COMUNICATO
RICORSO N. 22 DEPOSITATO IL 20 FEBBRAIO 2004
CORTE COSTITUZIONALE
Ricorso n. 22 nei confronti dell'Emilia-Romagna, in persona del suo
Presidente, per l'accertamento dell'illegittimita' costituzionale
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 "Dispisizioni in
materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose (Bollettino Ufficiale regionale n. 190 del 18
dicembre 2003)
(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a
norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)
Tra le finalita' ed ambito di applicazione della legge regionale
impugnata, nell'art. 1 e' indetta anche la "tutela dell'ambiente".
Gia' questo e' un indice del fatto che la Regione, nel predisporre
una legge organica della materia, non ha tenuto conto dei limiti che
incontra la sua potesta' legislativa, sconfinando in una materia che
e' di legislazione esclusiva dello Stato.
Nell'art. 1 e' detto anche che la legge e' in attuazione del DLgs 17
agosto 1999, n. 334.
Da quel decreto legislativo andavano desunti i principi fondamentali
ai quali la Regione si doveva attenere nel provvedere in una materia
di sua legislazione concorrente, in particolare in materia di
sicurezza detta popolazione, stando al richiamo nello stesso art. 1.
L'art. 7 del DLgs n. 334 del 1999 prevede al comma 3 che con decreto
del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Interno,
della Sanita' e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,
d'intesa con la Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 della
Legge 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite linee guida per
l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
Trattandosi di linee guida che debbono trovare attuazione sull'intero
territorio e che vanno osservate da tutti gli enti e gli organi che,
di volta in volta, sono chiamati ad intervenire, questa competenza
non e' toccata dal nuovo art. 18 della Costituzione.
Il successivo art. 20 disciplina il Piano di emergenza esterno,
assegnandone la competenza al Prefetto, d'intesa con le Regioni e gli
Enti interessati (comma 1).
Nella predisposizione del piano si deve tenere conto delle
indicazioni di cui all'Allegato IV, punto 2 (secondo comma dell'art.
20).
Nel punto 2 dell'Allegato IV e' previsto che i Piani di emergenza
esterna debbono indicare, tra l'altro, nome o funzione delle persone
autorizzate ad attivare e dirigere le misure di intervento, mezzi di
informazione tempestiva, misure di coordinamento delle risorse
necessarie, mezzi per l'informazione della popolazione.
Sono, queste, operazioni che possono andare e che spesso vanno ben al
di la' del territorio della provincia o della stessa regione e che,
pertanto, non possono essere svolte se non da chi ha una competenza
ultraregionale.
L'art. 10 della legge regionale ha dichiarato competente a provvedere
la Provincia, sentita l'ARPA e l'Azienda Unita' sanitaria locale
competente per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni
interessati.
Come e' stato gia' rilevato, il pericolo puo' superare i confini del
territorio provinciale e di quello regionale, con la conseguenza che
il piano di emergenza non puo' che essere di competenza di un organo
statale. La legge regionale ha, pertanto, violato uno dei principi
fondamentali della materia stabilito dalla legge dello Stato.
Tale competenza trova ora conferma nell'art. 118 della Costituzione
in base ai principi di sussidiarieta' ed adeguatezza.
Per questo nell'art. 20, comma 1 del DLgs n. 334 del 1999 e' prevista
l'intesa con le Regioni, al plurale, adempimento al quale puo'
provvedere adeguatamente solo un organo statale.
Tra le disposizioni del punto 2 dell'Allegato IV, alle quali si deve
attenere il Piano di emergenza esterno, c'e' anche quella che sia
assicurata l'informazione dei servizi di emergenza di altri Stati
membri in caso di incidenti che potrebbero avere conseguenze al di
la' delle frontiere.
Anche questi adempimenti non possono che essere svolti a cura dello
Stato (art. 117, secondo comma, lett. a) della Costituzione).
Un'ultima considerazione a conferma della necessita' che competente
sia un Organo statale.
Le misure di coordinamento, previste nel punto 2, lettera c)
dell'Allegato IV, investono anche gli organi dello Stato. Rispetto ad
essi la Provincia non puo' avere nessun potere non solo per ragioni
di gerarchia, ma soprattutto perche' il loro utilizzo deve essere
disposto tenendo conto delle esigenze di intervento al di fuori della
Provincia o della Regione.
Per queste ragioni
SI CONCLUDE
perche' sia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10,
secondo comma della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri
3 febbraio 2004.
Roma, 10 febbraio 2004
VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
Glauco Nori