LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO I
FINALITA' E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA
E RAPPORTI INTERNAZIONALI
Art. 3
Adeguamento dell'ordinamento regionale
agli obblighi comunitari
ed attuazione delle politiche europee
1. Per il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli
obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o
alle sentenze della Corte di giustizia, entro il primo luglio di ogni
anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto
di legge comunitaria regionale che deve essere approvata entro il 31
dicembre e deve indicare nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria
regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il testo della
legge comunitaria regionale e' trasmesso per conoscenza al Governo ed
e' accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del
diritto comunitario nell'ordinamento regionale.
2. La legge comunitaria regionale:
a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione Europea nelle
materie di competenza regionale e attua, in particolare, le direttive
comunitarie, disponendo inoltre quanto necessario per il
completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;
b) detta disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di
giustizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo,
della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per
la Regione;
c) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione
vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti
comunitari di cui alle lettere a) e b);
d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o
applicazione la Giunta e' autorizzata a provvedere in via
amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo
necessari;
e) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative,
modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi
regionali cofinanziati dall'Unione Europea.
3. La Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle proprie competenze e
nel perseguimento delle finalita' statutarie partecipa ai programmi e
progetti promossi dall'Unione Europea. La Regione promuove altresi'
la conoscenza delle attivita' dell'Unione Europea presso gli Enti
locali e i soggetti della societa' civile del territorio regionale e
favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti
promossi dall'Unione Europea. La Giunta regionale determina, con
proprio atto, le modalita' per l'eventuale cofinanziamento e
l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per le
iniziative di cui al presente comma.