DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2003, n. 2639
PRSR 2000-2006 - Misura 1G Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Approvazione del programma operativo di misura e del secondo avviso pubblico per la richiesta dei contributi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999, sul sostegno
allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di Orientamento e di
Garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in
particolare gli articoli 25, 26, 27, 28;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, relativa al Piano regionale di Sviluppo rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2000-2006 (d'ora in poi richiamato in
sigla PRSR) attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla
Commissione stessa il 3 luglio 2000;
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2, che pone in attuazione il Piano
regionale di Sviluppo rurale, ed in particolare l'articolo 2;
- il Reg. CE n. 445/2002 della Commissione del 26 gennaio 2002, che
sostituisce il Reg. CE n. 1750/1999, ed in particolare gli articoli
22, 23 e 24;
- la decisione della Commissione europea C(2003) 2697 del 17 luglio
2003 che approva alcune modifiche al PRSR;
richiamata in particolare la Misura 1.g. "Miglioramento delle
condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli" compresa nel PRSR;
atteso che la scheda relativa alla predetta Misura non e' stata
oggetto di modificazioni;
preso atto:
- che nella predetta scheda sono individuati, oltre ai contenuti
della Misura stessa, anche le competenze e le procedure per la sua
attivazione;
- che, a tale riguardo, e' prevista la predisposizione di uno
specifico Programma Operativo di Misura che individui le scelte
programmatiche idonee a perseguire l'obiettivo di sostenere e
qualificare il sistema delle imprese agroindustriali regionali,
garantendo il loro stretto collegamento con i produttori agricoli di
base;
- che detto Programma Operativo di Misura ha validita' per l'intero
arco di programmazione del PRSR, fatta salva l'eventuale
rimodulazione, a partire dal terzo anno di validita' del PRSR, in
funzione di significative modifiche del settore agroalimentare;
- che le procedure di attivazione della Misura 1.g. prevedono, una
volta definiti i contenuti del Programma Operativo, l'approvazione di
specifici avvisi pubblici che fissino i criteri di presentazione,
istruttoria, selezione, approvazione e finanziamento dei progetti
relativi agli interventi individuati nella scheda di Misura;
dato atto che con propria deliberazione n. 2548 del 29 dicembre 2000
si e' provveduto contestualmente all'approvazione del Programma
Operativo di Misura e dell'avviso pubblico per la presentazione di
domande a valere sulle risorse programmate sulle annualita'
2002-2004, prevedendo altresi' che le disponibilita' finanziarie
relative alle annualita' 2005-2006 fossero oggetto di un successivo
avviso pubblico;
considerato indispensabile, preliminarmente alla emanazione del
secondo avviso pubblico, procedere ad adeguare i contenuti del
Programma Operativo approvato con la citata deliberazione 2548/00, al
fine di rispondere in maniera puntuale ed efficace alle nuove
problematiche ed alle specifiche esigenze settoriali emerse
nell'ultimo triennio;
ritenuto che, per consentire la massima utilizzazione delle risorse
previste per il periodo 2005-2006 e tenuto conto degli adempimenti
necessari a dare piena attuazione agli interventi di che trattasi,
occorra provvedere con il presente atto alla contestuale approvazione
di un nuovo Programma Operativo di Misura e dell'avviso pubblico per
la presentazione di domande a valere sulle risorse programmate per le
annualita' 2005-2006, entrambi allegati al presente atto quali parti
integranti e sostanziali, nonche' della modulistica necessaria alla
presentazione delle domande stesse, nella formulazione acquisita agli
atti della Direzione generale Agricoltura in data 5 dicembre 2003 al
n. AAG/INV/03/35520 di protocollo, anch'essa parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
dato atto:
- che il finanziamento degli interventi previsti nella scheda di
Misura, trattandosi di misura di tipo strutturale, fa carico anche a
fondi propri della Regione, come espressamente indicato nel PRSR;
- che si provvedera' con successivi atti all'assunzione a carico del
bilancio regionale degli impegni di spesa necessari al
cofinanziamento delle annualita' 2005-2006, cui l'avviso pubblico
approvato con il presente atto si riferisce, nei limiti di quanto
indicato nella tabella finanziaria, parte integrante del PRSR, e
delle disponibilita' che saranno recate dal bilancio regionale per
gli esercizi finanziari di riferimento;
dato atto che in merito alla coerenza della presente deliberazione
con i contenuti del PRSR e' stato sentito il Responsabile del
Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle
rispettive competenze;
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di
Direttore generale per l'area agricoltura;
- n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" ed in particolare il
punto 4.1.1. dell'Allegato;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, ai sensi del
sopracitato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il Programma Operativo della Misura 1.g.
"Miglioramento delle condizioni di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli" di cui all'Allegato A,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare l'avviso pubblico, a valere sulle disponibilita'
finanziare previste per la Misura medesima nel periodo 2005-2006,
concernente i criteri di presentazione, istruttoria, selezione,
approvazione e finanziamento dei progetti di cui all'Allegato B,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di approvare la modulistica, di cui agli Allegati n. 3), 4), 5),
6) e 7) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
4) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
ivi compresa la modulistica di cui al precedente punto.
ALLEGATO A
Regg. (CE) 1257/99 e 445/2002. Piano regionale di sviluppo rurale
della Regione Emilia-Romagna - Programma operativo 2005-2006 - Misura
1.G. "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli"
Premessa
Con deliberazione della Giunta regionale n. 2548 del 29 dicembre 2000
e' stato approvato il Programma operativo della Misura 1.g.
"Miglioramento delle condizioni di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli" compresa nel Piano
regionale di Sviluppo rurale (di seguito denominato per brevita'
PRSR).
Il Programma, strumento propedeutico alle specifiche procedure di
attuazione della misura in oggetto, ha individuato le scelte
operative funzionali al raggiungimento, nell'arco temporale di
validita' del PRSR, dell'obiettivo di sostenere e qualificare il
sistema delle imprese agroindustriali regionali, garantendo il loro
stretto collegamento con i produttori agricoli di base. Al fine di
rispondere in maniera puntuale ed efficace alle nuove problematiche
ed alle specifiche esigenze settoriali che costantemente emergono,
stante la vivacita' del tessuto produttivo regionale, e' stata
prevista la possibilita', successivamente al 2003, di procedere ad
una rimodulazione del Programma, anche alla luce dei risultati
ottenuti nel primo triennio di applicazione.
dunque necessario introdurre, preliminarmente all'approvazione del
secondo avviso pubblico che rendera' disponibili le risorse
programmate per le annualita' 2005-2006, alcuni adeguamenti che,
senza intaccare gli obiettivi di fondo e le scelte programmatiche
precedentemente effettuate, garantiscano al provvedimento in oggetto
la massima efficacia.
Entita' dell'aiuto pubblico
L'aiuto sara' concesso in forma di contributo in conto capitale
calcolato nella misura del 40% dell'investimento ritenuto
ammissibile.
Contenuti
Per maggiore chiarezza espositiva e' opportuno sottolineare che il
presente Programma recepisce l'impostazione e la struttura di quello
adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2548 del 29
dicembre 2000. Si configura, quindi, come un testo integrato in cui
vengono confermati o ridefiniti, a fronte di motivate considerazioni
ed in base alla valutazione dei risultati conseguiti su analoghi
interventi attivati nel periodo 2000-2003, i seguenti aspetti:
- percentuali di riparto dei fondi disponibili sui singoli settori e
loro eventuale riorganizzazione;
- tipologie di intervento ammissibili a livello di singolo settore o
comparto e priorita' da attribuire a specifiche categorie di opere;
- pesi da attribuire ai criteri di valutazione gia' esplicitati nella
scheda di Misura;
- metodologia che le Amministrazioni provinciali dovranno adottare
nell'attribuzione del parametro valutativo di loro competenza.
Interventi attivati nel periodo 2000-2003
Nell'ultimo triennio a favore del settore agroindustriale regionale
sono stati resi disponibili finanziamenti pubblici pari a 78,5
milioni di Euro: 47,5 milioni di Euro a valere sulla Misura 1g. del
PRSR, annualita' 2000-2004, e 30,9 milioni di Euro, di esclusiva
fonte regionale, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 39/99. Entrambi
i provvedimenti sono al momento ancora in essere, pertanto e'
possibile riportare solo dati disaggregati, che tuttavia forniscono
elementi significativi sulla entita' della richiesta sviluppata dai
singoli settori e sul livello di soddisfacimento che gli stessi hanno
avuto.
(segue allegato fotografato) E' inoltre opportuno richiamare le
agevolazioni di cui all'articolo 8 della Legge 23/12/2000, n. 388,
cosi' come modificato dall'articolo 60 della Legge n. 448 del
28/12/2001 e dall'articolo 69 della Legge n. 289 del 27/12/2002, che
ha esteso la possibilita' di fruire di aiuti sotto forma di credito
d'imposta anche alle imprese agricole che effettuano in tutto il
territorio nazionale nuovi investimenti ai sensi Reg. (CE) n. 1257/99
o di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della
Commissione europea.
Nel corso del 2003 sono state 34 le imprese agroindustriali che hanno
ottenuto questa agevolazione, in relazione a progetti presentati ai
sensi dell'articolo 3 della L.R. 39/99 e preventivamente validati
dall'Amministrazione regionale.
L'importo dei crediti complessivamente autorizzati dall'Agenzia delle
Entrate ammonta a 12,44 milioni di Euro, cosi' suddivisi per settori
produttivi:
Settore Progetti numero % sul totale Importi crediti % sul
totale
Ortofrutta 3 8,82 862.034,00 6,93
Latte 21 61,77 4.751.368,00 38,18
Carne 3 8,82 1.115.934,00 8,97
Vino 5 14,71 4.116.429,00 33,08
Cereali 1 2,94 485.799,00 3,90
Uova 1 2,94 1.113.000,00 8,84
Sementi - - - -
Altri - - - -
Totale 34 100,00 12.444.564,00 100,00
Occorre infine precisare che nel periodo 2000-2003 gli impianti di
lavorazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli hanno
potuto attivare investimenti anche nell'ambito di Piani Operativi
delle Organizzazioni dei Produttori previsti dal Reg. (CE) 2200/96.
SETTORI DI INTERVENTO
Le modifiche al PRSR approvate con decisione della Commissione
europea n. C(2003) 2697 del 17 luglio 2003 non riguardano i contenuti
della Misura 1g.; pertanto i settori della produzione agricola di
base ammessi e le specifiche esclusioni non mutano rispetto a quanto
definito nel Programma Operativo approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 2548 del 29 dicembre 2000, fatta eccezione per i
trasformati del pomodoro, per i quali e' stato modificato il regime
da quota a soglia.
Considerazioni di merito, oltre che quantitative, riguardo agli
effetti degli interventi attivati nel primo triennio di
programmazione, associate ad una valutazione sulla rilevanza
economica e sul grado di integrazione delle singole filiere
produttive, rendono indispensabile procedere ad una rimodulazione
delle quote di riparto dei fondi disponibili fra i diversi settori.
E' inoltre opportuno recepire le esigenze e le problematiche emerse
recentemente nell'ambito di alcuni segmenti produttivi, definendo
adeguate tipologie di investimento da considerare prioritarie in fase
di valutazione e prevedendo, in alcuni casi, una differente
aggregazione settoriale o intersettoriale.
SETTORE ORTOFRUTTICOLO
Il settore ortofrutticolo continua a rappresentare, nonostante
problemi strutturali di fondo tuttora irrisolti, un punto di forza
dell'agroalimentare regionale, che tuttora esprime un'elevata
integrazione fra i differenti segmenti della filiera.
Nei provvedimenti posti in atto nel primo triennio di programmazione
la richiesta di sostegno espressa da tutti i comparti produttivi ha
ottenuto un indice di soddisfacimento, sia in termine di domande
accolte che in termini di importi assegnati, inferiore alla media. Da
un'analisi di merito delle tipologie di investimenti finanziate
emerge in particolare che il segmento piu' penalizzato risulta essere
quello della commercializzazione del prodotto fresco, segmento che
peraltro presenta margini operativi sempre piu' ristretti, in molti
casi tendenti al pareggio, in funzione della crescente concorrenza
esercitata in ambito CE ed extra CE, dei tempi di adeguamento ad un
mercato in continua evoluzione e delle ripercussioni determinate
dagli specifici andamenti stagionali.
Pertanto e' confermata l'applicazione della deroga a quanto previsto
dall'art. 37 paragrafo 3 del Reg. (CE) 1257/99, che permette di
intervenire, nell'ambito del suddetto comparto, anche a favore delle
imprese aderenti ad una Organizzazione di Produttori riconosciuta ai
sensi del Reg. (CE) 2200/96, limitatamente agli investimenti
superiori a 1.000.000 Euro.
Considerazioni analoghe portano inoltre ad evidenziare la necessita'
di sostenere specifici comparti strategici a livello regionale, quali
quello delle patate, che, di fatto sono rimasti esclusi dalle forme
di intervento pubblico richiamate in premessa.
Percentuali di riparto
Al settore, nel suo complesso, viene attribuito il 27% delle risorse
disponibili.
Tipologie di interventi da attivare e priorita'
Il sostegno e' accordato a tutte le tipologie di intervento
individuate nella scheda di Misura con priorita' alle seguenti
categorie di opere.
Sottosettore prodotti freschi:
- investimenti rivolti alla concentrazione di impianti a condizione
che la nuova struttura abbia una capacita' superiore a 10.000
tonnellate/anno di capacita' lavorativa e/o 7.000 tonnellate di
prodotto conferito;
- investimenti dedicati all'adozione di tecnologie innovative nelle
fasi di condizionamento e conservazione del prodotto;
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie di lavorazione
e confezionamento funzionali alla commercializzazione di prodotti
innovativi.
Comparto patate e prodotti derivati:
- interventi di razionalizzazione, potenziamento innovazione
tecnologica finalizzati alla qualificazione e diversificazione della
produzione in funzione di prodotti innovativi.
SETTORE LATTIERO CASEARIO
In Emilia-Romagna l'attivita' connessa alla trasformazione ed alla
commercializzazione del latte bovino non ha subito sostanziali
modifiche rispetto a quanto esposto nel precedente Programma
Operativo. E' infatti ipotizzabile che il lieve incremento produttivo
che si e' verificato a partire dall'anno 2000, portando i
quantitativi totali a 1.800.000 tonnellate, venga riassorbito nel
breve medio periodo in funzione dei vincoli meno restrittivi
introdotti nei meccanismi di cessione delle quote.
Si conferma, peraltro, un trend di consumi in leggera crescita per
cio' che riguarda il latte alimentare ed una situazione
sostanzialmente positiva per cio' che riguarda la produzione di
latticini freschi.
Relativamente al comparto dei formaggi stagionati a denominazione
d'origine protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone),
che assorbe piu' dell'80% della produzione regionale, si rileva che,
a fronte di un discreto assestamento dei prezzi di vendita,
permangono problematiche legate alla frammentazione degli impianti di
produzione ed alla scarsa organizzazione della rete di
commercializzazione.
In particolare, in riferimento alla filiera del Parmigiano Reggiano,
si evidenzia che le recenti modifiche del disciplinare di produzione,
possono comportare problemi strutturali a livello di singoli impianti
di trasformazione e di commercializzazione.
L'incidenza economica del settore e' rilevante con un'elevata
integrazione a livello di filiera produttiva, favorita dalla
prevalenza di strutture di trasformazione, anche di grosse
dimensioni, organizzate in forma cooperativa.
Nell'ambito delle misure di aiuto attivate successivamente al 2000
l'indice di soddisfacimento delle richieste espresse dall'intero
comparto risulta nettamente superiore alla media settoriale. Al
proposito e' opportuno sottolineare l'elevato numero di imprese che
hanno usufruito di agevolazioni sotto forma di credito d'imposta ex
articolo 8 della Legge 23/12/2000, n. 388 e successive modifiche ed
integrazioni.
Percentuali di riparto
Al settore nel suo complesso viene attribuito il 18% delle risorse
disponibili.
Tipologie di interventi da attivare e priorita'
Il sostegno e' accordato a tutte le tipologie di intervento
individuate nella scheda di Misura con priorita' alle seguenti
categorie di opere.
Sottosettore formaggi stagionati a denominazione d'origine protetta
(Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone):
- investimenti rivolti all'adeguamento ed alla razionalizzazione
della fase di cottura del prodotto;
- investimenti in tecnologie finalizzate al confezionamento del
prodotto finito in impianti ubicati in zona di produzione;
- investimenti rivolti alla concentrazione d'impianti a condizione
che la nuova struttura abbia una capacita' di lavorazione superiore
alle 3.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata, se ubicata in
area svantaggiata ai sensi della direttiva CEE 268/75, e di 5.000
tonnellate/anno di materia prima lavorata, se ubicata in altre aree;
- investimenti rivolti alla razionalizzazione ed all'ampliamento
della fase di stagionatura.
Sottosettore latte alimentare e latticini freschi:
- investimenti per l'introduzione di tecnologie produttive
finalizzate alla diversificazione, innovazione e qualificazione dei
prodotti finali.
SETTORE CARNE
Il settore agroindustriale della carne e' quello in cui e'
maggiormente emersa la necessita' di apportare modifiche rispetto
alle scelte operate nella prima fase di attuazione della Misura 1g.
L'estrema eterogeneita' che caratterizza a livello regionale
l'industria della carne implica scelte differenziate che valorizzino
i principali comparti produttivi: bovino, suino ed avicolo,
garantendo un efficace e capillare utilizzo delle risorse pubbliche.
Tutto cio' si traduce a livello operativo, oltre che
nell'individuazione di mirate priorita' d'intervento, in una
riaggregazione intrasettoriale in funzione del riparto dei
finanziamenti disponibili.
COMPARTI BOVINO E SUINO
Per cio' che riguarda l'attivita' di macellazione, tenuto conto delle
limitazioni contenute nel PRSR, si ribadisce la necessita' di
favorire investimenti mirati a ridurre l'impatto ambientale e ad
adeguare gli impianti ai nuovi obblighi conseguenti alle recenti
problematiche sanitarie.
Relativamente al comparto della carne bovina si rileva come
l'attivita' industriale connessa sia tuttora prevalentemente legata
alle fasi di abbattimento del capo ed a quelle di prima lavorazione.
L'integrazione fra i vari anelli della filiera produttiva continua ad
essere labile in funzione di un approvvigionamento di materia prima
che avviene a livello di bacino europeo con un apporto irrilevante da
parte degli allevamenti ubicati sul territorio regionale.
La recente stabilizzazione dei consumi interni ed il superamento dei
problemi sanitari, che nei recenti anni hanno compromesso
pesantemente la credibilita' del settore, devono peraltro essere
sostenuti da adeguati interventi che favoriscano uno sviluppo del
ciclo di lavorazione in funzione di prodotti di seconda e terza gamma
e di sistemi di controllo della qualita' in grado di fornire adeguate
garanzie al consumatore finale.
Nel comparto suino regionale sono emersi nell'ultimo triennio
elementi destabilizzanti che hanno determinato un costante calo del
valore della PLV generato dall'attivita' di allevamento, a fronte di
una consistenza del patrimonio zootecnico di fatto invariata,
stimabile intorno a 1.800.000 capi/anno.
A questo trend negativo a livello di produzione di base si
contrappone una sostanziale tenuta in termini economici dei risultati
ottenuti dall'attivita' di trasformazione. Le cause di questa
discrepanza sono dovute in particolare ai fenomeni di riassetto che
si sono verificati nell'ambito della filiera agroindustriale che
hanno portato ad una piu' stretta connessione fra la fase di
macellazione e quella successiva di lavorazione, spesso riconducibili
ad un'unica impresa, ed alla diminuzione, a parita' di materia prima
trattata, del numero di realta' produttive.
La piu' forte coesione determinatasi nel segmento della
trasformazione e l'elevata caratterizzazione dei prodotti finali,
prosciutti e salumi in larga parte identificati da marchi d'origine,
che concentra prevalentemente la domanda su alcuni tagli suini, si
sono ripercosse negativamente sul margine di reddito conseguibile
dagli allevatori.
Conseguentemente, ferma restando la scelta di continuare a favorire
le carni provenienti da filiere certificate, occorre spostare
l'attenzione su interventi che valorizzino l'utilizzo di tutti i
tagli suini anche in funzione del consumo fresco.
Percentuali di riparto
Ai comparti suino e bovino, considerati congiuntamente, viene
attribuito il 16% delle risorse disponibili.
Tipologie di interventi da attivare e priorita'
Nel segmento della macellazione e' esclusa la possibilita' di
investire in nuovi impianti, il sostegno e' inoltre limitato al
mantenimento della preesistente capacita' produttiva. Cio' premesso
e' accordata priorita' alla seguente tipologia di interventi:
- investimenti dedicati alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione
degli inquinamenti in funzione dell'ottenimento di soglie di
sicurezza superiori a quelle previste dalla normativa vigente.
Nell'ambito dell'attivita' di commercializzazione e trasformazione,
comprensiva di seconde e terze lavorazioni, il sostegno e' accordato
a tutte le tipologie di intervento individuate nella scheda di Misura
con priorita' alle seguenti categorie di opere:
Comparto carni bovine:
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie innovative
nelle fasi successive alla macellazione e prima lavorazione di
materie prime biologiche, a Denominazione d'origine riconosciuta e/o
filiere di prodotto che risultino identificate ai sensi dei Regg.
(CE) nn. 1760/2000 e 1825/2000.
Comparto carni suine:
- interventi finalizzati alla valorizzazione di tagli ottenuti da
carcasse di suini prodotti nel rispetto dei disciplinari delle
denominazioni d'origine protetta non destinati a produzioni tutelate
ai sensi dei Regg. (CEE) n. 2081/92 e 2082/92.
COMPARTI AVICOLO ED UOVA
La forte incidenza del comparto avicolo e gli aspetti peculiari che
lo identificano costituiscono una peculiarita' della zootecnia
regionale. La forte caratterizzazione di questo segmento produttivo,
determinata dall'elevata integrazione e specializzazione, e dall'alto
tasso di auto approvvigionamento, decisamente superiore a quello
delle altre filiere, comporta necessariamente uno specifico
riconoscimento nell'ambito del comparto delle carni.
La recente stagnazione della connessa industria di trasformazione,
dopo un decennio di crescita economica determinata da un incremento
delle produzioni, da un significativo miglioramento qualitativo della
materia prima, da una notevole diversificazione dei prodotti immessi
sul mercato, impone di finalizzare l'intervento pubblico ad
investimenti idonei ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti
finiti ed a fornire idonee garanzie qualitative e sanitarie.
Parimenti nel comparto delle uova, strutturalmente connesso a quello
avicolo, occorre sostenere l'attuale leadership delle imprese
regionali aumentandone la competitivita' attraverso scelte mirate che
favoriscano, al contempo, un'ulteriore miglioramento qualitativo
della materia prima trattata ed un rinnovamento delle tecnologie
funzionale ad una piu' incisiva caratterizzazione del prodotto
immesso sul mercato.
Percentuali di riparto
Ai comparti avicolo ed uova, considerati congiuntamente, viene
attribuito l'8% delle risorse disponibili.
Tipologie di interventi da attivare e priorita'
Comparto avicolo
esclusa ogni forma di sostegno alla fase di macellazione.
Riguardo alla fase di commercializzazione e trasformazione,
comprensiva di seconde e terze lavorazioni, e' accordata priorita'
alla seguente tipologia di opere:
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie di
trasformazione per prodotti di terza, quarta e quinta gamma a maggior
contenuto di servizi aggiunti;
- investimenti dedicati a filiere di prodotto identificate ai sensi
del Reg. (CE) 1538/91.
Comparto uova
Il sostegno e' accordato a tutte le tipologie di intervento
individuate nella scheda di Misura con priorita' alle seguenti
tipologie di opere:
- investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie volte
ad una razionalizzazione del ciclo di lavorazione e/o trasformazione
ed al miglioramento qualitativo del prodotto.
SETTORE VITIVINICOLO
L'industria enologica regionale mantiene nell'ultimo triennio un
andamento decisamente favorevole. L'aumento delle superfici
investite, in relazione anche all'applicazione del Reg. (CE) 1493/99
in base al quale sono stati autorizzati 1050.00 ha di nuovi vigneti,
ha accelerato i processi di riconversione gia' in atto, non
producendo tuttavia significativi incrementi dei quantitativi di uva
e di vino nelle ultime campagne vitivinicole, fortemente condizionate
da andamenti climatici decisamente anomali.
Si conferma la buona qualita' delle produzioni ed una significativa
crescita del segmento commerciale, che ha determinato un ulteriore
consolidamento dei tradizionali canali di vendita e l'acquisizione di
nuovi sbocchi di mercato.
Il positivo andamento del settore ha accelerato i processi di
ristrutturazione e rinnovamento in atto a livello di imprese di
trasformazione, processi che devono essere adeguatamente sostenuti
dall'intervento pubblico privilegiando gli investimenti finalizzati
alla concentrazione di impianti e allo sviluppo e qualificazione
della fase di imbottigliamento.
Percentuali di riparto
Al settore viene attribuito il 20% delle risorse disponibili.
Tipologie d'interventi da attivare e priorita'
Il sostegno e' accordato a tutte le tipologie di intervento
individuate nella scheda di Misura con priorita' alle seguenti
tipologie di opere:
- investimenti rivolti alla concentrazione di impianti a condizione
che la nuova struttura abbia una capacita' di trasformazione
superiore alle 4.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata, se
ubicata in area svantaggiata ai sensi della direttiva (CEE) 268/75, e
di 6.000 tonnellate/anno, se ubicata in altre aree;
- investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie
funzionali allo sviluppo ed al potenziamento di impianti di
imbottigliamento di capacita' superiore ai 30.000 ettolitri/anno;
- investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie
funzionali allo sviluppo ed al potenziamento di impianti di
imbottigliamento di capacita' inferiore ai 30.000 ettolitri/anno.
SETTORE CEREALICOLO
Nell'ultimo triennio la situazione complessiva del comparto
cerealicolo regionale e' rimasta sostanzialmente stabile in termini
di superfici investite, con variazioni di produzione riconducibili
alle naturali oscillazioni proprie delle colture annuali. Questa
situazione di relativo equilibrio e' destinata a modificarsi nel
medio periodo in funzione dell'applicazione della recente riforma
della PAC. Indipendentemente dalle scelte operative che saranno poste
in atto al riguardo, il miglioramento qualitativo a livello di
filiera produttiva rimane il principale obiettivo da perseguire.
Nel comparto della commercializzazione i recenti interventi
strutturali hanno concorso al raggiungimento di questa finalita',
favorendo un significativo rinnovamento degli impianti destinati alla
raccolta e conservazione del prodotto, in funzione di un idoneo
trattamento delle produzioni di qualita'.
E' pertanto necessario ribadire e sostenere le scelte adottate nel
precedente programma favorendo ulteriormente la ristrutturazione e la
razionalizzazione delle imprese del settore.
Percentuali di riparto
Al settore viene attribuito il 5% delle risorse disponibili.
Tipologie d'interventi da attivare e priorita'
Il sostegno e' accordato a tutte le tipologie di intervento
individuate nella scheda di Misura con priorita' alle seguenti
tipologie di opere:
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie innovative
nella fase di lavorazione, essiccazione, conservazione del prodotto.
ALTRI SETTORI
Nel raggruppamento vengono compresi settori che, nell'ambito
dell'economia agroindustiale regionale, occupano a tutti gli effetti
nicchie produttive o in cui le scelte operate a livello di PRSR hanno
previsto interventi limitati a singoli segmenti produttivi:
- olio d'oliva;
- aceto balsamico;
- miele;
- canapa;
- erba medica;
- prodotti di nicchia: intesi come prodotti inclusi nell'Allegato I
del trattato per cui non sono previste specifiche quote di produzione
e non risultano regolamentati da OCM.
Ai suddetti comparti e' associato anche il settore sementi, che pur
rappresentando una peculiarita' regionale, nei provvedimenti
strutturali recentemente attivati ha espresso una esigua richiesta di
investimenti, tale da escludere una trattazione individuale.
Percentuali di riparto
Al raggruppamento "altri settori" nel complesso e' attribuito il 6%
delle risorse disponibili.
Tipologie d'interventi da attivare e priorita'
Il sostegno e' accordato a tutte le tipologie di intervento
individuate nella scheda di Misura con priorita' alle seguenti
tipologie di opere:
- investimenti dedicati ad innovazioni di processo nella fase di
produzione e/o movimentazione del prodotto finito;
- investimenti nel comparto sementiero finalizzati all'introduzione
di nuove tecnologie volte ad una razionalizzazione del ciclo di
lavorazione ed al miglioramento qualitativo dei prodotti.
PESI ATTRIBUITI AI CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione gia' individuati nella scheda di Misura sono
riparametrati coi seguenti pesi.
Requisiti oggettivi posseduti dall'impresa richiedente
- Produzioni biologiche ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91 e
successive modifiche ed integrazioni: fino a 5 punti nel caso del
100% di produzioni biologiche;
- prodotti a denominazione di origine riconosciuta ai sensi dei Regg.
(CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 e della Legge 10 febbraio 1992, n. 164
sulla denominazione dei vini: fino a 5 punti nel caso del 100% di
produzioni a denominazione d'origine riconosciuta;
- prodotti identificati da marchi riconosciuti in sede comunitaria
es. produzione integrata di cui alla L.R. 28/99 (Q.C): fino a 3 punti
nel caso del 100% di produzioni identificate da marchi;
- sistema di controllo e pagamento secondo qualita' (solo per i
progetti del settore lattiero caseario): 3 punti;
- certificazione secondo le normative UNI EN ISO 9000: 1 punto;
- adesione volontaria dell'impresa a sistemi di gestione ambientale
(norma UNI EN ISO 14001): 3 punti;
- adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di
ecogestione e audit di cui al Reg. CE 761/01 (EMAS): 5 punti;
- certificazione di bilancio: fino a 3 punti;
- vantaggi per l'occupazione comprovati da accordi siglati con le
parti sociali: 2 punti;
- impegni e/o vincoli contrattuali gia' in essere, fra l'impresa ed i
produttori agricoli, che coprano quote superiori al 51% del
prodotto/prodotti (materia prima) cui l'investimento e' dedicato:
fino a 7 punti nel caso in cui il 100% della materia prima soddisfi
la precedente condizione.
Caratteristiche intrinseche del progetto
- Innovazione tecnologica: fino a 8 punti;
- diversificazione delle produzioni in funzione di prodotti
innovativi: fino a 4 punti;
- investimenti che prevedono azioni finalizzate alla tutela
dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti in funzione
dell'ottenimento di soglie di sicurezza superiori a quelle previste
dalla normativa vigente: 2 punti;
- investimenti che prevedono azioni finalizzate al raggiungimento di
garanzie igieniche e/o sanitarie superiori a quelle previste dalla
normativa vigente, compresa l'adozione di sistemi volontari di
rintracciabilita' conformi alla norma UNI 10939: 4 punti;
- investimenti che prevedono azioni finalizzate al recupero e
smaltimento di sottoprodotti di provenienza agroindustriale: 2
punti;
- progetti dedicati a categorie di investimenti prioritarie: fino a 8
punti.
In riferimento ai singoli settori e sottosettori ed alle categorie di
opere prioritarie precedentemente individuate sono attribuiti i
seguenti pesi.
SETTORE ORTOFRUTTICOLO
Sottosettore prodotti freschi:
- investimenti rivolti alla concentrazione di impianti a condizione
che la nuova struttura abbia una capacita' superiore a 10.000
tonnellate/anno di capacita' lavorativa e/o 7.000 tonnellate di
prodotto conferito: 8 punti;
- investimenti dedicati all'adozione di tecnologie innovative nelle
fasi di condizionamento e conservazione del prodotto: 6 punti;
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie di lavorazione
e confezionamento funzionali alla commercializzazione di prodotti
innovativi: 3 punti.
Comparto patate e prodotti derivati:
- interventi di razionalizzazione, potenziamento innovazione
tecnologica finalizzati alla qualificazione e diversificazione della
produzione in funzione di prodotti innovativi: 8 punti.
SETTORE LATTIERO CASEARIO
Sottosettore formaggi stagionati a denominazione d'origine protetta
(Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone):
- investimenti rivolti all'adeguamento ed alla razionalizzazione
della fase di cottura del prodotto: 8 punti;
- investimenti in tecnologie finalizzate al confezionamento del
prodotto finito in impianti ubicati in zona di produzione: 6 punti;
- investimenti rivolti alla concentrazione d'impianti a condizione
che la nuova struttura abbia una capacita' di lavorazione superiore
alle 3.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata, se ubicata in
area svantaggiata ai sensi della direttiva CEE 268/75, e di 5.000
tonnellate/anno di materia prima lavorata, se ubicata in altre aree:
4 punti;
- investimenti rivolti alla razionalizzazione ed all'ampliamento
della fase di stagionatura: 2 punti.
Sottosettore latte alimentare e latticini freschi:
- investimenti per l'introduzione di tecnologie produttive
finalizzate alla diversificazione, innovazione e qualificazione dei
prodotti finali: 6 punti.
COMPARTI BOVINO E SUINO
Macellazione
- investimenti dedicati alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione
degli inquinamenti in funzione dell'ottenimento di soglie di
sicurezza superiori a quelle previste dalla normativa vigente: 6
punti.
Commercializzazione e trasformazione carni bovine:
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie innovative
nelle fasi successive alla macellazione e prima lavorazione di
materie prime biologiche, a denominazione d'origine riconosciuta e/o
filiere di prodotto che risultino identificate ai sensi dei Regg.
(CE) nn. 1760/2000 e 1825/2000: 6 punti.
Commercializzazione e trasformazione carni suine:
- interventi finalizzati alla valorizzazione di tagli ottenuti da
carcasse di suini prodotti nel rispetto dei disciplinari delle
denominazioni d'origine protetta non destinati a produzioni tutelate
ai sensi dei Regg. (CEE) n. 2081/92 e 2082/92: 8 punti.
COMPARTI AVICOLO ED UOVA
Commercializzazione e trasformazione carni avicole:
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie di
trasformazione per prodotti di terza, quarta e quinta gamma a maggior
contenuto di servizi aggiunti: 8 punti;
- investimenti dedicati a filiere di prodotto identificate ai sensi
del Reg. (CE) 1538/91: 4 punti.
Commercializzazione e trasformazione uova:
- investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie
volte ad una razionalizzazione del ciclo di lavorazione e/o
trasformazione ed al miglioramento qualitativo del prodotto: 6
punti.
SETTORE VITIVINICOLO
- investimenti rivolti alla concentrazione di impianti a condizione
che la nuova struttura abbia una capacita' di trasformazione
superiore alle 4.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata, se
ubicata in area svantaggiata ai sensi della direttiva (CEE) 268/75, e
alle 6.000 tonnellate/anno, se ubicata in altre aree: 8 punti;
- investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie
funzionali allo sviluppo ed al potenziamento di impianti di
imbottigliamento di capacita' superiore ai 30.000 ettolitri/anno: 6
punti;
- investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie
funzionali allo sviluppo ed al potenziamento di impianti di
imbottigliamento di capacita' inferiore ai 30.000 ettolitri/anno: 3
punti.
SETTORE CEREALICOLO
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie innovative
nella fase di lavorazione, essiccazione, conservazione del prodotto:
8 punti.
RAGGRUPPAMENTO ALTRI SETTORI (olio d'oliva, aceto balsamico, miele,
piante foraggiere, piante da fibra, sementi, prodotti di nicchia):
- investimenti dedicati ad innovazioni di processo nella fase di
produzione e/o movimentazione del prodotto finito: 8 punti;
- investimenti nel comparto sementiero finalizzati all'introduzione
di nuove tecnologie volte ad una razionalizzazione del ciclo di
lavorazione ed al miglioramento qualitativo dei prodotti: 4 punti.
Ricaduta sul tessuto economico e sociale del territorio
Per questo livello di priorita' sono previsti fino a 12 punti,
attribuiti dalla Amministrazione provinciale sul cui territorio
ricade l'impianto oggetto dell'investimento, in funzione dei seguenti
parametri e relativa ponderazione attribuita da ciascuna Provincia:
- incidenza del progetto in termini economici ed occupazionali sul
settore agricolo provinciale con particolare riferimento alla
ricaduta sui produttori agricoli di base;
- incidenza del progetto sul sistema economico complessivo della
Provincia;
- valenza territoriale, attribuibile a progetti sulla base di
specifiche peculiarita' provinciali e/o che concorrono in maniera
determinante al mantenimento del tessuto economico e sociale di
specifiche aree in cui sussistono svantaggi naturali e/o processi di
declino economico e/o situazioni di degrado socio-economico.
ALLEGATO B
Regg. (CE) 1257/99 e 445/2002. Piano regionale di sviluppo rurale
della Regione Emilia-Romagna - Avviso pubblico Misura 1.G.
"Miglioramento delle condizioni di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli"
RIFERIMENTI NORMATIVI
Piano regionale di Sviluppo Rurale (PRSR) della Regione
Emilia-Romagna 2000-2006 approvato con Decisioni della Commissione
Europea C (2000) 2153 del 20 luglio 2000 e C (2003) 2697 del 17
luglio 2003.
Misura 1.g. "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli".
PERIODO DI VALIDITA'
Il presente avviso e' a valere sulle risorse assegnate dal PRSR alla
Misura 1.g. relativamente alle annualita' 2005-2006, pari
complessivamente a 22,6 milioni di Euro, comprensivi di quota
comunitaria, nazionale e regionale.
OGGETTO DELL'INTERVENTO
La misura prevede l'erogazione di incentivi, sottoforma di contributi
in conto capitale, a fronte di investimenti in impianti
agroindustriali ubicati sul territorio della regione Emilia-Romagna.
1. BENEFICIARI
Imprese che svolgono attivita' nell'ambito della commercializzazione
e/o trasformazione dei prodotti agricoli e che sostengono l'onere
degli investimenti.
2. VOCI DI SPESA AMMESSE ED AZIONI PREVISTE
Le spese ammissibili a finanziamento comprendono:
- costruzione e ristrutturazione di beni immobili;
- acquisto di immobili;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature compresi programmi
informatici;
- spese generali, come onorari di professionisti e consulenti, studi
di fattibilita', connesse al progetto presentato fino ad un massimo
del 12% delle precedenti voci.
I progetti proposti dovranno inoltre essere riconducibili alle
seguenti tipologie di azioni:
- investimenti per la realizzazione, ristrutturazione ed
ammodernamento di stabilimenti;
- investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie
funzionali alla razionalizzazione del ciclo di lavorazione, alla
qualificazione e/o diversificazione delle produzioni, al
miglioramento degli standard di sicurezza per i lavoratori;
- investimenti per la creazione o ristrutturazione di depositi o
servizi accessori per la movimentazione delle unita' di carico, per
l'adeguamento delle strutture della logistica connessa e
l'acquisizione di attrezzature e mezzi di movimentazione interna per
il trasporto combinato. Adeguamento delle unita' di trasporto
funzionali alla movimentazione intermodale. Creazione o
ristrutturazione di linee per l'imballaggio (packaging) finalizzate
all'utilizzo delle modalita' di trasporto intermodale;
- investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla
prevenzione degli inquinamenti, al recupero e smaltimento di rifiuti
e sottoprodotti di provenienza agroindustriale;
- investimenti connessi all'introduzione di sistemi volontari di
certificazione della qualita'.
3. LIMITI E DIVIETI
Non saranno considerati ammissibili:
- gli investimenti che gia' beneficiano, al momento della concessione
dell'aiuto, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi
titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;
- gli investimenti che riguardano il livello del commercio al
dettaglio;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al
momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di
adeguamento siano scaduti (es. ambientali, di sicurezza sul lavoro,
igienico-sanitarie);
- gli investimenti relativi alle abitazioni di servizio di importo
superiore a 60.000 Euro;
- gli investimenti riguardanti beni immateriali (es. promozione dei
prodotti, marchi ecc.);
- gli investimenti realizzati prima della data di presentazione della
domanda.
Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del
progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- acquisto di terreni e relative spese;
- acquisto di beni immobili che non rappresentino una quota parte di
un progetto di sviluppo;
- acquisto di beni immobili che abbiano usufruito a qualsiasi titolo
di altri finanziamenti pubblici - previsti da normative regionali,
nazionali e comunitarie - nei dieci anni precedenti, calcolati a
partire dalla data di concessione di detti finanziamenti pubblici;
- acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
- acquisto di motrici di trasporto;
- spese per l'acquisto di immobili eccedenti il 30% della spesa
globale dell'investimento ammesso a finanziamento calcolato al netto
della voce spese generali;
- spese non iscritte a cespiti;
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con
leasing;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del
beneficiario del contributo;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per
il finanziamento dell'investimento;
- indennita' corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri,
frutti pendenti ecc.;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per
inflazione.
4. SETTORI DI INTERVENTO
Nell'ambito dei settori individuati e nel rispetto delle esclusioni
di seguito specificate, sono ammissibili solo gli investimenti
relativi alla commercializzazione ed alla trasformazione di materie
prime e di prodotti trasformati e commercializzati dal beneficiario
di esclusiva provenienza comunitaria ed inclusi nell'Allegato 1 del
Trattato di Amsterdam, esclusi i prodotti della pesca.
SETTORE ORTOFRUTTICOLO
Il sostegno e' accordato a tutti i prodotti indicati nella tabella
allegata all'articolo 1 del Reg. (CE) 2200/96 ed alle patate, con le
seguenti specifiche deroghe ed esclusioni:
a) Prodotti freschi
In deroga a quanto previsto dall'art. 37, paragrafo 3 del Reg. (CE)
1257/99, il sostegno e' accordato anche alle imprese aderenti ad una
Organizzazione di Produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (CE)
2200/96 o che svolgano esse stesse funzione di Organizzazione di
Produttori, purche' la spesa ammissibile relativa all'investimento
proposto sia superiore a 1.000.000 di Euro.
b) Prodotti trasformati
Non sono considerate trasformazioni la pulizia, il taglio, la
pelatura, l'essiccazione ed il condizionamento del prodotto in vista
della sua commercializzazione.
Nel comparto dei trasformati del pomodoro sono esclusi:
- gli investimenti riguardanti la produzione di concentrato cosi'
come definito dal Reg. (CE) 449/2001 art. 1, comma 1, lettera l).
SETTORE LATTIERO CASEARIO
Il sostegno e' accordato a tutti i prodotti del settore con le
seguenti specifiche esclusioni e deroghe:
- investimenti riguardanti: latte UHT, latte in polvere, siero e
derivati, burro e derivati con deroga per il burro biologico;
- investimenti proposti da imprese che siano prime acquirenti nei
confronti dei produttori di base, riferiti ad una capacita'
produttiva non coperta dai quantitativi di riferimento individuali
(quote) di cui i produttori di base conferenti dispongono;
- investimenti proposti da imprese che siano prime acquirenti nei
confronti dei produttori di base non iscritte all'Albo regionale
acquirenti per la gestione delle quote latte.
COMPARTI BOVINI E SUINI
Nel segmento della macellazione il sostegno e' limitato ad
investimenti, in impianti preesistenti, dedicati alla tutela
dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti per
l'ottenimento di soglie di sicurezza superiori a quelle previste
dalla normativa vigente. Detti investimenti non dovranno essere
funzionali ad un aumento di capacita' di lavorazione dell'impianto
stesso. E' esclusa la possibilita' di investire in nuovi impianti.
Nel segmento trasformazione (comprese le fasi di seconda e terza
lavorazione) sono esclusi gli investimenti finalizzati alla
surgelazione e/o allo stoccaggio di materie prime e/o prodotti finiti
non funzionali al normale ciclo produttivo.
COMPARTI AVICOLO ED UOVA
Nel comparto avicolo e' esclusa ogni forma di sostegno alla fase di
macellazione.
Nel segmento trasformazione (comprese le fasi di seconda e terza
lavorazione) sono esclusi gli investimenti finalizzati alla
surgelazione e/o allo stoccaggio di materie prime e/o prodotti finiti
non funzionali al normale ciclo produttivo.
Nel comparto uova sono ammissibili solo gli investimenti la cui
materia prima sia costituita da prodotto fresco.
SETTORE VITIVINICOLO
Nel settore vitivinicolo sono ammessi esclusivamente:
- gli investimenti finalizzati o funzionali alla produzione di vini
DOC, DOCG, IGT, VQPRG;
- gli investimenti per la produzione di succhi d'uva biologici.
SETTORE CEREALICOLO
Nel settore cereali, compreso il riso, sono ammessi solo i prodotti
ottenuti secondo le disposizioni del Reg. (CEE) 2092/91 (biologico) e
da prodotti identificati da marchi di qualita' riconosciuti ai sensi
della normativa comunitaria, per i quali e' garantito il rispetto
dell'articolo 28 del Trattato (es. Q.C. di cui alla L.R 28/99).
In questo ambito il sostegno e' accordato limitatamente agli
investimenti rivolti alle fasi di lavorazione, essiccazione e
conservazione del prodotto. Sono esclusi gli investimenti rivolti
alla fase di trasformazione e/o funzionali a prodotti trasformati.
SETTORE SEMENTIERO
Nessuna esclusione specifica.
SETTORE OLIO D'OLIVA
Nel settore sono esclusi:
- gli investimenti relativi alla estrazione e raffinazione dell'olio
di sanse;
- gli investimenti riguardanti strutture di trasformazione che non
siano ubicate nella zona di produzione della materia prima stessa.
SETTORE PIANTE FORAGGERE
Sono ammessi esclusivamente gli investimenti rivolti ad impianti di
disidratazione dell'erba medica.
SETTORE MIELE
Nessuna esclusione specifica.
SETTORE ACETO BALSAMICO
Nessuna esclusione specifica.
SETTORE PIANTE DA FIBRA
Sono ammessi solo gli investimenti in impianti per la lavorazione
della canapa.
SETTORE PRODOTTI DI NICCHIA
In questo settore rientrano tutti i prodotti per cui non sono
previste quote o soglie di produzione, che non rientrano in OCM (es.
funghi, erbe officinali, spezie, fiori recisi, conigli, latte ovino,
ecc.) e per i quali non e' prevista nessuna esclusione specifica.
Relativamente a tutti i settori ammessi a sostegno nel Programma
Operativo della Misura 1.g, le specifiche limitazioni precedentemente
individuate non verranno applicate nel caso di investimenti dedicati
al recupero e smaltimento di sottoprodotti di provenienza
agroindustriale.
5. NATURA DEGLI AIUTI E SUDDIVISIONE DEI FINANZIAMENTI
L'aiuto finanziario sara' concesso sotto forma di contributi in conto
capitale nella misura del 40% della spesa ritenuta ammissibile.
Al fine di garantire condizioni di accesso omogenee, nell'ambito dei
diversi comparti di intervento, i finanziamenti disponibili nel
periodo di validita' del presente avviso vengono destinati ai singoli
settori o raggruppamenti nella seguente misura percentuale:
- Settore Ortofrutticolo 27%
- Settore Lattiero caseario 18%
- Comparto bovini e suini 16%
- Comparto avicoli ed uova 8%
- Settore Vitivinicolo 20%
- Settore Cerealicolo 5%
- Altri settori (olio d'oliva, aceto balsamico, miele, piante
foraggere, piante da fibra, sementi, prodotti di nicchia) 6%.
6. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO
I progetti dovranno avere una dimensione finanziaria minima di
500.000 Euro con deroga a 250.000 Euro per investimenti ricadenti
nelle aree Obiettivo 2 (decisione della Commissione europea C (2000)
2327 del 27/7/2000).
I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo
relative alle spese generali.
Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il
cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti
dell'istruttoria tecnica di conformita' ai criteri precedentemente
esposti, inferiore ai valori minimi sopraindicati.
L'importo massimo di investimento ammissibile e' fissato in 2.500.000
di Euro, elevabile a 5.000.000 di Euro in caso di interventi
finalizzati alla concentrazione di impianti.
Per concentrazione di impianti si intende l'unificazione
dell'attivita' svolta in piu' stabilimenti in un'unica struttura, che
puo' essere costruita ex novo o derivare dal potenziamento di un
impianto preesistente, con relativa concentrazione delle produzioni
precedentemente trattate e dismissione dello stabilimento/i
precedentemente utilizzato/i.
Per dismissione di uno stabilimento si intende il non utilizzo a fini
produttivi o la riconversione in funzione di attivita' diverse da
quella originaria.
data peraltro facolta' alle imprese richiedenti di presentare
progetti superiori ai suddetti importi. In questo caso il contributo
massimo concedibile verra' calcolato nel rispetto dei suddetti limiti
massimi di spesa.
ammessa la presentazione di un unico progetto da parte della medesima
impresa, riguardante uno o piu' stabilimenti.
Tale prescrizione costituisce limite ai fini dell'accesso ai benefici
di cui al presente avviso pubblico. E' data peraltro facolta' alle
imprese interessate di presentare ulteriori progetti esclusivamente
in funzione dell'istruttoria di conformita' e coerenza necessaria per
usufruire delle agevolazioni sotto forma di credito d'imposta ex
articolo 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive
modifiche ed integrazioni.
Le domande presentate ai soli fini dell'ottenimento del suddetto
parere di conformita' dovranno essere redatte sull'apposito modello
di cui all'Allegato 6.
7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
Ai fini dell'accesso al sostegno previsto i soggetti gia' definiti al
punto 1. dovranno rispettare le seguenti condizioni:
a) garantire una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di
prodotti agricoli di base ai vantaggi economici che derivano
dall'investimento, sia in termini di certezza di collocazione del
prodotto nel medio periodo che in termini di certezza di
remunerazione del prodotto stesso;
b) dimostrare di essere in regola con le normative vigenti in materia
ambientale, benessere degli animali, sicurezza sul lavoro i cui
eventuali termini di adeguamento siano scaduti alla data di
pubblicazione del presente avviso;
c) proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente
avviso;
d) dimostrare la fattibilita' del progetto sotto l'aspetto
tecnico-logistico;
e) dimostrare la fattibilita' del progetto sotto l'aspetto
finanziario.
Il possesso dei predetti requisiti dovra' essere comprovato, con
riferimento a ciascuno di essi, attraverso:
a) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali
gia' in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli, che coprano
almeno il 51% del prodotto/prodotti (materia prima) cui
l'investimento e' dedicato, comprovabili attraverso: - contratti, con
valenza giuridica, stipulati con produttori agricoli singoli o
associati in grado di dimostrare un vantaggio poliennale (almeno
triennale) per i produttori stessi a decorrere dal momento in cui il
beneficiario avra' realizzato l'iniziativa; - contratti, con valenza
giuridica, stipulati con altre imprese di raccolta e/o trasformazione
che identifichino i produttori di base e dimostrino un vantaggio
poliennale (almeno triennale) per i produttori stessi a decorrere dal
momento in cui il beneficiario avra' realizzato l'iniziativa; -
statuto o regolamento che definisca i rapporti di conferimento da
parte dei soci e dichiarazione del legale rappresentate sul
quantitativo del prodotto conferito dai soci stessi rispetto al
totale delle materie prime cui l'investimento e' rivolto. Nel caso di
soggetti che siano anche produttori agricoli, dovra' inoltre essere
dimostrato che almeno il 60% della materia prima lavorata sia di
provenienza extra-aziendale.
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a firma del
legale rappresentante attestante il rispetto delle normative di cui
all'Allegato 1 al presente avviso, con esplicita indicazione delle
eventuali esclusioni o deroghe;
c) specifica relazione di progetto e relativi allegati tecnici;
d) concessione edilizia o documento rilasciato dal Comune comprovante
l'edificabilita' dei mappali su cui insistera' l'investimento. Nel
caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano
subordinate a denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22
del DPR n. 380 del 6 giugno 2001, specifica dichiarazione in merito
rilasciata dal tecnico progettista. Nel caso di investimenti rivolti
esclusivamente all'acquisizione di impianti, macchinari ed
attrezzature, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a
firma del legale rappresentante attestante l'attuale disponibilita'
dell'immobile cui sono destinati;
e) dichiarazione del legale rappresentante attestante le modalita' di
reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a
carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche
dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso
sia previsto il ricorso a mutui o prestiti.
La concessione del contributo sara' inoltre subordinata alla
dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di
condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento
dell'attivita' di impresa sulla base di criteri di economicita'. Tali
condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di
apposita dichiarazione rilasciata in alternativa da:
- societa' di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di
bilanci certificati;
- presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli
organi societari;
- revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti
casi.
La dichiarazione dovra' attestare:
a) che l'impresa non e' in stato di insolvenza ne' sottoposta a
procedure concorsuali;
b) che l'impresa non e' oggetto di situazioni economiche e/o
finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a
breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
c) che l'impresa svolge normalmente l'attivita' aziendale sulla base
di criteri di economicita', adempiendo regolarmente alle proprie
obbligazioni;
d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che
possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
e) che eventuali societa' controllanti e/o controllate rispondono ai
requisiti di cui ai precedenti punti.
8. CRITERI DI PRIORITA'
I progetti che rientrano nei settori e nelle tipologie di intervento
precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfano i
requisiti di cui al punto 7. del presente avviso pubblico, verranno
ordinati utilizzando i seguenti criteri ed i relativi punteggi a loro
attribuiti.
a) Requisiti oggettivi posseduti dall'impresa richiedente,
quantificano il livello di eccellenza garantito dalla realta'
produttiva, determinati in base al possesso dei seguenti requisiti:
a.1) produzioni biologiche ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91 e
successive modifiche ed integrazioni: fino a 5 punti nel caso del
100% di produzioni biologiche (0,1 punto per ogni 2 punti
percentuali).
Il calcolo e' riferito alla somma dei quantitativi dei prodotti
finiti cui l'investimento e' dedicato, rapportato ai quantitativi dei
medesimi prodotti finiti certificati biologici.
I suddetti dati debbono riferirsi alle produzioni ottenute nel corso
dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso.
Nei settori ortofrutticolo e cerealicolo e per i progetti
riconducibili al comparto "latte alimentare e latticini freschi" e'
data facolta', in alternativa alla metodologia precedentemente
esposta e su esplicita richiesta del soggetto proponente, di ottenere
l'attribuzione del punteggio utilizzando come parametro di
riferimento il quantitativo in valore assoluto di prodotti finiti
certificati biologici lavorati o trasformati nel corso dell'ultimo
esercizio finanziario approvato/chiuso, in base alla seguente
ponderazione:
Settore ortofrutticolo:
- 2 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 1.500 e fino a
3.000 tonnellate;
- 3 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 e fino a
7.000 tonnellate;
- 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 7.000 e fino a
15.000 tonnellate;
- 5 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 15.000
tonnellate.
Settore cerealicolo:
- 2 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 1.500 e fino a
3.000 tonnellate;
- 3 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 e fino a
5.000 tonnellate;
- 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 7.000 e fino a
9.000 tonnellate;
- 5 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 9.000
tonnellate.
Comparto latte alimentare e latticini freschi:
- 2 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 100 e fino a
500 tonnellate;
- 3 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 500 e fino a
1.000 tonnellate;
- 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 1.000 e fino a
3.000 tonnellate;
- 5 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 3.000
tonnellate.
Per i progetti rivolti ai macelli di carne suina, su esplicita
richiesta del soggetto proponente, il punteggio puo' essere
attribuito utilizzando come parametro di riferimento il numero di
suini certificati biologici macellati nel corso dell'ultimo esercizio
finanziario approvato/chiuso, in base alla seguente ponderazione:
- 2 punti per un numero di suini biologici macellati in un anno
compresi fra 5.000 capi e fino a 20.000 capi;
- 3 punti per un numero di suini biologici macellati in un anno
superiori a 20.000 capi e fino a 45.000 capi;
- 4 punti per un numero di suini biologici macellati in un anno
superiori a 45.000 capi e fino a 60.000 capi;
- 5 punti per un numero di suini biologici macellati in un anno
superiori a 60.000 capi.
a.2) prodotti a Denominazione di Origine riconosciuta ai sensi dei
Regg. (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 e della Legge 10 febbraio 1992, n.
164 sulla denominazione dei vini: fino a 5 punti nel caso del 100% di
produzioni a denominazione d'origine riconosciuta (0,1 punto per ogni
2 punti percentuali).
Il calcolo e' riferito alla somma dei quantitativi dei prodotti
finiti cui l'investimento e' dedicato, rapportato ai quantitativi dei
medesimi prodotti finiti a denominazione d'origine riconosciuta. I
suddetti dati debbono intendersi riferiti alle produzioni ottenute
nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso.
Riguardo ai macelli di carne suina il punteggio viene calcolato
rapportando il numero di suini interi in ingresso al numero di suini
interi in ingresso certificati ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92.
a.3) prodotti identificati da marchi riconosciuti in sede comunitaria
es. produzione integrata di cui alla L.R. 28/99 (Q.C): fino a 3 punti
nel caso del 100% di prodotti finiti cui l'investimento e' rivolto
identificati da marchi di qualita' (0,3 punti per ogni 10 punti
percentuali).
Il calcolo e' riferito alla somma dei quantitativi dei prodotti
finiti cui l'investimento e' dedicato, rapportato ai quantitativi dei
medesimi prodotti finiti identificati da marchi.
I suddetti dati debbono intendersi riferiti ai prodotti lavorati o
trasformati nel corso dell'ultimo esercizio finanziario
approvato/chiuso.I punteggi relativi ai criteri di cui ai precedenti
punti a.2) ed a.3) non sono cumulabili in riferimento ai medesimi
quantitativi di prodotti finiti.
a.4) Sistema di controllo e pagamento secondo qualita' (solo per i
progetti del settore lattiero caseario proposti da soggetti che siano
primi acquirenti rispetto ai produttori di base): 3 punti.
Il punteggio viene attribuito nel caso in cui il conferimento della
materia prima latte sia regolata, in riferimento alla totalita' del
prodotto trattato, da sistemi di controllo e pagamento secondo
qualita'. Il dato deve intendersi riferito al quantitativo di materia
prima lavorato nel corso dell'ultimo esercizio finanziario
approvato/chiuso.
a.5) certificazione secondo le normative UNI EN ISO 9000: 1 punto.
Sono valutate solo le certificazioni relative all'impianto in cui
viene effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore alla
presentazione della domanda di aiuto;
a.6) adesione volontaria dell'impresa a sistemi di gestione
ambientale (norma UNI EN ISO 14001): 3 punti. Sono valutate solo le
certificazioni relative all'impianto in cui viene effettuato
l'investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione
della domanda di aiuto;
a.7) adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di
ecogestione e audit di cui al Reg. CE 761/01 (EMAS): 5 punti. Sono
valutate solo le certificazioni relative all'impianto in cui viene
effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore alla
presentazione della domanda di aiuto;
a.8) certificazione di bilancio: fino a 3 punti (1 punto nel caso di
bilancio certificato riferito all'ultimo esercizio finanziario
approvato, ulteriori 0,5 punti per ciascun esercizio finanziario
immediatamente precedente certificato);
a.9) vantaggi per l'occupazione comprovati da accordi siglati con le
parti sociali: 2 punti.
Il punteggio viene attribuito in presenza di specifici accordi che
dimostrino un vantaggio per i lavoratori legato alla realizzazione
del progetto presentato.
a.10) impegni e/o vincoli contrattuali gia' in essere, fra l'impresa
ed i produttori agricoli che coprano quote superiori al 51% del
prodotto/prodotti (materia prima) cui l'investimento e' dedicato:
fino a 7 punti nel caso in cui il 100% della materia prima soddisfi
la precedente condizione. Viene valutata ai fini dell'attribuzione
del punteggio la quota eccedente il 51%, fissato come requisito di
accesso, con la seguente scansione: 51-60% 1 punto, >>60-70% 2 punti,
>>70-80% 3 punti, >>80-90% 5 punti, >>90-100% 7 punti.
b) caratteristiche intrinseche del progetto: quantificano i punti di
forza dell'investimento proposto.
b.1) innovazione tecnologica:
- 4 punti per progetti in cui la percentuale di investimenti
finalizzata all'acquisto di specifici macchinari, impianti,
attrezzature di lavorazione/trasformazione sia compresa fra il 70% e
il 90% del costo totale al netto della voce spese generali;
- 8 punti per progetti in cui la percentuale di investimenti
finalizzata all'acquisto di specifici macchinari, impianti,
attrezzature di lavorazione/trasformazione sia superiore al 90% del
costo totale al netto della voce spese generali;
b.2) diversificazione delle produzioni in funzione di prodotti
innovativi:
- 1 punto attribuibile a progetti in cui e' prevista una
riconversione fra il 10% ed il 20% della produzione post progetto,
rispetto alla situazione di partenza;
- 2 punti attribuibili a progetti in cui e' prevista una
riconversione superiore al 20% e fino al 30% della produzione post
progetto, rispetto alla situazione di partenza;
- 3 punti attribuibili a progetti in cui e' prevista una
riconversione superiore al 30% e fino al 40% della produzione post
progetto rispetto alla situazione di partenza;
- 4 punti attribuibili a progetti in cui e' prevista una
riconversione superiore al 40% della produzione post progetto
rispetto alla situazione di partenza;b.3) investimenti che prevedono
azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione
degli inquinamenti in funzione dell'ottenimento di soglie di
sicurezza superiori a quelle previste dalla normativa vigente: 2
punti, attribuibili a progetti che prevedono investimenti finalizzati
al suddetto obiettivo;
b.4) investimenti che prevedono azioni finalizzate al raggiungimento
di garanzie igieniche e/o sanitarie superiori a quelle previste dalla
normativa vigente, compresa l'adozione di sistemi volontari di
rintracciabilita' conformi alla norma UNI 10939: 4 punti,
attribuibili a progetti che prevedono investimenti finalizzati ad uno
o piu' dei suddetti obiettivi;
b.5) investimenti che prevedono azioni finalizzate al recupero ed
allo smaltimento di sottoprodotti di provenienza agroindustriale: 2
punti, attribuibili a progetti che prevedono investimenti finalizzati
al suddetto obiettivo;
b.6) progetti dedicati a categorie di investimenti prioritarie: fino
a 8 punti, attribuibili a progetti in cui la percentuale di
investimenti finalizzata alla specifica categoria di opere sia
superiore al 60% del costo totale al netto della voce spese
generali.
In relazione ai differenti settori o sottosettori sono state
individuate le seguenti tipologie d'investimento prioritarie ed i
relativi punteggi:
SETTORE ORTOFRUTTICOLO
Sottosettore prodotti freschi:
- investimenti rivolti alla concentrazione di impianti a condizione
che la nuova struttura abbia una capacita' superiore a 10.000
tonnellate/anno di capacita' lavorativa e/o 7.000 tonnellate di
prodotto conferito: 8 punti;
- investimenti dedicati all'adozione di tecnologie innovative nelle
fasi di condizionamento e conservazione del prodotto: 6 punti;
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie di lavorazione
e confezionamento funzionali alla commercializzazione di prodotti
innovativi: 3 punti.
Comparto patate e prodotti derivati:
- interventi di razionalizzazione, potenziamento innovazione
tecnologica finalizzati alla qualificazione e diversificazione della
produzione in funzione di prodotti innovativi: 8 punti.
SETTORE LATTIERO CASEARIO
Sottosettore formaggi stagionati a denominazione d'origine protetta
(Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone):
- investimenti rivolti all'adeguamento e alla razionalizzazione della
fase di cottura del prodotto: 8 punti;
- investimenti in tecnologie finalizzate al confezionamento del
prodotto finito in impianti ubicati in zona di produzione: 6 punti;
- investimenti rivolti alla concentrazione d'impianti a condizione
che la nuova struttura abbia una capacita' di lavorazione superiore
alle 3.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata, se ubicata in
area svantaggiata ai sensi della direttiva CEE 268/75, e di 5.000
tonnellate/anno di materia prima lavorata, se ubicata in altre aree:
4 punti;
- investimenti rivolti alla razionalizzazione e all'ampliamento della
fase di stagionatura: 2 punti.
Sottosettore latte alimentare e latticini freschi:
- investimenti per l'introduzione di tecnologie produttive
finalizzate alla diversificazione, innovazione e qualificazione dei
prodotti finali: 6 punti.
COMPARTI BOVINO E SUINO
Macellazione:
- investimenti dedicati alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione
degli inquinamenti in funzione dell'ottenimento di soglie di
sicurezza superiori a quelle previste dalla normativa vigente: 6
punti.
Commercializzazione e trasformazione carni bovine:
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie innovative
nelle fasi successive alla macellazione e prima lavorazione di
materie prime biologiche, a denominazione d'origine riconosciuta e/o
filiere di prodotto che risultino identificate ai sensi dei Regg.
(CE) nn. 1760/2000 e 1825/2000: 6 punti.
Commercializzazione e trasformazione carni suine:
- interventi finalizzati alla valorizzazione di tagli ottenuti da
carcasse di suini prodotti nel rispetto dei disciplinari delle
denominazioni d'origine protetta non destinati a produzioni tutelate
ai sensi dei Regg. (CEE) n. 2081/92 e 2082/92: 8 punti.
COMPARTI AVICOLO ED UOVA
Commercializzazione e trasformazione carni avicole:
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie di
trasformazione per prodotti di terza, quarta e quinta gamma a maggior
contenuto di servizi aggiunti: 8 punti;
- investimenti dedicati a filiere di prodotto identificate ai sensi
del Reg. (CE) 1538/91: 4 punti.
Commercializzazione e trasformazione uova:
- investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie volte
ad una razionalizzazione del ciclo di lavorazione e/o trasformazione
ed al miglioramento qualitativo del prodotto: 6 punti.
SETTORE VITIVINICOLO
- investimenti rivolti alla concentrazione di impianti a condizione
che la nuova struttura abbia una capacita' di trasformazione
superiore alle 4.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata, se
ubicata in area svantaggiata ai sensi della direttiva (CEE) 268/75, e
alle 6.000 tonnellate/anno, se ubicata in altre aree: 8 punti;
- investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie
funzionali allo sviluppo ed al potenziamento di impianti di
imbottigliamento di capacita' superiore ai 30.000 ettolitri/anno: 6
punti;
- investimenti finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie
funzionali allo sviluppo ed al potenziamento di impianti di
imbottigliamento di capacita' inferiore ai 30.000 ettolitri/anno: 3
punti.
SETTORE CEREALICOLO
- investimenti dedicati all'introduzione di tecnologie innovative
nella fase di lavorazione, essiccazione, conservazione del prodotto:
8 punti.
RAGGRUPPAMENTO ALTRI SETTORI (olio d'oliva, aceto balsamico, miele,
piante foraggiere, piante da fibra, sementi, prodotti di nicchia):
- investimenti dedicati ad innovazioni di processo nella fase di
produzione e/o movimentazione del prodotto finito: 8 punti;
- investimenti nel comparto sementiero finalizzati all'introduzione
di nuove tecnologie volte ad una razionalizzazione del ciclo di
lavorazione ed al miglioramento qualitativo dei prodotti: 4 punti.
c) Ricaduta sul tessuto economico e sociale del territorio
Questo punteggio e' attribuito dall'Amministrazione provinciale sul
cui territorio ricade l'impianto oggetto d'investimento. I progetti
rivolti a piu' stabilimenti ubicati in aree provinciali diverse
saranno considerati di competenza della Amministrazione provinciale
su cui ricade la maggiore quota di investimenti. Per questo livello
di priorita' sono previsti fino a 12 punti in funzione dei seguenti
parametri e della specifica ponderazione attribuita da ciascuna
Provincia:
- incidenza del progetto in termini economici ed occupazionali sul
settore agricolo provinciale con particolare riferimento alla
ricaduta sui produttori agricoli di base;
- incidenza del progetto sul sistema economico complessivo
provinciale;
- valenza territoriale, attribuibile a progetti sulla base delle
specifiche peculiarita' del proprio territorio e/o che concorrono in
maniera determinante al mantenimento del tessuto economico e sociale
di specifiche aree in cui sussistono svantaggi naturali e/o processi
di declino economico e/o situazioni di degrado socio-economico.
L'ordine intersettoriale dei progetti, risultante dall'utilizzo dei
precedenti criteri e relativa ponderazione, dovra' essere convertito
in una graduatoria finale articolata nelle seguenti fasce di
punteggio:
fascia A: 12 punti;
fascia B: 10 punti;
fascia C: 8 punti;
fascia D: 6 punti;
fascia E: 4 punti;
fascia F: 2 punti.
A ciascuna fascia dovra' essere ricondotto 1/6 del totale dei
progetti trasmessi alla singola Provincia, con arrotondamento
all'unita' superiore da effettuarsi a partire dalla fascia A.
Entro il 16 gennaio 2004, le Amministrazioni provinciali devono
assumere un motivato atto formale in cui individuano:
- i pesi attribuiti a ciascuno dei criteri precedentemente esposti;
- la metodologia adottata per convertire l'ordinamento dei progetti,
ottenuta in base alla precedente ponderazione, nelle fasce di
punteggio sopra indicate.
Il suddetto atto dovra' essere trasmesso all'Amministrazione
regionale e reso disponibile a tutti i soggetti che ne richiedano
l'acquisizione.
Ai fini della formulazione delle singole graduatorie finali i
progetti che abbiano ottenuto analoga valutazione, in funzione
dell'applicazione delle classi di punteggio di cui ai precedenti
punti a), b), c), verranno ordinati in base alle seguenti priorita'
progressive:
- alle iniziative rivolte a stabilimenti ubicati in area Obiettivo
2;
- alle iniziative promosse da soggetti che non abbiano beneficiato di
finanziamenti ai sensi della deliberazione regionale n. 107 del 28
gennaio 2002 e/o ai sensi della determinazione del Responsabile del
Servizio Aiuti alle imprese n. 9760 del 7 agosto 2003;
- alle iniziative dedicate a maggiori volumi di prodotto agricolo di
base;
- alle iniziative dedicate a produzioni biologiche ai sensi del Reg.
(CE) 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- alle iniziative dedicate a produzioni a Denominazione d'Origine
riconosciuta ai sensi dei Regg. (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92;
- alle iniziative per le quali sono previsti investimenti riguardanti
esclusivamente impianti, macchinari ed attrezzature, fatta salva la
voce spese generali;
- alle iniziative per le quali e' maggiore l'incidenza dei costi di
investimento per impianti, macchinari ed attrezzature in termini
percentuali calcolati al netto della voce spese generali.
In caso di ulteriore parita' precederanno gli investimenti con
maggiore importo di spesa ammissibile.
Ulteriori specificazioni sul calcolo dei parametri utilizzati
nell'attribuzione dei punteggi e sulla documentazione che l'impresa
deve produrre ai fini dell'accesso alle specifiche priorita' sono
contenuti nell'Allegato 2 del presente avviso pubblico.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Responsabile della Posizione organizzativa "Attuazione interventi
agroindustriali" dr. Claudia Orlandini - Servizio Aiuti alle imprese
- Direzione generale Agricoltura - Regione Emilia-Romagna, Viale
Silvani n. 6 - 40122 Bologna.
10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di contributo e la relativa documentazione richiesta
devono essere presentate direttamente, o inviate con raccomandata con
avviso di ricevimento, alla Direzione generale Agricoltura della
Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle imprese - Viale Silvani
n. 6 - 40122 Bologna, entro il termine perentorio del 10 marzo 2004.
Le istanze presentate a mano devono pervenire al Servizio Aiuti alle
imprese entro e non oltre le ore 13 del giorno di scadenza del
presente avviso. Per le domande inviate a mezzo posta fara' fede la
data di invio, desumibile dal timbro postale.
Tali scadenze sono da ritenersi vincolanti anche per le istanze
presentate ai soli fini dell'istruttoria di merito necessaria per
usufruire delle agevolazioni sotto forma di credito d'imposta ex
articolo 8 della Legge 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse ai
fini del presente avviso.
Le domande devono essere redatte sull'apposito modello (Allegato 3 al
presente avviso) e devono essere corredate della seguente
documentazione in unica copia, ove non altrimenti specificato:
1) schede di misura relative agli aspetti anagrafici, finanziari,
progettuali e di monitoraggio dell'investimento in due copie
(Allegati 4/A, 4/B, 4/C);
2) delibera del Consiglio d'amministrazione riguardante: -
l'approvazione del progetto definitivo, la delega al legale
rappresentante a presentare domanda e a rilasciare quietanza del
contributo; - l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di
finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista
destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e
per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a
contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente
documentata, cosi' come stabilito dall'art. 19 della L.R. 30 maggio
1997, n. 15. Nel caso di imprese la cui forma giuridica non preveda
la presenza di tale organo occorre presentare dichiarazione a firma
del legale rappresentante riguardante: - l'assunzione in modo pieno e
incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non
distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli
immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le
attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione
dei beni idoneamente documentata, cosi' come stabilito dall'art. 19
della L.R. 30 maggio 1997, n. 15;
3) bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale, completo delle
relazioni di corredo; per le imprese individuali e le societa' di
persone e' necessario allegare anche copia della denuncia dei
redditi. Nel caso di imprese di recente costituzione che non
dispongano ancora di bilancio approvato dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' a firma del legale rappresentante attestante
tale condizione;
4) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura competente, attestante che a carico
dell'impresa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento,
liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o
amministrazione controllata;
5) dichiarazione del legale rappresentante attestante le modalita' di
reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a
carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche
dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito nel caso
sia previsto il ricorso a mutui o prestiti;
6) documentazione comprovante il titolo di possesso dell'area e/o
dell'immobile su cui insiste l'investimento (da produrre anche nel
caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti
macchinari ed attrezzature);
7) progetto definitivo composto di: relazione tecnica descrittiva
dell'investimento che si intende realizzare, computo metrico
estimativo analitico, disegni, lay-out e preventivi. Tale progetto,
dovra' essere elaborato secondo le indicazioni che seguono: - per le
spese relative alle sistemazioni esterne ed alle opere edili e affini
propriamente dette (entrambe a misura), si dovra' applicare il
prezzario regionale per opere ed interventi in Agricoltura - edizione
2002 - approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n.
37 del 20 gennaio 2003 e consultabile sul sito - www.
regione.emilia-romagna.it per le voci non contemplate dovra' essere
utilizzato il Prezzario ufficiale di riferimento per le opere edili
del Ministero dei Lavori pubblici - Provveditorato alle opere
pubbliche per l'Emilia-Romagna - in vigore alla data di presentazione
della domanda. Le singole voci dovranno essere contraddistinte dal
numero d'ordine del prezzario applicato. In subordine alle precedenti
alternative dovra' essere fornita una specifica analisi del prezzo
applicato; - tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e
gli impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc., rispondenti alla
documentazione da fornire o gia' fornita al Comune competente per
ottenere il rilascio dei necessari permessi urbanistici. Nel caso di
progetti che prevedano opere di ristrutturazione e' necessario
allegare anche i disegni quotati che riproducano la situazione prima
dell'intervento; - opere a preventivo (opere edili ed affini
complementari, strutture prefabbricate, impianti idrico-sanitario,
elettrico, macchinari, attrezzature ed impianti specifici): il
calcolo della spesa dovra' essere fatto sulla base d'offerta
contenuta nei preventivi di almeno tre ditte. Occorre inoltre
predisporre apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione del
preventivo scelto e della motivazione della scelta, firmato dal
legale rappresentante ed asseverato da professionista/i di provata
esperienza (Allegato 7); - l'acquisto di beni immobili dovra' essere
supportato da: perizia giurata recante la suddivisione del valore
dell'immobile e del terreno su cui insiste lo stabilimento; promessa
di vendita rilasciata dal venditore, in cui siano definiti i tempi
d'acquisto; dichiarazione del venditore che l'immobile non ha
beneficiato di finanziamenti pubblici nei dieci anni precedenti alla
presentazione della domanda di finanziamento; spese generali: non
dovranno superare il 12% complessivo del costo di realizzazione
dell'iniziativa prevista risultante dalle precedenti voci;
concessione edilizia o documento rilasciato dal Comune comprovante
l'edificabilita' dei mappali su cui insistera' l'investimento (es.
certificato d'uso ai sensi della L.R. 33/90). Nel caso di
investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate a
denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 380
del 6 giugno 2001, specifica dichiarazione in merito rilasciata dal
tecnico progettista. Nel caso di investimenti rivolti esclusivamente
alla acquisizione di impianti, macchinari ed attrezzature:
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a firma del legale
rappresentante circa l'attuale disponibilita' dell'immobile cui sono
destinate;
8) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a firma del
legale rappresentante relativa al rispetto delle normative di cui
all'allegato 1 al presente Avviso con esplicita indicazione delle
eventuali esclusioni o deroghe;
9) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali
gia' in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli, che coprano
almeno il 51% del prodotto/prodotti (materia prima) cui
l'investimento e' dedicato comprovabili attraverso (Allegato 5): -
contratti, con valenza giuridica, stipulati con produttori agricoli
singoli o associati in grado di dimostrare un vantaggio poliennale
(almeno triennale) per i produttori stessi a decorrere dal momento in
cui il beneficiario avra' realizzato l'iniziativa; - contratti, con
valenza giuridica, stipulati con altre imprese di raccolta e/o
trasformazione che identifichino i produttori di base e dimostrino un
vantaggio poliennale (almeno triennale) per i produttori stessi a
decorrere dal momento in cui il beneficiario avra' realizzato
l'iniziativa; - statuto o regolamento che definisca i rapporti di
conferimento da parte dei soci e dichiarazione del legale
rappresentate sul quantitativo del prodotto conferito dai soci stessi
rispetto al totale delle materie prime cui l'investimento e'
rivolto.
Nel caso di soggetti che siano anche produttori agricoli dovra'
inoltre essere dimostrato che almeno il 60% della materia prima
lavorata sia di provenienza extra-aziendale.
Nel caso in cui uno o piu' documenti richiesti siano gia' in possesso
della Direzione generale Agricoltura, il richiedente potra' ometterne
la presentazione allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma
del legale rappresentante, in cui e' fatto specifico riferimento
alla/e domanda/e cui detti documenti risultano allegati.
inoltre facolta' del richiedente di avvalersi di quanto previsto dal
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamenti in materia di documentazione
amministrativa".
I soggetti che propongono investimenti nel sottosettore
ortofrutticolo-prodotti freschi dovranno produrre in alternativa una
delle seguenti specifiche dichiarazioni, a firma del legale
rappresentante, attestante:
- che l'impresa aderisce ad una Organizzazione di Produttori (O.P.)
riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) 2200/96 (specificando quale) e
che l'investimento proposto e' coerente con gli obiettivi e le azioni
previste nel Programma Operativo presentato dall'Organizzazione di
appartenenza. Detta dichiarazione deve essere controfirmata dal
legale rappresentante dell'OP;
- che l'impresa svolge essa stessa funzione di Organizzazione di
Produttori;
- che l'impresa non aderisce a nessuna Organizzazione di Produttori
riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) 2200/96 e che non svolge essa
stessa funzione di Organizzazione di Produttori.
I soggetti che propongono investimenti nel settore lattiero caseario
e siano primi acquirenti nei confronti dei produttori di base
dovranno produrre specifiche dichiarazioni, a firma del legale
rappresentante, attestanti:
- che l'impresa risulta iscritta all'Albo regionale acquirenti per la
gestione delle quote latte con l'indicazione specifica della Regione,
del numero di iscrizione e della data di riconoscimento;
- che l'investimento proposto e' rivolto a materia prima coperta da
quantitativi di riferimento individuali (quote) di cui i produttori
di base conferenti dispongono, eventualmente anche a titolo di
affitto in corso di campagna, con allegato l'elenco dei produttori
conferenti e relativi quantitativi.
I soggetti che propongono investimenti nel settore lattiero caseario
e non siano primi acquirenti nei confronti dei produttori di base
dovranno produrre specifica dichiarazione, a firma del legale
rappresentante, attestante tale condizione.
I soggetti che propongono investimenti nel settore vitivinicolo
dovranno produrre specifica dichiarazione, a firma del legale
rappresentante, attestante:
- che il progetto proposto e' dedicato esclusivamente alla produzione
e/o commercializzazione di vini DOC, DOCG, IGT, VQRPG con specificati
i rispettivi quantitativi.
I soggetti che propongono investimenti nel settore cerealicolo
dovranno produrre specifica dichiarazione, a firma del legale
rappresentante, attestante:
- che il progetto proposto e' dedicato esclusivamente a materie prime
ottenute secondo le disposizioni del Reg. (CEE) 2092/91 (biologico)
e/o a materie prime identificate da marchi di qualita' riconosciuti
ai sensi della normativa comunitaria (es. Q.C. di cui alla L.R.
28/99) con specificati i rispettivi quantitativi.
Dovra' inoltre essere presentata la documentazione necessaria ai fini
dell'eventuale attribuzione dei punteggi di priorita' di cui al
precedente punto 8. "Criteri di priorita'" per il quale si rimanda
all'Allegato 2 del presente avviso pubblico.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di richiedere formalmente
eventuale documentazione necessaria ai fini della verifica
dell'ammissibilita' delle istanze. In tale ipotesi le integrazioni
dovranno essere prodotte entro quindici giorni, calcolati dalla data
di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla
possibilita' di accedere agli aiuti oggetto del presente avviso
pubblico.
Non e' ammesso produrre o perfezionare documentazione finalizzata
all'attribuzione dei punteggi di priorita' di cui al precedente punto
8., successivamente alla data di presentazione della domanda.
La Regione effettuera' controlli sulla corrispondenza al vero di
quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione
prodotta a supporto delle domande su un campione di almeno il 5%
delle stesse.
11. MODALITA' E TEMPI DELL'ISTRUTTORIA
Entro il 15 settembre 2004 le domande pervenute saranno istruite ed
esaminate da un apposito Gruppo di Valutazione, nominato con atto
formale del Direttore generale Agricoltura, che provvedera'
preliminarmente a proporre le eventuali esclusioni ed in seguito ad
attribuire i punteggi di merito di cui ai punti 8.a) ed 8.b),
avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico del Servizio Aiuti
alle imprese.
Contemporaneamente copia dei progetti ritenuti ammissibili sara'
trasmessa alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio,
che, entro sessanta giorni calcolati dalla data di ricevimento dei
progetti, provvederanno alla valutazione di merito di cui al punto
8.c) ed alla trasmissione delle risultanze, previa assunzione di
motivato atto formale, alla Direzione generale Agricoltura.
A conclusione delle precedenti fasi, il Gruppo di Valutazione
formulera' una proposta di graduatoria dei progetti ritenuti
ammissibili per ciascun settore.
Entro il 15 ottobre 2004 il Dirigente competente provvedera'
all'approvazione delle graduatorie degli interventi ammessi, alla
definizione del relativo importo massimo di spesa ammissibile nonche'
dell'ammontare massimo del contributo concedibile. Nel medesimo atto
verranno indicate le domande escluse e le relative motivazioni.
12. UTILIZZO DELLE GRADUATORIE E MODALITA' DI CONCESSIONE ED
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO
I progetti inseriti nelle graduatorie settoriali di merito verranno
finanziati nell'ordine delle graduatorie stesse fino ad esaurimento
delle risorse per ciascuna disponibili.
Le eventuali economie derivanti da revoche effettuate da parte della
Regione Emilia-Romagna, o da rinunce dei beneficiari verranno
utilizzate nell'ambito delle singole graduatorie settoriali in cui si
sono verificate.
Qualora nell'ambito delle singole graduatorie settoriali si rendano
disponibili finanziamenti residui derivanti da:
- graduatoria che non copra tutte le risorse ad essa assegnate;
- residue disponibilita' che non coprano almeno il 50% del fabbisogno
finanziario dell'ultima iniziativa collocata in posizione utile
nell'ambito della graduatoria;
dette risorse saranno destinate al settore dei cereali ed in
subordine alla graduatoria del settore avente il maggior numero di
domande non soddisfatte, calcolate in termini di investimento
complessivo.
Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente ai fini
dell'accesso agli aiuti verranno invitate ad integrare la domanda con
la seguente documentazione:
1) concessione edilizia (se necessaria e non presentata all'atto
della domanda);
2) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura competente, attestante che a carico
dell'impresa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento,
liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato,
amministrazione controllata. Tale certificato deve essere emesso
dalla CCIAA utilizzando il sistema informativo della Prefettura di
Roma (dicitura antimafia);
3) dichiarazione rilasciata in alternativa da: - societa' di
revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci
certificati; - Presidente del Collegio sindacale, se presente
nell'ambito degli organi societari; - revisore contabile iscritto
all'apposito registro, nei rimanenti casi. La dichiarazione dovra'
attestare: a) che l'impresa non e' in stato di insolvenza, ne'
sottoposta a procedure concorsuali; b) che l'impresa non e' oggetto
di situazioni economico/finanziarie che potrebbero, a parere del
certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al
precedente punto a); c) che l'impresa svolge normalmente l'attivita'
aziendale sulla base di criteri di economicita', adempiendo
regolarmente le proprie obbligazioni; d) che l'impresa non ha
prestato garanzie a favore di terzi che ne possano pregiudicare il
regolare funzionamento; e) che eventuali societa' controllanti,
controllate rispondano ai requisiti dei punti precedenti;
4) certificazione rilasciata dall'Organismo di Controllo autorizzato
comprovante il possesso dei titoli di priorita' di cui ai punti 8.a.1
e 8.a.2 se siano stati dichiarati al momento della presentazione
della domanda.
La suddetta documentazione dovra' essere prodotta entro sessanta
giorni calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta.
In caso di mancato rispetto del suddetto termine l'impresa
beneficiaria decadra' dalla possibilita' di accedere ai benefici
previsti.
La documentazione prodotta sara' sottoposta all'esame del Gruppo di
Valutazione per confermare la sussistenza dei requisiti e delle
caratteristiche che hanno determinato il punteggio di merito
attribuito in sede di esame preliminare, ovvero per ridefinire tale
punteggio e la conseguente posizione in graduatoria.
Successivamente il Dirigente competente provvedera', con propri atti
formali, all'approvazione in via definitiva della spesa ammessa, alla
concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti, alla
fissazione delle prescrizioni tecniche relative alla regolare
esecuzione del progetto. Pertanto, esclusivamente ai suddetti atti
dirigenziali, viene riconosciuta la natura formale e sostanziale di
provvedimenti concessori a favore dei soggetti beneficiari.
L'erogazione del contributo, da parte dell'Agenzia regionale
Erogazioni Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), potra' avvenire,
successivamente all'esecutivita' dell'atto di concessione, secondo le
seguenti modalita':
- acconto pari al 50% del contributo concesso ad avvenuto inizio dei
lavori su richiesta del beneficiario, subordinata alla presentazione
di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore
dell'Organismo pagatore rilasciata da soggetti autorizzati. La
garanzia dovra' essere conforme a quanto stabilito con determinazione
del Direttore dell'Agenzia regionale Erogazioni Agricoltura per
l'Emilia-Romagna (AGREA) n. 1069 del 19 febbraio 2002;
- saldo pari alla residua percentuale di contributo, ovvero minor
somma, ad avvenuto accertamento dell'esecuzione delle opere e previa
approvazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile
inerenti i lavori effettuati.
13. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
I lavori relativi all'investimento approvato dovranno essere ultimati
entro dodici mesi dalla data di notifica dell'atto dirigenziale di
concessione del contributo. L'eventuale possibilita' di concedere
proroghe a detti termini potra' essere disposta e regolamentata con
il medesimo atto dirigenziale di approvazione delle graduatorie, nel
rispetto di quanto stabilito dall'art. 18, comma 2 della L.R. 15/97
ed in funzione del termine ultimo fissato dalla Comunita' Europea per
il perfezionamento della procedura di liquidazione del finanziamento
concesso.
Il mancato rispetto del termine fissato per l'ultimazione
dell'investimento comporta la revoca del contributo, anche se in
parte gia' erogato.
14. VARIANTI
Le imprese beneficiarie devono preventivamente richiedere alla
Regione l'autorizzazione ad apportare modifiche ai progetti
presentati, pena la decadenza dagli aiuti previsti.
A tale riguardo si specifica che sono considerate varianti al
progetto:
- cambiamento di beneficiario o modifica di ragione sociale;
- cambio di sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
- modifica della tipologia di opere approvate.
La Regione si riserva di autorizzare, con atto formale del Dirigente
competente, le richieste di varianti in funzione della loro
ammissibilita' e subordinatamente alla verifica che la modifica
proposta non incida sulla graduatoria di merito rendendo l'iniziativa
non piu' prioritaria rispetto alle altre.
In ogni caso la variante richiesta non potra' comportare un aumento
della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso.
Cio' premesso, non sono considerate varianti gli interventi disposti
dal direttore dei lavori relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni
tecniche migliorative.
15. INCOMPATIBILITA' E VINCOLI
Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da
soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di
agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma della L.R 15/97 e
dall'art. 63, commi 1 e 2 del Reg. (CE) 445/02.
I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti
ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di
durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro
bene. Detto vincolo decorre dalla data di acquisizione del bene
idoneamente documentata.
Le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di garantire l'applicazione
ed il mantenimento degli impegni e/o vincoli contrattuali con i
produttori agricoli di base, che hanno costituito condizione di
ammissibilita' e/o titolo di priorita' ai fini dell'accesso ai
benefici in oggetto, nei tre anni successivi all'ultimazione
dell'investimento identificata con la data di accertamento finale di
regolare esecuzione del progetto.
16. REVOCHE E SANZIONI
I contributi concessi, anche se gia' erogati, sono revocati qualora
il soggetto beneficiario:
- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti
di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono
stati concessi;
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli di cui al precedente punto
15) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 della L.R.
15/97;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre
l'Amministrazione in grave errore.
In caso di revoca del contributo si procede, ai sensi della normativa
vigente:
- al recupero delle somme percepite indebitamente, con interesse
calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di
sanzione amministrativa;
- all'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia
di agricoltura nonche' alla segnalazione, se del caso, all'Autorita'
giudiziaria per eventuali provvedimenti di carattere penale.
Nell'atto formale di revoca verra' fissata l'eventuale rateazione
delle somme da restituire e la durata dell'esclusione dalle
agevolazioni.
L'eventuale rinuncia alla realizzazione delle opere inoltrata
successivamente al termine stabilito per la fine dei lavori e'
equiparata al non rispetto dei termini di realizzazione fissati, di
cui all'art. 18, lettera a) della L.R. 15/97, e comporta, oltre alla
revoca del contributo ed all'eventuale recupero di somme percepite a
titolo di acconto, l'applicazione delle sanzioni precedentemente
indicate.
17. CONTROLLI
Successivamente alla data di esecutivita' del provvedimento di
liquidazione del saldo del contributo, la Direzione generale
Agricoltura effettuera' controlli su un campione, non inferiore ad
una percentuale del 5% dei beneficiari, in merito al mantenimento dei
vincoli e degli obblighi di cui al precedente punto 15., nonche' a
specifici impegni assunti in sede di concessione del contributo.
In particolare, riguardo all'obbligo di garantire l'applicazione ed
il mantenimento degli impegni e/o vincoli contrattuali con i
produttori agricoli di base, che hanno costituito condizione di
ammissibilita' e/o titolo di priorita' ai fini dell'accesso ai
benefici in oggetto, il controllo verra' effettuato:
- confrontando i dati riportati nei contratti con le effettive
quantita' e provenienze degli approvvigionamenti di materia prima
effettuati dall'impresa e desumibili dalla documentazione
amministrativa e/o fiscale (es. fatturazione);
- verificando il mantenimento delle percentuali di conferimento di
materia prima da parte dei soci, rispetto al totale del prodotto
lavorato, attraverso dati di bilancio e/o documentazione
amministrativa e/o fiscale.
L'estrazione del campione dei beneficiari da sottoporre a controllo
avverra' con procedura tale da assicurare la piu' completa
casualita'.
18. DISPOSIZIONI FINALI
L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare in qualsiasi
momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di
esecuzione dei lavori.
Per quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda alla
normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.
ALLEGATO 1
Riferimenti legislativi in materia di ambiente, benessere degli
animali, produzione e trasformazione dei prodotti agroalimentari e
sicurezza sul lavoro
1. ACQUA (SCARICHI ED APPROVVIGIONAMENTI)
- DLgs 11 maggio 1999, n. 152
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole (Suppl. ord alla GU del 29 maggio 1999)
- Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (GU 8
gennaio 1934, n. 5)
- DLgs 12 luglio 1993, n. 275
Riordino in materia di concessione di acque pubbliche (GU 5 agosto
1993, n. 182)
- Legge 5 gennaio 1994, n. 36
Disposizioni in materia di risorse idriche (GU 19 gennaio 1994, n.
24)
2. RIFIUTI E INQUINAMENTO DEL SUOLO
- DLgs 5 febbraio 1997, n. 22
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio (e successive modifiche, integrazioni e regolamenti
applicativi) (SO alla GU 10 febbraio 1997, n. 38)
- DLgs 27 gennaio 1992, n. 95
Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla
eliminazione degli oli usati (GU 15 febbraio 1992, n. 38)
- DLgs 14 dicembre 1992, n. 508
Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre
1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la
trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine
animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per
animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la
direttiva 90/425/CEE (GU 30 dicembre 1992, n. 305)
- DM 25 ottobre 1999, n. 471
Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell'articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni e integrazioni (SO alla GU n. 293 del 15
dicembre 1999)
3. ARIA
3.1. Emissioni in atmosfera
- Legge 13 luglio 1966, n. 615
Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico (GU 13 agosto 1966,
n. 201)
- DPR 24 maggio 1988, n. 203
Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile
1987, n. 183 (GU 16 giugno 1988, n. 140)
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 12 luglio 1990
Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli
impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione
(SO alla GU 30 luglio 1990, n. 176)
3.2. Sostanze lesive per l'ozono stratosferico
- Legge 28 dicembre 1993, n. 549
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (e
successive integrazioni e regolamenti applicativi) (GU 30 dicembre
1993, n. 305)
4. INQUINAMENTO ACUSTICO
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447
Legge quadro sull'inquinamento acustico (SO alla GU 30 ottobre 1995,
n. 254)
5. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE
- DPR 24 novembre 1981, n. 927
Recepimento della direttiva del Consiglio CEE n. 79/831 del 18
settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n.
67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (GU 20
febbraio 1982, n. 50)
- DPR 20 febbraio 1988, n. 141
Modificazioni all'art. 8 del DPR 24 novembre 1981, n. 927, e
recepimento delle direttiva CEE n. 83/467 e n. 86/431 che adeguano
per la quinta e la settima volta al progresso tecnico la direttiva
CEE n. 67/548 sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura
delle sostanze e dei preparati pericolosi (GU 5 maggio 1988, n. 104)
- DLgs 3 febbraio 1997, n. 52
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (SO alla GU 11
marzo 1997, n. 58)
- DLgs 14 marzo 2003, n. 65
Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE
relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura
dei preparati pericolosi (SO alla GU 14 aprile 2003, n. 87)
6. POLICLOROBIFENILI (PCB) E POLICLOROTRIFENILI (PCT)
- DPR 24 maggio 1988, n. 216
Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante la sesta modifica
(PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi
dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 (GU 20 giugno 1988,
n. 143)
- Decreto del Ministero della Sanita' 29 luglio 1994
Attuazione delle direttive CEE nn. 89/677, 91/173, 91/338 e 91/339
recanti, rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima
modifica della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi
dell'art. 27 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146 (GU 13 settembre
1994, n. 214)
- DLgs 22 maggio 1999, n. 209
Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili (Gazzetta Ufficiale n. 151
del 30 giugno 1999)
7. AMIANTO
- DPR 24 maggio 1988, n. 215
Attuazione delle Direttive CEE n. 83/478 e n. 85/610 recanti,
rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della
direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di
uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15
della Legge 16 aprile 1987, n. 183 (GU 20 giugno 1988, n. 143)
- DLgs 15 agosto 1991, n. 277
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7
della Legge 30 luglio 1990, n. 212 (SO alla GU 27 agosto 1991)
8. ATTIVITA' A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
- DPR 17 maggio 1988, n. 175
Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di
incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali,
ai sensi della Legge 16 aprile 1987, n. 183 (GU 16 giugno 1988, n.
140, abrogato da DLgs 334/99, ad eccezione dell'art. 20)
- DLgs 17 agosto 1999, n. 334
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose (SO alla GU n. 228 del 28 settembre 1999)
9. ENERGIA
- Circolare del Ministero dell'Industria 2 marzo 1992, n. 219/F
Art. 19 della Legge 10/91. Obbligo di nomina e comunicazione annuale
del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
(GU 9 marzo 1992, n. 57)
10. BENESSERE DEGLI ANIMALI
- DLgs 30 dicembre 1992, n. 532
Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli
animali durante il trasporto (SO alla GU dell'11 gennaio 1993, n. 7)
- DLgs 30 dicembre 1992, n. 533
Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime
per la protezione dei vitelli (SO alla GU dell'11 gennaio 1993, n.
7)
- DLgs 1 settembre 1998, n. 331
Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la
protezione dei vitelli (GU del 25 settembre 1998, n. 224)
- DLgs 30 dicembre 1992, n. 534
Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime
per la protezione dei suini (SO alla GU dell'11 gennaio 1973, n. 7)
- DLgs 20 ottobre 1998, n. 388
Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli
animali durante il trasporto (GU del 9 novembre 1998, n. 262)
11. PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE LA MACELLAZIONE O
L'ABBATTIMENTO
- DLgs 1 settembre 1998, n. 333
Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli
animali durante la macellazione o l'abbattimento (GU del 28 settembre
1998, n. 226)
12. CARNI FRESCHE ROSSE (PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE)
- DPR 10 settembre 1991, n. 312
Regolamento recante norme di attuazione delle direttive CEE numeri
83/90, 85/323, 85/325, 86/587, e 88/288 relative a problemi sanitari
in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU del 4
ottobre 1991, n. 233)
- Legge 29 novembre 1971, n. 1073
Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli
altri Stati membri della Comunita' Economica Europea (GU del 18
dicembre 1971, n. 319)
- DLgs 18 aprile 1994, n. 286
Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti
problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato
di carni fresche (SO alla GU del 14 maggio 1994, n. 111)
- DM 23 novembre 1995
Modificazioni al DLgs 18 aprile 1994, n. 286, in attuazione della
direttiva 95/23/CE che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle
condizioni sanitarie per la produzione e immissione sul mercato di
carni fresche (GU del 30 dicembre 1995, n. 303)
13. CARNI FRESCHE DI VOLATILI DA CORTILE (POLLAME E AVICOLI)
- DPR 10 dicembre 1997, n. 495
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE
che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in
materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di
volatili da cortile (GU del 26 gennaio 1998, n. 20)
14. CARNI DI CONIGLIO E SELVAGGINA ALLEVATA
- DPR 30 dicembre 1992, n. 559
Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai
problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e
commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina
d'allevamento (SO alla GU del 4 febbraio 1993, n. 28)
- DPR 17 ottobre 1996, n. 607
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE
relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di
uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni
(GU del 29 novembre 1996, n. 280)
15. PRODOTTI A BASE DI CARNE (PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE)
- DPR 17 maggio 1988, n. 194
Attuazione delle direttive CEE numeri 77/99, 80/214, 80/215, 80/1100,
83/201, 85/321, 85/327 e 85/328, relative ai problemi sanitari in
materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, ai
sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 (SO alla GU del
10 giugno 1988, n. 135)
- DLgs 30 dicembre 1992, n. 537
Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in
materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di
carne e di alcuni prodotti di origine animale (SO alla GU dell'11
gennaio 1993, n. 7)
- DLgs 19 marzo 1996, n. 251
Modificazioni al DLgs 30 dicembre 1992, n. 537, concernente
attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in
materia di protezione e commercializzazione di prodotti a base di
carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU del 10 maggio 1996,
n. 108)
- DM 11 luglio 1997
Attuazione della direttiva 95/68/CE, che modifica la direttiva
77/99/CEE, gia' modificata con direttiva 92/5/CEE, relativa a
problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di
prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;
attuazione della decisione della Commissione 94/837/CE che fissa le
condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di
riconfezionamento di cui alla direttiva 77/99/CEE e le norme di
bollatura dei prodotti che ne provengono; attuazione della
disposizione di cui all'art. 3, paragrafo A, punto 7, primo trattino
dell'allegato alla direttiva 92/5/CEE (GU del 22 settembre 1997, n.
221)
- DLgs 25 febbraio 2000, n. 71
Attuazione della direttiva 97/76/CE recante norme in materia di carni
macinate, di preparazione di carni e di taluni prodotti di origine
animale (GU del 29 marzo 2000, n. 74)
16. CARNI MACINATE E PREPARAZIONI DI CARNE
- DPR 3 agosto 1998, n. 309
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE,
relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni
macinate e di preparazione di carni (GU del 27 agosto 1998, n. 199)
17. RESIDUI NEGLI ALIMENTI (CARNI)
- DLgs 4 agosto 1999, n. 336
Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto
di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica
e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le
misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli
animali vivi e nei loro prodotti (GU del 30 settembre 1999, n. 230)
18. UOVA E OVOPRODOTTI
- DLgs 4 febbraio 1993, n. 65
Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici
e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli
ovoprodotti (SO alla GU del 18 marzo 1993, n. 64)
19. LATTE (PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE)
- DPR 14 gennaio 1997, n. 54
Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in
materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti
a base di latte (SO alla GU del 12 marzo 1997, n. 59)
20. AUTOCONTROLLO DELL'IGIENE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (HACCP)
- DLgs 26 maggio 1997, n. 155
Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene
dei prodotti alimentari (SO alla GU del 13 giugno 1997, n. 136)
- Legge 21 dicembre 1999, n. 526
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee - Legge
Comunitaria 1999 (SO alla GU del 18 gennaio 2000, n. 13)
21. ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
- DLgs 27 gennaio 1992, n. 109
Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari (SO alla GU del 17 febbraio 1992, n. 39)
22. SICUREZZA SUL LAVORO
- DLgs 19 settembre 1994, n. 626
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 1999/38/CE, 99/92/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro (SO alla GU del 12 novembre 1994, n.
265)
Nota: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa
al rispetto delle precedenti normative, a firma del legale
rappresentante, deve riportare esplicita indicazione delle eventuali
esclusioni e deroghe.
ALLEGATO 2
Metodologia da adottare ai fini del calcolo dei punteggi di priorita'
e documentazione da produrre
a) Requisiti oggettivi posseduti dall'impresa richiedente,
quantificano il livello di eccellenza garantito dalla realta'
produttiva.
a.1) Produzioni biologiche ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91 e
successive modifiche ed integrazioni: fino a 5 punti nel caso del
100% di produzioni biologiche (0,1 punto per ogni 2 punti
percentuali).
Il calcolo e' riferito alla somma dei quantitativi di prodotti finiti
cui l'investimento e' dedicato, rapportato ai quantitativi dei
medesimi prodotti finiti certificati biologici prodotti e/o
lavorati.
Esclusivamente nei settori ortofrutticolo e cerealicolo, per i
progetti riconducibili al comparto "latte alimentare e latticini
freschi" e per quelli rivolti a macelli di carne suina e' data
facolta', in alternativa alla metodologia precedentemente esposta e
su esplicita richiesta del soggetto proponente, di ottenere
l'attribuzione del punteggio utilizzando come parametro di
riferimento i quantitativi in valore assoluto di prodotti finiti
certificati biologici lavorati o trasformati nell'impianto/i oggetto
di investimento, o il numero di suini interi macellati
nell'impianto/i oggetto di investimento. In questo caso la
ponderazione avverra' in funzione di quanto esplicitato al punto
8.a.a.1) dell'avviso pubblico.
Per entrambe le metodologie occorre considerare le produzioni
ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario
approvato/chiuso, con riferimento ai dati riportati nella tabella
"Produzioni realizzate pre-progetto" dell'Allegato 4.B.
La dimostrazione deve avvenire producendo idonea certificazione,
suddivisa per tipologia di prodotto, rilasciata dall'Organismo di
Certificazione che controlla la produzione della struttura. In
alternativa potra' essere prodotta dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', a firma del legale rappresentante, in cui
sono indicati i quantitativi di prodotto certificato, suddivisi per
tipologie, e l'Organismo di Certificazione cui sono demandati i
controlli.
a.2) Prodotti a Denominazione di Origine riconosciuta ai sensi dei
Regg. (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 e della Legge 10 febbraio 1992, n.
164 sulla denominazione dei vini: fino a 5 punti nel caso del 100% di
produzioni a denominazione d'origine riconosciuta (0,1 punto per ogni
2 punti percentuali).
Con riferimento ai macelli di carne suina il punteggio viene
calcolato rapportando il numero di suini interi in ingresso al numero
di suini interi in ingresso certificati ai sensi del Reg. (CEE) n.
2081/92.
Il calcolo e' riferito alla somma dei prodotti finiti cui
l'investimento e' dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi
prodotti finiti a denominazione d'origine riconosciuta ottenuti nel
corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con
riferimento ai dati riportati nella tabella "Produzioni realizzate
pre-progetto" dell'Allegato 4.B.
La dimostrazione deve avvenire producendo:
- per i prodotti a Denominazione di Origine riconosciuta ai sensi dei
Regg. (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 e, nel caso di strutture di
macellazione, per i suini interi, idonea attestazione rilasciata
dall'Organismo di Certificazione.
In alternativa potra' essere prodotta dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', a firma del legale rappresentante, in cui
sono indicati i quantitativi di prodotto a denominazione d'origine e
l'Organismo di Certificazione;
- per i vini (Legge 10 febbraio 1992, n. 164) denunce di produzione e
di declassamento delle singole tipologie di prodotto. In alternativa
potra' essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', a firma del legale rappresentante, in cui sono indicati i
quantitativi riferiti a ciascuna tipologia di prodotto.
a.3) Prodotti identificati da marchi riconosciuti in sede comunitaria
es. produzione integrata di cui alla L.R. 28/99 (Q.C): fino a 3 punti
nel caso del 100% di prodotti finiti cui l'investimento e' rivolto
identificati da marchi di qualita' (0,3 punti per ogni 10 punti
percentuali).
Il calcolo e' riferito alla somma dei prodotti finiti cui
l'investimento e' dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi
prodotti finiti identificati da marchi, ottenuti nel corso
dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con riferimento
ai dati riportati nella tabella "Produzioni realizzate pre-progetto"
dell'Allegato 4.B.
La dimostrazione deve avvenire producendo dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', a firma del legale rappresentante, in cui
sono indicati i quantitativi di prodotto, suddivisi per tipologie ed
il riferimento normativo.
I punteggi relativi ai criteri di cui ai precedenti punti a.2) e a.3)
non sono cumulabili in riferimento ai medesimi quantitativi di
prodotti finiti.
a.4) Sistema di controllo e pagamento secondo qualita', attribuibile
solo ai progetti del settore lattiero caseario proposti da soggetti
che siano primi acquirenti nei confronti dei produttori di base: 3
punti.
Il punteggio e' attribuito nel caso in cui il conferimento della
materia prima latte sia regolato, in riferimento alla totalita' del
prodotto trattato, da sistemi di controllo e pagamento secondo
qualita'. Il dato deve intendersi riferito al quantitativo di materia
prima lavorato nel corso dell'ultimo esercizio finanziario
approvato/chiuso, con riferimento ai dati riportati nella tabella
"Materie prime lavorate pre-progetto" dell'Allegato 4.B.
La dimostrazione deve avvenire producendo dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', a firma del legale rappresentante,
attestante la suddetta condizione.
a.5) Certificazione secondo le normative UNI EN ISO 9000: 1 punto.
Sono valutate solo le certificazioni relative allo stabilimento in
cui viene effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore
alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve
avvenire producendo copia del certificato.
a.6) Adesione volontaria dell'impresa a sistemi di gestione
ambientale (norma UNI EN ISO 14001): 3 punti. Sono valutate solo le
certificazioni relative allo stabilimento in cui viene effettuato
l'investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione
della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo
copia del certificato.
a.7) Adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di
ecogestione e audit di cui al Reg. CE 761/01 (EMAS): 5 punti. Sono
valutate solo le certificazioni relative allo stabilimento in cui
viene effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore alla
presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire
producendo copia del certificato.
a.8) Certificazione di bilancio: fino a 3 punti. E' attribuito 1
punto in presenza di certificazione di bilancio riferita all'ultimo
esercizio approvato, ulteriori 0,5 punti verranno attribuiti per
ciascun bilancio certificato, relativo ad esercizi precedenti, a
condizione che la certificazione risulti rilasciata nell'anno
corrispondente e non posteriormente. La dimostrazione deve avvenire
producendo copia dei bilanci e relativa relazione di certificazione.
a.9) Vantaggi per l'occupazione comprovati da accordi siglati con le
parti sociali: 2 punti.
Il punteggio e' attribuito in presenza di specifici accordi sindacali
che dimostrino un oggettivo vantaggio per i lavoratori legato alla
realizzazione del progetto presentato. La dimostrazione deve avvenire
producendo copia dell'accordo sottoscritto.
a.10) Impegni e/o vincoli contrattuali gia' in essere, fra l'impresa
ed i produttori agricoli, che coprano quote superiori al 51% del
prodotto/prodotti (materia prima) cui l'investimento e' dedicato:
fino a 7 punti nel caso in cui il 100% della materia prima soddisfi
la precedente condizione. Viene valutata ai fini dell'attribuzione
del punteggio la quota eccedente il 51%, fissato come requisito di
accesso, con la seguente scansione: >>51-60% 1 punto, >>60-70% 2
punti, >>70-80% 3 punti, >>80-90% 5 punti, >>90-100% 7 punti. La
dimostrazione deve avvenire con le medesime modalita' gia' indicate
al punto 7.a) dell'avviso pubblico relativo ai requisiti di accesso.
Circa lo schema da seguire nella stesura dei contratti di fornitura
si rimanda all'Allegato 5.
b) Caratteristiche intrinseche del progetto: quantificano i punti di
forza dell'investimento proposto.
b.1) Innovazione tecnologica:
- 4 punti per progetti in cui la quota di investimenti finalizzata
all'acquisto di specifici macchinari, impianti, attrezzature di
lavorazione/trasformazione sia compresa fra il 70% e il 90% del costo
totale al netto della voce spese generali;
- 8 punti per progetti in cui la quota di investimenti finalizzata
all'acquisto di specifici macchinari, impianti, attrezzature di
lavorazione/trasformazione sia superiore al 90% del costo totale al
netto della voce spese generali.
Ai fini del calcolo della percentuale occorre fare riferimento alla
disaggregazione dei costi indicata nell'Allegato 4.C; la quota di
investimento da rapportare al costo totale, al netto della voce spese
generali, al fine del calcolo della percentuale e' data dalla somma
delle singole voci afferenti al raggruppamento "impianti e macchinari
specifici" piu' le voci relative agli impianti di condizionamento e
refrigerazione afferenti al raggruppamento "impianti fissi". A
supporto della metodologia precedentemente esposta occorre produrre
uno specifico schema di riepilogo in cui vengono richiamate e, se del
caso, dettagliate le voci di spesa che concorrono alla definizione
della quota di investimento utilizzata ai fini del calcolo
percentuale. Detto schema deve risultare coerente con la
disaggregazione di costi esposta nell'Allegato 4.C.. Si sottolinea
che le singole voci di spesa inserite nel raggruppamento "impianti e
macchinari specifici" devono essere oggettivamente riconducibili al
processo/prodotto cui l'investimento e' finalizzato.
b.2) Diversificazione delle produzioni in funzione di prodotti
innovativi:
- 1 punto attribuibile a progetti in cui e' prevista una
riconversione fra il 10% ed il 20% della produzione post progetto,
rispetto alla situazione di partenza;
- 2 punti attribuibili a progetti in cui e' prevista una
riconversione superiore al 20% e fino al 30% della produzione post
progetto, rispetto alla situazione di partenza;
- 3 punti attribuibili a progetti in cui e' prevista una
riconversione superiore al 30% e fino al 40% della produzione post
progetto rispetto alla situazione di partenza;
- 4 punti attribuibili a progetti in cui e' prevista una
riconversione superiore al 40% della produzione post progetto
rispetto alla situazione di partenza.
Ai fini del calcolo della percentuale occorre rapportare l'incremento
di prodotti innovativi, ottenuto per differenza fra i quantitativi
previsti successivamente alla realizzazione dell'investimento ed i
quantitativi attualmente realizzati, con il volume totale delle
produzioni attualmente conseguite. I suddetti dati sono riferiti a
quanto riportato nelle tabelle afferenti le produzioni realizzate pre
e post investimento contenute nell'Allegato 4.B. A supporto della
metodologia precedentemente esposta occorre produrre una specifica
nota che riporti l'elenco dei prodotti considerati, gli aspetti
innovativi dei prodotti stessi, lo schema di calcolo utilizzato per
determinare la percentuale. I contenuti di detta relazione devono
risultare coerenti ed oggettivamente riconducibili a quanto esposto
nell'Allegato 4.B.
b.3) Investimenti che prevedono azioni finalizzate alla tutela
dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti in funzione
dell'ottenimento di soglie di sicurezza superiori a quelle previste
dalla normativa vigente: 2 punti attribuibili a progetti che
prevedono azioni finalizzate al suddetto obiettivo. Ai fini
dell'attribuzione del punteggio occorre produrre una breve nota
tecnica contenente: i riferimenti normativi, la quantificazione degli
obiettivi finali che si ritiene di raggiungere, le singole voci di
spesa ascrivibili ad azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente con
riferimento alla disaggregazione dei costi indicata nell'Allegato
4.C.. Nel caso il costo di una singola voce sia solo parzialmente
riconducibile alle predette azioni occorre procedere alla
disaggregazione di detta voce.
b.4) Investimenti che prevedono azioni finalizzate al raggiungimento
di garanzie igieniche e/o sanitarie superiori a quelle previste dalla
normativa vigente, compresa l'adozione di sistemi volontari di
rintracciabilita' conformi alla norma UNI 10939: 4 punti,
attribuibili a progetti che prevedano azioni finalizzate al
raggiungimento di uno o piu' dei suddetti obiettivi. Ai fini
dell'attribuzione del punteggio occorre produrre una breve nota
tecnica contenente: i riferimenti normativi, la quantificazione degli
obiettivi finali che si ritiene di raggiungere, le singole voci di
spesa ascrivibili ad azioni finalizzate ai suddetti scopi con
riferimento alla disaggregazione dei costi indicata nell'Allegato
4.C. Nel caso il costo di una singola voce sia solo parzialmente
riconducibile alle predette azioni occorre procedere alla
disaggregazione di detta voce.
b.5) Investimenti che prevedono azioni finalizzate al recupero ed
allo smaltimento di sottoprodotti di provenienza agroindustriale: 2
punti, attribuibili a progetti che prevedano azioni finalizzate al
suddetto obiettivo. Ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre
produrre una breve nota tecnica contenente: la quantificazione degli
obiettivi finali che si ritiene di raggiungere, le singole voci di
spesa ascrivibili ad azioni finalizzate ad assicurare il recupero e
lo smaltimento di sottoprodotti con riferimento alla disaggregazione
dei costi indicata nell'Allegato 4.C..
Nel caso il costo di una singola voce sia solo parzialmente
riconducibile alle predette azioni occorre procedere alla
disaggregazione di detta voce.
Occorre inoltre indicare, se non gia' evidenziati nell'Allegato 4.B.,
sia i sottoprodotti cui l'investimento e' rivolto, sia l'eventuale
prodotto finale ottenibile. Si rammenta che entrambi devono essere
compresi nell'Allegato 1 del Trattato di Amsterdam.
b.6) Progetti dedicati a categorie di investimenti prioritarie: fino
a 8 punti, attribuibili a progetti in cui la quota di investimenti
finalizzata alla specifica categoria di opere sia superiore al 60%
del costo totale al netto della voce spese generali.
Occorre specificare il settore e sottosettore cui l'investimento e'
rivolto. Nel caso l'investimento coinvolga piu' settori dovra' essere
ricondotto a quello interessato alla maggiore quota di investimenti.
Deve essere inoltre indicata un'unica categoria di opere per cui si
richiede l'attribuzione del punteggio di merito. Ai fini del calcolo
della percentuale occorre fare riferimento alla disaggregazione dei
costi indicata nell'Allegato 4.C.. La quota di investimento da
rapportare al costo totale, al netto della voce spese generali, al
fine del calcolo della percentuale e' data dalla somma delle singole
voci specificatamente ed oggettivamente ascrivibili alla categoria di
opere prioritarie. Nel caso il costo di una singola voce sia solo
parzialmente riconducibile alla predetta categoria occorre produrre
una specifica disaggregazione della voce. A supporto della
metodologia precedentemente esposta occorre produrre una breve nota
tecnica che evidenzi le eventuali condizioni cui la priorita' e'
subordinata (es. filiera di prodotto identificata ai sensi di
specifici regolamenti, provenienza della materia prima certificata,
ecc.) ed uno schema di riepilogo in cui vengono richiamate e, se del
caso, dettagliate le voci di spesa ed i relativi costi, che
concorrono alla definizione della quota di investimento utilizzata ai
fini del calcolo percentuale.
c) Ricaduta sul tessuto economico e sociale del territorio.
Ai fini dell'accesso a questo livello di priorita' occorre produrre
una specifica relazione (in due copie) in cui sono evidenziati gli
elementi atti a permettere la valutazione dei singoli parametri
esposti al punto 8.c) dell'avviso pubblico.
ALLEGATO 5
Fac-simile contratto di fornitura
Lo schema allegato riguarda un contratto stipulato con produttori
agricoli di base; nel caso il richiedente stipuli contratti con altre
imprese di commercializzazione o trasformazione, queste ultime
dovranno allegare l'elenco dei produttori agricoli di base
conferenti, specificando i rapporti contrattuali in essere con i
produttori di base stessi.
Contratto di fornitura fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(produttore agricolo) . . . . . . . . . . . . . . . . . e la . . . .
. . . . . . . . . . . (richiedente del contributo) . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .;
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (produttore
agricolo) . . . . . . . . . . . . . . . . . , nato a . . . . . . . .
. . . . . . . .il . . . . . . . . e residente in . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
dichiara
- di essere proprietario/affittuario di terreni posti in . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . e distinti al catasto di . . .
. . . . . . . . . . ., foglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . , mappali . . . . . . . . . . . . . .;
- di essere produttore agricolo, socio del . . . . . . . . . . . . .
. . . . ;
- di produrre prevalentemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .;
- di impegnarsi a conferire/fornire alla . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . (richiedente del contributo) . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . la seguente quantita' di materia prima: . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nato a .
. . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . e residente in . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . , nella sua qualita' di . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Presidente, amministratore
delegato, ecc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . e legale
rappresentante della . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(richiedente del contributo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
si obbliga
- di ritirare il prodotto sopracitato alle migliori condizioni di
mercato in essere al momento del conferimento/fornitura.
Il presente contratto ha validita' di anni tre a decorrere dal . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
IL VENDITORE L'ACQUIRENTE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLEGATO 6
Schema di domanda da utilizzare nel caso di progetti presentati ai
soli fini dell'istruttoria di conformita' e coerenza necessaria per
usufruire delle agevolazioni sotto forma di credito d'imposta ex
articolo 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive
modifiche ed integrazioni. Regg. (CE) 1257/99 e 445/2002
Piano regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna
Avviso pubblico Misura 1.G. "Miglioramento delle condizioni di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"
Richiesta attestazione di compatibilita'
Il sottoscritto (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in qualita' di (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
della (3) . . . . . . . . . . . . . . . . richiedente, con sede
legale in Via/Piazza (4) . . . . . . . . . . . . . . cap. . . . . . .
. loc. . . . . . . . . . . . . . . . Comune . . . . . . . . . . . . .
. Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
presenta istanza
al fine di ottenere, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
ministeriale 2 agosto 2002, il rilascio della attestazione di
compatibilita' - cui e' subordinato l'accesso al credito d'imposta di
cui all'articolo 8 della Legge 388/00 e dell'articolo 11 del DL n.
138 dell'8 luglio 2002, convertito in Legge n. 178 dell'8 agosto 2002
e successive modifiche ed integrazioni relativamente al progetto . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . da realizzare nello/negli
stabilimento/i sito/i in Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . , Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
loc./fraz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Via . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . per una spesa complessiva pari ad Euro (5) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
a tal fine dichiara:
- che i dati identificativi dell'impresa richiedente sono i
seguenti:
1) codice fiscale (CUAA): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ;
2) partita IVA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ;
3) REA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .;
- che relativamente al suddetto progetto intende accedere al credito
d'imposta di cui alla normativa sopracitata;
- sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze
civili e penali previste dalla vigente normativa per coloro che
rendono attestazioni false o incomplete, che quanto riportato nella
presente istanza e relativi allegati corrisponde al vero;
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Piano
regionale di Sviluppo rurale e dell'avviso pubblico relativo alla
Misura 1.G;
- di aver preso atto delle condizioni che regolano la corresponsione
del credito d'imposta;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente
istanza di attestazione non ha ottenuto ne' richiesto, al medesimo
titolo, contributi ad altri Enti pubblici;
- di essere pienamente consapevole che la presente richiesta e
l'eventuale accoglimento non comporta obblighi ed impegni da parte
della Regione Emilia-Romagna relativamente ai finanziamenti ed alle
agevolazioni di cui alla Misura 1.G, nonche' in relazione alle
responsabilita' connesse alla realizzazione dell'investimento;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare tempestivamente
l'ammissione al credito d'imposta;
- di essere a conoscenza che, in caso di fruizione del credito,
l'autorita' competente avra' accesso, in ogni momento e senza
restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle
sedi del richiedente per l'eventuale attivita' di ispezione, nonche'
a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dei
controlli ritenuti necessari;
allega:
la seguente documentazione seguendo nella redazione le modalita' e le
prescrizioni previste dall'avviso pubblico della Misura 1.G:
modelli 4A, 4B e 4C debitamente compilati; bilancio relativo
all'ultimo esercizio sociale completo delle relazioni di corredo;
certificato CCIAA; titolo di possesso dell'area su cui insiste
l'investimento e/o l'immobile; progetto definitivo; dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa al rispetto dei
requisiti minimi ambientali, igiene, salute animali; documentazione
comprovante l'esistenza di vincoli contrattuali coi produttori
agricoli; dichiarazioni settoriali specifiche; altro (specificare) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
fotocopia fronte retro di un documento di identita' valido;
dichiara infine:
che i documenti di seguito elencati sono gia' in possesso della
Regione Emilia-Romagna, allegati all'istanza presentata in data . . .
. . . . . . . . prot. n. . . . . . . . . . ai sensi di . . . . . . .
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data firma del richiedente
(1) nome e cognome
(2) presidente, legale rappresentante, ecc.
(3) indicare l'esatta ragione sociale
(4) indicare indirizzo come da certificato di iscrizione alla CCIAA.
(5) indicare l'importo complessivo del progetto
(6) barrare la casella in corrispondenza del documento presentato.
(segue allegato fotografato)