COMUNICATO
Titolo III - Decisione relativa alla procedura di VIA del progetto di ampliamento dell'Hotel Club Spiaggia Romea - Localita' Lido delle Nazioni, Via Oasi n. 2, comune di Comacchio
L'Autorita' competente Comune di Comacchio (Provincia di Ferrara),
comunica la deliberazione relativa alla procedura di VIA concernente
il
- progetto: ampliamento dell'Hotel Club Spiaggia Romea - Localita'
Lido delle Nazioni, Via Oasi n. 2, comune di Comacchio (L.R. 9/99,
Titolo III);
- localizzato: Lido delle Nazioni, Via dell'Oasi n. 2, Comacchio;
- presentato da: Societa' Spiaggia Romea Srl con sede in Lido delle
Nazioni, Comacchio.
Il progetto interessa il territorio del comune di Comacchio e della
provincia di Ferrara.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 19 maggio 1999, n. 9 come
modificato dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Comune di Comacchio con atto deliberativo di Giunta comunale n. 20
del 3/2/2004 ha assunto la seguente decisione:
a) sulla scorta delle determinazioni assunte dalla Conferenza di
Servizi, la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi
dell'art. 16 della L.R. 9/99 del Progetto di ampliamento dell'Hotel
Club Spiaggia Romeo localizzato Lido delle Nazioni Via dell'Oasi n. 2
- Comune di Comacchio, presentato dalla Soc. Spiaggia Romea Srl, a
condizione che siano rispettate le prescrizioni ed indirizzi indicati
ai punti 3.C e 4.C dell'allegato "Rapporto sull'impatto ambientale",
parte integrante del presente atto, che di seguito si riportano:
3.C) Prescrizioni emerse in Conferenza di Servizi in merito al Quadro
di Riferimento progettuale:
- la conclusione della procedura di questa VIA non costituisce per la
fase di cantiere deroga ai limiti di rumore previsti per attivita'
temporanee ai sensi della Legge 447/95;
- contestualmente alla domanda per il permesso di costruire dovra'
essere presentata la documentazione relativa all'impatto acustico
dell'insediamento prevista dalla Legge 447/95;
- per il rilascio del permesso di costruire sara' necessario produrre
la valutazione delle emissioni in atmosfera degli impianti
tecnologici;
- le coperture in lamiera preverniciata verde dovranno essere
sostituite con elementi in rame pretrattato di analoga colorazione.
Andra' prevista la massima coibentazione sia per i solai di copertura
sia sulle pareti esterne al fine di minimizzare l'energia necessaria
per la climatizzazione degli ambienti interni. Tale coibentazione
dovra' essere effettuata esclusivamente con materiali naturali
(pannelli, fibre di legno, sughero, ecc...);
- i rifiuti derivanti dalle demolizioni previste dovranno essere
smaltiti in idonea discarica autorizzata;
- i terreni di scavo dovranno essere riutilizzati nell'area
d'intervento;
- che la linea elettrica Mt (15 kV) venga del tutto interrata anche
nel tratto fino al palo di derivazione adiacente la Strada
Acciaioli.
4.C. Prescrizioni emerse in Conferenza di Servizi in merito al Quadro
di Riferimento ambientale:
- le acque meteoriche dovranno essere smaltite direttamente in falda
o disperse sul terreno in loco;
- dovra' essere predisposto un sistema di accumulo e stoccaggio di
acqua meteorica per l'innaffiamento di soccorso agli impianti
vegetazionali previsti;
- gli scavi relativi agli allacciamenti fognari, idrici, etc., non
dovranno superare la profondita' di m. 1 dal pdc al fine di non
interferire con la falda freatica anche in fase di predisposizione;
- per l'attestazione del piano di posa del sottofondo della piscina
si dovra' prevedere un franco di almeno cm. 30 dal massimo livello di
escursione della falda freatica che, come risulta dalla relazione
geologica, nell'area investigata risulta essere di cm 130 dal pdc;
- occorre evitare la messa a dimora di esemplari vegetali
appartenenti alle specie Agazzino e Biancospino;
- si dovra' provvedere alla realizzazione di barriera verde tra
l'area d'intervento e la Strada Acciaioli costituita da essenze
tipiche del luogo gia' strutturate (h > m. 3,50) con minimo tre
filari disposte a quinconce con adozione di accorgimenti atti a
garantirne il mantenimento;
- si prescrive che i corpi illuminanti previsti siano opportunamente
schermati in modo da indirizzare il fascio luminoso soltanto verso
terra;
b) di dare atto che la presente deliberazione comprende la sola
Valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/99 e sue
successive modifiche ed integrazioni;
c) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della stessa legge
regionale, che l'efficacia temporale della presente Valutazione di
impatto ambientale e' fissata in anni 3;
d) di dare altresi' atto che le spese istruttorie per l'espletamento
della procedura di VIA a carico del proponente fissate nella misura
dello 0,04% del costo di realizzazione del progetto, come previsto
dalla deliberazione di Giunta del 15/7/2002, n. 1238 "Approvazione
direttiva generale sull'attuazione L.R. 9/99, sono quantificate in
2.000 Euro";
e) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99, e
sue successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione
al proponente Soc. Spiaggia Romea Srl, alla Regione Emilia-Romagna,
alla Provincia di Ferrara, al Consorzio del Parco regionale del Delta
del Po e di pubblicarla, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.