COMUNICATO
Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di coltivazione e sistemazione di una cava di arenaria di monte (tufo) in Via Montebellino - Formignano di Cesena, presentata dalla Societa' CBR Srl
L'Autorita' competente: Comune di Cesena comunica la determinazione
relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il
- progetto di: coltivazione di una cava di sabbia di monte "Polo 6T"
in Via Montebellino presso localita' Formignano, in comune di
Cesena;
- localizzato: in Via Montebellino presso localita' Formignano, in
comune di Cesena;
- presentato da: ditta Societa' Cooperativa Braccianti Riminesi.
Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della
provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Comune di Cesena con delibera di Giunta comunale n. 38 del 10/2/2004,
esecutiva dall'1 marzo 2004, PG 5803/404 ha assunto la decisione di
approvare i contenuti e le prescrizioni del parere tecnico redatto
dall'Ufficio VIA dell'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena,
prot. n. 1433 dell'1 gennaio 2004 di seguito riportati:
(omissis)
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla
coltivazione e sistemazione di una cava di arenaria di monte tipo
"tufo" - Ambito estrattivo 6T, in localita' Via Montebellino,
localita' Formignano di Cesena, presentato dalla Societa' Cooperativa
Braccianti Riminesi Srl, dall'ulteriore procedura di VIA con le
seguenti prescrizioni:
1) nell'attuazione dell'intervento estrattivo e di recupero
agro-vegetazionale ci si dovra' attenere a quanto previsto e
precisato negli elaborati progettuali presentati come successivamente
integrati e modificati, seguendo, inoltre, le modalita' operative e
le tecniche specificate nella relazione specialistica "Progetto di
sistemazione finale dell'imboschimento", parte integrante del
progetto di coltivazione. In sede di predisposizione degli elaborati
necessari al rilascio dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva,
di cui alla L.R. 17/91, dovranno essere individuate su apposita
tavola grafica le superfici destinate ad imboschimento, distinguendo
la fascia di mitigazione di 15 metri di profondita', definita da
essenze arbustive, dalle aree precisate da specie esclusivamente
arboree;
2) il suolo agrario, asportato al fine di procedere alle successive
fasi di coltivazione, dovra' essere accantonato su aree appositamente
individuate all'interno dell'area di cava per essere distribuito su
tutta l'area di recupero al termine dei lavori di escavazione. Per
favorire il mantenimento della microflora presente nel terreno i
cumuli dovranno essere realizzati facendo attenzione ai compattamenti
eccessivi ed ai processi di asfissia, prevedendone il rivestimento
naturale mediante tappeti erbosi o fogliame o semina di colture da
sovescio;
3) al fine di una migliore ripresa biologica del terreno si ritiene
che, al termine dello sfruttamento del comparto estrattivo e prima
del successivo intervento di ricopertura, da realizzarsi con almeno
30 cm. di terreno vegetale, si dovra' procedere ad una lavorazione
del substrato (rippatura ed aratura) per una profondita' di almeno 50
cm., con la contestuale somministrazione di letame maturo in ragione
di 15-20 t/ha. Un ulteriore apporto di letame maturo pari a 15-20
t/ha, andra' inoltre somministrato subito dopo la stesura dei 30 cm
di terreno vegetale ed incorporato ad esso tramite idonee
lavorazioni. La messa a dimora delle specie vegetali dovra' essere
preceduta dalla semina di miscuglio di graminacee e leguminose;
4) nella fase d'impianto delle essenze arbustive dovra' essere
verificata l'esistenza dell'attuale divieto, per motivi fitosanitari,
di messa a dimora di piante appartenenti al genere Crataegus Spp.
(Biancospino) di cui alla determinazione del Responsabile del
Servizio Fitosanitario regionale del 12 settembre 2001; nel caso in
cui alla data del recupero vegetazionale dell'area di cava tale
divieto sussista ancora, dovra' essere prevista la messa a dimora di
essenze arbustive diverse dal Biancospino, in numero e densita'
equivalente a quelle previste dal progetto di sistemazione finale;
5) allo scopo di garantire un buon esito del previsto recupero
ambientale dell'area, dovra' essere predisposto ed attuato un
programma di manutenzione della compagine arboreo-arbustivo per
almeno cinque anni dal suo impianto, prevedendo lo sfalcio della
vegetazione erbacea, necessario ad evitare il soffocamento delle
piante, l'irrigazione di soccorso, il risarcimento delle fallanze e
la fertilizzazione del terreno con concimi a rapida ed a lenta
cessione;
6) l'importo della fideiussione, a garanzia finanziaria
dell'adempimento egli obblighi derivanti dalla convenzione, da
stipularsi secondo le modalita' previste dall'art. 12 della L.R. 18
luglio 1991, n. 17, dovra' essere computato sulla base delle mutate
modalita' di recupero vegetazionale includendo, altresi', i costi
manutentivi degli impianti secondo le vigenti tariffe per interventi
agro-forestali;
7) il proponente dovra' attivare le procedure per la richiesta di
spostamento temporaneo del palo ENEL ubicato all'interno dell'area
estrattiva, erroneamente indicato negli elaborati grafici di progetto
come palo telefonico, provvedendo altresi' a termine della fase
estrattiva alla sua ricollocazione;
8) l'eventuale utilizzo nella fase di recupero agro-vegetazionale di
terreno proveniente da aree esterne all'area di cava dovra' essere
effettuato con materiali di cui dovra' essere costantemente
verificata la composizione e qualita', escludendo quelli provenienti
da siti inquinati e da bonifiche con concentrazioni di inquinanti
superiori ai limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme vigenti
(DM 471/99);
9) tutte le strutture fisse e/o amovibili funzionali allo svolgimento
delle attivita' di cava, quali la pesa, la baracca ad uso ufficio ed
officina, i servizi igienici essenziali per il personale ed il
costruendo capannone per ricovero attrezzi, dovranno essere rimossi
al cessare dell'attivita' di cava;
10) l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti utilizzati
nel cantiere di cava dovra' essere effettuato in apposite aree
opportunamente confinate e impermeabilizzate al fine di contenere ed
evitare qualsiasi tipo di fuoriuscita accidentale sul suolo delle
sostanze inquinanti;
11) durante l'attivita' estrattiva dovra' essere realizzata una rete
scolante provvisoria provvedendo periodicamente a verificarne
l'efficienza. Allo scopo di ridurre il materiale solido sospeso,
veicolato dalle acque di dilavamento afferenti le superfici di scavo,
dovranno essere definite, a monte dell'immissione delle stesse
nell'esistente rete idrografica, zone di calma delle stesse. Potra' a
tal fine essere predisposto un sistema di trattamento delle acque
secondo il principio dei dissabbiatori a flusso orizzontale
realizzando allo scopo vasche scavate entro terra entro le quali
convogliare tutte le acque raccolte dalla rete provvisoria prima
dell'immissione nei punti di recapito naturali; le vasche dovranno
essere regolarmente manutentate e considerata la versatilita' del
sistema dovra' essere valutata dalla direzione lavori, in relazione
alla progressione del fronte di scavo, la necessita' di approntare il
sistema di trattamento al migrare dei fronti di scavo;
12) accertato che la planimetria catastale identifica sull'area di
escavazione la presenza di un fosso demaniale, anche se e' in
realta', come verificato dal progettista, effettivamente presente
solo nella parte piu' bassa e scoscesa a valle dell'area di cava,
allo scopo di realizzare un piu' efficace e naturale recupero
ambientale e paesaggistico dell'area, nel previsto ripristino del
suddetto fosso dovra' essere assunto un tracciato dello stesso
coincidente con le linee d'impluvio derivanti dalla modifica
morfologica dei luoghi generata dall'attivita' di escavazione. Il
proponente dovra' pertanto, oltre ad acquisire l'autorizzazione in
deroga agli scavi dal tracciato del succitato fosso demaniale,
ottenere le necessarie autorizzazioni, pareri, nulla-osta od assensi
comunque denominati all'Autorita' competente al fine di realizzare
gli interventi di ripristino del fosso demaniale;
13) verificato quanto riportato nello studio d'impatto acustico
presentato, in relazione ai dati utilizzati, alle ipotesi e
assunzioni effettuate ed alle metodologie di previsione utilizzate
nello studio, che comunque ricostruiscono scenari necessariamente
semplificati della realta', si ritiene necessario pianificare una
campagna di monitoraggio ante operam ed in fase di esercizio
dell'attivita' estrattiva al fine di verificare i risultati del
succitato studio ed il rispetto dei limiti vigenti presso i ricettori
presenti: - devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite
dalla normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei
valori limite differenziali di rumore in periodo diurno in
prossimita' dei ricettori presenti maggiormente prossimi all'area
della cava (ricettore G come individuato nello studio d'impatto
acustico predisposto). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli
ambienti abitativi monitorando il rumore residuo in assenza di
attivita' di lavorazione e il livello equivalente di rumore
ambientale con cava in attivita'; devono essere eseguiti rilievi in
esterno del livello di rumore ambientale in periodo diurno, in
prossimita' dei ricettori maggiormente prossimi all'area della cava
(ricettore G) e maggiormente prossimi alla viabilita' di accesso
(ricettore C come individuato nello studio d'impatto acustico
predisposto), secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente,
sia prima che durante l'attivita' di escavazione, al fine di
verificare i possibili incrementi di rumorosita' prodotti dalla
attivita' in esame rispetto ai livelli esistenti e il rispetto dei
valori limite vigenti nelle aree monitorate; il monitoraggio di cui
ai due punti precedenti dovranno essere eseguiti entro 6 mesi
dall'inizio attivita' di gestione e in situazione di funzionamento a
regime massimo dell'attivita' estrattiva e in condizioni di
lavorazione maggiormente gravose per i ricettori monitorati, con
oneri a carico della societa' proponente. Tutti i risultati e le
relative conclusioni dovranno essere trasmessi, all'Amministrazione
comunale di Cesena e all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale; in caso di
verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno essere
messe in atto dal proponente, a proprio carico entro 3 mesi dalla
comunicazione dei risultati del monitoraggio alle Amministrazioni
sopra elencate, idonee misure di mitigazione acustica al fine di
garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i
ricettori presenti;
14) durante tutte le attivita' di estrazione, lavorazione e trasporto
materiale dovranno comunque essere messi in atto tutti gli
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia
mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di
misure di mitigazione temporanee (come ad esempio rilevati), al fine
di garantire il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali
vigenti in prossimita' dei ricettori presenti durante le fasi
previste e nei periodi di loro attivita';
15) in fase di estrazione e lavorazione (scavo, movimentazione
materiale, carico mezzi, trasporto) dovranno essere messe in atto
tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento
della qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di
polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento
dei mezzi d'opera e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di
garantire il rispetto di tutti limiti di qualita' dell'aria stabiliti
dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica. In
particolare dovranno essere previste le seguenti misure di
mitigazione: - copertura del carico trasportato mediante teloni; -
provvedere nei periodi secchi all'umidificazione dei depositi di
accumulo provvisorio e delle vie di transito dei mezzi alle aree di
scavo non asfaltate; - copertura degli accumuli di materiale mediante
teloni nei periodi di inattivita';
- trasmettere copia della presente delibera alla ditta proponente
Societa' Cooperativa Braccianti Riminesi Srl;
- pubblicare, per estratto, i contenuti del presente atto, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed
integrazioni, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.