COMUNICATO
Approvazione Accordo di programma per la tutela di persone anziane ex L.R. 5/94. Decreto del Sindaco n. 5 del 13/2/2004
E' approvato, per i motivi espressi in premessa e in esecuzione
dell'art. 34 del DLgs 267/00, l'Accordo di programma sottoscritto in
data 20 novembre 2003 tra i seguenti soggetti:
- Comune di Castel San Giovanni;
- Comune di Agazzano;
- Comune di Borgonovo Val Tidone;
- Comune di Calendasco;
- Comune di Caminata;
- Comune di Gazzola;
- Comune di Gragnano Trebbiense;
- Comune di Nibbiano;
- Comune di Pecorara;
- Comune di Pianello Val Tidone;
- Comune di Piozzano;
- Comune di Rottofreno;
- Comune di Sarmato;
- Comune di Ziano Piacentino;
- Azienda sanitaria locale - Distretto Val Tidone;
- Casa protetta Albesani di Castel San Giovanni;
- Istituto E. Andreoli di Borgonovo Val Tidone;
- Pia Casa Mons. Castagnetti di Pianello Val Tidone
per la gestione integrata dei Servizi sociali e sanitari a favore
della popolazione anziana, nella zona sociale delle Valli Tidone e
Luretta, per il triennio 2003/2006.
IL SINDACO
Aldo Bersani
ACCORDO DI PROGRAMMA
Parte prima - Principi generali
Articolo 1
Finalita' dell'Accordo di programma
Il presente Accordo rappresenta lo strumento specifico per
assicurare, sul piano programmatico, attraverso l'allocazione delle
risorse e la gestione degli accessi, la massima integrazione tra i
servizi sociali e sanitari al fine di tutelare le persone anziane.
Articolo 2
Obiettivi generali
L'Accordo di programma si pone, come obiettivi principali,
l'esercizio comune ed integrato di funzioni la cui titolarita' rimane
comunque in capo ad ogni singola Amministrazione contraente.
Piu' nello specifico cio' significa:
a) promuovere l'ulteriore sostegno e l'incremento della rete
integrata dei servizi socio sanitari in risposta alla globalita' dei
bisogni della persona anziana;
b) definire gli obiettivi, i programmi di medio periodo, i tempi e
gli strumenti di verifica per realizzare la progressiva ed uniforme
estensione sul territorio di un sistema integrato di prestazioni
socio sanitarie differenziate, di gestione della domanda e di accesso
alla rete stessa;
c) consolidare il Servizio Assistenza anziani istituito con i
precedenti Accordi di programma, nel rispetto degli articoli 15 e 16
della L.R. 5/94, adeguando l'organizzazione ed il modello gestionale
del Servizio, secondo programmi annuali che stabiliscano le risorse
da destinare alle attivita' del SAA e i criteri di ripartizione tra
gli enti aderenti;
d) confermare l'utilizzo dell'UVGT come organismo tecnico deputato a
svolgere funzioni di carattere valutativo finalizzate ad ottimizzare
la coerenza tra bisogno, domanda e risposta assistenziale ed a
potenziare la funzione di supporto e qualificazione della rete dei
servizi;
e) definire le funzioni ed i compiti del "Responsabile del caso" di
cui all'articolo 18 della citata L.R. 5/94;
f) favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita,
utilizzando e potenziando le risorse disponibili, attuando progetti
innovativi di sostegno alla domiciliarita';
Articolo 3
Rete dei servizi socio-sanitari integrati
1. La rete dei servizi socio-sanitari integrati, ai sensi dell'art.
20 della L.R. 5/94 e' cosi' articolata:
a) assistenza domiciliare integrata
b) Centro diurno
c) Casa protetta
2. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo, consentono
l'utilizzo, da parte del SAA, della proprie strutture e risorse che
erogano prestazioni socio-assistenziali e sanitarie.
3. Gli stessi soggetti riconoscono e si impegnano a rispettare le
funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione svolte dal
SAA.
4. L'accesso ai servizi della rete avviene secondo le modalita'
definite nell'apposito regolamento.
Articolo 4
Destinatari dei servizi
1. I destinatari delle prestazioni e dei servizi compresi nel
presente accordo sono gli anziani e gli adulti non autosufficienti, a
causa di forme morbose equiparabili a quelle geriatriche, e le loro
famiglie che, sulla base di un programma assistenziale personalizzato
(PAI), sono assistiti dalla rete dei servizi socio-sanitari.
Articolo 5
Comitato attuativo dell'Accordo di programma
1. Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di programma
costituiscono il Comitato attuativo dell'Accordo di programma.
2. Esso e' composto da:
- i Sindaci dei Comuni di Agazzano, Borgonovo Val Tidone, Calendasco,
Caminata, Castel San Giovanni, Gazzola, Gragnano Trebbiense,
Nibbiano, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Rottofreno,
Sarmato, Ziano Piacentino o i loro delegati, componenti gli Organi
collegiali del Comune stesso;
- i legali rappresentanti delle IPAB "Casa protetta Albesani",
"Istituto Enrico Andreoli", Pia Casa mons. Castagnetti ONLUS, o i
loro delegati, componenti il Consiglio di amministrazione, aderenti
all'Accordo;
- Il Direttore del Distretto Val Tidone della AUSL di Piacenza o un
suo delegato.
3) il Comitato attuativo dell'Accordo di programma e' presieduto da
uno dei membri di provenienza elettiva nominato da tutti i membri
firmatari o loro delegati, in seduta plenaria, tramite voto segreto e
con la maggioranza assoluta degli aventi diritto ed assume l'incarico
di Presidente, delegato per i rapporti con il SAA; con la stessa
modalita' viene eletto anche un vice-presidente che sostituisce il
Presidente delegato in caso di impedimento di quest'ultimo.
4. Il Comitato di cui al comma 3 si riunisce, di norma, presso la
Sala consiliare del Comune di Castel San Giovanni.
5. Il funzionamento del Comitato e' disciplinato da apposito
regolamento, allegato al presente Accordo sub A.
6. Alle riunioni del Comitato attuativo dell'Accordo di programma,
che sono pubbliche, partecipano, senza diritto di voto, il
Responsabile del SAA, il Direttore del Dipartimento delle Cure
Primarie ed il Responsabile dei Servizi sociali del Distretto Val
Tidone. Sono invitati, se necessari, i Direttori e/o Responsabili
delle strutture residenziali e semiresidenziali inserite nella rete
dei Servizi socio-sanitari integrati del Distretto.
7. Il Comitato per l'attuazione dell'Accordo di programma potra'
avvalersi, per le istruttorie relative ai propri compiti
istituzionali, di apposite Commissioni tecniche nominate all'uopo
dallo stesso Comitato.
Articolo 6
Funzioni del Comitato attuativo
dell'Accordo di programma
1. Le funzioni del Comitato attuativo dell'Accordo di programma sono
le seguenti:
a) indirizzo, programmazione, pianificazione e controllo, nonche'
vigilanza sulla esecuzione dell'Accordo di programma;
b) controllo della operativita' del SAA sul piano politico/strategico
ed emanazione delle relative linee di indirizzo;
c) definizione delle risorse e delle condizioni (di personale, spazi
e strumenti ivi compreso il sistema informativo) necessarie per
l'attuazione degli interventi programmati e pianificati con
individuazione del dettaglio degli oneri a carico di ciascun soggetto
aderente all'Accordo nel rispetto della normativa regionale e locale
vigenti;
d) promozione dello sviluppo quali-quantitativo dei servizi gestiti
dagli Enti firmatari sulla base di indicazioni tecniche fornite dal
SAA e verifica della disponibilita' delle risorse necessarie;
e) sostegno e facilitazione di modalita' di relazione e
collaborazione tra Servizi ed Istituzioni coinvolti secondo un'ottica
di rete e di reciprocita' nella logica della integrazione
interistituzionale ed operativa;
f) promozione e sostegno a sperimentazioni ed innovazioni
organizzative e di servizio in ordine a nuove tipologie di risposta e
di modelli operativi da attivare sulla base delle evidenze
provenienti dai singoli servizi o dalle loro modalita' relazionali di
rapporto reciproco ed integrato;
g) approvazione di linee di guida e protocolli per le intese con gli
Enti gestori di Presidi socio-sanitari e Servizi;
h) valutazione dei risultati raggiunti dagli organismi tecnici messi
a disposizione dagli Enti firmatari dell'Accordo, dei risultati
ottenuti in termini di salute della popolazione destinataria, degli
accordi stipulati con erogatori di servizi compresi negli strumenti
dell'Accordo di programma stesso;
i) esame e valutazione del programma annuale di attivita' del SAA.
Articolo 7
Compiti e funzioni del Presidente
del Comitato attuativo dell'Accordo di programma
Il Presidente, di cui al comma 3, art. 5 del presente Accordo, dura
in carica per il tempo di validita' dell'Accordo stesso, salvo
decadenza della funzione elettiva nell'Ente di appartenenza.
Egli ha il compito di:
- convocare tutte le sedute del Comitato secondo il regolamento
Allegato sub A;
- presiederne il loro svolgimento;
- rappresentare il Comitato nelle occasioni e nei luoghi
istituzionali di rappresentanza e ove fosse deputato a farlo
espressamente per conto del Comitato stesso;
- curare i rapporti con i vari soggetti firmatari dell'Accordo
raccogliendo, eventualmente, le istanze e le richieste di inserimento
di punti nell'ordine del giorno delle varie sedute;
- curare i rapporti con le organizzazioni di rappresentanza dei
cittadini e degli utenti;
- mantenere i rapporti con il Responsabile del Servizio Assistenza
anziani ed eventualmente con le articolazioni distrettuali
dell'Azienda Unita' sanitaria locale;
- convocare tutte le sedute dell'Ufficio di Presidenza, di cui al
successivo articolo, anche su istanza di una delle parti aderenti
all'Accordo.
Articolo 8
Ufficio di Presidenza
dell'Accordo di programma
Il Comitato attuativo dell'Accordo di programma, al proprio interno,
identifica un gruppo ristretto, denominato Ufficio di Presidenza,
composto da:
- n. 6 Comuni, rappresentati dai Sindaci (o loro delegati);
- Il Direttore del Distretto Val Tidone (o suo delegato);
- il legale rappresentante di un ente assistenziale.
Funzioni:
L'Ufficio di Presidenza ha il compito di collaborare con il
Presidente del Comitato attuativo dell'Accordo di programma nella:
- preparazione degli argomenti da sottoporre ai lavori del Comitato
stesso;
- valutazione delle comunicazioni che provengono dal SAA.
L'Ufficio di Presidenza puo' avvalersi dell'apporto del Responsabile
del SAA e di altre figure professionali, qualora ne ravvisi la
necessita'.
Parte seconda - Servizio Assistenza anziani
Articolo 9
Definizione del Servizio Assistenza anziani (SAA)
1. Il Servizio Assistenza Anziani (di seguito denominato SAA) del
Distretto e' l'organismo tecnico-operativo dell'Accordo di programma
che, in diretto riferimento al medesimo, ha la responsabilita' di
garantire l'operativita' delle linee di indirizzo e di programmazione
espresse dal Comitato stesso, di garantire il coordinamento e
l'integrazione delle funzioni, sanitarie e sociali, a favore dei
destinatari dell'Accordo di programma.
2. Il SAA rappresenta il punto di riferimento nel quale giunge, sia
da parte degli operatori del territorio e quindi delle istituzioni,
sia da parte dei cittadini, la domanda di accesso alle prestazioni e
ai servizi compresi nella rete.
3. Al SAA viene riconosciuto il compito di promuovere e stimolare la
realizzazione dei programmi concordati e, in caso di inadempienze o
ritardi, di sollecitare l'intervento dei responsabili degli Enti e/o
del Comitato per l'attuazione dell'Accordo di programma.
4) Il funzionamento del SAA e' assicurato dalle risorse economiche e
dal personale messo a disposizione dai Comuni, dall'Azienda Unita'
sanitaria locale e dagli Enti gestori aderenti all'Accordo.
5) La sede distrettuale del SAA viene individuata presso locali
specificatamente attribuiti a tale servizio, individuati dal Comitato
attuativo dell'Accordo.
Articolo 10
Finalita' del Servizio Assistenza anziani
Le finalita' del SAA, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 5/94 e
della DGR 1379/99 sono:
a) garantire la valutazione del bisogno della popolazione anziana non
autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, al fine di
massimizzare la coerenza tra domanda ed offerta di servizi;
b) garantire il coordinato ed imparziale utilizzo della rete,
attraverso la gestione degli accessi, tenuto conto delle
disponibilita' esistenti e delle opzioni del cittadino;
c) ottimizzare la qualita' degli interventi definendo, in modo
condiviso, percorsi semplici che evitino ogni duplicazione e tempi
massimi per valutazione e per presa in carico;
d) realizzare, congiuntamente con il Distretto, il collegamento
operativo e le sinergie professionali fra i servizi socio-sanitari
integrati, i servizi sanitari del Distretto e del Presidio
ospedaliero di riferimento, al fine di assicurare continuita'
assistenziale e di cura e appropriatezza tra bisogni valutati e
servizi attivati;
e) monitorare la domanda attuale e potenziale della popolazione
anziana residente per offrire indicazioni e progettare - ipotizzare
strumenti utili alla programmazione territoriale ed alla corretta
allocazione delle risorse oltre che monitorare i tempi di attesa tra
attivita' del SAA, valutazione, accesso e fruizione alle diverse
tipologie dei servizi;
f) raccogliere ed elaborare dati informativi sul bisogno, sulla
domanda, sulle attivita' dell'UVGT e dei servizi della rete ed in
generale sui servizi per gli anziani presenti sul territorio
distrettuale;
g) realizzare programmi di controllo sul funzionamento della rete e
di verifica della qualita' delle prestazioni anche assicurando la
consulenza ai servizi;
h) svolgere attivita' di informazione sui servizi esistenti, sulle
modalita' ed i criteri di accesso e di funzionamento;
i) promuovere ed organizzare, in collaborazione con gli Enti
istituzionalmente preposti, le attivita' di aggiornamento e di
formazione del personale della rete e dei caregivers, le attivita' di
sostegno alle famiglie, mediante l'attivazione di consulenze
psicologiche, assistenziali, giuridico-legali, e mediante la
promozione ed il sostegno di gruppi di auto-aiuto;
j) promuovere ed organizzare, in accordo con il Distretto, le
campagne di informazione ed educazione alla salute rivolta alla
popolazione anziana ed alle famiglie;
k) interagire con i SAA degli altri Distretti attivi nell'ambito del
territorio provinciale, al fine di scambiare informazioni e di
sviluppare forme di collaborazione sovradistrettuali.
Articolo 11
Assetto organizzativo del SAA
A) Responsabile SAA
Il Responsabile del SAA deve garantire una funzione autonoma del
Servizio, dipendendo esclusivamente dal Comitato attuativo
dell'Accordo di programma ed acquisendo autonomia dal soggetto
istituzionale di provenienza e risponde in prima istanza al
Presidente del Comitato Attuativo dell'Accordo di programma.
Il Responsabile deve attenersi a quanto previsto nella L.R. 5/94,
art. 16 e nello specifico:
1) svolgere funzioni di coordinamento e verifica delle attivita' del
servizio;
2) assumere la responsabilita', in via delegata, delle risorse anche
prevedendo l'attivazione dei contratti per l'erogazione degli assegni
di cura;
3) curare le relazioni, anche in collaborazione con il Presidente del
Comitato attuativo dell'Accordo di programma, tra il livello
politico-amministrativo ed il livello tecnico-operativo dei servizi,
avendo il compito di: a) riferire periodicamente al Comitato
attuativo dell'Accordo di programma sull'andamento dei servizi, anche
segnalando eventuali mancate o difformi applicazioni di azioni
previste nel programma annuale, evidenziando le specifiche
motivazioni e responsabilita'; b) sottoporre alla valutazione ed
approvazione del Comitato attuativo dell'Accordo di programma i piani
di lavoro e di sviluppo elaborati dal SAA; c) tradurre operativamente
le linee strategiche generali; d) coordinare l'attivita' del gruppo
degli operatori designati, nonche' di sovrintendere alla corretta
gestione delle risorse assegnate rispetto alle quali dovra'
relazionare al Comitato attuativo dell'Accordo di programma.
Il Responsabile SAA e' nominato, su base fiduciaria e su proposta del
Presidente, dal Comitato attuativo dell'Accordo di programma, dura in
carica di norma per un anno e puo' essere riconfermato previa
verifica dei risultati. Se non viene convocato il Comitato attuativo
entro fine anno, si intende riconfermato il Responsabile.
Deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla
normativa vigente per l'accesso a qualifiche tecniche di
responsabilita' dei Servizi sociali negli Enti locali con esperienza
nella gestione dei servizi socio sanitari e del lavoro di rete.
L'incarico comporta il trattamento giuridico ed economico previsto
dal vigente Contratto del Comparto di appartenenza, se trattasi di
dipendente con rapporto di lavoro subordinato, ivi comprese le
relative indennita' di posizione e di risultato, i cui importi e
modalita' di erogazione verranno definiti dal Comitato attuativo, in
sede di programmazione annuale.
La modalita' di applicazione degli istituti contrattuali verra'
stabilita dal Comitato attuativo secondo uno specifico protocollo.
B) Ufficio di coordinamento
1) Per il funzionamento del SAA e per attuare le linee direttive del
presente Accordo, viene istituito l'Ufficio di coordinamento del SAA,
Organo tecnico, cosi' composto:
a) il Responsabile del SAA;
b) il Responsabile dei Servizi sociali distrettuale o un suo
delegato;
e) il Direttore del dipartimento delle Cure primarie distrettuale o
un suo delegato;
d) il medico componente dell'UVGT;
e) il Coordinatore sanitario delle Case protette;
f) i Direttori delle strutture residenziali e semiresidenziali per
anziani del Distretto, a seconda poi, degli argomenti all'ordine del
giorno dei lavori dell'Ufficio Coordinamento stesso, potranno essere
invitati esperti, collaboratori o comunque figure professionali
ritenute utili per i lavori stessi.
2) L'Ufficio di Coordinamento e' convocato dal Responsabile del SAA e
si incontra, in seduta plenaria, almeno due volte l'anno per la
predisposizione del piano di lavoro annuale e per la presentazione
del consuntivo dell'attivita' annuale.
Articolo 12
Organico del Servizio di Assistenza anziani distrettuale
1. Per la durata del presente Accordo di programma, l'organico di
base, salvo la possibilita' e necessita' di procedere ad integrazioni
e modifiche derivanti da comprovate esigenze di carattere
organizzativo e funzionale, assegnato al SAA distrettuale e' cosi'
composto:
a) n. 1 Responsabile SAA;
b) n. 1 Amministrativo con compiti di segreteria del SAA e
dell'UVGT;
c) assistenti sociali responsabili del caso, ai sensi dell'art. 18,
Legge 5/94 e DGR 124/99;
d) medico componente l'UVGT.
Il personale operante all'interno del SAA e dell'UVGT mantiene la
qualifica e la dipendenza gerarchica dell'Ente di appartenenza. Sul
piano funzionale rispondera' al Responsabile del SAA per le funzioni
previste dall'Accordo di programma.
Parte terza - Strumenti operativi
Articolo 13
Premessa: la funzione di valutazione
La vantazione multidimensionale dell'anziano comporta la definizione,
per ciascuno, di un piano assistenziale personalizzato o
individualizzato (PAI) che, considerata la situazione contingente di
non autosufficienza, garantisca la migliore qualita' di vita, nel
rispetto delle attese e dei desideri dell'anziano e della sua
famiglia.
La finalita' principale della valutazione e' quella di avvicinare la
cura, e quindi la risposta, ai bisogni del singolo anziano e della
sua famiglia ed e' pertanto orientata alla predisposizione,
attuazione e verifica di un programma di assistenza personalizzato
finalizzato a massimizzare la coerenza fra domanda e risposta
assistenziale.
La funzione di valutazione, inoltre, contribuisce a creare un
osservatorio privilegiato atto a fornire un quadro della complessiva
situazione socio sanitaria della popolazione anziana e dei suoi
effettivi bisogni. Cio' puo' essere oltremodo utile al fine di
garantire una operativita' basata sull'integrazione con il SAA che
permetta al medesimo di studiare ed approntare proposte di linee di
indirizzo e programmazione e pianificazione di carattere innovativo
improntate dalla conoscenza in tempo reale dei bisogni emergenti.
Articolo 14
Unita' di valutazione geriatrica territoriale (UVGT)
1. L'UVGT e' lo strumento tecnico che, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1 della L.R. 5/94:
- valuta i bisogni socio-assistenziali degli anziani non
autosufficienti o a rischio di non autosufficienza e degli adulti non
autosufficienti a causa di forme morbose equiparabili a quelle
geriatriche;
- definisce per ciascun anziano, con il possibile coinvolgimento
della famiglia, il programma assistenziale personalizzato, in
accordo, ove necessario, con il medico di Medicina generale e/o con
l'assistente sociale responsabile del caso e, se si tratta di una
persona dimessa da reparti di degenza ospedaliera, di concerto anche
con il Responsabile terapeutico ospedaliero;
- concorda con il Responsabile SAA l'utilizzo della rete dei servizi
socio sanitari integrati e l'eventuale diversa destinazione
dell'anziano nella rete dei servizi sulla base della revisione
periodica del programma assistenziale personalizzato e tenuto conto
della evoluzione del bisogno;
- provvede alla certificazione di non autosufficienza della persona
anziana;
- fornisce consulenza e supporto ai medici di Medicina generale anche
attraverso percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di
competenza in materia di valutazione globale;
- individua e propone, sulla scorta delle capacita' professionali dei
suoi componenti, scale e strumenti di valutazione delle condizioni di
non autosufficienza degli anziani e ne segue il corretto utilizzo da
parte degli operatori della rete proponendoli, per l'adozione, al
SAA;
- svolge funzioni di supporto e qualificazione dei servizi della rete
tramite la diffusione di un corretto approccio geriatrico e
gerontologico favorendo l'adozione di protocolli assistenziali, ad
iniziare dalle problematiche assistenziali piu' rilevanti e
frequenti, in modo da sviluppare un radicamento territoriale e nella
rete dei servizi qualificandosi come soggetto esperto-consulente
della rete dei servizi e delle famiglie.
Articolo 15
L'assistente sociale responsabile del caso
1. E' funzione prevista dall'art.18 della L.R. 5/94 ed e' chiamato ad
accompagnare l'anziano, la sua famiglia e gli eventuali altri
caregivers lungo l'intero percorso assistenziale, attivando i ruoli,
gli organismi ed i servizi necessari per la valutazione e la gestione
della domanda e la eventuale gestione della risposta di cura
erogata.
2. Tramite la propria attivita' il "Responsabile del caso" concorre
al perseguimento delle finalita' proprie del SAA ed in particolare
per:
a) monitorare la domanda attuale e potenziale della popolazione
anziana residente per offrire indicazioni alla programmazione
territoriale ed alla corretta allocazione delle risorse;
b) segnalare le priorita' dei programmi di controllo sul
funzionamento della rete e di verifica della qualita' delle
prestazioni e dei servizi erogati;
c) garantire l'informazione sui servizi esistenti sul territorio,
sulle modalita' e sui criteri d'accesso;
d) segnalare i bisogni di aggiornamento che emergono come prioritari
dal costante rapporto con i servizi della rete, con una attenzione
particolare ai bisogni degli anziani e della loro famiglie.
3) Inoltre il "Responsabile del caso" ha uno specifico ruolo per:
- garantire la coerenza fra bisogni, domanda ed offerta dei servizi
all'assistito, attraverso l'attivazione delle relazioni con l'anziano
e la famiglia, la valutazione di primo livello congiuntamente con le
altre figure professionali coinvolte, la partecipazione al programma
di assistenza, l'accesso ai servizi (in caso di bisogni non complessi
e di immediata accessibilita') o l'attivazione degli organismi di
valutazione di livello piu' complesso, la verifica dell'attuazione
degli interventi previsti dai PAI, la proposta di rivalutazione da
parte dell'UVGT e l'adeguamento dei piani di assistenza
personalizzati in relazione ai mutati bisogni dell'anziano;
- garantire una forte integrazione con i ruoli professionali
coinvolti, in particolare in caso di bassa e media necessita'
assistenziale, nei confronti del MMG;
- mantenere e sviluppare relazioni professionali ed operative con i
servizi della rete integrata socio sanitaria e con i servizi sanitari
al fine di incrementare la continuita' nell'azione di assistenza agli
anziani ed alle famiglie.
4. Il "Responsabile del caso" e' chiamato ad assumere un rilevante
ruolo nella prima valutazione della domanda in particolare in
considerazione del processo di semplificazione delle procedure
burocratiche, amministrative ed assistenziali.
Parte quarta - Norme transitorie e finali
Articolo 16
Oneri
1. I costi, su base annuale, di funzionamento del SAA saranno
ripartiti fra gli Enti secondo il seguente criterio: 80% ai Comuni
sottoscrittori in modo proporzionale alla popolazione residente all'1
gennaio dell'anno precedente all'esercizio di funzionamento, il 20% a
carico delle strutture aderenti all'Accordo in modo proporzionale al
numero dei posti convenzionati all'1 gennaio dell'anno precedente
all'esercizio di funzionamento; sono a carico dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Piacenza, Distretto della Val Tidone le spese
relative al medico geriatra ed al personale amministrativo;
2. L'Azienda Unita' sanitaria locale, o altro Ente individuato dal
Comitato, assume l'onere a nome di tutti e provvede agli aspetti
amministrativi e contabili del funzionamento del SAA, alla quale
vengono corrisposte le risorse definite nel bilancio finanziario
annuale. A questo scopo il SAA predispone, entro il 30 dicembre di
ogni anno, un quadro dei costi preventivi relativo all'esercizio
successivo ed entro il 30 giugno un quadro dei costi a consuntivo che
costituisce la base dei rimborsi da effettuarsi.
3. Gli oneri per il personale sanitario dell'Azienda Unita' sanitaria
locale sono a carico della medesima cosi' come previsto dalla L.R.
5/94, art. 15, comma 3.
Articolo 17
Durata dell'Accordo di programma
1. Il presente Accordo di programma decorre dall'1 marzo 2003 ed ha
validita' triennale, fatta salva la necessaria revisione in sede di
Comitato attuativo qualora venissero pubblicate norme specifiche o se
ne ritenesse necessaria la modifica sulla base degli eventuali
mutamenti degli assetti territoriali, demografico-sociali e/o
organizzativi del Distretto.
2. L'Accordo potra' essere prorogato nei contenuti per volonta'
unanime degli aderenti da dichiararsi almeno due mesi prima della
scadenza per tempi da concordarsi e non potra' essere modificato
durante la sua vigenza se non per consenso unanime dei
sottoscrittori.
Articolo 18
Istituti di partecipazione
Gli Enti sottoscrittori possono convenire sull'opportunita' di far
partecipare le organizzazioni del volontariato, le organizzazioni
sindacali, le associazioni degli anziani e/o dei loro familiari, i
soggetti del settore no-profit ed i privati gestori di servizi
socio-sanitari per il perseguimento degli obiettivi del presente
accordo, attraverso specifici protocolli di intesa.
Articolo 19
Estensione dell'Accordo di programma
Gli Enti sottoscrittori dell'Accordo possono convenire sull'adesione
di nuovi soggetti convenzionati o funzionali ai servizi ed ai bisogni
emersi dai piani di zona distrettuali.
L'adesione viene disposta dal Comitato attuativo con le modalita'
previste dal regolamento allegato sub. A.
Articolo 20
Recesso dall'Accordo
Ciascuno dei soggetti aderenti all'Accordo potra' recederne
dall'inizio di ogni anno solare, purche' comunichi la sua volonta' a
tutti gli altri con almeno sei mesi di anticipo. Il recedente
restera' obbligato per gli oneri a lui incombenti fino al termine
dell'anno antecedente quello da cui diviene efficace il recesso.
Articolo 21
Risoluzione di controversie
La risoluzione di controversie sull'interpretazione ed applicazione
dell'Accordo, che non possano essere composte dal Comitato per
l'attuazione dell'Accordo di programma, sara' demandata ad un
Collegio di almeno 3 arbitri, dal Presidente del Tribunale di
Piacenza. Si applicheranno al procedimento ed al giudizio arbitrale
le disposizioni del codice di procedura civile.