REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

          TITOLO IV                                                             
       ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE                                         
          CAPO I                                                                
       Norme sull'organizzazione regionale                                      
          Art. 42                                                               
Principi sull'organizzazione                                                    
dell'amministrazione regionale                                                  
1. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali e delle                   
politiche dell'Ente e per l'organizzazione e gestione di particolari            
attivita' e servizi, la Regione puo' istituire agenzie e aziende, nel           
rispetto delle relazioni sindacali in materia di organizzazione del             
lavoro. Le agenzie possono essere dotate di personalita' giuridica              
autonoma, quando previsto dalla legge regionale.                                
2. Le agenzie e le aziende possono assumere le forme di cui agli                
articoli 43 e 44.                                                               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina