LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2
CAPO IV
Interventi in materia di accesso
ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio,
istruzione e formazione professionale, inserimento
lavorativo, integrazione e comunicazione interculturale
Art. 18
Contributi ad associazioni per attivita'
dedicate ai cittadini stranieri immigrati
1. Le Province, per l'integrazione culturale e sociale dei cittadini
stranieri immigrati, esercitano le funzioni connesse alla concessione
di contributi per attivita' di carattere sociale, culturale ed
assistenziale svolte da associazioni iscritte ai registri di cui alla
legge regionale n. 34 del 2002 e da associazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui alla legge regionale 2 settembre 1996,
n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto
1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R.
31 maggio 1993, n. 26).
NOTE ALL'ART. 18
Comma 1
1) La legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 e' citata alla nota 1
all'articolo 15.
2) La legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 concerne Nuove norme
regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge
quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n.
26.