabili del substrato argilloso e non permette
l'alimentazione diretta delle acque di falda del terrazzo di
fondovalle;
- sul terrazzo e' presente uno spesso strato di copertura
argilloso-limoso pressoche' impermeabile all'infiltrazione delle
acque superficiali che esclude l'iterconnessione di tali acque con il
regime idrogeologico del fiume e della falda.
Oss. n. 3 - Ceramiche Del Conca SpA
L'osservante si oppone ai vincoli derivanti dall'Integrazione e
chiede che tali vincoli vengano riesaminati contestualmente a quelli
di natura idraulica sulla base dei rilievi topografici aggiornati.
Non viene allegata documentazione tecnica.
Oss. n. 4 - Comune di Sogliano al Rubicone
Si osserva che "le fasce di alta vulnerabilita' idraulica" precludono
la possibilita' di sviluppo delle frazioni del territorio comunale
lungo il torrente Uso, si chiede pertanto che l'art. 9 alla fine dei
punti 4.1 e 4.2 delle Norme del Progetto PAI venga integrato con la
seguente disposizione:
"Gli strumenti urbanistici possono prevedere, nel caso in cui non
sussistano alternative al soddisfacimento del fabbisogno delle zone
interessate, limitati interventi relativi ad attrezzature pubbliche o
di carattere produttivo, a condizione che venga presentato un
progetto di sistemazione delle aree oggetto dell'intervento che
garantisca la sicurezza idraulica dei nuovi insediamenti, la
funzionalita' idraulica del corso d'acqua e la sua capacita'
d'invaso. Tale progetto dovra' essere compatibile con i caratteri
naturalistici e ambientali dei luoghi e dovra' essere sottoposto al
preventivo parere dell'Autorita' Interregionale di Bacino
Marecchia-Conca".
Oss. n. 5 - Comune di San Clemente
Si fa presente che il Piano regolatore del Comune classifica le aree
di proprieta' della ditta Ceramiche Del Conca SpA come zone D1.1
ovvero zone produttive suscettibili di edificazione e che tali aree
non sono soggette a rischio idraulico per eventi di piena del fiume
Conca sulla base della documentazione precedentemente prodotta dalla
succitata ditta. Si chiede la rettifica delle perimetrazioni sulla
base di quanto documentato dalla ditta Ceramiche Del Conca SpA.
Oss. n. 6 - Ceramiche Del Conca SpA
Si documenta lo stato di fatto aggiornato dell'area di proprieta'
della societa' Ceramiche Del Conca SpA ed in particolare che i
piazzali all'interno dell'area sono pavimentati con manto bituminoso
impermeabile. Sulla base di detta documentazione, in modo che sia
possibile l'espansione industriale sulle aree impermeabilizzate cosi'
da consentire l'utilizzo delle linee di produzione gia' esistenti, si
chiede:
6.1) una modifica delle norme contenute nel comma 6 dell'art. 3 delle
Norme di Piano e nel comma 4.2 dell'art. 9 dell'Allegato A di tali
Norme;
6.2) una modifica della cartografia relativa all'area d'interesse.
ALLEGATO B)
Parere sulle osservazioni pervenute
Oss. n. 1 - Sogliano Ambiente SpA
1.1) Si ritiene che possa essere consentita la realizzazione di opere
pubbliche e di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non
altrimenti localizzabili, purche' non risultino incompatibili con le
fasce di vulnerabilita' a seguito di quanto richiesto al punto d.7
del parere regionale; i progetti di tali opere sono corredati da uno
studio di compatibilita' con la vulnerabilita' della prima falda,
direttamente connessa ai corsi d'acqua, e prevedono anche la
realizzazione di opere che garantiscano la sicurezza dell'intervento
e la sua non influenza in termini di vulnerabilita'; tale studio
viene sottoposto al parere vincolante dell'Autorita' di Bacino.
In tal senso si rimanda anche al punto d.6 del parere regionale.
Si invita inoltre l'Autorita' di Bacino a prevedere una revisione
della cartografia, sulla base di un approfondimento di studio che
verifichi l'omogeneita' e l'addensamento del materiale argilloso di
riempimento dello scavo e quindi individui esattamente l'area non
piu' idraulicamente connessa all'alveo che puo' essere stralciata
dalle fasce di vulnerabilita'.
Si precisa infine che solo il comma 4.2 dell'art. 9 delle norme del
Progetto PAI e' oggetto dell'Integrazione e non l'intero art. 9.
Osservazione parzialmente accolta e diversamente risolta.
1.2) Si ritiene che nelle aree in cui siano presenti attivita'
incompatibili con la finalita' dell'Integrazione possano essere
consentite trasformazioni d'uso del suolo, se previste negli
strumenti di pianificazione urbanistica, che determinino un
miglioramento della qualita' ambientale della prima falda,
direttamente connessa ai corsi d'acqua; tali interventi devono essere
corredati da uno specifico studio tecnico che ne dimostri la
compatibilita' con le fasce di vulnerabilita' da sottoporre al parere
vincolante dall'Autorita' di Bacino.In tal senso si rimanda anche al
punto d.8 del parere regionale.
Osservazione parzialmente accolta.
Oss. n. 2 - Comune di Morciano di Romagna
L'istruttoria della documentazione tecnica presentata, Relazione e
relativi allegati, e il sopralluogo in sito eseguito da funzionari
tecnici della Regione e dell'Autorita' di Bacino hanno portato alle
seguenti considerazioni:
- le aree oggetto di osservazione sono situate sopra un terrazzo
alluvionale costituito da ghiaie di spessore variabile fino a 2,5 m.
con una copertura fine non molto spessa o assente nella porzione
prossima all'alveo (vedi anche pag. 8 della Relazione); la copertura
fine e' costituita da limi sabbiosi e argillosi che, per la loro
genesi alluvionale, sono caratterizzati da frequenti variazioni
litologiche verticali e laterali a diversa permeabilita', pertanto i
2 campioni analizzati non sono sufficientemente rappresentativi per
dimostrarne l'impermeabilita';
- nel tratto di fiume a valle del ponte della Strada provinciale n.
17, dove l'alveo e' inciso fino al substrato, affiorano con
continuita' le ghiaie del terrazzo al di sopra delle argille del
substrato che sono incise con profondita' variabile da 0,5 a 3,5 m.;
hanno maggior sviluppo lineare i tratti del corso d'acqua in cui
l'altezza della scarpata nel substrato e' 1-1,5 m. e non 3 m. come
detto alle pagine 13 e 14 della Relazione;
- quanto rappresentato nelle sezioni geolitologiche dell'Allegato 5
della Relazione e' in parte non corrispondente a quanto visibile sul
terreno e a quanto affermato anche nella Relazione a pag. 3; infatti
le ghiaie del terrazzo affiorano con continuita' in alveo e la
copertura fine ha minore estensione e non raggiunge l'alveo; inoltre
il passaggio eteropico tra ghiaie e formazione argillosa del
substrato illustrato in sezione non e' giustificabile con la genesi
di tali depositi;
- la falda presente nelle ghiaie del terrazzo e' alimentata per
infiltrazione nelle aree piu' vicine all'alveo dove non c'e'
copertura fine e dalle acque del fiume nel tratto a monte del ponte
della Strada provinciale n. 17 dove l'alveo non e' inciso nel
substrato ed e' in contatto diretto con le ghiaie del terrazzo (vedi
Relazione pag. 14);
- il terrazzo alluvionale esaminato e' idraulicamente connesso
all'alveo poiche' e' alimentato dal fiume stesso e inoltre le acque
di falda in esso contenute vengono riversate direttamente nell'alveo
lungo la scarpata di substrato impermeabile, senza possibilita' di
autodepurazione.
Si fa presente che, utilizzando i parametri litologia di superficie e
profondita' del tetto ghiaie, sulla base delle tabelle contenute in
recenti studi (1996, 2001) sulla vulnerabilita' degli acquiferi
svolti dal CNR-GNDCI, in collaborazione con la Provincia di Parma e
la Regione Emilia-Romagna, l'area in esame rientra nella classe di
alta vulnerabilita'.
Per quanto sopra esposto si ritiene che il perimetro delle "Fasce di
territorio di alta vulnerabilita' idraulica" in corrispondenza delle
aree oggetto di osservazione non debba essere modificato.
Si precisa inoltre che le "Fasce di territorio di alta vulnerabilita'
idraulica" sono fasce di territorio costituite da depositi
alluvionali grossolani in diretta connessione idraulica con l'alveo,
individuate in base a criteri geologico-geomorfologici e non sulla
base del rischio idraulico.
Si fa presente altresi' che, secondo quanto indicato al punto d.6 del
parere regionale, si ritiene opportuno che sia consentita la
realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, riferite a
servizi essenziali non altrimenti localizzabili, purche' non
risultino incompatibili con le fasce di vulnerabilita' a seguito di
quanto richiesto al punto d.7 del parere regionale.
Si ricorda infine che le prescrizioni che gravano sulle "Fasce di
territorio di alta vulnerabilita' idraulica" secondo i disposti del
comma 4.2 dell'art. 9 delle norme del Progetto PAI, come modificate
dall'Integrazione, si applicano alle aree non interessate da "centri
abitati o espansioni insediative previste in strumenti urbanistici
vigenti o adottati alla data di adozione dell'Integrazione del
Progetto di Piano stralcio"; pertanto se le aree oggetto di
osservazione rientrano in strumenti urbanistici adottati prima
dell'adozione dell'Integrazione del Progetto PAI, come affermato
nell'osservazione stessa, non sono soggette alle prescrizioni
relative alle "Fasce di territorio di alta vulnerabilita'
idraulica".
Osservazione non accolta.
Oss. n. 3 - Ceramiche Del Conca SpA
I profili topografici a cui si fa riferimento per la revisione dei
vincoli non sono inerenti in quanto le "Fasce di territorio di alta
vulnerabilita' idraulica" sono fasce di territorio costituite da
depositi alluvionali grossolani in diretta connessione idraulica con
l'alveo, individuate in base a criteri geologico-geomorfologici e non
sulla base del rischio idraulico.
Osservazione non accolta.
Oss. n. 4 - Comune di Sogliano al Rubicone
Considerato:
- le finalita' dell'Integrazione;
- che al comma 4.2 dell'art. 9 delle norme sono fatti salvi dalle
prescrizioni gravanti sulle "Fasce di alta vulnerabilita' idraulica"
i "centri abitati o espansioni insediative previste in strumenti
urbanistici vigenti e/o adottati alla data di adozione
dell'Integrazione del Progetto di Piano stralcio", sono consentiti
nuovi edifici connessi all'attivita' agricola e espansioni di
insediamenti esistenti, di contenute dimensioni e non altrimenti
localizzabili;
- che nel parere regionale si invita l'Autorita' di Bacino ad
integrare il comma 4.2 dell'art. 9 delle norme del Progetto PAI,
consentendo nuova edificazione negli insediamenti esistenti, ove
siano presenti aree con pavimentazione impermeabile realizzate in
conformita' con le previsioni urbanistiche (punto d.4), la
realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, riferite a
servizi essenziali non altrimenti localizzabili e compatibili con gli
usi ammessi per le fasce di vulnerabilita' (punto d.6),
trasformazioni d'uso del suolo, se previste negli strumenti di
pianificazione urbanistica, che determinino un miglioramento della
qualita' ambientale della prima falda, ove siano presenti attivita'
incompatibili con la finalita' dell'Integrazione (punto d.8).
Si ritiene che l'Integrazione al Piano tenga conto del grado di
antropizzazione del territorio e delle sue esigenze di sviluppo
socio-economico, compatibilmente con le necessita' di tutela da essa
previste; accogliere pertanto ulteriori possibilita' di sviluppo
produttivo inficerebbe le finalita' dell'Integrazione.
Si precisa inoltre che il comma 4.1 dell'art. 9 delle Norme del
Progetto PAI non e' oggetto dell'Integrazione e che le "Fasce di
territorio di alta vulnerabilita' idraulica" sono fasce di territorio
costituite da depositi alluvionali grossolani in diretta connessione
idraulica con l'alveo, individuate in base a criteri
geologico-geomorfologici e non sulla base del rischio idraulico.
Osservazione non accolta.
Oss. n. 5 - Comune di San Clemente
Le "Fasce di territorio di alta vulnerabilita' idraulica" sono fasce
di territorio costituite da depositi alluvionali grossolani in
diretta connessione idraulica con l'alveo, individuate in base a
criteri geologico-geomorfologici, e sono state inserite nel Piano
stralcio al fine di salvaguardare la qualita' ambientale dei corsi
d'acqua attraverso la tutela dall'inquinamento dei corpi idrici e dei
depositi alluvionali ad essi direttamente connessi. Non sono pertanto
aree individuate sulla base del rischio idraulico.
Si fa comunque presente che in relazione all'area di proprieta' della
ditta Ceramiche Del Conca SpA si e' data risposta nell'Osservazione
n. 6.
Osservazione non pertinente.
Oss. n. 6 - Ceramiche Del Conca SpA
6.1) Si ritiene che all'interno di insediamenti esistenti ove siano
presenti aree con pavimentazione impermeabile possa essere consentita
nuova edificazione nel rispetto della normativa urbanistica vigente e
purche' si dimostri con apposito studio che la nuova edificazione non
incrementa l'impermeabilizzazione dell'area ed e' compatibile con la
vulnerabilita' della prima falda, direttamente connessa ai corsi
d'acqua; tale studio deve essere sottoposto al parere vincolante
dell'Autorita' di Bacino.
In tal senso si rimanda anche al punto d.4 del parere regionale.
Osservazione accolta.
6.2) La richiesta di modifica cartografica non puo' invece essere
accolta poiche' l'area risponde ai requisiti geologico-geomorfologici
per essere inserita nelle "Fasce di territorio di alta vulnerabilita'
idraulica", le quali sono definite da limiti di significato
geologico-geomorfologico che prescindono da cosa insiste sul
territorio.
Osservazione non accolta.