LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2
CAPO II
Ripartipazione istituzionale delle funzioni
e programmazione regionale delle attivita'
Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione persegue l'inserimento sociale dei cittadini stranieri
immigrati, attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e
l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e
valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve
le competenze programmatorie attribuite alle Province ed ai Comuni ai
sensi degli articoli 4 e 5.
2. Il Consiglio regionale approva:
a) su proposta della Giunta, il programma triennale per
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, comprensivo
delle iniziative di attuazione della presente legge. Tale programma,
formulato sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e la
Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati, di cui all'articolo 6, e tenendo conto dell'attivita' di
osservazione del fenomeno migratorio di cui al successivo comma 4,
nonche' delle indicazioni contenute nel Piano regionale degli
interventi e dei servizi sociali previsto all'articolo 27 della legge
regionale n. 2 del 2003, definisce le linee di indirizzo per la
realizzazione degli interventi per l'immigrazione di cui ai Capi III
e IV della presente legge;
b) il piano straordinario di interventi, anche in deroga alla
programmazione ordinaria di cui alla presente legge, finalizzato
all'attuazione degli interventi di prima accoglienza, secondo le
previsioni dei Capi III e IV, nei confronti dei soggetti a cui sia
stato riconosciuto ai sensi della normativa vigente il diritto ad un
trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di flussi migratori
conseguenti a crisi internazionali dovute ad eventi bellici, crisi
economiche e sociali o situazioni di instabilita' politica.
3. Alla Giunta regionale, in conformita' al programma triennale,
competono le seguenti funzioni:
a) approvazione di un piano regionale di azioni contro la
discriminazione, ai sensi dell'articolo 9;
b) concessione di contributi per gli interventi di politiche
abitative e di riqualificazione urbana, ai sensi dell'articolo 10;
c) erogazione dei contributi per l'attuazione dei piani e dei
programmi di cui agli articoli 4 e 11;
d) promozione di programmi in materia di protezione, assistenza ed
integrazione sociale, nonche' approvazione dei criteri, delle
modalita' di finanziamento e degli indirizzi relativi a tali
programmi, ai sensi dell'articolo 12;
e) emanazione di direttive alle Aziende sanitarie ai fini
dell'applicazione dell'articolo 13;
f) emanazione di direttive ai Comuni in materia di concorso alle
spese per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati e
di loro familiari che versino in stato di bisogno, ai sensi
dell'articolo 5;
g) promozione dell'alfabetizzazione e dell'accesso ai servizi
educativi, ai sensi dell'articolo 14;
h) promozione di interventi di istruzione e formazione professionale,
ai sensi dell'articolo 15;
i) promozione di iniziative per l'inserimento lavorativo ed il
sostegno ad attivita' autonome ed imprenditoriali, ai sensi
dell'articolo 16;
j) promozione di interventi d'integrazione e comunicazione
interculturale e realizzazione degli interventi di ambito regionale
di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d);
k) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle
associazioni, ai sensi dell'articolo 18;
l) promozione di iniziative per il volontario rientro nei Paesi
d'origine, ai sensi dell'articolo 19.
4. La Regione istituisce presso l'assessorato competente un
Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, in raccordo con gli
strumenti regionali di osservazione del mercato del lavoro e con la
Commissione regionale tripartita disciplinata dagli articoli 51 e 53,
comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per
l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e
per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro). La Regione, anche avvalendosi
dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, svolge le
seguenti funzioni:
a) predispone un rapporto annuale sulla presenza degli stranieri,
contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio;
b) raccoglie ed elabora, in raccordo con analoghi Osservatori di
ambito locale, dati ed informazioni utili nell'attivita' di
monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri
presenti sul territorio regionale, con particolare riguardo alla
valutazione delle politiche regionali e locali per l'integrazione
sociale dei cittadini stranieri;
c) svolge attivita' di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le
parti sociali e gli Enti locali, ai fini di una corretta
programmazione delle politiche di accoglienza, nonche' della
indicazione annuale delle quote necessarie al proprio territorio, con
riferimento al triennio successivo, anche al fine della definizione
del rapporto previsto all'art. 21, comma 4 ter del Testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998;
d) svolge attivita' di osservazione e monitoraggio, per quanto di
competenza ed in raccordo con le Prefetture, del funzionamento dei
centri istituiti ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell'articolo 1, comma 5 del
decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari
e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia'
presenti nel territorio dello Stato), convertito dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche.
5. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti
locali inadempienti, secondo le modalita' previste dalla disciplina
regionale vigente.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 2
1) Il testo dell'art. 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2
concernente Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e' il seguente:
"Art. 27 - Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali
1. La Regione, valutato il Piano nazionale, approva il Piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito
denominato Piano regionale, integrato con il Piano sanitario
regionale ed in raccordo con gli atti di programmazione in materia
educativa e formativa, del lavoro, culturale ed abitativa.
2. Il Piano regionale, di durata triennale, stabilisce gli indirizzi
per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato. In
particolare il Piano definisce:
a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire ed i fattori di
rischio sociale da contrastare, tenuto conto dell'evoluzione sociale
ed economica del sistema regionale;
b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli
interventi, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni
sociali da garantire, secondo quanto previsto all'articolo 6;
c) i criteri di incentivazione dei programmi per la realizzazione
degli obiettivi di promozione sociale di cui all'articolo 8, comma
3;
d) i criteri generali per garantire l'accesso prioritario ai servizi
ed agli interventi;
e) i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione e
l'utilizzo dei titoli per la fruizione di prestazioni e servizi
sociali;
f) le modalita' per il raccordo tra la pianificazione regionale e
quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e
strumenti per la pianificazione di zona;
g) le modalita' per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 4, lettera c) alla definizione dei Piani di zona e gli
indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli
utenti al controllo della qualita' dei servizi;
h) gli obiettivi e le priorita' per la concessione dei contributi per
spese d'investimento di cui all'articolo 48.
3. Il Piano regionale puo' individuare ambiti di intervento che, per
le caratteristiche presentate, richiedono la predisposizione di
specifici Programmi di ambito provinciale. I Programmi provinciali ed
i Piani di zona devono essere raccordati ed integrati.
4. Il Piano regionale definisce inoltre i criteri per la
sperimentazione, nell'ambito dei Piani di zona, di servizi ed
interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad introdurre
modelli organizzativi e gestionali innovativi.
5. Il Piano regionale indica altresi' gli ambiti di formazione e
riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che
concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano
poliennale di cui all'articolo 4 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19
(Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle
professioni).
6. Il Piano e' adottato dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta, acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie
locali, della Conferenza regionale del Terzo settore, e sentite le
organizzazioni sindacali.".
Comma 4
2) Il testo dell'art. 51 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12
concernente Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche
in integrazione tra loro e' il seguente:
"Art. 51 - Commissione regionale tripartita
1. E' istituita la Commissione regionale tripartita come sede
concertativa di proposta, verifica e valutazione in merito al sistema
formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.
2. La Commissione e' nominata dal Presidente della Regione ed e'
composta da:
a) l'assessore regionale competente, che la presiede;
b) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative a
livello regionale;
c) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle
organizzazioni dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello
regionale;
d) il consigliere di parita', di cui alla legge 10 aprile 1991, n.
125 (Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna
nel lavoro), effettivo e supplente.
3. La Commissione esprime parere sugli indirizzi regionali delle
politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del
lavoro, nonche' sui conseguenti atti generali applicativi.
4. Il funzionamento della Commissione e' disciplinato con apposito
regolamento adottato dalla stessa. Tale regolamento definisce
altresi' modalita' di raccordo tra la Commissione e la Conferenza di
cui all'articolo 49.".
3) Il testo dell'art. 53, comma 3, della legge regionale 30 giugno
2003, n. 12 concernente Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro e' il seguente:
"Art. 53 - Norme transitorie
omissis
3. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di
politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano
salve le funzioni in materia di lavoro della soppressa Commissione
regionale tripartita, prevista dall'articolo 6 della legge regionale
n. 25 del 1998, il cui esercizio compete alla Commissione regionale
tripartita di cui all'articolo 51. La Commissione regionale
tripartita costituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale
n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina della nuova
Commissione di cui all'articolo 51.
omissis".
4) Il testo dell'art. 21, comma 4 ter, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 concernente Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero e' il seguente:
"Art. 21 - Determinazione dei flussi di ingresso
omissis
4-ter. Le Regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni
anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel
territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali
relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto
alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
omissis".
5) Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 concernente Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
e' il seguente:
"Art. 14 - Esecuzione dell'espulsione (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 12)
1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento,
perche' occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti
supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita', ovvero
all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per
l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il
questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con
decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri per la
Solidarieta' sociale e del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita' tali da
assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua
dignita'. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e'
assicurata in ogni caso la liberta' di corrispondenza anche
telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia
degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto
ore dall'adozione del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui
all'articolo 13 ed al presente articolo, convalida il provvedimento
del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida puo' essere disposta
anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di
espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e
della nazionalita', ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore,
puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di
tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice.
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso
un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini
di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con provvedimento
scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua
trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal
questore ai sensi del comma 5-bis e' punito con l'arresto da sei mesi
ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene
trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel
territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito
direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il
questore puo' disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente
articolo.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 e'
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci
misure di vigilanza affinche' lo straniero non si allontani
indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la
misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera,
possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano
trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono
attivita' di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle
norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'Interno adotta i
provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal
presente articolo, anche mediante convenzioni con altre
amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonche' per la
fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni
vigenti in materia finanziaria e di contabilita' sono adottate di
concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre
le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.".
6) Il testo dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 1989,
n. 416 concernente Norme urgenti in materia di asilo politico, di
ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia'
presenti nel territorio dello Stato e' il seguente:
"Art. 1 - Rifugiati
omissis
5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende
entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato
deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata
all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non
accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei
minori competente per territorio ai fini della adozione dei
provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui
al comma 4, lo staniero elegge domicilio nel territorio dello Stato.
Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le
ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su
richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla
definizione della procedura di riconoscimento.
omissis".
7) La legge 28 febbraio 1990, n. 39 concerne Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei
cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio
dello Stato. Disposizioni in materia di asilo.