LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO I
FINALITA' E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA
E RAPPORTI INTERNAZIONALI
Art. 4
Attivita' di rilievo internazionale della Regione
1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica
estera e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato o
da essa dedotti la presente legge detta norme sulle modalita' di
esercizio dei rapporti internazionali della Regione.
2. La Giunta regionale esercita le proprie attivita' di rilievo
internazionale, in particolare attraverso:
a) iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarieta'
internazionale e aiuto umanitario;
b) attivita' promozionali dirette nel campo del marketing
territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del
turismo, del settore agroalimentare, della cultura e dello sport;
c) predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali;
d) attivita' promozionali indirette, quali il supporto a soggetti
pubblici e privati presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, ma
non dipendenti dall'Amministrazione regionale, per l'attuazione di
iniziative similari a quelle indicate alle lettere a), b) e c);
e) iniziative di scambio di esperienze e assistenza istituzionale con
le Amministrazioni di Regioni ed altri Enti esteri;
f) supporto ad iniziative di scambio e collaborazione in campo
universitario, scolastico e delle politiche giovanili;
g) supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei
gemellaggi tra i Comuni e le Province dell'Emilia-Romagna, quelli
europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione
di una cultura di pace;
h) iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di
personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro in
Emilia-Romagna;
i) politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero;
l) creazione di strutture all'estero di supporto alle attivita'
internazionali della Regione.