LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE
CAPO I
Norme sull'organizzazione regionale
Art. 42
Principi sull'organizzazione
dell'amministrazione regionale
1. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali e delle
politiche dell'Ente e per l'organizzazione e gestione di particolari
attivita' e servizi, la Regione puo' istituire agenzie e aziende, nel
rispetto delle relazioni sindacali in materia di organizzazione del
lavoro. Le agenzie possono essere dotate di personalita' giuridica
autonoma, quando previsto dalla legge regionale.
2. Le agenzie e le aziende possono assumere le forme di cui agli
articoli 43 e 44.