REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

          TITOLO IV                                                             
       ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE                                         
           CAPO III                                                             
      Controlli sugli atti degli enti regionali                                 
          Art. 51                                                               
Consorzi di utenti strade vicinali e usi civici                                 
1. Gli atti adottati dai consorzi di utenti delle strade vicinali di            
uso pubblico e dalle associazioni, comunque denominate, costituite              
per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico           
divengono esecutivi dal giorno della loro pubblicazione all'Albo                
pretorio del Comune in cui hanno sede.                                          
2. Essi sono inviati in elenco alla Provincia territorialmente                  
competente, che puo' richiedere copia integrale degli atti e                    
annullare in ogni tempo quelli illegittimi.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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