REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

           TITOLO I                                                             
      FINALITA' E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA                                     
      E RAPPORTI INTERNAZIONALI                                                 
          Art. 3                                                                
Adeguamento dell'ordinamento regionale                                          
agli obblighi comunitari                                                        
ed attuazione delle politiche europee                                           
1. Per il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli                 
obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o               
alle sentenze della Corte di giustizia, entro il primo luglio di ogni           
anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto            
di legge comunitaria regionale che deve essere approvata entro il 31            
dicembre e deve indicare nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria           
regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il testo della           
legge comunitaria regionale e' trasmesso per conoscenza al Governo ed           
e' accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del                  
diritto comunitario nell'ordinamento regionale.                                 
2. La legge comunitaria regionale:                                              
a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione Europea nelle               
materie di competenza regionale e attua, in particolare, le direttive           
comunitarie, disponendo inoltre quanto necessario per il                        
completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;                       
b) detta disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di            
giustizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo,           
della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per             
la Regione;                                                                     
c) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione            
vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti                     
comunitari di cui alle lettere a) e b);                                         
d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o                
applicazione la Giunta e' autorizzata a provvedere in via                       
amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo             
necessari;                                                                      
e) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative,                  
modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi                
regionali cofinanziati dall'Unione Europea.                                     
3. La Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle proprie competenze e             
nel perseguimento delle finalita' statutarie partecipa ai programmi e           
progetti promossi dall'Unione Europea. La Regione promuove altresi'             
la conoscenza delle attivita' dell'Unione Europea presso gli Enti               
locali e i soggetti della societa' civile del territorio regionale e            
favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti                
promossi dall'Unione Europea. La Giunta regionale determina, con                
proprio atto, le modalita' per l'eventuale cofinanziamento e                    
l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per le                    
iniziative di cui al presente comma.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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