REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI 2 marzo 2004, n. 2520

DL n. 49 del 28 marzo 2003 convertito dalla Legge n. 119 del 30 maggio 2003. Riconoscimento ditte acquirenti di latte bovino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Viste:                                                                          
- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo Unico in materia di                 
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"            
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
- la deliberazione n. 447, in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi            
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture            
e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                  
richiamate:                                                                     
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 14230, in             
data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione delle                         
responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni                      
dirigenziali Professional, la definizione dei rispettivi ambiti di              
competenza ed il conferimento dei relativi incarichi, nonche' la                
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28                  
dicembre 2001;                                                                  
- la determinazione dello stesso Direttore generale n. 1289 del 22              
febbraio 2002, con la quale sono stati ulteriormente specificati gli            
ambiti di competenza assegnati ai Servizi, nonche' la successiva                
determinazione n. 7321 del 23 giugno 2003 con la quale sono stati               
specificati gli ambiti operativo-gestionali delle posizioni                     
dirigenziali Professional conferite;                                            
richiamate, altresi':                                                           
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2554, in data 9 dicembre           
2003, recante "Disposizioni in merito alla proroga degli incarichi di           
livello dirigenziale";                                                          
- la determinazione n. 17325 del 23 dicembre 2003, con la quale, in             
aderenza a quanto stabilito con la predetta deliberazione, si                   
prorogano al 31 marzo 2004 gli incarichi di livello dirigenziale                
della Direzione generale Agricoltura;                                           
visti:                                                                          
- il Reg. CEE del Consiglio 3950/92 e il Reg. CE della Commissione              
1392/01, relativi al prelievo supplementare nel settore del latte e             
dei prodotti lattiero-caseari;                                                  
- il DL 28 marzo 2003, n. 49 convertito con modificazioni dalla Legge           
30 maggio 2003, n. 119 "Riforma della normativa interna di                      
applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei             
prodotti lattiero-caseari";                                                     
- il DM 31 luglio 2003 "Modalita' di attuazione della Legge 30 maggio           
2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del             
latte e dei prodotti lattiero-caseari";                                         
vista la deliberazione n. 180 in data 11 febbraio 2002, recante "L.R.           
15/07, art. 2, comma 1, lett. g) e art. 29, comma 2. Individuazione             
delle funzioni di rilievo regionale e approvazione dello schema                 
relativo alle modalita' operative di avvalimento degli uffici delle             
Province";                                                                      
considerato:                                                                    
- che l'art. 13 del Reg. CE 1392/01 prevede che ogni ditta acquirente           
di latte bovino (di seguito indicata acquirente) che operi nel                  
territorio di uno Stato membro deve essere riconosciuta dal medesimo            
Stato;                                                                          
- che l'art. 4 del DL 28 marzo 2003, n. 49 prevede che:                         
- il riconoscimento degli acquirenti di cui all'art. 13 del Reg. CE             
1392/01 sia subordinato alla verifica del rispetto di tutti i                   
requisiti ivi indicati, nonche' delle disposizioni riportate nel                
decreto ministeriale di attuazione del DL 49/03;                                
- le Regioni istituiscono un apposito albo degli acquirenti                     
riconosciuti e prima dell'inizio di ogni campagna lattiera provvedono           
alla pubblicazione dello stesso;                                                
- ogni produttore e' tenuto ad accertarsi che l'acquirente a cui                
intende conferire latte sia riconosciuto, pena specifica sanzione;              
considerato inoltre che l'art. 5 del DM 31 luglio 2003 stabilisce che           
le Regioni procedono al riconoscimento, valido a livello nazionale,             
degli acquirenti la cui sede legale e' ubicata nel proprio territorio           
amministrativo, previa verifica del rispetto dei requisiti definiti             
al comma 2 dello stesso art. 5;                                                 
rilevato che:                                                                   
- il comma 1 dell'articolo 23 del gia' citato DM 31 luglio 2003                 
stabiliva che:                                                                  
- entro il 31 ottobre 2003 gli acquirenti gia' riconosciuti ai sensi            
della precedente normativa in materia, comunicassero alla regione di            
competenza il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e            
c), nonche' l'assunzione dell'impegno di cui alla lettera d),                   
dell'articolo 5 del decreto ministeriale medesimo;                              
- in caso di ritardata/mancata comunicazione dei requisiti di cui               
sopra, la regione procedeva alla revoca del riconoscimento;                     
considerato che con proprio comunicato, pubblicato nel Bollettino               
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 149 dell'1 ottobre 2003,              
sono state fornite le indicazioni operative per gli acquirenti                  
relative alla:                                                                  
- richiesta di riconoscimento da effettuarsi ai sensi dell'articolo             
13 del Reg. (CE) 1392/2001 - art. 4, Legge 119/03;                              
- comunicazione del possesso dei requisiti per quelli gia'                      
riconosciuti, secondo quanto disposto al comma 1, art. 23 del piu'              
volte citato decreto ministeriale;                                              
rilevato che le Amministrazioni provinciali hanno provveduto, per               
quanto di competenza, a verificare il rispetto delle disposizioni di            
cui sopra, individuando gli acquirenti in possesso dei requisiti,               
nonche' quelli soggetti alla revoca del riconoscimento;                         
richiamate le comunicazioni provinciali in ordine alle istruttorie              
predette, acquisite agli atti come di seguito riportato: Piacenza               
protocollo n. 37814 del 30/12/2003, Parma protocollo n. 2518 del                
23/1/2004, Reggio Emilia protocollo n. 1300 del 14/1/2004, Modena               
protocollo n. 1870 del 19/1/2004 e n. 3886 del 3/2/2004, Bologna                
protocollo n. 1643 del 16/1/2004, Ferrara protocollo n. 1908 del                
19/1/2004, n. 2781 del 26/1/2004 e n. 3294 del 29/1/2004, Ravenna               
protocollo n. 617 del 12/1/2004, Forli' protocollo n. 2799 del                  
26/1/2004, Rimini protocollo n. 37301 del 22/12/2003;                           
rilevato, altresi', che le Province di Piacenza, Parma, Reggio                  
Emilia, Modena e Bologna hanno comunicato i nominativi degli                    
acquirenti che hanno richiesto la revoca del riconoscimento per                 
cessata attivita', con apposite note acquisite agli atti di questo              
Servizio come di seguito riportato: Piacenza protocollo n. 33760 del            
20/11/2003 e n. 5270 del 12/2/2004, Parma protocollo n. 6104 del                
19/2/2004, Reggio Emilia protocollo n. 34618 del 28/11/2003, Modena             
protocollo n. 32005 del 6/11/2003, n. 7342 e n. 7345 dell'1/3/2004,             
Bologna protocollo n. 35926 dell'11/12/2003 e n. 36035 del                      
12/12/2003;                                                                     
valutato che l'albo acquirenti istituito ai sensi della precedente              
normativa deve essere modificato sulla base delle indicazioni fornite           
dalle Amministrazioni provinciali;                                              
ritenuto pertanto opportuno riportare in appositi allegati al                   
presente atto, quali parti integranti e sostanziali, l'albo degli               
acquirenti di latte bovino riconosciuti ai sensi della Legge 119/03             
(Allegato 1) e l'elenco degli acquirenti soggetti a revoca del                  
riconoscimento per ritardata/mancata conferma dei requisiti o per               
cessata attivita' (Allegato 2);                                                 
ritenuto necessario provvedere alla pubblicazione dell'albo riportato           
all'Allegato 1, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla                  
normativa;                                                                      
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione            
della Giunta regionale 447/03;                                                  
determina:                                                                      
1) di recepire, per quanto indicato in premessa e qui integralmente             
richiamato, le comunicazioni effettuate dalle Amministrazioni                   
provinciali in merito alle verifiche delle disposizioni di cui                  
all'articolo 23, comma 1 del DM 31 luglio 2003;                                 
2) di riportare all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del              
presente atto, l'Albo regionale acquirenti di latte bovino                      
riconosciuti ai sensi della Legge 119/03;                                       
3) di riportare all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del              
presente atto, l'elenco degli acquirenti soggetti a revoca del                  
riconoscimento per ritardata/mancata conferma dei requisiti o per               
cessata attivita'; 4) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della              
Regione Emilia-Romagna l'Albo di cui al precedente punto 2).                    
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Davide Barchi                                                                   
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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