LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 22
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1990
1. Il titolo della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14
(Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione
- Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale
dell'emigrazione e dell'immigrazione) e' cosi' modificato:
"Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e norme per
l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione".
2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1990 e'
sostituito dal seguente:
"1. La Regione concorre con la presente legge a tutelare, sotto il
profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della
programmazione regionale, coordinandosi con eventuali iniziative
degli Enti locali, gli emigrati ed i loro familiari.".
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n.
14 del 1990 e' cosi' sostituita:
"c) interventi di promozione di studi storici ed economico-sociali
sul fenomeno dell'emigrazione.".
4. L'articolo 5 della legge regionale n. 14 del 1990 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 5
Interventi socio-assistenziali
1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari
della presente legge sono disciplinati dalla legge regionale 12 marzo
2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali).
2. La Giunta regionale emana altresi' disposizioni ai Comuni
affinche' provvedano, a titolo di anticipazione in favore degli
emigrati che versino in stato di bisogno:
a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie,
sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in
un comune dell'Emilia-Romagna;
b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in
Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari, ove il costo
non gravi gia' su istituzioni od enti pubblici.
3. I Comuni garantiscono altresi' in favore degli emigrati le
informazioni necessarie, anche attraverso le indicazioni delle
opportune procedure, per un corretto e sollecito approccio con la
pubblica Amministrazione e per una effettiva parita' di opportunita'
con i cittadini residenti.
4. La Giunta regionale liquida ai Comuni, su presentazione di
rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del comma 2 del presente
articolo.".
5. L'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 1990 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 8
Formazione e riqualificazione professionale
1. Gli interventi formativi, previsti dalla normativa regionale in
materia di formazione professionale sono indirizzati anche alla
qualificazione o riqualificazione degli emigrati rientrati
definitivamente in patria.".
6. L'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1990 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 9
Interventi per il diritto allo studio
1. Al fine di facilitare l'inserimento scolastico e formativo dei
figli degli emigrati rientrati, la Regione, nel quadro della vigente
normativa regionale, promuove, per gli emigrati, corsi di recupero
linguistico e di reinserimento scolastico.
2. Per favorire il reinserimento degli emigrati rientrati la Giunta
regionale promuove corsi di alfabetizzazione, di recupero linguistico
e di lingua italiana per gli adulti.
3. La Giunta regionale puo' istituire inoltre, in assenza di analoghi
contributi o provvidenze, assegni di studio a favore dei figli degli
emiliano-romagnoli in stato di bisogno nonche' degli orfani residenti
all'estero per la frequenza in Italia di scuole appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10
marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione) e di corsi universitari,
nonche' borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione
anche post-universitari.".
7. L'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 1990 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 10
Provvidenze in materia di edilizia residenziale
1. Sono estesi agli emigrati che rientrano in Emilia-Romagna i
benefici, sia in conto interessi che in conto capitale, previsti
dalle leggi vigenti per l'acquisto, il recupero o la nuova
costruzione della prima casa di abitazione. L'erogazione di detti
benefici ai cittadini emigrati e' subordinata all'acquisizione della
residenza in un comune della regione.
2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in
attuazione di norme vigenti, in materia di edilizia residenziale,
possono stabilire punteggi aggiuntivi o condizioni di priorita' a
favore dei sopraindicati soggetti.
3. Gli enti competenti devono dare notizia dei provvedimenti di cui
ai commi precedenti attraverso la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione e mediante l'invio ai Consolati italiani
all'estero ed alle associazioni di emigrati emiliano-romagnoli.".
8. Nell'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 1990 sono
soppresse le parole "e gli immigrati".
9. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 14 del 1990
e' soppressa l'espressione "o da immigrati".
10. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 1990
sono soppresse le parole "e/o immigrati extracomunitari".
11. L'articolo 17 della legge regionale n. 14 del 1990 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 17
Interventi a sostegno di attivita'
od iniziative di enti, associazioni e istituzioni
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
allo scopo di provvedere a sostenere le attivita' di carattere
sociale, culturale ed assistenziale svolte da enti pubblici, nonche'
associazioni, organizzazioni ed istituzioni private senza fini di
lucro, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che
operino da almeno cinque anni, con carattere di continuita' e
specificita', a favore degli emigrati emiliano-romagnoli e delle loro
famiglie, puo' concedere contributi per lo svolgimento di dette
attivita'.
2. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali delle
iniziative da realizzare. I soggetti destinatari sono tenuti a
presentare, a consuntivo, la documentazione comprovante l'effettivo
svolgimento dell'attivita' ammessa a contributo.
3. La Regione Emilia-Romagna favorisce la realizzazione di iniziative
promosse da organizzazioni non governative, nonche' attivita' rivolte
alla crescita di una cultura della cooperazione internazionale.
4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale
dell'emigrazione, emana direttive per la concessione di contributi di
cui al presente articolo.".
12. La rubrica del Titolo III della legge regionale n. 14 del 1990 e'
cosi' sostituita: "Consulta regionale dell'emigrazione".
13. La rubrica dell'articolo 20 della legge regionale n. 14 del 1990
e' cosi' sostituita: "Consulta regionale dell'emigrazione".
14. All'alinea del comma 1 dell'articolo 20, nonche' nelle successive
lettere e) e g) del medesimo comma e' soppressa l'espressione "e
l'immigrazione".
15. L'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 1990 e' cosi'
sostituito:
"Art. 21
Composizione della Consulta
1. La Consulta regionale dell'emigrazione e' costituita con decreto
del Presidente della Giunta regionale. E' presieduta da un Assessore
o da persona designata dalla Giunta regionale, anche al di fuori del
proprio seno. Le funzioni di segretario sono svolte da un
collaboratore regionale. La Consulta e' composta da:
a) i tre componenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione
consiliare regionale competente;
b) un rappresentante per ogni Consulta provinciale dell'emigrazione
designato dalle Consulte medesime;
c) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a
tre;
d) dieci rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni, anche
di volontariato, a carattere nazionale, che abbiano una sede
permanente nel territorio regionale e che operino con specificita' e
continuita' da almeno tre anni in Italia ed all'estero a favore degli
emigrati emiliano-romagnoli e delle loro famiglie;
e) venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti
stabilmente all'estero, dei quali almeno cinque giovani, proposti
dalle associazioni di corregionali esistenti all'estero, tenuto conto
della consistenza numerica, della dislocazione geografica e
dell'attivita' svolta dalle associazioni medesime;
f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza
sociale che assistono gli emigrati ed i loro familiari e che operano
in campo nazionale e regionale od abbiano uffici all'estero;
h) un rappresentante designato dall'Unioncamere regionale;
i) un rappresentante dell'APT (Azienda di promozione turistica
regionale);
l) un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;
m) un rappresentante designato da ciascuna delle Universita' della
regione;
n) un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il diritto
allo studio universitario della regione;
o) il Sovrintendente scolastico della regione o un suo delegato.".
16. L'articolo 23 della legge regionale n. 14 del 1990 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 23
Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti
1. Il Comitato esecutivo previsto dall'articolo 22, comma 8, e'
composto dal Presidente della Consulta dell'emigrazione, che lo
presiede, e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le
modalita' previste dal regolamento, di cui almeno uno in
rappresentanza degli emiliano-romagnoli all'estero.
2. Il Comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:
a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della
Consulta, predisponendone l'ordine del giorno ed esprime il proprio
parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti
di cui all'articolo 22, comma 6;
b) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e
per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti
l'emigrazione;
c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli
atti amministrativi concernenti l'applicazione della presente legge
e, in via d'urgenza, puo' esprimere pareri richiesti alla Consulta,
salvo riferirne alla stessa nella sua prima successiva seduta.
3. Per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria e propositiva
nell'ambito dei compiti della Consulta, il Comitato esecutivo puo'
avvalersi di consulenti od esperti esterni o di gruppi di lavoro
interdisciplinari.
4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della
Consulta.".
NOTE ALL'ART. 22
Comma 1
1) La legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 e' citata alla nota 2
all'articolo 21.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 21 febbraio
1990, n. 14 concernente Iniziative regionali in favore
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione
della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il
seguente:
"Art. 1 - Finalita' della legge
1. La Regione anche in attuazione della legge 30 dicembre 1986, n.
943 "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori
extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine"
concorre con la presente legge a tutelare, sotto il profilo
economico, sociale e culturale e nel quadro della programmazione
regionale, coordinandosi con eventuali iniziative degli Enti locali,
gli emigrati, gli immigrati e i loro familiari.
omissis".
Comma 3
3) Il testo dell'art. 2, comma 2, lettera c), della legge regionale
21 febbraio 1990, n. 14 concernente Iniziative regionali in favore
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione
della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il
seguente:
"Art. 2 - Compiti della Regione
omissis
2. La Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti per
realizzare il programma ed in particolare attua:
omissis
c) interventi di promozione di studi storici ed economico-sociali sul
fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione.
omissis".
Comma 4
4) Il testo dell'art. 5 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14
concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il seguente:
"Art. 5 - Interventi socio-assistenziali
1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari
della presente legge sono disciplinati dalla L.R. 12 gennaio 1985, n.
2 "Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale".
2. La Giunta regionale nell'esercizio delle attribuzioni ivi
disciplinate emana disposizioni affinche' in favore degli immigrati
extracomunitari e dei loro familiari i Comuni promuovano:
a) l'istituzione di centri di prima accoglienza finalizzati fra
l'altro: 1) all'informazione sui diritti, doveri ed opportunita' per
gli immigrati extracomunitari; 2) alla consulenza legale e
amministrativa, ivi comprese le procedure per i ricongiungimenti
familiari; 3) alla facilitazione della fruizione delle prestazioni
erogate dai servizi territoriali; 4) alla erogazione di prestazioni
di segretariato sociale agli immigrati detenuti o dimessi dal
carcere; 5) alla promozione di attivita' volte alla valorizzazione
della loro cultura e delle loro tradizioni, nonche' alla conoscenza
della cultura e della lingua italiana;
b) l'attuazione di interventi e servizi straordinari per coloro che
versano in situazione di bisogno;
c) la realizzazione di strutture di accoglienza per emergenze
abitative, anche mediante il recupero di patrimonio edilizio
pubblico.
3. I Comuni per l'attuazione dei servizi ed interventi di cui al
secondo comma possono avvalersi delle associazioni di volontariato e
del privato sociale o di altre istituzioni che operino con
continuita' a favore degli immigrati extra-comunitari.
4. I progetti per la realizzazione degli interventi di cui al secondo
comma sono approvati e finanziati con le procedure di cui agli
articoli 41, 42, 43 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e
programmazione delle funzioni di assistenza sociale".
5. La Giunta regionale emana altresi' disposizioni ai Comuni
affinche' provvedano, a titolo di anticipazione:
a) in favore degli emigrati che versino in stato di bisogno: 1) al
concorso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie,
sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in
un comune dell'Emilia-Romagna; 2) al concorso nelle spese sostenute
per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro
familiari, ove il costo non gravi gia' su istituzioni o enti
pubblici;
b) in favore degli immigrati che versino in stato di bisogno, al
concorso nelle spese sostenute per il rimpatrio delle salme di
immigrati extracomunitari e loro familiari, nel rispetto della
normativa nazionale e interregionale.
6. In aggiunta alle informazioni previste dal secondo comma dell'art.
4 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, i Comuni garantiscono, altresi'
in favore degli emigrati le informazioni necessarie, anche attraverso
le indicazioni delle opportune procedure, per un corretto e sollecito
approccio con la pubblica Amministrazione e per una effettiva parita'
di opportunita' con i cittadini residenti.
7. La Giunta regionale liquida ai Comuni, su presentazione di
rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del quinto comma del
presente articolo.".
5) La legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e' citata alla nota 5
all'art. 1.
Comma 5
6) Il testo dell'art. 8 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14
concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il seguente:
"Art. 8 - Formazione e riqualificazione professionale
1. Gli interventi formativi, previsti dall'art. 3 della L.R. 24
luglio 1979, n. 19 "Riordino, programmazione e deleghe della
formazione alle professioni", come sostituito dalla L.R. 31 gennaio
1987, n. 5, a favore dei soggetti indicati al secondo comma dell'art.
2 della stessa legge, sono indirizzati anche alla qualificazione o
riqualificazione degli emigrati rientrati definitivamente in patria e
agli immigrati extracomunitari.
2. I requisiti per l'accesso dei cittadini stranieri ai corsi di
formazione o ad altri interventi formativi vengono determinati dalle
direttive previste dall'art. 13 della legge regionale precitata.
3. La Regione puo' proporre inoltre al Ministero degli Affari esteri
e al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale la realizzazione
di progetti integrati per il reinserimento dei lavoratori
extracomunitari nei Paesi d'origine, a norma del terzo comma
dell'art. 9 della citata legge n. 943 del 30 dicembre 1986, nonche' a
norma del punto d) del terzo comma e del quarto e quinto comma
dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".".
Comma 6
7) Il testo dell'art. 9 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14
concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il seguente:
"Art. 9 - Interventi per il diritto allo studio
1. Nel rispetto delle competenze dell'autorita' scolastica; al fine
di facilitare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei
figli degli emigrati rientrati; nonche', al fine di favorire per i
figli degli immigrati il mantenimento dei legami con la cultura di
origine; nell'ambito degli interventi previsti dalla L.R. 25 gennaio
1983, n. 6 "Diritto allo studio", sono promossi, fra l'altro, per gli
emigrati, corsi di recupero linguistico e di reinserimento
scolastico, e per gli immigrati, anche in collaborazione con enti e
associazioni che operino nel settore dell'immigrazione, corsi di
insegnamento della lingua di origine.
2. Per favorire il completo reinserimento degli emigrati rientrati e
per favorire il superamento delle difficolta' specifiche degli
immigrati stranieri, la Giunta regionale, all'interno degli
interventi di cui all'art. 5 della L.R. 25 gennaio 1983, n. 6,
promuove altresi' corsi di alfabetizzazione, di recupero linguistico,
di lingua italiana per gli adulti.
3. La Giunta regionale puo' istituire inoltre, in assenza di analoghi
contributi o provvidenze, assegni di studio a favore dei figli degli
emiliano-romagnoli in stato di bisogno nonche' degli orfani residenti
all'estero, per la frequenza in Italia di scuole pubbliche o
parificate di ogni grado e di corsi universitari, nonche' borse di
studio per la frequenza di corsi di specializzazione, anche
post-universitaria.
4. In attuazione della L.R. 31 gennaio 1983, n. 8 "Diritto allo
studio universitario", e successive modificazioni, le Aziende per il
diritto allo studio universitario (ADSU) determinano anche per gli
studenti extracomunitari fasce in relazione al bisogno per l'accesso
al servizio di mensa e agli alloggi universitari.".
8) Il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 concernente
Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all'istruzione e' il seguente:
"Art. 1
1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, e' costituito
dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti
locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione
della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della
vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli
ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda
l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le
istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli Enti
locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono
agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la
domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena liberta' per
quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo
pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della
scuola, l'insegnamento e' improntato ai princi'pi di liberta'
stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un
servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto
educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti
con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di
carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per
gli alunni le attivita' extra-curriculari che presuppongono o esigono
l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno
richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano
espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i principi della
Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli
ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della
titolarita' della gestione e la pubblicita' dei bilanci;
b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature didattiche
propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali
improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne
facciano richiesta, purche' in possesso di un titolo di studio valido
per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di
studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non puo' essere
riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che in fase di
istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e
insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di
settore.
4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di
abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole
secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno
accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio
nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che
verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il
personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne
che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla
valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale
di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti
vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle
prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie
di personale docente purche' fornito di relativi titoli scientifici e
professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione
d'opera di personale fornito dei necessari requisiti (4).
6. Il Ministero della pubblica Istruzione accerta l'originario
possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della
parita'.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il
riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le disposizioni
di cui alla Parte II, Titolo VIII del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro della pubblica Istruzione presenta al Parlamento una
relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il
definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche
al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie
delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i
requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, e' riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo
stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive
modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e
all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie
nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza
della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di
finanziamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata
dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di
studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado
di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
emanato su proposta del Ministro della pubblica Istruzione entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e per
l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni
reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' le modalita' per la
fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9 possono
fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma
equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa e'
stata sostenuta. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano le modalita' con le quali sono annualmente
comunicati al Ministero delle Finanze e al Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti
che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica provvede al
corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del
bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle
famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di
competenza di ciascuna Regione e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano in materia di diritto allo studio.
12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e' autorizzata la
spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di Lire 300 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli
stanziamenti iscritti alle unita' previsionali di base 3.1.2.1 e
10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
Istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60
miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari
parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di
partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico
integrato.
14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7
miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle
istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13
e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del
Bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a Lire
327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
Istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al
Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12,
pari a Lire 250 miliardi per l'anno 2000 e Lire 300 miliardi per
l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini
del Bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70
miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli
Affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi
per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
Istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.".
Comma 7
9) Il testo dell'art.10 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14
concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il seguente:
"Art. 10 - Provvidenze in materia di edilizia residenziale
1. Sono estesi agli emigrati che rientrino in Emilia-Romagna e agli
immigrati extracomunitari residenti in un comune della regione i
benefici, sia in conto interessi sia in conto capitale, previsti
dalle leggi vigenti per l'acquisto, il recupero o la nuova
costruzione della prima casa di abitazione. L'erogazione di detti
benefici ai cittadini emigrati e' subordinata alla acquisizione della
residenza in un comune della regione.
2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in
attuazione di norme vigenti, in materia di edilizia residenziale,
possono stabilire punteggi aggiuntivi o condizioni di priorita' a
favore dei sopraindicati soggetti.
3. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra Enti locali,
enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito ed
associazioni, rivolti ad assicurare ai lavoratori extracomunitari ed
alle loro famiglie una prima adeguata soluzione abitativa. A tal fine
la Regione, nell'ambito degli interventi di edilizia residenziale a
contributo pubblico, provvede alla predisposizione di programmi
attuativi dotati delle necessarie disponibilita' finanziarie. La
Regione provvede a emanare regolamenti per le modalita' di gestione
degli interventi e per l'istituzione di specifici fondi di garanzia a
salvaguardia dei diritti dei locatori.
4. Gli Enti competenti devono dare notizia degli interventi e
provvedimenti di cui ai commi precedenti attraverso la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione e mediante l'invio ai
Consolati italiani all'estero ed alle associazioni di emigrati
emiliano-romagnoli, nonche' alle associazioni degli immigrati ed ai
loro Consolati.".
Comma 8
10) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 21 febbraio 1990, n.
14 concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il seguente:
"Art. 12 - Provvedimenti in materia di agricoltura
1. Ferme restando le priorita' definite dall'art. 28 della L.R. 27
agosto 1983, n. 34 "Delega di funzioni in materia di agricoltura e
alimentazione - Norme per la formazione dei piani zonali di sviluppo
agricolo, la consultazione e partecipazione, la semplificazione delle
procedure" o da specifiche leggi regionali, i lavoratori emigrati
rientrati e gli immigrati, singoli o associati, hanno titolo di
preferenza nell'accesso alle provvidenze regionali per il settore
agricolo.".
Comma 9
11) Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 21 febbraio
1990, n. 14 concernente Iniziative regionali in favore
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione
della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il
seguente:
"Art. 13 - Provvedimenti per l'incentivazione di attivita'
artigianali
1. Per la concessione di contributi pubblici previsti per
l'artigianato dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive
modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 2 aprile 1982, n. 14 e
successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 9 aprile 1985, n.
13 le imprese artigiane costituite da emigrati rientrati o da
immigrati, che abbiano presentato domanda, hanno titolo
preferenziale.
omissis".
Comma 10
12) Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge regionale 21 febbraio
1990, n. 14 concernente Iniziative regionali in favore
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione
della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il
seguente:
"Art. 15 - Interventi per l'occupazione nel settore commerciale a
favore di emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari
1. La Regione incentiva la costituzione di imprese in forma di ditte
individuali o di societa' di persone e cooperative, operanti nel
settore commerciale e turistico costituite, in misura superiore al
50% degli addetti, da emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati
extracomunitari. Le imprese devono avere sede legale ed operare
prevalentemente nel territorio regionale. I soggetti che intendono
beneficiare degli incentivi devono presentare progetti della durata
massima di un triennio, che rappresentino la fattibilita'
economico-finanziaria e forniscano una previsione dell'occupazione
realizzabile. I soggetti beneficiari debbono indicare se hanno
usufruito di altre provvidenze statali o locali per lo stesso
intervento.
omissis".
Comma 11
13) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 21 febbraio 1990, n.
14 concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il seguente:
"Art. 17 - Interventi a sostegno di attivita' e iniziative di enti,
associazioni e istituzioni
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
allo scopo di provvedere a sostenere le attivita' di carattere
sociale, culturale e assistenziale svolte da Enti pubblici, nonche'
associazioni, organizzazioni e istituzioni private senza fini di
lucro, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che
operino da almeno cinque anni con carattere di continuita' e
specificita', a favore degli emigrati emiliano-romagnoli, degli
immigrati, delle loro famiglie, puo' concedere contributi per lo
svolgimento di dette attivita'.
2. Alle associazioni di immigrati extracomunitari esistenti sul
territorio regionale o costituite a seguito dell'entrata in vigore
della legge 30 dicembre 1986, n. 943 possono essere concessi
contributi anche qualora operino da meno di cinque anni.
3. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali delle
iniziative da realizzare e i soggetti destinatari sono tenuti a
presentare, a consuntivo, la documentazione comprovante l'effettivo
svolgimento dell'attivita' ammessa a contributo.
4. La Regione Emilia-Romagna, a norma di quanto previsto dal punto e)
del terzo comma e del quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge
26 febbraio 1987, n. 49, favorisce la realizzazione di iniziative
promosse da organizzazioni non governative con particolare riguardo a
progetti che agevolino il rientro di immigrati extracomunitari, ed
attivita' rivolte alla crescita di una cultura della cooperazione
internazionale.
5. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale
dell'emigrazione e dell'immigrazione, emana direttive per la
concessione di contributi di cui al presente articolo.".
Comma 12
14) La rubrica del Titolo III della legge regionale 21 febbraio 1990,
n. 14 concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' citata alla nota 1
all'articolo 21.
Comma 13
15) La rubrica dell'art. 20 della legge regionale 21 febbraio 1990,
n. 14 concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' la seguente:
"Art. 20 - Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione"
Comma 14
16) Il testo dell'art. 20, comma 1, della legge regionale 21 febbraio
1990, n. 14 concernente Iniziative regionali in favore
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione
della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il
seguente:
"Art. 20 - Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione
1. Al fine di coordinare una politica complessiva per l'emigrazione e
l'immigrazione, la Giunta regionale si avvale di una Consulta che ha
il compito di:
a) proporre l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali
alle esigenze emergenti nel settore;
b) formulare proposte ed esprimere pareri, nell'ambito del programma
regionale di sviluppo, sul programma intersettoriale degli interventi
oggetto della presente legge;
c) formulare proposte ed esprimere pareri in merito alle
problematiche concernenti i fenomeni migratori;
d) proporre l'effettuazione di studi, ricerche e indagini di cui
all'articolo 2;
e) esprimere osservazioni e proposte sui piani e sui programmi
regionali per gli aspetti che riguardano l'emigrazione e
l'immigrazione;
f) avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative e agli
interventi regionali svolti in attuazione della presente legge;
g) promuovere e partecipare ad incontri e iniziative riguardanti
l'emigrazione e l'immigrazione, anche in collaborazione con le
associazioni, con le istituzioni e con gli enti interessati;
h) agire in collegamento con le Consulte di altre Regioni e
promuovere gli opportuni contatti con il Governo e con gli organismi
comunitari;
i) segnalare l'opportunita' di proporre al Parlamento, ai sensi
dell'art. 121 della Costituzione, e agli organismi comunitari
provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti dei
migranti;
l) promuovere programmi culturali per i diversi gruppi nazionali
presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, anche su proposta della
Consulta nazionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e
delle loro famiglie di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o
istituti universitari;
m) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti
organi della Regione.".
Comma 15
17) Il testo dell'art. 21 della legge regionale 21 febbraio 1990, n.
14 concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il seguente:
"Art. 21 - Composizione della Consulta
1. La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e'
costituita con decreto del Presidente della Giunta. E' presieduta da
un Assessore o da persona designata dalla Giunta regionale, anche al
di fuori del proprio seno, ed e' composta da:
a) i tre componenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione
consiliare regionale competente;
b) un rappresentante per ogni Consulta provinciale dell'emigrazione
e/o immigrazione, designato dalle medesime;
c) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a
tre;
d) dieci rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni anche di
volontariato a carattere nazionale, che abbiano una sede permanente
nel territorio regionale e che operino con specificita' e continuita'
da almeno tre anni in Italia e all'estero a favore degli emigrati
emiliano-romagnoli, degli immigrati e delle loro famiglie;
e) venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti
stabilmente all'estero, dei quali almeno cinque giovani, proposti
dalle associazioni di corregionali esistenti all'estero, tenuto conto
della consistenza numerica, della dislocazione geografica e
dell'attivita' svolta dalle associazioni medesime;
f) venti immigrati, dei quali almeno cinque donne, in rappresentanza
delle associazioni esistenti in Emilia-Romagna e delle maggiori
etnie, designati dal Forum delle associazioni di cui all'art.
23-bis;
g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza
sociale che assistono gli emigrati e i loro familiari e che operano
in campo nazionale e regionale o abbiano uffici all'estero;
i) un rappresentante designato dall'Unioncamere regionale;
l) un rappresentante dell'APT (Azienda di promozione turistica)
regionale;
m) un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;
n) un rappresentante designato da ciascuna delle Universita' della
regione;
o) un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il diritto
allo studio universitario della regione;
p) il Sovrintendente scolastico della regione o un suo delegato.
Le funzioni di Segretario sono svolge da un collaboratore regionale.
2. Tra i componenti di cui alla lettera e) del comma 1 sono
individuati i coordinatori di area, i cui compiti e funzioni sono
determinati con apposito atto della Giunta regionale, su proposta
della Consulta.
3. I membri di cui alle lettere d), e), f) e h) sono nominati dal
Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in base alle
designazioni delle organizzazioni, associazioni o enti di
appartenenza.
4. La Consulta e' costituita all'inizio di ogni legislatura e scade
nel termine fissato dall'art. 16, comma 1, lett. a) della L.R. 27
maggio 1994, n. 24.
5. I componenti della Consulta decadono con il venir meno
dell'eventuale mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti,
associazioni od organizzazioni che li hanno designati, oppure quando
risultano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle
riunioni della Consulta ovvero, nel caso dei consultori di cui alle
lettere e) ed f) del comma 1, quando perdano la residenza nel Paese
di emigrazione.
6. Per le designazioni di altri soggetti previsti dal comma 1 si
applicano le disposizioni di cui all'art. 17 della L.R. 27 maggio
1994, n. 24.".
Comma 16
18) Il testo dell'art. 23 della legge regionale 21 febbraio 1990, n.
14 concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il seguente:
"Art. 23 - Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti
1. Il Comitato esecutivo previsto dall'art. 22, e' composto dal
Presidente della Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione che lo
presiede e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le modalita'
previste dal regolamento, di cui almeno uno in rappresentanza degli
emiliano-romagnoli all'estero, e uno in rappresentanza degli
immigrati extracomunitari.
2. Il Comitato esecutivo:
a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della
Consulta, predisponendone l'ordine del giorno ed esprime il proprio
parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti
di cui al sesto comma dell'art. 22;
b) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e
per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti
l'emigrazione e l'immigrazione;
c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli
atti amministrativi concernenti l'applicazione della presente legge
e, in via d'urgenza, puo' esprimere pareri richiesti alla Consulta,
salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta successiva.
3. Per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria e propositiva
nell'ambito dei compiti della Consulta il Comitato esecutivo puo'
avvalersi di consulenti o esperti esterni o di gruppi di lavoro
interdisciplinari.
4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della
Consulta.".