DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI 2 marzo 2004, n. 2520
DL n. 49 del 28 marzo 2003 convertito dalla Legge n. 119 del 30 maggio 2003. Riconoscimento ditte acquirenti di latte bovino
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste:
- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione n. 447, in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
richiamate:
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 14230, in
data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione delle
responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni
dirigenziali Professional, la definizione dei rispettivi ambiti di
competenza ed il conferimento dei relativi incarichi, nonche' la
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28
dicembre 2001;
- la determinazione dello stesso Direttore generale n. 1289 del 22
febbraio 2002, con la quale sono stati ulteriormente specificati gli
ambiti di competenza assegnati ai Servizi, nonche' la successiva
determinazione n. 7321 del 23 giugno 2003 con la quale sono stati
specificati gli ambiti operativo-gestionali delle posizioni
dirigenziali Professional conferite;
richiamate, altresi':
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2554, in data 9 dicembre
2003, recante "Disposizioni in merito alla proroga degli incarichi di
livello dirigenziale";
- la determinazione n. 17325 del 23 dicembre 2003, con la quale, in
aderenza a quanto stabilito con la predetta deliberazione, si
prorogano al 31 marzo 2004 gli incarichi di livello dirigenziale
della Direzione generale Agricoltura;
visti:
- il Reg. CEE del Consiglio 3950/92 e il Reg. CE della Commissione
1392/01, relativi al prelievo supplementare nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari;
- il DL 28 marzo 2003, n. 49 convertito con modificazioni dalla Legge
30 maggio 2003, n. 119 "Riforma della normativa interna di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari";
- il DM 31 luglio 2003 "Modalita' di attuazione della Legge 30 maggio
2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari";
vista la deliberazione n. 180 in data 11 febbraio 2002, recante "L.R.
15/07, art. 2, comma 1, lett. g) e art. 29, comma 2. Individuazione
delle funzioni di rilievo regionale e approvazione dello schema
relativo alle modalita' operative di avvalimento degli uffici delle
Province";
considerato:
- che l'art. 13 del Reg. CE 1392/01 prevede che ogni ditta acquirente
di latte bovino (di seguito indicata acquirente) che operi nel
territorio di uno Stato membro deve essere riconosciuta dal medesimo
Stato;
- che l'art. 4 del DL 28 marzo 2003, n. 49 prevede che:
- il riconoscimento degli acquirenti di cui all'art. 13 del Reg. CE
1392/01 sia subordinato alla verifica del rispetto di tutti i
requisiti ivi indicati, nonche' delle disposizioni riportate nel
decreto ministeriale di attuazione del DL 49/03;
- le Regioni istituiscono un apposito albo degli acquirenti
riconosciuti e prima dell'inizio di ogni campagna lattiera provvedono
alla pubblicazione dello stesso;
- ogni produttore e' tenuto ad accertarsi che l'acquirente a cui
intende conferire latte sia riconosciuto, pena specifica sanzione;
considerato inoltre che l'art. 5 del DM 31 luglio 2003 stabilisce che
le Regioni procedono al riconoscimento, valido a livello nazionale,
degli acquirenti la cui sede legale e' ubicata nel proprio territorio
amministrativo, previa verifica del rispetto dei requisiti definiti
al comma 2 dello stesso art. 5;
rilevato che:
- il comma 1 dell'articolo 23 del gia' citato DM 31 luglio 2003
stabiliva che:
- entro il 31 ottobre 2003 gli acquirenti gia' riconosciuti ai sensi
della precedente normativa in materia, comunicassero alla regione di
competenza il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e
c), nonche' l'assunzione dell'impegno di cui alla lettera d),
dell'articolo 5 del decreto ministeriale medesimo;
- in caso di ritardata/mancata comunicazione dei requisiti di cui
sopra, la regione procedeva alla revoca del riconoscimento;
considerato che con proprio comunicato, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 149 dell'1 ottobre 2003,
sono state fornite le indicazioni operative per gli acquirenti
relative alla:
- richiesta di riconoscimento da effettuarsi ai sensi dell'articolo
13 del Reg. (CE) 1392/2001 - art. 4, Legge 119/03;
- comunicazione del possesso dei requisiti per quelli gia'
riconosciuti, secondo quanto disposto al comma 1, art. 23 del piu'
volte citato decreto ministeriale;
rilevato che le Amministrazioni provinciali hanno provveduto, per
quanto di competenza, a verificare il rispetto delle disposizioni di
cui sopra, individuando gli acquirenti in possesso dei requisiti,
nonche' quelli soggetti alla revoca del riconoscimento;
richiamate le comunicazioni provinciali in ordine alle istruttorie
predette, acquisite agli atti come di seguito riportato: Piacenza
protocollo n. 37814 del 30/12/2003, Parma protocollo n. 2518 del
23/1/2004, Reggio Emilia protocollo n. 1300 del 14/1/2004, Modena
protocollo n. 1870 del 19/1/2004 e n. 3886 del 3/2/2004, Bologna
protocollo n. 1643 del 16/1/2004, Ferrara protocollo n. 1908 del
19/1/2004, n. 2781 del 26/1/2004 e n. 3294 del 29/1/2004, Ravenna
protocollo n. 617 del 12/1/2004, Forli' protocollo n. 2799 del
26/1/2004, Rimini protocollo n. 37301 del 22/12/2003;
rilevato, altresi', che le Province di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia, Modena e Bologna hanno comunicato i nominativi degli
acquirenti che hanno richiesto la revoca del riconoscimento per
cessata attivita', con apposite note acquisite agli atti di questo
Servizio come di seguito riportato: Piacenza protocollo n. 33760 del
20/11/2003 e n. 5270 del 12/2/2004, Parma protocollo n. 6104 del
19/2/2004, Reggio Emilia protocollo n. 34618 del 28/11/2003, Modena
protocollo n. 32005 del 6/11/2003, n. 7342 e n. 7345 dell'1/3/2004,
Bologna protocollo n. 35926 dell'11/12/2003 e n. 36035 del
12/12/2003;
valutato che l'albo acquirenti istituito ai sensi della precedente
normativa deve essere modificato sulla base delle indicazioni fornite
dalle Amministrazioni provinciali;
ritenuto pertanto opportuno riportare in appositi allegati al
presente atto, quali parti integranti e sostanziali, l'albo degli
acquirenti di latte bovino riconosciuti ai sensi della Legge 119/03
(Allegato 1) e l'elenco degli acquirenti soggetti a revoca del
riconoscimento per ritardata/mancata conferma dei requisiti o per
cessata attivita' (Allegato 2);
ritenuto necessario provvedere alla pubblicazione dell'albo riportato
all'Allegato 1, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla
normativa;
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale 447/03;
determina:
1) di recepire, per quanto indicato in premessa e qui integralmente
richiamato, le comunicazioni effettuate dalle Amministrazioni
provinciali in merito alle verifiche delle disposizioni di cui
all'articolo 23, comma 1 del DM 31 luglio 2003;
2) di riportare all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, l'Albo regionale acquirenti di latte bovino
riconosciuti ai sensi della Legge 119/03;
3) di riportare all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del
presente atto, l'elenco degli acquirenti soggetti a revoca del
riconoscimento per ritardata/mancata conferma dei requisiti o per
cessata attivita'; 4) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna l'Albo di cui al precedente punto 2).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Davide Barchi
(segue allegato fotografato)