LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE
CAPO III
Controlli sugli atti degli enti regionali
Art. 51
Consorzi di utenti strade vicinali e usi civici
1. Gli atti adottati dai consorzi di utenti delle strade vicinali di
uso pubblico e dalle associazioni, comunque denominate, costituite
per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico
divengono esecutivi dal giorno della loro pubblicazione all'Albo
pretorio del Comune in cui hanno sede.
2. Essi sono inviati in elenco alla Provincia territorialmente
competente, che puo' richiedere copia integrale degli atti e
annullare in ogni tempo quelli illegittimi.