LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 20
Clausola valutativa
1. Con cadenza triennale la Giunta regionale, avvalendosi
dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, informa il
Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati
ottenuti nel migliorare il livello di integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati. A tal fine la Giunta presenta alla
Commissione consiliare competente una relazione che risponda in modo
documentato ai seguenti quesiti:
a) qual'e' stata l'evoluzione del fenomeno migratorio in
Emilia-Romagna e come sono cambiate le condizioni di vita dei
cittadini stranieri immigrati;
b) qual'e' la situazione in termini di discriminazione e sfruttamento
di cittadini stranieri immigrati e quali interventi sono stati messi
in opera sul territorio regionale per contrastare e correggere tali
fenomeni;
c) in che misura i cittadini stranieri immigrati hanno avuto accesso
ai servizi e ai contributi previsti dalla presente legge;
d) quali interventi sono stati attuati per incrementare la
partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica
locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identita'
culturali presenti nel territorio;
e) quali sono le percezioni e gli atteggiamenti prevalenti tra i
cittadini riguardo il fenomeno dell'immigrazione;
f) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori, nonche' dei
soggetti che operano nel settore, circa l'efficacia degli interventi
previsti dalla legge.
2. Per le attivita' di raccolta ed analisi delle informazioni sono
stanziate risorse adeguate.