REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2004, n. 122

Requisiti dei Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico e dei Centri per l'innovazione previsti dalla Misura 3.4 Azioni A e B della L.R. 7/02 per l'accesso alla presentazione dei progetti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista:                                                                          
- la delibera di Consiglio n. 525 del 5 novembre 2003, e la                     
successiva delibera di rettifica n. 533 del 16 dicembre 2003, che, in           
attuazione dell'art. 3 comma 1 della L.R. 14 maggio 2002, n. 7,                 
approva il Programma regionale per la Ricerca industriale,                      
l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT) per gli anni             
2003-2005;                                                                      
dato atto:                                                                      
- che tale programma, ai sensi dello stesso comma 1 dell'art. 3 e               
dell'art. 13 della L.R. 7/02, in sede di prima applicazione della               
medesima legge regionale, e' stato predisposto come integrazione del            
Programma triennale per le Attivita' produttive;                                
- che con delibera n. 526 del 5 novembre 2003 e' stato approvato il             
Programma triennale per le Attivita' produttive 2003-2005 nel cui               
ambito e' stato collocato l'Asse 3 "Programma per la ricerca                    
industriale e il trasferimento tecnologico (L.R. 7/02)";                        
vista la L.R. 14 maggio 2002, n. 7, e in particolare:                           
- l'art. 1, comma 1, che indica tra le finalita' della legge, alla              
lettera b), il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche            
e l'utilizzazione delle risorse umane nelle Universita', nei centri             
di ricerca e nelle imprese in attivita' di ricerca, innovazione e               
trasferimento tecnologico, e alla lettera c) lo sviluppo coordinato             
di una rete di iniziative, attivita' e strutture per la ricerca di              
interesse industriale e l'innovazione tecnologica;                              
- l'art. 2, che illustra le definizioni delle attivita' che vengono             
sostenute per le finalita' di cui all'art. 1, in particolare per                
quanto riguarda i concetti di ricerca industriale, sviluppo                     
precompetitivo, innovazione, trasferimento tecnologico, laboratori di           
ricerca industriale e trasferimento tecnologico, centri per                     
l'innovazione, rispettivamente alle lettere b), c), d), e), f) e g)             
del comma 1;                                                                    
- l'art. 6, commi 1 e 2 che definiscono le modalita' attraverso cui             
promuovere lo sviluppo della rete di iniziative, attivita' e                    
strutture volte alla ricerca e al trasferimento tecnologico di cui              
all'art. 1, comma 1, lettera c), da attuarsi mediante i soggetti di             
cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'art. 2;                               
- gli artt. 7 e 8 che elencano rispettivamente le tipologie di                  
contributi concedibili e i soggetti ammissibili ai contributi ai                
sensi della legge stessa;viste:                                                 
- le Azioni A e B della Misura 4 del Programma regionale per la                 
Ricerca industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico               
(PRRIITT) per gli anni 2003-2005 , come da delibera n. 525 del 5                
novembre 2003, e da successiva delibera di rettifica n. 533 del 16              
dicembre 2003, riportata come Misura 3.4 nel Programma triennale per            
le Attivita' produttive, che sostengono lo sviluppo di laboratori di            
ricerca e trasferimento tecnologico e centri per l'innovazione;                 
dato atto:                                                                      
- che gli interventi previsti dalla legislazione statale delegata               
alla Regione ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del DLgs 112/98, e           
subordinati all'avvenuta emanazione dei provvedimenti previsti dagli            
artt. 7 e 19, comma 8 del citato DLgs 112/98, sono attuati nel                  
rispetto delle finalita', tipologie di interventi e soggetti                    
beneficiari stabiliti dalle singole leggi di riferimento;                       
preso atto della necessita' di definire, ai fini dell'emanazione dei            
bandi, i requisiti dei Laboratori di ricerca e trasferimento                    
tecnologico e dei Centri per l'innovazione per l'accesso alla                   
presentazione dei progetti di cui alle Azioni A e B della Misura 4              
del Programma regionale per la Ricerca industriale, l'Innovazione e             
il Trasferimento tecnologico, Asse 3 del Programma regionale                    
triennale per le Attivita' produttive, ai sensi dell'art. 6 commi 1 e           
2 della L.R. 7/02;                                                              
richiamata la propria deliberazione 24 marzo 2003, n. 447,                      
concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                 
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;                                     
dato atto del parere di regolarita' amministrativa del presente                 
provvedimento espresso, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R.               
43/01 e della deliberazione 447/03, dal Direttore generale alle                 
Attivita' produttive, dott. Gaudenzio Garavini, incaricato ad interim           
con delibera di Giunta regionale n. 2738 del 22 dicembre 2003;                  
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 della Legge 7/02, i           
requisiti dei Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico e dei           
Centri per l'innovazione, necessari per accedere alla presentazione             
dei progetti di cui alle Azioni A e B della Misura 4 del Programma              
regionale per la Ricerca industriale, l'Innovazione e il                        
Trasferimento tecnologico, Asse 3 del Programma regionale triennale             
per le Attivita' produttive, riportati negli Allegati 1 e 2 parti               
integranti della presente delibera;                                             
2) di rimandare a successivo atto la emanazione dei bandi ai fini               
della presentazione delle proposte riferite alle suddette azioni;               
3) di pubblicare integralmente la presente delibera comprensiva degli           
Allegati 1 e 2 parte integrante nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO 1                                                                      
Requisiti per l'accesso alle agevolazioni da parte di Laboratori di             
ricerca e trasferimento tecnologico (Misura 4 Azione A)                         
Art. 1                                                                          
Finalita' dell'intervento                                                       
La Regione Emilia-Romagna sostiene progetti promossi da Universita',            
Enti di ricerca, altri Enti pubblici e privati, imprese, finalizzati            
alla costituzione nel territorio regionale di nuovi Laboratori di               
Ricerca e trasferimento tecnologico di alta qualificazione, ovvero              
alla riorganizzazione, alla riqualificazione e riconversione di                 
Laboratori esistenti. Obiettivi dell'intervento sono:                           
- realizzare una rete di laboratori avanzati nel campo della ricerca            
industriale e del trasferimento tecnologico nel territorio                      
regionale;                                                                      
- rafforzare le basi della conoscenza scientifica e tecnologica nelle           
sue applicazioni verso il tessuto produttivo, economico e sociale e             
le pubbliche Amministrazioni;                                                   
- favorire la circolazione delle conoscenze sviluppate nei centri di            
ricerca della regione verso la loro valorizzazione industriale;                 
- determinare la destinazione di specifiche risorse, materiali,                 
finanziarie ed umane, alle attivita' di ricerca industriale e di                
trasferimento tecnologico nell'ambito delle tematiche di interesse e            
di potenziale forte sviluppo per il sistema produttivo regionale;               
- favorire lo sviluppo di nuova occupazione in attivita' di ricerca;            
- collegare il sistema regionale con i centri di conoscenza avanzata            
a livello nazionale e internazionale.                                           
Art. 2                                                                          
Oggetto                                                                         
Il cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna e' rivolto a                    
sostenere progetti di Laboratorio di ricerca e trasferimento                    
tecnologico, che comprendano:                                                   
- la realizzazione di specifiche attivita' di ricerca industriale e             
trasferimento tecnologico, finalizzate alla valorizzazione                      
industriale della ricerca svolta in ambito regionale;                           
- l'avviamento o il consolidamento del Laboratorio attraverso gli               
investimenti tecnologici e organizzativi connessi alle attivita' di             
ricerca e trasferimento tecnologico da realizzare.                              
I Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico sono strutture di           
nuova costituzione o derivanti da una rifinalizzazione delle                    
strutture gia' esistenti agli obiettivi della L.R. 7/02 e ai presenti           
requisiti, in grado di predisporre e sviluppare un sistema di offerta           
di ricerca applicata, a partire dalle tematiche di rilevante                    
interesse per il sistema produttivo e di elevata specializzazione               
scientifica regionale. Essi devono avere l'obiettivo di spostare in             
avanti la frontiera regionale delle conoscenze utilizzabili a livello           
industriale, di intensificare, qualificare ed accelerare il flusso di           
informazioni dalla ricerca verso l'industria e verso il sistema                 
socio-economico attraverso attivita' di trasferimento tecnologico,              
anche contribuendo a generare nuova occupazione, nuove imprese e                
nuovi cluster di imprese in settori innovativi e ad alta intensita'             
di conoscenza.                                                                  
Art. 3                                                                          
Requisiti dei soggetti gestori dei Laboratori                                   
L'intervento regionale si applica a Laboratori di ricerca e                     
trasferimento tecnologico promossi da Universita' (anche attraverso             
loro dipartimenti e centri), Enti di ricerca, altri Enti pubblici e             
privati, imprese, e organizzati, in varie forme di partenariato                 
rispondenti ai seguenti requisiti:                                              
1) vedere la partecipazione di soggetti che svolgono attivita' di               
ricerca: Universita', anche attraverso loro dipartimenti e centri,              
enti e istituzioni di ricerca;                                                  
2) prevedere di norma il coinvolgimento delle imprese, di loro                  
associazioni o consorzi, di fondazioni ed organizzazioni di ricerca;            
questi soggetti possono partecipare direttamente al raggruppamento, o           
sostenere il Laboratorio attraverso la sponsorizzazione dei progetti            
di ricerca e/o la manifestazione pubblica di interesse per le                   
attivita' da svolgere;                                                          
3) avere sede legale e operativa in Emilia-Romagna; al partenariato             
possono aderire soggetti senza sede in Emilia- Romagna, fermo                   
restando che non possono ricevere contributi;                                   
4) avere come oggetto la realizzazione di attivita' di ricerca e                
trasferimento tecnologico.                                                      
Art. 4                                                                          
Caratteristiche dei Laboratori                                                  
I Laboratori che formano oggetto dell'intervento regionale devono               
possedere una struttura adeguata all'attivita' di ricerca e di                  
trasferimento tecnologico che si intende realizzare. In particolare             
essi dovranno presentare le seguenti caratteristiche:                           
1) disporre, anche presso i soggetti costituenti, dell'utilizzo di              
apparecchiature scientifiche pertinenti all'attivita' prevista dal              
progetto di Laboratorio;                                                        
2) avere accesso, ove necessario, ad ulteriori Laboratori ed                    
attrezzature per la realizzazione delle attivita' proposte, in forma            
dimostrabile attraverso accordi formalizzati;                                   
3) avere disponibilita', nell'insieme dei soggetti costituenti, di              
competenze scientifiche qualificate sui temi oggetto dei progetti di            
ricerca del Laboratorio, in qualita' di personale interno proprio o             
dedicato dai soggetti costituenti, di rapporti di collaborazione                
scientifica, di nuovi ricercatori;                                              
4) disporre di personale qualificato da dedicare alle attivita' di              
ricerca e di trasferimento tecnologico previste, o prevedere un                 
coerente piano di sviluppo del personale nel corso dello svolgimento            
del programma;                                                                  
5) possedere dimostrabile esperienza, nell'insieme dei soggetti                 
partecipanti, nella realizzazione e gestione di programmi complessi e           
pluriennali di ricerca;                                                         
6) avere definito tra i soggetti partecipanti le modalita' di                   
protezione e sfruttamento: - delle conoscenze e del know-how a                  
titolarita' dei singoli soggetti che compongono il partenariato; -              
dei risultati conseguiti attraverso l'attivita' di ricerca svolta dal           
Laboratorio.                                                                    
Art. 5                                                                          
Caratteristiche dei progetti                                                    
I progetti che formano oggetto dell'intervento regionale devono                 
presentare un piano dettagliato delle attivita' di ricerca e di                 
trasferimento tecnologico previste e degli investimenti necessari               
alla loro realizzazione. In particolare essi devono presentare le               
seguenti caratteristiche:                                                       
- essere rivolti al potenziamento della base scientifica e                      
tecnologica regionale e alla valorizzazione industriale delle                   
competenze presenti in regione;                                                 
- prevedere ricadute sul tessuto produttivo ed economico, sul tessuto           
sociale e sulle pubbliche Amministrazioni dell'Emilia- Romagna;                 
- attivare o consolidare, in ambito regionale, collaborazioni                   
all'interno del mondo scientifico e tra questo e il mondo produttivo,           
anche promuovendo la realizzazione di una rete di collaborazioni                
inserita nel contesto nazionale e internazionale;                               
- avere una durata di norma biennale e comunque non superiore a tre             
anni.                                                                           
Costituisce inoltre titolo preferenziale la capacita' di integrazione           
dei Laboratori con:                                                             
- attivita' di alta formazione mirata a potenziare la base                      
scientifica e tecnologica regionale;                                            
- attivita' di supporto alla generazione di imprenditorialita'                  
innovativa ad alto contenuto di conoscenza, professionalita' avanzate           
e nuovi lavori, nonche' all'attrazione di nuovi insediamenti di                 
ricerca o di produzioni di alta tecnologia nel territorio regionale.            
Art. 6                                                                          
Modalita' di accesso ai finanziamenti                                           
I soggetti di cui all'art. 3 possono accedere ai finanziamenti                  
regionali presentando proposte di progetti di Laboratori a valere sui           
bandi appositamente emanati dalla Giunta regionale in attuazione                
dell'Azione A della Misura 4 del Programma regionale per la Ricerca             
industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico, Asse 3 del           
Programma triennale per le Attivita' produttive.                                
Tali proposte dovranno indicare esplicitamente:                                 
- gli obiettivi;                                                                
- i risultati attesi;                                                           
- il piano di attivita' e i sotto-progetti che lo compongono;                   
- i soggetti partecipanti e le modalita' del loro coinvolgimento;               
- i curricula o i profili del personale che partecipera' direttamente           
alle attivita' del Laboratorio;                                                 
- le modalita' operative del Laboratorio e le sedi di svolgimento               
delle attivita';                                                                
- le dotazioni scientifiche e tecniche;                                         
- le forme di cofinanziamento dell'attivita'.                                   
Art. 7                                                                          
Spese ammissibili                                                               
Sono ammissibili solo le spese necessarie per la realizzazione dei              
progetti e coerenti con il raggiungimento degli obiettivi previsti.             
Le spese ammissibili sono le seguenti:                                          
a) spese di personale (incluse nuove assunzioni, collaborazioni                 
professionali e su progetto, borse di studio, borse di dottorato,               
assegni di ricerca, collaborazioni esterne) dedicato all'attuazione             
dei progetti;                                                                   
b) spese per prestazioni relative all'utilizzo di laboratori e                  
attrezzature;                                                                   
c) spese per l'acquisto di strumenti, macchinari, attrezzature,                 
limitatamente alla quota di ammortamento ed in proporzione al loro              
effettivo uso per il progetto; sono incluse le spese di manutenzione;           
nel caso di utilizzo di beni acquistati con operazioni di locazione             
finanziaria la spesa ammissibile e' costituita dai canoni relativi              
all'arco di validita' del progetto;                                             
d) spese per licenze e software;                                                
e) consulenze ad alto contenuto specialistico, incluse consulenze               
relative alla protezione e allo sfruttamento della proprieta'                   
intellettuale dei risultati conseguiti dall'attivita' del Laboratorio           
(non sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo                   
fiscale, legale, amministrativo, ecc.);                                         
f) spese di comunicazione e per la promozione del Laboratorio, nella            
misura massima del 10% del totale delle altre spese ammissibili;                
g) spese generali, nella misura massima del 20% del totale delle                
altre spese ammissibili.                                                        
IVA ed altre imposte non sono costi ammissibili.                                
ALLEGATO 2                                                                      
Requisiti per l'accesso alle agevolazioni da parte di Centri per                
l'innovazione (Misura 4 Azione B)                                               
Art. 1                                                                          
Finalita' dell'intervento                                                       
La Regione Emilia-Romagna sostiene progetti finalizzati alla                    
costituzione nel territorio regionale di nuovi Centri per                       
l'innovazione, ovvero alla riorganizzazione, alla riqualificazione e            
riconversione di Centri esistenti, con i seguenti obiettivi:                    
- realizzare una rete di centri in grado di intercettare, anticipare            
e stimolare la domanda di innovazione da parte delle imprese nel                
territorio regionale;                                                           
- migliorare le condizioni di accesso delle imprese, in particolare             
le piccole e medie,  alle fonti della conoscenza scientifica e                  
tecnologica di interesse industriale;                                           
- favorire la circolazione delle conoscenze tecnologiche e lo                   
sviluppo di servizi ad alto contenuto di conoscenza necessari per               
promuovere l'innovazione nel sistema produttivo regionale, anche in             
collaborazione con fonti di conoscenza esterne alla regione;                    
- sensibilizzare le imprese e stimolare la sperimentazione                      
innovativa, a livello di prodotti realizzati, tecniche di produzione            
e modelli organizzativi;                                                        
- determinare la destinazione di specifiche risorse, materiali,                 
finanziarie ed umane, alle attivita' di trasferimento tecnologico               
nell'ambito delle tematiche di interesse e di potenziale forte                  
sviluppo per il sistema produttivo regionale.                                   
Art. 2                                                                          
Oggetto                                                                         
La Regione Emilia-Romagna interviene cofinanziando un progetto di               
sviluppo del Centro per l'innovazione, che comprende:                           
- la realizzazione di specifiche attivita' e servizi di trasferimento           
tecnologico per favorire la qualificazione e l'innovazione di sistemi           
produttivi regionali individuati sulla base della filiera di                    
appartenenza o di altri criteri di omogeneita', identificando                   
all'interno ed all'esterno del  sistema regionale le conoscenze e le            
competenze idonee a rispondere ai bisogni reali e potenziali di                 
innovazione;                                                                    
- l'avviamento o il consolidamento del Centro attraverso gli                    
investimenti tecnologici e organizzativi connessi alle attivita' di             
trasferimento tecnologico da realizzare.                                        
I Centri per l'innovazione sono strutture di nuova costituzione o               
derivanti da una rifinalizzazione delle strutture gia' esistenti agli           
obiettivi della L.R. 7/02 e ai presenti requisiti, in grado di                  
predisporre un sistema di offerta di conoscenze e competenze                    
tecnologiche, a partire dai fabbisogni delle principali filiere                 
produttive regionali o di specifiche tipologie imprenditoriali                  
individuate secondo criteri di omogeneita' o complementarita'. Essi             
devono avere l'obiettivo di intensificare, qualificare ed accelerare            
il flusso di informazioni dalla ricerca verso l'industria mediante              
attivita' di trasferimento tecnologico.                                         
Art. 3                                                                          
Requisiti dei soggetti gestori dei Centri                                       
L'intervento regionale si applica a Centri per l'innovazione promossi           
da imprese, Universita', Enti di ricerca, altri Enti pubblici e                 
privati, enti e istituzioni locali, organizzati in varie forme di               
partenariato, rispondenti ai seguenti requisiti:                                
1) prevedere il coinvolgimento delle imprese, di loro associazioni o            
consorzi, che possono partecipare direttamente al raggruppamento, o             
sostenere il Laboratorio attraverso la sponsorizzazione dei progetti            
e/o la manifestazione pubblica di interesse per le attivita' da                 
svolgere;                                                                       
2) avere sede legale e operativa in Emilia-Romagna; al partenariato             
possono aderire soggetti senza sede in Emilia- Romagna, fermo                   
restando che non possono ricevere contributi;                                   
3) avere come oggetto la realizzazione di attivita' di supporto                 
all'innovazione e di trasferimento tecnologico;                                 
4) non avere scopo di lucro.                                                    
Art. 4                                                                          
Caratteristiche dei Centri                                                      
I Centri che presentano i progetti oggetto dell'intervento regionale            
devono disporre di una struttura adeguata all'attivita' di                      
trasferimento tecnologico che si intende realizzare (articolazione e            
superficie degli immobili, attrezzature, ecc). In particolare essi              
devono possedere le seguenti caratteristiche:                                   
1) avere disponibilita' di competenze con esperienza nel campo del              
trasferimento tecnologico, in qualita' di personale interno e/o di              
rapporti di collaborazione;                                                     
2) disporre di personale qualificato da dedicare alle attivita' di              
trasferimento tecnologico previste;                                             
3) possedere dimostrabile esperienza, nell'insieme dei soggetti                 
partecipanti, nella realizzazione e gestione di progetti complessi di           
innovazione e di trasferimento tecnologico;                                     
4) avere accesso, ove necessario, a laboratori ed attrezzature per la           
realizzazione delle attivita' proposte, in forma dimostrabile                   
attraverso accordi formalizzati.                                                
Art. 5                                                                          
Caratteristiche delle attivita'                                                 
I progetti che formano oggetto dell'intervento regionale, devono                
presentare un piano dettagliato delle iniziative di trasferimento               
tecnologico previste e degli investimenti necessari alla loro                   
realizzazione, indicando chiaramente le modalita' di coinvolgimento             
delle imprese in tali attivita'. In particolare essi devono possedere           
le seguenti caratteristiche:                                                    
- avere obiettivi chiari di qualificazione e modernizzazione dei                
sistemi produttivi di riferimento;                                              
- identificare chiaramente le tipologie e i gruppi di imprese                   
coinvolte nelle iniziative e nei contratti di trasferimento                     
tecnologico e i risultati attesi;                                               
- indicare le metodologie e le tipologie di attivita' di                        
trasferimento tecnologico che si intendono realizzare;                          
- essere in grado di accedere a rilevanti fonti di conoscenze                   
scientifiche e tecnologiche di interesse per il sistema produttivo              
cui si rivolgono;                                                               
- attivare o consolidare in ambito regionale collaborazioni                     
all'interno del mondo scientifico e tra questo e il mondo produttivo            
anche promuovendo la realizzazione di una rete di collaborazioni,               
inserita nel contesto nazionale e internazionale;                               
- avere una durata di norma biennale e comunque non superiore a tre             
anni.                                                                           
Costituisce inoltre titolo preferenziale la capacita' di integrazione           
dei Centri con:                                                                 
- attivita' di alta formazione mirata a potenziare la base                      
scientifica e tecnologica regionale;                                            
- attivita' di supporto alla generazione di imprenditorialita'                  
innovativa ad alto contenuto di conoscenza, professionalita' avanzate           
e nuovi lavori, nonche' all'attrazione di nuovi insediamenti di                 
ricerca o di produzioni di alta tecnologia nel territorio regionale.            
Art. 6                                                                          
Modalita' di accesso ai finanziamenti                                           
I soggetti di cui all'art. 3 possono accedere ai finanziamenti                  
regionali presentando proposte di progetti di Centri a valere sui               
bandi appositamente emanati dalla Giunta regionale in attuazione                
dell'Azione B della Misura 4 del Programma regionale per la Ricerca             
industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico, Asse 3 del           
Programma triennale per le Attivita' produttive.                                
Tali proposte dovranno indicare esplicitamente:                                 
- gli obiettivi;                                                                
- i risultati attesi;                                                           
- il piano di attivita' e i sotto-progetti che lo compongono;                   
- le tipologie e i gruppi di imprese a cui si rivolgono i                       
sotto-progetti;                                                                 
- i curricula o i profili del personale direttamente coinvolto nelle            
attivita' del Centro;                                                           
- le forme di cofinanziamento dell'attivita'.                                   
Art.7                                                                           
Spese ammissibili                                                               
Sono ammissibili solo le spese necessarie per la realizzazione delle            
attivita' previste dal progetto di sviluppo del Centro e coerenti con           
il raggiungimento degli obiettivi previsti. Le spese ammissibili sono           
le seguenti:                                                                    
a) spese di personale (incluse collaborazioni professionali e su                
progetto, borse di studio, borse di dottorato, assegni di ricerca,              
collaborazioni esterne) dedicato all'attuazione del progetto;                   
b) spese per prestazioni relative all'utilizzo di laboratori e                  
attrezzature;                                                                   
h) spese per l'acquisto di strumenti, macchinari, attrezzature,                 
limitatamente alla quota di ammortamento ed in proporzione al loro              
effettivo uso per il progetto; sono incluse le spese di manutenzione;           
nel caso di utilizzo di beni acquistati con operazioni di locazione             
finanziaria la spesa ammissibile e' costituita dai canoni relativi              
all'arco di validita' del progetto;                                             
c) spese per licenze e software;                                                
d) consulenze ad alto contenuto specialistico, incluse consulenze               
relative alla protezione e allo sfruttamento della proprieta'                   
intellettuale dei risultati conseguiti dall'attivita' del Centro (non           
sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale,               
legale, amministrativo, ecc.);                                                  
e) spese di comunicazione e per la promozione del Centro, nella                 
misura massima del 20% del totale delle altre spese ammissibili;                
f) spese generali, nella misura massima del 20% del totale delle                
altre spese ammissibili.                                                        
IVA ed altre imposte non sono costi ammissibili.                                
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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