LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE
CAPO III
Controlli sugli atti degli enti regionali
Art. 50
Modalita' del controllo
1. Gli atti soggetti al controllo di cui all'articolo 49 sono
trasmessi, entro trenta giorni dall'adozione, alla direzione generale
regionale competente per materia e divengono esecutivi se, nel
termine di trenta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale non ne
pronunci, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di
legittimita'.
2. L'esecutivita' rimane sospesa se entro lo stesso termine la Giunta
chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso
l'atto diviene esecutivo se entro trenta giorni dal ricevimento di
quanto richiesto non venga pronunciato l'annullamento. In ogni caso
l'atto puo' divenire esecutivo anche prima del termine quando la
Giunta comunichi di non aver riscontrato vizi di legittimita'.