LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO III
SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE
E TRASPARENZA
Art. 37
Disciplina dei procedimenti amministrativi
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle materie demandate
alla sua competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa,
regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme
generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel
rispetto delle attribuzioni normative degli Enti locali.
2. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, regola
le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti,
anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica
Amministrazione da parte dei cittadini, favorendo, quando possibile e
opportuno, la modalita' dello sportello unico nei confronti dei
soggetti fruitori dei servizi o destinatari degli atti.
3. Gli indirizzi regionali per la formazione nella pubblica
Amministrazione di cui all'articolo 38 della legge regionale 30
giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro) tengono in specifica
considerazione le finalita' di cui al comma 2 e le connesse
esigenze.
4. La Regione sottoscrive con le amministrazioni interessate dai
procedimenti amministrativi nelle materie di cui al comma 1, accordi
finalizzati a garantire forme di collaborazione fra Regione, Enti
locali e amministrazioni competenti.
5. Al fine di attuare concrete forme di semplificazione, la Regione
indirizza l'intervento legislativo in funzione di:
a) individuare le attivita' che possono essere esercitate sulla base
di un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti
dalle norme di legge;
b) attribuire, quando possibile, in capo ad un unico soggetto la
responsabilita' del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o
concessione laddove richiesti per legge;
c) realizzare un monitoraggio sull'efficacia delle riforme introdotte
e delle loro applicazioni.
6. La Regione regola gli istituti necessari a favorire processi di
innovazione amministrativa e gestionale, valorizzando le esperienze
attuate e favorendone l'ulteriore sviluppo ai fini della massima
fruibilita' da parte dei cittadini e degli utenti.
7. La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e
delle osservazioni delle Autonomie locali, delle organizzazioni
sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di
propria competenza, delle Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a
materie di particolare interesse per lo sviluppo economico,
territoriale e sociale della regione.
NOTA ALL'ART. 37
Comma 3
1) Il testo dell'art. 38 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12
concernente Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche
in integrazione tra loro e' il seguente:
"Art. 38 - Formazione nella pubblica Amministrazione
1. La Regione e gli Enti locali assumono la formazione nella pubblica
Amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle
esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la
qualita' dei servizi.
2. A tal fine, gli indirizzi regionali per la programmazione, intesi
a promuovere il raccordo con gli Enti locali e le loro associazioni,
nonche' con gli altri soggetti della pubblica Amministrazione,
privilegiano:
a) interventi volti a supportare i processi di riforma in atto, quali
il decentramento, la riorganizzazione delle funzioni, la
semplificazione amministrativa e la flessibilita' gestionale, la
comunicazione ed il rapporto con i cittadini;
b) l'esercizio delle funzioni degli Enti locali in maniera
associata.".