LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO II
Forme associative dei Comuni
Art. 15
Associazioni intercomunali -
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 11 del
2001, e' inserito il seguente comma:
"2 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, l'Associazione puo'
essere costituita anche tra Comuni non confinanti quando la
continuita' territoriale sia interrotta da parti del territorio di un
comune con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.".
2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2001
e' soppresso, a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
NOTE ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'art.8, comma 2, della legge regionale 26 aprile
2001, n. 11 concernente Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di Enti locali e' il seguente:
"Art. 8 - Associazioni intercomunali
omissis
2. Le Associazioni intercomunali, costituite fra Comuni tra loro
confinanti e non ricompresi nel territorio di altra Associazione
intercomunale, non hanno personalita' giuridica ed operano tramite
convenzioni dotate di uffici comuni, ai sensi del comma 4 dell'art.
30 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
omissis".
2) Il testo dell'art.16, comma 4, della legge regionale 26 aprile
2001, n. 11 concernente Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di Enti locali e' il seguente:
"Art. 16 - Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni
associate tra gli Enti locali
omissis
4. Per la partecipazione alle sedute, i componenti del Comitato
percepiscono un gettone di presenza dell'importo di Lire 600.000
(pari a Euro 309,87), comprensivo del rimborso spese, annualmente
rivalutato secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo.".