LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2
CAPO IV
Interventi in materia di accesso
ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio,
istruzione e formazione professionale, inserimento
lavorativo, integrazione e comunicazione interculturale
Art. 15
Istruzione e formazione professionale
1. I cittadini stranieri immigrati, compresi i richiedenti asilo,
hanno diritto alla formazione professionale ed all'istruzione in
condizioni di parita' con gli altri cittadini. La Regione, le
Province ed i Comuni, nell'ambito degli interventi previsti dalla
normativa regionale in dette materie, promuovono e favoriscono:
a) iniziative di informazione, di orientamento, di tirocinio, di
formazione e di formazione continua, a favore dei cittadini stranieri
immigrati, volte a consentire l'acquisizione di competenze e
professionalita' congruenti alla domanda del mercato del lavoro;
b) corsi di formazione per l'organizzazione delle attivita' delle
associazioni formate da cittadini stranieri immigrati, regolarmente
iscritte ai registri di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n.
34, concernente "Norme per la valorizzazione delle associazioni di
promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995,
n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione
dell'associazionismo)";
c) programmi per l'attivita' di istruzione e di formazione
professionale nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del
Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
2. La Regione, al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema
formativo, per quanto di competenza, opera per il riconoscimento e la
valorizzazione dei titoli, delle professionalita' e delle iniziative
finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi di provenienza.
NOTE ALL'ART. 15
Comma 1
1) La legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 concerne Norme per la
valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione
della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e
la valorizzazione dell'associazionismo).
2) Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 concernente Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
e' il seguente:
"Art. 23 - Titoli di prelazione
1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle
Regioni e delle Province autonome, dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca e realizzati anche in collaborazione con le Regioni, le
Province autonome e altri Enti locali, organizzazioni nazionali degli
imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi
internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri
in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese,
enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno
tre anni, possono essere previste attivita' di istruzione e di
formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani
che operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani
che operano all'interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali
autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al
comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita'
si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo
22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.".