LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2
CAPO IV
Interventi in materia di accesso
ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio,
istruzione e formazione professionale, inserimento
lavorativo, integrazione e comunicazione interculturale
Art. 17
Interventi di integrazione
e comunicazione interculturale
1. La Regione e gli Enti locali, ai fini dell'integrazione e dello
sviluppo della comunicazione interculturale, promuovono:
a) la realizzazione ed il consolidamento di centri interculturali,
intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture,
finalizzati a favorire l'incontro e lo scambio tra soggetti di
diversa provenienza, nonche' l'elaborazione e l'attuazione di
iniziative per promuovere l'integrazione sociale;
b) lo svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi
connessi all'immigrazione che favoriscano una corretta conoscenza
delle cause e degli aspetti reali del fenomeno migratorio;
c) la realizzazione di iniziative di tipo artistico, culturale e
sportivo finalizzate a valorizzare le culture dei Paesi di origine ed
a promuovere occasioni di socializzazione anche in ambito
extralavorativo;
d) l'avvio od il sostegno di interventi di comunicazione
interculturale in ambito regionale;
e) il consolidamento di competenze attinenti alla mediazione
socio-culturale, secondo la normativa regionale in materia di
formazione professionale, finalizzate alla individuazione ed alla
valorizzazione di una specifica professionalita' volta a garantire
sia la ricognizione dei bisogni degli utenti, sia l'ottenimento di
adeguate prestazioni da parte dei servizi;
f) la formazione degli operatori preposti alle relazioni con i
cittadini stranieri, finalizzata a garantire pari condizioni di
accesso ai servizi.