DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2004, n. 122
Requisiti dei Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico e dei Centri per l'innovazione previsti dalla Misura 3.4 Azioni A e B della L.R. 7/02 per l'accesso alla presentazione dei progetti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista:
- la delibera di Consiglio n. 525 del 5 novembre 2003, e la
successiva delibera di rettifica n. 533 del 16 dicembre 2003, che, in
attuazione dell'art. 3 comma 1 della L.R. 14 maggio 2002, n. 7,
approva il Programma regionale per la Ricerca industriale,
l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT) per gli anni
2003-2005;
dato atto:
- che tale programma, ai sensi dello stesso comma 1 dell'art. 3 e
dell'art. 13 della L.R. 7/02, in sede di prima applicazione della
medesima legge regionale, e' stato predisposto come integrazione del
Programma triennale per le Attivita' produttive;
- che con delibera n. 526 del 5 novembre 2003 e' stato approvato il
Programma triennale per le Attivita' produttive 2003-2005 nel cui
ambito e' stato collocato l'Asse 3 "Programma per la ricerca
industriale e il trasferimento tecnologico (L.R. 7/02)";
vista la L.R. 14 maggio 2002, n. 7, e in particolare:
- l'art. 1, comma 1, che indica tra le finalita' della legge, alla
lettera b), il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche
e l'utilizzazione delle risorse umane nelle Universita', nei centri
di ricerca e nelle imprese in attivita' di ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico, e alla lettera c) lo sviluppo coordinato
di una rete di iniziative, attivita' e strutture per la ricerca di
interesse industriale e l'innovazione tecnologica;
- l'art. 2, che illustra le definizioni delle attivita' che vengono
sostenute per le finalita' di cui all'art. 1, in particolare per
quanto riguarda i concetti di ricerca industriale, sviluppo
precompetitivo, innovazione, trasferimento tecnologico, laboratori di
ricerca industriale e trasferimento tecnologico, centri per
l'innovazione, rispettivamente alle lettere b), c), d), e), f) e g)
del comma 1;
- l'art. 6, commi 1 e 2 che definiscono le modalita' attraverso cui
promuovere lo sviluppo della rete di iniziative, attivita' e
strutture volte alla ricerca e al trasferimento tecnologico di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), da attuarsi mediante i soggetti di
cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'art. 2;
- gli artt. 7 e 8 che elencano rispettivamente le tipologie di
contributi concedibili e i soggetti ammissibili ai contributi ai
sensi della legge stessa;viste:
- le Azioni A e B della Misura 4 del Programma regionale per la
Ricerca industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico
(PRRIITT) per gli anni 2003-2005 , come da delibera n. 525 del 5
novembre 2003, e da successiva delibera di rettifica n. 533 del 16
dicembre 2003, riportata come Misura 3.4 nel Programma triennale per
le Attivita' produttive, che sostengono lo sviluppo di laboratori di
ricerca e trasferimento tecnologico e centri per l'innovazione;
dato atto:
- che gli interventi previsti dalla legislazione statale delegata
alla Regione ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del DLgs 112/98, e
subordinati all'avvenuta emanazione dei provvedimenti previsti dagli
artt. 7 e 19, comma 8 del citato DLgs 112/98, sono attuati nel
rispetto delle finalita', tipologie di interventi e soggetti
beneficiari stabiliti dalle singole leggi di riferimento;
preso atto della necessita' di definire, ai fini dell'emanazione dei
bandi, i requisiti dei Laboratori di ricerca e trasferimento
tecnologico e dei Centri per l'innovazione per l'accesso alla
presentazione dei progetti di cui alle Azioni A e B della Misura 4
del Programma regionale per la Ricerca industriale, l'Innovazione e
il Trasferimento tecnologico, Asse 3 del Programma regionale
triennale per le Attivita' produttive, ai sensi dell'art. 6 commi 1 e
2 della L.R. 7/02;
richiamata la propria deliberazione 24 marzo 2003, n. 447,
concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa del presente
provvedimento espresso, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R.
43/01 e della deliberazione 447/03, dal Direttore generale alle
Attivita' produttive, dott. Gaudenzio Garavini, incaricato ad interim
con delibera di Giunta regionale n. 2738 del 22 dicembre 2003;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 della Legge 7/02, i
requisiti dei Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico e dei
Centri per l'innovazione, necessari per accedere alla presentazione
dei progetti di cui alle Azioni A e B della Misura 4 del Programma
regionale per la Ricerca industriale, l'Innovazione e il
Trasferimento tecnologico, Asse 3 del Programma regionale triennale
per le Attivita' produttive, riportati negli Allegati 1 e 2 parti
integranti della presente delibera;
2) di rimandare a successivo atto la emanazione dei bandi ai fini
della presentazione delle proposte riferite alle suddette azioni;
3) di pubblicare integralmente la presente delibera comprensiva degli
Allegati 1 e 2 parte integrante nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Requisiti per l'accesso alle agevolazioni da parte di Laboratori di
ricerca e trasferimento tecnologico (Misura 4 Azione A)
Art. 1
Finalita' dell'intervento
La Regione Emilia-Romagna sostiene progetti promossi da Universita',
Enti di ricerca, altri Enti pubblici e privati, imprese, finalizzati
alla costituzione nel territorio regionale di nuovi Laboratori di
Ricerca e trasferimento tecnologico di alta qualificazione, ovvero
alla riorganizzazione, alla riqualificazione e riconversione di
Laboratori esistenti. Obiettivi dell'intervento sono:
- realizzare una rete di laboratori avanzati nel campo della ricerca
industriale e del trasferimento tecnologico nel territorio
regionale;
- rafforzare le basi della conoscenza scientifica e tecnologica nelle
sue applicazioni verso il tessuto produttivo, economico e sociale e
le pubbliche Amministrazioni;
- favorire la circolazione delle conoscenze sviluppate nei centri di
ricerca della regione verso la loro valorizzazione industriale;
- determinare la destinazione di specifiche risorse, materiali,
finanziarie ed umane, alle attivita' di ricerca industriale e di
trasferimento tecnologico nell'ambito delle tematiche di interesse e
di potenziale forte sviluppo per il sistema produttivo regionale;
- favorire lo sviluppo di nuova occupazione in attivita' di ricerca;
- collegare il sistema regionale con i centri di conoscenza avanzata
a livello nazionale e internazionale.
Art. 2
Oggetto
Il cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna e' rivolto a
sostenere progetti di Laboratorio di ricerca e trasferimento
tecnologico, che comprendano:
- la realizzazione di specifiche attivita' di ricerca industriale e
trasferimento tecnologico, finalizzate alla valorizzazione
industriale della ricerca svolta in ambito regionale;
- l'avviamento o il consolidamento del Laboratorio attraverso gli
investimenti tecnologici e organizzativi connessi alle attivita' di
ricerca e trasferimento tecnologico da realizzare.
I Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico sono strutture di
nuova costituzione o derivanti da una rifinalizzazione delle
strutture gia' esistenti agli obiettivi della L.R. 7/02 e ai presenti
requisiti, in grado di predisporre e sviluppare un sistema di offerta
di ricerca applicata, a partire dalle tematiche di rilevante
interesse per il sistema produttivo e di elevata specializzazione
scientifica regionale. Essi devono avere l'obiettivo di spostare in
avanti la frontiera regionale delle conoscenze utilizzabili a livello
industriale, di intensificare, qualificare ed accelerare il flusso di
informazioni dalla ricerca verso l'industria e verso il sistema
socio-economico attraverso attivita' di trasferimento tecnologico,
anche contribuendo a generare nuova occupazione, nuove imprese e
nuovi cluster di imprese in settori innovativi e ad alta intensita'
di conoscenza.
Art. 3
Requisiti dei soggetti gestori dei Laboratori
L'intervento regionale si applica a Laboratori di ricerca e
trasferimento tecnologico promossi da Universita' (anche attraverso
loro dipartimenti e centri), Enti di ricerca, altri Enti pubblici e
privati, imprese, e organizzati, in varie forme di partenariato
rispondenti ai seguenti requisiti:
1) vedere la partecipazione di soggetti che svolgono attivita' di
ricerca: Universita', anche attraverso loro dipartimenti e centri,
enti e istituzioni di ricerca;
2) prevedere di norma il coinvolgimento delle imprese, di loro
associazioni o consorzi, di fondazioni ed organizzazioni di ricerca;
questi soggetti possono partecipare direttamente al raggruppamento, o
sostenere il Laboratorio attraverso la sponsorizzazione dei progetti
di ricerca e/o la manifestazione pubblica di interesse per le
attivita' da svolgere;
3) avere sede legale e operativa in Emilia-Romagna; al partenariato
possono aderire soggetti senza sede in Emilia- Romagna, fermo
restando che non possono ricevere contributi;
4) avere come oggetto la realizzazione di attivita' di ricerca e
trasferimento tecnologico.
Art. 4
Caratteristiche dei Laboratori
I Laboratori che formano oggetto dell'intervento regionale devono
possedere una struttura adeguata all'attivita' di ricerca e di
trasferimento tecnologico che si intende realizzare. In particolare
essi dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
1) disporre, anche presso i soggetti costituenti, dell'utilizzo di
apparecchiature scientifiche pertinenti all'attivita' prevista dal
progetto di Laboratorio;
2) avere accesso, ove necessario, ad ulteriori Laboratori ed
attrezzature per la realizzazione delle attivita' proposte, in forma
dimostrabile attraverso accordi formalizzati;
3) avere disponibilita', nell'insieme dei soggetti costituenti, di
competenze scientifiche qualificate sui temi oggetto dei progetti di
ricerca del Laboratorio, in qualita' di personale interno proprio o
dedicato dai soggetti costituenti, di rapporti di collaborazione
scientifica, di nuovi ricercatori;
4) disporre di personale qualificato da dedicare alle attivita' di
ricerca e di trasferimento tecnologico previste, o prevedere un
coerente piano di sviluppo del personale nel corso dello svolgimento
del programma;
5) possedere dimostrabile esperienza, nell'insieme dei soggetti
partecipanti, nella realizzazione e gestione di programmi complessi e
pluriennali di ricerca;
6) avere definito tra i soggetti partecipanti le modalita' di
protezione e sfruttamento: - delle conoscenze e del know-how a
titolarita' dei singoli soggetti che compongono il partenariato; -
dei risultati conseguiti attraverso l'attivita' di ricerca svolta dal
Laboratorio.
Art. 5
Caratteristiche dei progetti
I progetti che formano oggetto dell'intervento regionale devono
presentare un piano dettagliato delle attivita' di ricerca e di
trasferimento tecnologico previste e degli investimenti necessari
alla loro realizzazione. In particolare essi devono presentare le
seguenti caratteristiche:
- essere rivolti al potenziamento della base scientifica e
tecnologica regionale e alla valorizzazione industriale delle
competenze presenti in regione;
- prevedere ricadute sul tessuto produttivo ed economico, sul tessuto
sociale e sulle pubbliche Amministrazioni dell'Emilia- Romagna;
- attivare o consolidare, in ambito regionale, collaborazioni
all'interno del mondo scientifico e tra questo e il mondo produttivo,
anche promuovendo la realizzazione di una rete di collaborazioni
inserita nel contesto nazionale e internazionale;
- avere una durata di norma biennale e comunque non superiore a tre
anni.
Costituisce inoltre titolo preferenziale la capacita' di integrazione
dei Laboratori con:
- attivita' di alta formazione mirata a potenziare la base
scientifica e tecnologica regionale;
- attivita' di supporto alla generazione di imprenditorialita'
innovativa ad alto contenuto di conoscenza, professionalita' avanzate
e nuovi lavori, nonche' all'attrazione di nuovi insediamenti di
ricerca o di produzioni di alta tecnologia nel territorio regionale.
Art. 6
Modalita' di accesso ai finanziamenti
I soggetti di cui all'art. 3 possono accedere ai finanziamenti
regionali presentando proposte di progetti di Laboratori a valere sui
bandi appositamente emanati dalla Giunta regionale in attuazione
dell'Azione A della Misura 4 del Programma regionale per la Ricerca
industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico, Asse 3 del
Programma triennale per le Attivita' produttive.
Tali proposte dovranno indicare esplicitamente:
- gli obiettivi;
- i risultati attesi;
- il piano di attivita' e i sotto-progetti che lo compongono;
- i soggetti partecipanti e le modalita' del loro coinvolgimento;
- i curricula o i profili del personale che partecipera' direttamente
alle attivita' del Laboratorio;
- le modalita' operative del Laboratorio e le sedi di svolgimento
delle attivita';
- le dotazioni scientifiche e tecniche;
- le forme di cofinanziamento dell'attivita'.
Art. 7
Spese ammissibili
Sono ammissibili solo le spese necessarie per la realizzazione dei
progetti e coerenti con il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Le spese ammissibili sono le seguenti:
a) spese di personale (incluse nuove assunzioni, collaborazioni
professionali e su progetto, borse di studio, borse di dottorato,
assegni di ricerca, collaborazioni esterne) dedicato all'attuazione
dei progetti;
b) spese per prestazioni relative all'utilizzo di laboratori e
attrezzature;
c) spese per l'acquisto di strumenti, macchinari, attrezzature,
limitatamente alla quota di ammortamento ed in proporzione al loro
effettivo uso per il progetto; sono incluse le spese di manutenzione;
nel caso di utilizzo di beni acquistati con operazioni di locazione
finanziaria la spesa ammissibile e' costituita dai canoni relativi
all'arco di validita' del progetto;
d) spese per licenze e software;
e) consulenze ad alto contenuto specialistico, incluse consulenze
relative alla protezione e allo sfruttamento della proprieta'
intellettuale dei risultati conseguiti dall'attivita' del Laboratorio
(non sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo
fiscale, legale, amministrativo, ecc.);
f) spese di comunicazione e per la promozione del Laboratorio, nella
misura massima del 10% del totale delle altre spese ammissibili;
g) spese generali, nella misura massima del 20% del totale delle
altre spese ammissibili.
IVA ed altre imposte non sono costi ammissibili.
ALLEGATO 2
Requisiti per l'accesso alle agevolazioni da parte di Centri per
l'innovazione (Misura 4 Azione B)
Art. 1
Finalita' dell'intervento
La Regione Emilia-Romagna sostiene progetti finalizzati alla
costituzione nel territorio regionale di nuovi Centri per
l'innovazione, ovvero alla riorganizzazione, alla riqualificazione e
riconversione di Centri esistenti, con i seguenti obiettivi:
- realizzare una rete di centri in grado di intercettare, anticipare
e stimolare la domanda di innovazione da parte delle imprese nel
territorio regionale;
- migliorare le condizioni di accesso delle imprese, in particolare
le piccole e medie, alle fonti della conoscenza scientifica e
tecnologica di interesse industriale;
- favorire la circolazione delle conoscenze tecnologiche e lo
sviluppo di servizi ad alto contenuto di conoscenza necessari per
promuovere l'innovazione nel sistema produttivo regionale, anche in
collaborazione con fonti di conoscenza esterne alla regione;
- sensibilizzare le imprese e stimolare la sperimentazione
innovativa, a livello di prodotti realizzati, tecniche di produzione
e modelli organizzativi;
- determinare la destinazione di specifiche risorse, materiali,
finanziarie ed umane, alle attivita' di trasferimento tecnologico
nell'ambito delle tematiche di interesse e di potenziale forte
sviluppo per il sistema produttivo regionale.
Art. 2
Oggetto
La Regione Emilia-Romagna interviene cofinanziando un progetto di
sviluppo del Centro per l'innovazione, che comprende:
- la realizzazione di specifiche attivita' e servizi di trasferimento
tecnologico per favorire la qualificazione e l'innovazione di sistemi
produttivi regionali individuati sulla base della filiera di
appartenenza o di altri criteri di omogeneita', identificando
all'interno ed all'esterno del sistema regionale le conoscenze e le
competenze idonee a rispondere ai bisogni reali e potenziali di
innovazione;
- l'avviamento o il consolidamento del Centro attraverso gli
investimenti tecnologici e organizzativi connessi alle attivita' di
trasferimento tecnologico da realizzare.
I Centri per l'innovazione sono strutture di nuova costituzione o
derivanti da una rifinalizzazione delle strutture gia' esistenti agli
obiettivi della L.R. 7/02 e ai presenti requisiti, in grado di
predisporre un sistema di offerta di conoscenze e competenze
tecnologiche, a partire dai fabbisogni delle principali filiere
produttive regionali o di specifiche tipologie imprenditoriali
individuate secondo criteri di omogeneita' o complementarita'. Essi
devono avere l'obiettivo di intensificare, qualificare ed accelerare
il flusso di informazioni dalla ricerca verso l'industria mediante
attivita' di trasferimento tecnologico.
Art. 3
Requisiti dei soggetti gestori dei Centri
L'intervento regionale si applica a Centri per l'innovazione promossi
da imprese, Universita', Enti di ricerca, altri Enti pubblici e
privati, enti e istituzioni locali, organizzati in varie forme di
partenariato, rispondenti ai seguenti requisiti:
1) prevedere il coinvolgimento delle imprese, di loro associazioni o
consorzi, che possono partecipare direttamente al raggruppamento, o
sostenere il Laboratorio attraverso la sponsorizzazione dei progetti
e/o la manifestazione pubblica di interesse per le attivita' da
svolgere;
2) avere sede legale e operativa in Emilia-Romagna; al partenariato
possono aderire soggetti senza sede in Emilia- Romagna, fermo
restando che non possono ricevere contributi;
3) avere come oggetto la realizzazione di attivita' di supporto
all'innovazione e di trasferimento tecnologico;
4) non avere scopo di lucro.
Art. 4
Caratteristiche dei Centri
I Centri che presentano i progetti oggetto dell'intervento regionale
devono disporre di una struttura adeguata all'attivita' di
trasferimento tecnologico che si intende realizzare (articolazione e
superficie degli immobili, attrezzature, ecc). In particolare essi
devono possedere le seguenti caratteristiche:
1) avere disponibilita' di competenze con esperienza nel campo del
trasferimento tecnologico, in qualita' di personale interno e/o di
rapporti di collaborazione;
2) disporre di personale qualificato da dedicare alle attivita' di
trasferimento tecnologico previste;
3) possedere dimostrabile esperienza, nell'insieme dei soggetti
partecipanti, nella realizzazione e gestione di progetti complessi di
innovazione e di trasferimento tecnologico;
4) avere accesso, ove necessario, a laboratori ed attrezzature per la
realizzazione delle attivita' proposte, in forma dimostrabile
attraverso accordi formalizzati.
Art. 5
Caratteristiche delle attivita'
I progetti che formano oggetto dell'intervento regionale, devono
presentare un piano dettagliato delle iniziative di trasferimento
tecnologico previste e degli investimenti necessari alla loro
realizzazione, indicando chiaramente le modalita' di coinvolgimento
delle imprese in tali attivita'. In particolare essi devono possedere
le seguenti caratteristiche:
- avere obiettivi chiari di qualificazione e modernizzazione dei
sistemi produttivi di riferimento;
- identificare chiaramente le tipologie e i gruppi di imprese
coinvolte nelle iniziative e nei contratti di trasferimento
tecnologico e i risultati attesi;
- indicare le metodologie e le tipologie di attivita' di
trasferimento tecnologico che si intendono realizzare;
- essere in grado di accedere a rilevanti fonti di conoscenze
scientifiche e tecnologiche di interesse per il sistema produttivo
cui si rivolgono;
- attivare o consolidare in ambito regionale collaborazioni
all'interno del mondo scientifico e tra questo e il mondo produttivo
anche promuovendo la realizzazione di una rete di collaborazioni,
inserita nel contesto nazionale e internazionale;
- avere una durata di norma biennale e comunque non superiore a tre
anni.
Costituisce inoltre titolo preferenziale la capacita' di integrazione
dei Centri con:
- attivita' di alta formazione mirata a potenziare la base
scientifica e tecnologica regionale;
- attivita' di supporto alla generazione di imprenditorialita'
innovativa ad alto contenuto di conoscenza, professionalita' avanzate
e nuovi lavori, nonche' all'attrazione di nuovi insediamenti di
ricerca o di produzioni di alta tecnologia nel territorio regionale.
Art. 6
Modalita' di accesso ai finanziamenti
I soggetti di cui all'art. 3 possono accedere ai finanziamenti
regionali presentando proposte di progetti di Centri a valere sui
bandi appositamente emanati dalla Giunta regionale in attuazione
dell'Azione B della Misura 4 del Programma regionale per la Ricerca
industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico, Asse 3 del
Programma triennale per le Attivita' produttive.
Tali proposte dovranno indicare esplicitamente:
- gli obiettivi;
- i risultati attesi;
- il piano di attivita' e i sotto-progetti che lo compongono;
- le tipologie e i gruppi di imprese a cui si rivolgono i
sotto-progetti;
- i curricula o i profili del personale direttamente coinvolto nelle
attivita' del Centro;
- le forme di cofinanziamento dell'attivita'.
Art.7
Spese ammissibili
Sono ammissibili solo le spese necessarie per la realizzazione delle
attivita' previste dal progetto di sviluppo del Centro e coerenti con
il raggiungimento degli obiettivi previsti. Le spese ammissibili sono
le seguenti:
a) spese di personale (incluse collaborazioni professionali e su
progetto, borse di studio, borse di dottorato, assegni di ricerca,
collaborazioni esterne) dedicato all'attuazione del progetto;
b) spese per prestazioni relative all'utilizzo di laboratori e
attrezzature;
h) spese per l'acquisto di strumenti, macchinari, attrezzature,
limitatamente alla quota di ammortamento ed in proporzione al loro
effettivo uso per il progetto; sono incluse le spese di manutenzione;
nel caso di utilizzo di beni acquistati con operazioni di locazione
finanziaria la spesa ammissibile e' costituita dai canoni relativi
all'arco di validita' del progetto;
c) spese per licenze e software;
d) consulenze ad alto contenuto specialistico, incluse consulenze
relative alla protezione e allo sfruttamento della proprieta'
intellettuale dei risultati conseguiti dall'attivita' del Centro (non
sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale,
legale, amministrativo, ecc.);
e) spese di comunicazione e per la promozione del Centro, nella
misura massima del 20% del totale delle altre spese ammissibili;
f) spese generali, nella misura massima del 20% del totale delle
altre spese ammissibili.
IVA ed altre imposte non sono costi ammissibili.
(segue allegato fotografato)