REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO

RICORSO N. 22 DEPOSITATO IL 20 FEBBRAIO 2004

CORTE COSTITUZIONALE                                                            
Ricorso n. 22 nei confronti dell'Emilia-Romagna, in persona del suo             
Presidente, per l'accertamento dell'illegittimita' costituzionale               
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 "Dispisizioni in                  
materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate             
sostanze pericolose (Bollettino Ufficiale regionale n. 190 del 18               
dicembre 2003)                                                                  
(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a             
norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)                   
Tra le finalita' ed ambito di applicazione della legge regionale                
impugnata, nell'art. 1 e' indetta anche la "tutela dell'ambiente".              
Gia' questo e' un indice del fatto che la Regione, nel predisporre              
una legge organica della materia, non ha tenuto conto dei limiti che            
incontra la sua potesta' legislativa, sconfinando in una materia che            
e' di legislazione esclusiva dello Stato.                                       
Nell'art. 1 e' detto anche che la legge e' in attuazione del DLgs 17            
agosto 1999, n. 334.                                                            
Da quel decreto legislativo andavano desunti i principi fondamentali            
ai quali la Regione si doveva attenere nel provvedere in una materia            
di sua legislazione concorrente, in particolare in materia di                   
sicurezza detta popolazione, stando al richiamo nello stesso art. 1.            
L'art. 7 del DLgs n. 334 del 1999 prevede al comma 3 che con decreto            
del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Interno,            
della Sanita' e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,               
d'intesa con la Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 della             
Legge 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite linee guida per                    
l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.                           
Trattandosi di linee guida che debbono trovare attuazione sull'intero           
territorio e che vanno osservate da tutti gli enti e gli organi che,            
di volta in volta, sono chiamati ad intervenire, questa competenza              
non e' toccata dal nuovo art. 18 della Costituzione.                            
Il successivo art. 20 disciplina il Piano di emergenza esterno,                 
assegnandone la competenza al Prefetto, d'intesa con le Regioni e gli           
Enti interessati (comma 1).                                                     
Nella predisposizione del piano si deve tenere conto delle                      
indicazioni di cui all'Allegato IV, punto 2 (secondo comma dell'art.            
20).                                                                            
Nel punto 2 dell'Allegato IV e' previsto che i Piani di emergenza               
esterna debbono indicare, tra l'altro, nome o funzione delle persone            
autorizzate ad attivare e dirigere le misure di intervento, mezzi di            
informazione tempestiva, misure di coordinamento delle risorse                  
necessarie, mezzi per l'informazione della popolazione.                         
Sono, queste, operazioni che possono andare e che spesso vanno ben al           
di la' del territorio della provincia o della stessa regione e che,             
pertanto, non possono essere svolte se non da chi ha una competenza             
ultraregionale.                                                                 
L'art. 10 della legge regionale ha dichiarato competente a provvedere           
la Provincia, sentita l'ARPA e l'Azienda Unita' sanitaria locale                
competente per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni                  
interessati.                                                                    
Come e' stato gia' rilevato, il pericolo puo' superare i confini del            
territorio provinciale e di quello regionale, con la conseguenza che            
il piano di emergenza non puo' che essere di competenza di un organo            
statale. La legge regionale ha, pertanto, violato uno dei principi              
fondamentali della materia stabilito dalla legge dello Stato.                   
Tale competenza trova ora conferma nell'art. 118 della Costituzione             
in base ai principi di sussidiarieta' ed adeguatezza.                           
Per questo nell'art. 20, comma 1 del DLgs n. 334 del 1999 e' prevista           
l'intesa con le Regioni, al plurale, adempimento al quale puo'                  
provvedere adeguatamente solo un organo statale.                                
Tra le disposizioni del punto 2 dell'Allegato IV, alle quali si deve            
attenere il Piano di emergenza esterno, c'e' anche quella che sia               
assicurata l'informazione dei servizi di emergenza di altri Stati               
membri in caso di incidenti che potrebbero avere conseguenze al di              
la' delle frontiere.                                                            
Anche questi adempimenti non possono che essere svolti a cura dello             
Stato (art. 117, secondo comma, lett. a) della Costituzione).                   
Un'ultima considerazione a conferma della necessita' che competente             
sia un Organo statale.                                                          
Le misure di coordinamento, previste nel punto 2, lettera c)                    
dell'Allegato IV, investono anche gli organi dello Stato. Rispetto ad           
essi la Provincia non puo' avere nessun potere non solo per ragioni             
di gerarchia, ma soprattutto perche' il loro utilizzo deve essere               
disposto tenendo conto delle esigenze di intervento al di fuori della           
Provincia o della Regione.                                                      
Per queste ragioni                                                              
SI CONCLUDE                                                                     
perche' sia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10,                
secondo comma della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26.                    
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri            
3 febbraio 2004.                                                                
Roma, 10 febbraio 2004                                                          
VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO                                              
Glauco Nori                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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