DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2004, n. 66
Valutazione di impatto ambientale (VIA) sul progetto di riqualificazione e miglioramento della viabilita' di collegamento con la Strada statale n. 9, nei comuni di Lugagnano Val D'Arda e Castell'Arquato (PC). Titolo III, L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, del progetto di riqualificazione funzionale della
viabilita' di collegamento con la Strada statale n. 9 "Via Emilia",
nei comuni di Lugagnano Val d'Arda e Castell'Arquato, presentato
dalla Amministrazione provinciale di Piacenza, risultando nel
complesso ambientalmente compatibile e realizzabile con le
prescrizioni, di cui ai punti 1.C, 2.C, 3.C del Rapporto di
Conferenza di Servizi che costituisce l'Allegato 1, parte integrante
e sostanziale alla presente deliberazione, che qui si ripetono:
1. si prescrive che, qualora durante le opere di scavo, vengano
rinvenute cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di
farne immediata denuncia all'autorita' competente, di lasciarle nelle
condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate, come disposto
dall'art. 87 del Testo Unico in materia di beni culturali e
ambientali 490/99;
2. si prescrive lo spostamento della rotonda, prevista nei pressi del
cimitero del comune di Lugagnano, come da modifica progettuale,
presentata dal proponente nella odierna seduta conclusiva della
Conferenza di servizi e acquisita agli atti, al fine di evitare
interferenze con l'area proposta come SIC (Sito di importanza
comunitaria) IT4010008 denominata "Riserva naturale geologica del
Piacenziano", limitrofa alla infrastruttura interessata dal
progetto;
3. in fase di redazione del progetto esecutivo dovranno essere
definite, in accordo con l'Ufficio Tecnico dell'Azienda consortile
Servizi Val d'Arda, le modalita' di realizzazione dell'infrastruttura
nelle aree di interferenza con le tubature della rete fognaria;
4. visto il reticolo idrografico superficiale, nella zona interessata
dal progetto, si prescrive la previsione, lungo tutto il tracciato
dell'infrastruttura, in fase di progettazione esecutiva, di presidi
idraulici volti a contenere l'acqua di dilavamento del manto stradale
o proveniente da eventuali sversamenti e il suo successivo corretto
smaltimento ai sensi dei disposti della normativa vigente; la
manutenzione deve essere garantita a carico del proponente; il
progetto esecutivo dovra' quindi contenere, ai sensi della Legge
109/94, un "piano di manutenzione del sistema di drenaggio, invaso e
trattamento degli eventuali sversamenti accidentali" che dovra'
essere approvato dalla Amministrazione provinciale di Piacenza;
5. per quanto riguarda l'organizzazione dei cantieri: a) che
l'organizzazione temporale dei lavori assuma come vincolo prioritario
la garanzia di ragionevoli livelli di funzionalita'
dell'infrastruttura statale n. 9 Via Emilia, nel corso della fase di
cantierizzazione; b) specificazione, nei documenti di appalto,
dell'obbligo per l'appaltatore di indicare in dettaglio le
lavorazioni eseguite, le sequenze temporali in cui avvengono, le
macchine utilizzate e i livelli sonori prodotti; c) specificazione,
nei documenti di appalto, dell'obbligo per l'appaltatore di
individuare una giornata tipo rappresentativa delle condizioni di
massima rumorosita' per i ricettori piu' esposti; d) specificazione,
nei documenti di appalto, dell'obbligo per l'appaltatore di indicare
il periodo di riferimento, diurno/notturno, in cui avvengono le
lavorazioni;
6. si prescrive il recepimento, da parte degli individuati titolari
degli scarichi derivanti dai cantieri, di tutte le opportune
autorizzazioni allo scarico rilasciate dalle competenti Autorita',
prima e preventivamente all'installazione dei cantieri. In
quell'occasione dovranno essere adeguatamente approfondite e/o
integrate nonche' recepite tutte le particolarita' tecniche
finalizzate alle specifiche autorizzazioni, al fine del recepimento
delle opportune autorizzazioni;
7. per minimizzare gli impatti sugli ecosistemi e sul paesaggio, si
prescrive di mettere in atto tutte le azioni di mitigazione previste
nel progetto e nello Studio di Impatto ambientale che si riportano
interamente: a) in fase di cantierizzazione dell'opera: - periodica
irrorazione e umidificazione delle piste di cantiere; in modo
particolare in presenza dei ricettori piu' vicini al tracciato (R25)
dovra' essere prevista la messa in opera di sistemi di irrigazione
attivabili, se necessario, direttamente dai residenti; - la velocita'
dei mezzi d'opera sulle piste di cantiere deve essere moderata; -
nelle eventuali mansioni che comportano produzione di polveri e'
obbligatorio l'utilizzo delle mascherine; - gli addetti ai lavori
devono essere sottoposti a periodiche visite mediche; - per i
lavoratori e' obbligatoria l'assicurazione per la silicosi, regolata
da norme speciali dalla Legge 455/43, DPR 648/56, DPR 1124/65, Legge
780/75 che comportano la necessita' di accertamenti
tecnico-igienistici, anche in sede di contenzioso giudiziario ed
extra-giudiziario. DL 624/96 e DL 128/59; - sospensione dei lavori
durante le giornate ventose. I lavori dovranno essere interrotti e
ripresi solamente con il successivo miglioramento delle condizioni
meteo-climatiche; b) relativamente alla mitigazione degli impatti da
rumore nello Studio di impatto ambientale il progetto prevede: -
ricettore R5: (si trova in fregio alla SP di Bardi all'altezza della
localita' Verdolini Sopra) e' prevista la realizzazione: di una
barriera in terra di altezza media pari a 2 metri rispetto il piano
campagna attuale per uno sviluppo complessivo pari a 70 metri; della
messa a dimora sulla barriera in terra di vegetazione arboreo
arbustiva; della limitazione della velocita' mediante l'affissione di
cartellonistica; - ricettore R25: (si trova in localita' C. Eleuteri)
e' prevista la realizzazione di una barriera fonoassorbente di
lunghezza pari a 270 metri e altezza di 3,0 metri rispetto la sede
stradale e di 4,0 metri rispetto il piano campagna attuale, per uno
sviluppo complessivo pari a 810 mq.; - ricettore R27: (si trova in
localita' Mulino Sidoli) al fine di garantire il rispetto dei limiti
della classe anche per volumi di traffico superiori a quelli
ipotizzati sono state previste le seguenti opere di mitigazione: -
realizzazione di una barriera in terra di altezza pari a 1.8 metri
rispetto il piano campagna attuale e di 0.8 metri rispetto la sede
stradale; - messa a verde della superficie del suddetto rilevato con
essenze arboree ed arbustive; - lo strato d'usura della sede stradale
deve essere costituito da asfalto liscio; - devono essere imposte
delle limitazioni di velocita' in tutto il tratto di nuova previsione
pari a 70 km/h; c) relativamente alla mitigazione degli impatti sulle
acque superficiali e sotterranee nello Studio di impatto ambientale
il progetto prevede: - la costruzione di un canale di scolo
perimetrale all'area di cantiere per il drenaggio delle acque
provenienti dall'esterno della zona d'intervento; - l'area di
cantiere dovra' essere dotata di servizi igienici di tipo chimico,
uno ogni 10 persone operanti nel cantiere medesimo; - la manutenzione
dei mezzi impiegati dovra' essere effettuata in aree esterne all'area
di progetto, al fine di evitare lo sversamento sul suolo di
carburanti e oli minerali; - i mezzi d'opera utilizzati nelle
operazioni di scavo e di sistemazione finale dovranno impiegare oli
biodegradabili; - i rifornimenti dei mezzi d'opera dovranno essere
effettuati tramite un carro cisterna equipaggiato con erogatore di
carburante a tenuta che impedisca il rilascio accidentale di sostanze
nell'ambiente; - dovra' essere realizzato un piazzale
impermeabilizzato e cordolato per la sosta degli automezzi durante le
fasi di inattivita' e durante le fasi di manutenzione e rifornimento;
- durante le fasi di realizzazione del ponte sul torrente Arda
(cantiere in alveo) dovranno essere presi accordi con l'Ente gestore
della diga di Mignano situata a monte, al fine di coordinare gli
interventi di gestione della diga con le operazioni di cantiere ed
evitare che insorgano problemi a causa di piene improvvise; d) per
quanto riguarda gli impatti sul reticolo idrografico superficiale
dovuti all'interruzione di alcuni rii per la realizzazione della
nuova viabilita', il progetto prevede interventi di mitigazione che
consistono nella messa in posa di scatolari della dimensione di 2 x
1,5 m. che garantiranno il deflusso regolare delle acque; e) per
quanto riguarda la realizzazione del guado temporaneo in alveo per la
costruzione del ponte sul torrente Arda, il progetto prevede come
mitigazione la messa a dimora di talee negli interstizi dei massi,
allo scopo di favorire lo sviluppo di una copertura di vegetazione
ripariale; f) per quanto riguarda gli impatti sulla flora e
vegetazione il SIA prevede come misure di mitigazione interventi
compensativi di piantumazione. In modo particolare prevede la messa a
dimora di siepi di essenze arboreo-arbustive con conseguenti vantaggi
a livello agroforestale, ecologico, paesaggistico ed estetico, ed
inoltre si prescrive che:
8. in attesa della classificazione acustica dei comuni di Lugagnano
Val d'Arda e di Castell'Arquato, si prescrive il rispetto dei limiti
di pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e successive
modifiche per le abitazioni presenti, nelle adiacenze
dell'infrastruttura progettata, al di fuori della fascia di rispetto
laterale, individuata secondo la Direttiva regionale "Disposizioni in
materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la
classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3
dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in
materia di inquinamento acustico" approvata con delibera di Giunta
regionale n. 2035 del 9 ottobre 2001;
9. si prescrive lo spostamento della rotonda, prevista nei pressi del
cimitero del comune di Lugagnano, come da modifica progettuale,
presentata dal proponente nella odierna seduta conclusiva della
Conferenza di Servizi e acquisita agli atti, anche al fine di
agevolare l'inserimento delle eventuali barriere per la mitigazione
acustica che si rendessero necessarie, per il rispetto dei limiti di
esposizione acustica previsti dalla normativa vigente;
10. le opere di mitigazione, necessarie per il conseguimento del
rispetto dei limiti relativi all'impatto acustico, dovranno essere
del tipo vegetazionale, (cespugli e alberature di essenze autoctone)
in grado di raccordarsi con la vegetazione esistente e di mitigare
l'inserimento dell'opera in un paesaggio di grande pregio;
11. il progetto esecutivo dovra' comprendere le operazioni di
manutenzione degli impianti per almeno tre anni dalla messa a dimora;
a questa si aggiunge la necessita' di prevedere un reimpianto delle
fallanze nel primo anno di manutenzione;
12. nel caso in cui si prevedano mitigazioni, direttamente sugli
edifici residenziali, mediante finestre silenti, si prescrive che,
analogamente a quanto gia' introdotto con il DPR 18/11/1998, n. 459,
siano comunque introdotti tutti gli eventuali ulteriori interventi
necessari a garantire il livello notturno massimo, misurato al centro
della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto a 1,5 metri
dal pavimento;
13. durante la fase di cantiere deve essere previsto l'utilizzo di
macchinari conformi al DPR 459/96 "Direttiva macchine" che prevede il
rispetto dei livelli di emissione in atmosfera (rumore, vibrazioni e
gas di scarico), in modo tale da non compromettere l'ambiente
circostante; inoltre, si dovra' valutare la necessita' di introdurre
eventuali mitigazioni acustiche, sul cantiere e su eventuali
ricettori; le azioni attivate dovranno consentire il rispetto dei
limiti sonori previsti dalle normative vigenti;
14. le prescrizioni, prima elencate, dovranno essere verificate
attraverso una campagna di monitoraggio strumentale da realizzarsi
durante la realizzazione dell'opera, ad opera e mitigazioni
realizzate e, sulla base dei risultati ottenuti, dovranno essere
assunte le necessarie determinazioni conseguenti;
15. gli interventi finalizzati alla mitigazione dell'impatto acustico
si dovranno raccordare con il progetto d'inserimento paesaggistico e
di compensazione, la cui realizzazione dovra' essere prevista in sede
di progettazione esecutiva dell'opera, e per il quale, si prescrivono
i seguenti interventi: - presenza di una fascia di ambientazione di
larghezza variabile su ambo i lati della strada dove verra'
impiantata vegetazione autoctona arboreo ed arbustiva; - inserimento
lungo il tracciato di formazioni vegetali, quali siepi arbustive ed
arboreo arbustive, disposte sia parallelamente che perpendicolarmente
(nei punti di intersezione con corsi idrici superficiali) al nastro
stradale; - potenziamento della vegetazione presente nei punti di
attraversamento di rii e canali, introducendo specie arboreo ed
arbustive autoctone; - dove possibile preferire alla formazione
vegetale lineare formazioni a macchia di maggior entita' in modo da
inglobare la strada; - le formazioni vegetali di nuovo impianto
dovranno sempre essere legate a vegetazione esistente in modo da
creare una vera e propria ricucitura del paesaggio; - formazione di
coni visuali appositamente individuati per inquadrare situazioni
sceniche di un certo valore, in particolare nei confronti della
collina; - impianti vegetali a macchia naturali sia per quanto
riguarda la struttura sia la specie utilizzata, nelle aree intercluse
di svincolo o nelle rotatorie;
16. per il ripristino delle eventuali aree di cantiere si
riutilizzera' il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si
avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di
materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua manutenzione
per evitarne la morte biologica;
17. per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione
dei mezzi si ritiene necessario attenersi alle precauzioni di seguito
riportate, nella maggior parte dei casi gia' previste nella relazione
progettuale;
18. per l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi,
prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza
degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico
e la lavorazione;
19. prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei
depositi di materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per
i cantieri, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di
abitazioni;
20. per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura
dei cassoni con teloni;
21. acquisire le autorizzazioni necessarie per le emissioni di
inquinanti in atmosfera ai sensi delle vigenti normative;
22. individuare precise disposizioni tese a limitare le interferenze
tra i mezzi di cantiere e la viabilita' esistente (ad es. lo
scaglionamento temporale degli automezzi);
23. nella progettazione dell'impianto di illuminazione stradale si
dovra' tenere conto e limitare l'impatto luminoso, nei confronti
delle residenze limitrofe e dell'ambiente naturale, derivante dai
fasci di luce diretta;
b) di dare atto che la variante agli strumenti urbanistici comunali
non e' ricompresa nella presente procedura di VIA, pertanto la
realizzazione dell'infrastruttura in progetto, e' subordinata
all'approvazione di variante allo strumento urbanistico del Comune di
Lugagnano Val d'Arda e del Comune di Castell'Arquato, che recepisca
il progetto cosi' come configurato negli elaborati depositati,
inclusa la variazione progettuale relativa alla rotonda, prevista nei
pressi del cimitero comunale cimitero del comune di Lugagnano;
c) di dare atto che il parere espresso dalla Provincia di Piacenza,
previsto dall'art. 18, comma 6 della L.R. 9/99 in merito alla
valutazione del progetto in oggetto e' espresso all'interno del
Rapporto di cui al punto 3.6;
d) di dare atto che il parere espresso dal Comune di Lugagnano Val
d'Arda, previsto dall'art. 18, comma 6 della L.R. 9/99 in merito alla
valutazione del progetto in oggetto e' espresso all'interno del
Rapporto di cui al punto 3.6;
e) di dare atto che il parere espresso dal Comune di Castell'Arquato,
previsto dall'art. 18, comma 6 della L.R. 9/99 in merito alla
valutazione del progetto in oggetto e' espresso all'interno del
Rapporto di cui al punto 3.6;
f) la Valutazione d'incidenza ai sensi del DPR 357/97, come
modificato dal DPR 120/03 rilasciata dall'Autorita' competente e'
espressa all'interno del Rapporto di cui al punto 3.6;
g) di dare atto che l'Amministrazione comunale di Lugagnano Val
d'Arda rilascia le autorizzazioni e nulla osta sotto elencati
espressi all'interno del Rapporto di cui al punto 3.6:
- l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del DLgs 490/99;
- l'autorizzazione relativamente al taglio degli elementi arborei e'
da richiedere;
- nulla osta di competenza per attraversamenti strade ai sensi del DM
24/11/1984;
h) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni architettonici e per
il paesaggio ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza
di Servizi, esprimendosi positivamente ai fini dell'esercizio del
potere di cui all'art. 151 del DLgs 490/99;
i) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni archeologici
dell'Emilia-Romagna con nota prot. n. 10699/pos.B/7 del 22/9/2003
acquisita al prot. n. 28224/VIM del 25/9/2003, che costituisce
l'Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale della presente
delibera, rilascia il proprio nulla osta alle condizioni contenute
nel Rapporto di cui al punto 3.6. e riportate al punto 3.8 della
presente delibera;
j) di dare atto che l'Azienda Consortile Val d'Arda ha presentato
nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, per mezzo del
sig. Giuseppe Daveri, il proprio nulla osta alla realizzazione del
progetto in oggetto, che costituisce l'Allegato n. 3, parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
k) di dare atto che l'ENEL non ha partecipato alla seduta conclusiva
della Conferenza di Servizi, ma ha inviato una nota, acquisita al
prot. n. 17066/VIM dell'11 giugno 2003, che costituisce l'Allegato n.
4, parte integrante e sostanziale della presente delibera, con la
quale esprime il proprio parere favorevole alla realizzazione
dell'opera in progetto;
l) di dare atto che il Consorzio Bacini Piacentini di Levante non ha
partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha
trasmesso il proprio nulla osta (prot. n. 3839 del 24/9/2003), al
proponente, Amministrazione provinciale di Piacenza, che l'ha
consegnato alla Conferenza di Servizi, nella seduta conclusiva del 24
settembre 2003, che costituisce l'Allegato n. 5, parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
m) di dare atto che, per il parere di competenza rilasciato da ARPA,
Distretto di Fiorenzuola d'Arda, ha partecipato alla riunione
conclusiva della Conferenza di Servizi, il dott. Vittorino Francani,
senza delega formale, per cui trova applicazione il disposto
dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni;
n) di dare atto che il Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Nure (ex
Servizio provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali)
non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di
Servizi, per esprimersi in merito al proprio nulla osta di
competenza, ai sensi delle norme Legge 183/89 (art. 10, comma 4),
Legge 584/94, DPR 1363/59, delibera del Consiglio regionale 3109/90,
per cui trova applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
o) di dare atto che l'AIPO non ha partecipato alla seduta conclusiva
della Conferenza di Servizi, per esprimersi in merito al proprio
nulla osta di competenza, trova quindi applicazione il disposto
dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni;
p) di dare atto che la Camuzzi Gazometri SpA non ha partecipato alla
seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, per esprimersi in
merito al proprio nulla osta di competenza, per eventuali
interferenze, trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter,
comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
q) di dare atto che la Telecom non ha partecipato alla seduta
conclusiva della Conferenza di Servizi, per esprimersi in merito al
proprio nulla osta di competenza, per eventuali interferenze, trova
quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
r) di dare atto che non vengono acquisite all'interno della procedura
di VIA, le autorizzazioni relative alle attivita' da svolgersi nella
fase di cantiere, rilasciate sulla base di una progettazione
esecutiva, in particolare:
- la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue
domestiche presenti nei siti di cantiere e' da presentare al Comune
di Lugagnano Val d'Arda, mentre la domanda di autorizzazione allo
scarico degli effluenti del sistema di trattamento delle acque di
lavaggio del cantiere operativo cosi' come le eventuali acque
meteoriche di dilavamento dei piazzali e/o parcheggi
impermeabilizzati dei cantieri e le stesse della piattaforma
autostradale e' da presentare alla Provincia di Piacenza; nel caso in
cui gli scarichi delle acque reflue domestiche siano convogliati
insieme a quelli degli effluenti del sistema di trattamento delle
acque di lavaggio del cantiere operativo la richiesta e' da
presentare solo alla Provincia di Piacenza;
- la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per
l'impianto di betonaggio cosi' come per tutti gli altri eventuali
impianti che lo richiedano ai sensi del DPR 203/88 e' da inoltrare
alla Provincia di Piacenza, dalla Ditta titolare delle emissioni,
prima e preventivamente all'installazione dell'impianto;
s) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 9/99, che
la durata della presente Valutazione di impatto ambientale e'
stabilita in anni 4;
t) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99,
copia del presente atto deliberativo al proponente Provincia di
Piacenza, Servizio Infrastrutture-Edilizia;u) di trasmettere ai sensi
dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99 copia del presente atto
deliberativo ad ARPA, Distretto di Fiorenzuola, Servizio Tecnico
Bacini Trebbia e Nure (ex Servizio provinciale Difesa del suolo,
Risorse idriche e forestali), AIPO, Camuzzi Gazometri SpA, Telecom,
anche ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dall'art.
14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
v) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99,
per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva
competenza, copia del presente atto deliberativo alla Provincia di
Piacenza, al Comune di Lugagnano Val d'Arda, al Comune di
Castell'Arquato, alla Soprintendenza per i Beni architettonici e per
il paesaggio, alla Soprintendenza archeologica, all'Azienda
Consortile Val d'Arda, Consorzio Bacini Piacentini di Levante e ad
ENEL;
w) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.