REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

          CAPO IV                                                               
     Interventi in materia di accesso                                           
     ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio,                  
     istruzione e formazione professionale, inserimento                         
     lavorativo, integrazione e comunicazione interculturale                    
          Art. 15                                                               
Istruzione e formazione professionale                                           
1. I cittadini stranieri immigrati, compresi i richiedenti asilo,               
hanno diritto alla formazione professionale ed all'istruzione in                
condizioni di parita' con gli altri cittadini. La Regione, le                   
Province ed i Comuni, nell'ambito degli interventi previsti dalla               
normativa regionale in dette materie, promuovono e favoriscono:                 
a) iniziative di informazione, di orientamento, di tirocinio, di                
formazione e di formazione continua, a favore dei cittadini stranieri           
immigrati, volte a consentire l'acquisizione di competenze e                    
professionalita' congruenti alla domanda del mercato del lavoro;                
b) corsi di formazione per l'organizzazione delle attivita' delle               
associazioni formate da cittadini stranieri immigrati, regolarmente             
iscritte ai registri di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n.            
34, concernente "Norme per la valorizzazione delle associazioni di              
promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995,             
n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione                              
dell'associazionismo)";                                                         
c) programmi per l'attivita' di istruzione e di formazione                      
professionale nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del               
Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.                      
2. La Regione, al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema             
formativo, per quanto di competenza, opera per il riconoscimento e la           
valorizzazione dei titoli, delle professionalita' e delle iniziative            
finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi di provenienza.               
NOTE ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 concerne Norme per la              
valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione            
della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e            
la valorizzazione dell'associazionismo).                                        
2) Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.             
286 concernente Testo unico delle disposizioni concernenti la                   
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 23 - Titoli di prelazione                                                 
1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle                  
Regioni e delle Province autonome, dal Ministero del Lavoro e delle             
Politiche sociali e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e           
della Ricerca e realizzati anche in collaborazione con le Regioni, le           
Province autonome e altri Enti locali, organizzazioni nazionali degli           
imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi             
internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri            
in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese,              
enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno           
tre anni, possono essere previste attivita' di istruzione e di                  
formazione professionale nei Paesi di origine.                                  
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:                                
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani            
che operano all'interno dello Stato;                                            
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani            
che operano all'interno dei Paesi di origine;                                   
c) allo sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali                   
autonome nei Paesi di origine.                                                  
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al               
comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita'             
si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo             
22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalita' previste nel regolamento di            
attuazione del presente testo unico.                                            
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede                
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che                 
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.".                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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