DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2004, n. 382
Decisione in merito alla procedura di VIA relativa al progetto di invaso ad uso irriguo nel fondo casetto del Mulino in localita' Molino del Rosso, comune di Brisighella (RA) (Titolo III, L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed
integrazioni sul progetto di realizzazione di un invaso ad uso
irriguo nel Fondo Casetto del Mulino in localita' Molino del Rosso
nel comune di Brisighella, provincia di Ravenna, proposto
dall'Azienda agricola Sangiorgi Antonio, poiche' l'intervento
previsto e', secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi
conclusasi il 24 febbraio 2004, nel complesso ambientalmente
compatibile;
b) di ritenere quindi possibile realizzare l'intervento di cui al
punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate
ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza
di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:
1) i prelievi idrici dal fiume Lamone necessari alla gestione
dell'invaso dovranno permettere il mantenimento del deflusso minimo
vitale lungo il corso d'acqua (art. 28a del PTCP di Ravenna); a tal
fine dovra' essere realizzata una opportuna temporizzazione dei
prelievi dal corso d'acqua evitando gli attingimenti durante i
periodi siccitosi; il programma di temporizzazione sara' predisposto
in base alla regolamentazione dei prelievi dai corsi d'acqua
superficiali redatta in data 26/6/2002 dal Responsabile del Servizio
Tecnico di Bacino fiumi romagnoli, e dovra' essere sottoposto ad
approvazione dello stesso Servizio;
2) al fine di non determinare una riduzione apprezzabile della
capacita' di invaso dell'area golenale in cui verra' realizzato il
progetto (art. 17a del PTCP di Ravenna) e .di non compromettere la
possibilita' di laminazione delle piene del Lamone, l'argine
perimetrale dell'invaso dovra' avere un'altezza non superiore ad 1
metro rispetto al piano campagna, conformemente a quanto indicato nel
progetto oggetto della presente valutazione;
3) al fine della conformita' del progetto al PRG del Comune di
Brisighella, la sistemazione dei materiali di risulta derivanti dallo
scavo non dovra' comportare restringimenti o tombinamenti di fossi
esistenti (lungo la carreggiata stradale presente nell'area) (art.
4.4.2); nell'area di pertinenza dei fabbricati non dovranno essere
modificate in modo significativo le caratteristiche altimetriche del
terreno (art. 4.4.4);
4) la realizzazione dell'invaso e' subordinata al regolare
ottenimento di concessione di derivazione di acqua pubblica per i
quantitativi necessari alla gestione dell'invaso; a tal fine dovra'
essere aggiornata la concessione attualmente rilasciata all'azienda
agricola proponente mediante presentazione di regolare domanda al
Servizio Tecnico Bacino fiumi romagnoli di Ravenna;
5) dovra' essere garantita l'ottimale impermeabilizzazione
dell'invaso al fine di evitare interferenze con le acque di falda e
di garantire la tenuta idraulica dell'opera; a tale scopo le
caratteristiche di impermeabilita' dei materiali costituenti il
substrato dovra' essere verificata in fase di realizzazione
adottando, in caso di presenza di fratturazioni o intercalazioni di
livelli porosi, le opportune misure atte a garantire
l'impermeabilizzazione ottimale; in corrispondenza dei livelli
alluvionali permeabili presenti al di sopra del substrato, le opere
di impermeabilizzazione dovranno essere tali da garantirne
l'efficienza anche in caso di invaso vuoto, annullando l'effetto
della spinta idrostatica delle acque di falda; la tenuta idraulica
dell'invaso andra' comunque verificata in fase di collaudo;
6) non rientrando nelle previsioni degli strumenti di pianificazione
delle attivita' estrattive, i materiali di risulta derivanti dallo
scavo non potranno essere commercializzati; le quantita' non
riutilizzate all'interno dell'azienda agricola andranno smaltite come
rifiuto mediante conferimento ad impianto di recupero, nel rispetto
di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia (DLgs 22/97 e
successive modifiche ed integrazioni); a tal fine dovra' essere
fornita al Comune di Brisighella la documentazione comprovante la
regolarita' delle operazioni di trasporto e di recupero (dati
relativi al registro di carico e scarico di cui all'art. 12 del DLgs
22/97);
7) al fine di minimizzare gli impatti in fase di realizzazione
dell'opera sulle risorse idriche sotterranee, le operazioni di scavo
in falda dovranno essere realizzate, come specificato nella relazione
integrativa di progetto, per comparti distinti di ridotte dimensioni
in tempi scaglionati, provvedendo al tamponamento temporaneo degli
orizzonti acquiferi con il materiale argilloso del substrato;
8) al fine di ottenere un adeguato inserimento paesaggistico e un
sufficiente effetto di mascheramento dell'opera, dovranno essere
realizzate opere di ripristino vegetazionale che prevedano la messa a
dimora di essenze arboree e/o arbustive autoctone o naturalizzate,
evitando le specie riconosciute come infestanti (Robinia, Ailanto,
ecc. ); al fine di non comprometterne le caratteristiche di
impermeabilita' le piantumazioni non dovranno interessare
direttamente il corpo arginale;
9) per l'inerbimento delle scarpate arginali e della aree di cantiere
si riutilizzera' il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che
si avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di
materiale, in spessori adeguati e del quale si provvedera' alla
manutenzione per evitarne la morte biologica;
c) di dare atto che l'Autorizzazione alla costruzione degli
sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo ai sensi della delibera
di Consiglio regionale n. 3109 del 19 marzo 1990 costituisce
l'Allegato A parte integrante e sostanziale del sopraccitato
"Rapporto" di cui alla lettera b);d) di dare atto che il parere del
Comune di Brisighella, espresso ai sensi dell'art. 18, comma 6 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,
costituisce l'Allegato B parte integrante e sostanziale del
sopraccitato "Rapporto" di cui alla lettera b);
e) di dare atto che il parere della Provincia di Ravenna, espresso ai
sensi dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modifiche ed integrazioni, non intervenuta alla seduta
conclusiva della Conferenza di Servizi, si intende positivo ai sensi
dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) di dare atto che l'azienda proponente e' gia' in possesso di
concessione di derivazione di acqua pubblica, per cui non ha
presentato la relativa domanda, ma che l'azienda stessa e' tenuta ad
aggiornare tale Concessione al fine di conformarla agli aumentati
prelievi idrici derivanti dalla messa in esercizio dell'invaso in
esame presentando domanda di variante della concessione gia'
rilasciata al competente Servizio Tecnico Bacino fiumi romagnoli di
Ravenna;
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione allo Sportello Unico per le Attivita'
produttive del Comune di Brisighella e alla proponente Azienda
agricola Sangiorgi Antonio;
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Servizio Tecnico Bacino fiumi
romagnoli di Ravenna, alla Amministrazione provinciale di Ravenna, al
Comune di Brisighella, all'ARPA Sezione provinciale di Ravenna e
all'Autorita' dei Bacini regionali romagnoli;
i) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale e' fissata
in anni 3;
j) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.