DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 31 dicembre 2003, n. 17598
Incarico all'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze geologiche e Geotecnologie, per il prosieguo dello studio geologico-tecnico di dettaglio del fenomeno franoso interessante l'abitato di Valestra in comune di Carpineti (RE)
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis) determina:
1) di affidare all'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, -
Dipartimento di Scienze geologiche e geotecnologie, con sede a
Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, il prosieguo del programma di
attivita' per la definizione, attraverso uno studio geologico-tecnico
di dettaglio, delle caratteristiche del movimento franoso
interessante l'abitato di Valestra in comune di Carpineti (RE), ai
sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01;
2) di approvare lo schema della convenzione per il prosieguo dello
studio di cui al punto 1), il cui testo e' allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale e nel quale sono
dettagliatamente specificati i contenuti dell'incarico, nonche' le
modalita' e i tempi per la sua esecuzione e per la liquidazione del
corrispettivo;
3) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si provvedera'
ai sensi della deliberazione di Giunta 447/03;
4) di determinare il corrispettivo per l'incarico di cui al
precedente punto 1) in Euro 15.492,00, di cui Euro 2.582,00 per IVA
al 20%;
5) di imputare la spesa complessiva di Euro 15.492,00, registrata al
n. 6203 di impegno, a carico del Capitolo n. 2100 "Spese per studi,
consulenze e collaborazioni" di cui all'UPB 1.2.1.2.1100 del Bilancio
per l'esercizio 2003 che presenta la necessaria disponibilita';
6) di dare altresi' atto che alla liquidazione della spesa ed alla
richiesta di emissione del titolo di pagamento in favore
dell'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di
Scienze geologiche e Geotecnologie si provvedera' con propri atti
formali ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 15 novembre 2001, n.
40, secondo le modalita' previste nell'allegato schema di
convenzione;7) di pubblicare la presente determinazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione, nonche' di trasmetterla alla
Commissione consiliare Bilancio, Programmazione e Affari generali.
IL DIRETTORE GENERALE
Leopolda Boschetti
ALLEGATO
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Universita'
degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze geologiche e
Geotecnologie, per il prosieguo dello studio geologico-tecnico di
dettaglio del fenomeno franoso interessante l'abitato di Valestra in
comune di Carpineti (RE)
Art. 1
Soggetti e oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore generale
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa Leopolda
Boschetti, affida all'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca,
Dipartimento di Scienze geologiche e geotecnologie, con sede a
Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, codice fiscale e partita IVA
12621570154, rappresentata legalmente dal Magnifico Rettore prof.
Marcello Fontanesi, il prosieguo del programma di attivita' per la
definizione, attraverso uno studio geologico-tecnico di dettaglio,
delle caratteristiche del movimento franoso interessante l'abitato di
Valestra in comune di Carpineti (RE).
Art. 2
Programma delle attivita'
II programma di attivita' della presente convenzione si svolgera' con
le seguenti modalita':
1) analisi di stabilita' del versante all'equilibrio limite, mediante
modellazione numerica con applicazioni di codici di calcolo in
condizioni piane e tridimensionali;
2) considerazioni sulla geometria del dissesto, sulle cause della sua
evoluzione, sulla modalita' evolutiva del fenomeno franoso;
3) valutazione degli interventi da mettere in atto per controllare
l'attenuazione del fenomeno e per ottenere una messa in sicurezza del
versante da possibili rischi futuri.
Art. 3
Responsabili dell'attivita'
I responsabili dell'esecuzione dell'attivita' oggetto della presente
convenzione sono:
- dott. Gaetano Sartini, per conto della Regione Emilia-Romagna;
- prof. Andrea Cancelli, per conto dell'Universita' degli Studi di
Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze geologiche e Geotecnologie.
Art. 4
Corrispettivo della convenzione
Per l'esecuzione del presente programma di attivita' la Regione
Emilia-Romagna corrispondera' all'Universita' degli Studi di
Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze geologiche e Geotecnologie,
un corrispettivo Euro 15.492,00, di cui Euro 2.582,00 per IVA al
20%.
Tale somma e' comprensiva di ogni costo necessario al fine della
realizzazione del programma delle attivita' di cui all'art. 2 della
presente convenzione.
Art. 5
Restituzione dei risultati dell'attivita'
Entro quattro mesi, a partire dalla data di esecutivita' della
determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico, sara'
inviato al Servizio Tecnico Bacini Enza e sinistra Secchia di Reggio
Emilia un rapporto iniziale sullo stato di avanzamento dell'attivita'
a cura e firma del Responsabile della ricerca, ove saranno descritti
i lavori svolti ed i risultati ottenuti. Al termine della ricerca,
che non potra' comunque avere una durata superiore ai dodici mesi
dalla data di esecutivita' della determinazione dirigenziale di
conferimento dell'incarico, sara' trasmessa la relazione conclusiva,
in copia cartacea e su CD, contenente i risultati delle attivita' di
cui all'art. 2 della presente convenzione. Il Servizio Tecnico Bacini
Enza e Sinistra Secchia di Reggio Emilia trasmettera' copia del
rapporto iniziale e della relazione conclusiva alla Direzione
Ambiente, Difesa del suolo e della costa - Servizio Difesa del suolo
e Bonifica che provvede ai pagamenti, accompagnata da attestazione
della conformita' dell'attivita' svolta al programma definito con la
presente convenzione.
Art. 6
Mobilita' di pagamento
II pagamento del corrispettivo fissato dall'art. 4 a favore
dell'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di
Scienze geologiche e Geotecnologie con sede a Milano, Piazza
dell'Ateneo Nuovo n. 1, codice fiscale e partita IVA 12621570154,
avverra' dietro presentazione di regolari fatture secondo le seguenti
modalita':
1) una prima rata di Euro 4.000,00, piu' IVA al 20% per complessivi
Euro 4.800,00, al ricevimento da parte della Direzione Ambiente,
Difesa del suolo e della costa Servizio Difesa del suolo e Bonifica
del rapporto iniziale;
2) una seconda rata di Euro 8.910,00, piu' IVA al 20% per complessivi
Euro 10.692,00, al ricevimento da parte della Direzione Ambiente,
Difesa del suolo e della costa Servizio Difesa del suolo e Bonifica
della relazione tecnica conclusiva.
Le singole fatture, regolarmente assoggettate ad IVA, dovranno
indicare gli estremi della determinazione regionale di approvazione
della presente convenzione ed essere indirizzate alla Regione
Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacini Enza e sinistra Secchia di
Reggio Emilia, che provvedera' a trasmetterle alla Direzione
Ambiente, Difesa del suolo e della costa - Servizio Difesa del suolo
e Bonifica, debitamente vistate.
Art. 7
Durata dell'attivita'
II termine fissato per lo svolgimento dell'attivita' e' di dodici
mesi dalla data di esecutivita' della determinazione dirigenziale di
conferimento dell'incarico.
Art. 8
Modalita' di esecuzione dell'attivita'
Sara' cura dell'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca,
Dipartimento di Scienze geologiche e Geotecnologie, reperire,
nell'ambito delle proprie disponibilita', quanto necessario e, su
indicazione del Responsabile della ricerca, il personale incaricato
dello svolgimento del programma.
Il programma della ricerca sara' svolto in piena autonomia e
responsabilita' dall'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca,
Dipartimento di Scienze geologiche e Geotecnologie, sulla base di
quanto concordato tra le parti.
L'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze
geologiche e Geotecnologie, si impegna a rispettare tutti gli
obblighi di legge e di contratto nascenti dal rapporto di lavoro in
tema di retribuzione.
Art. 9
Utilizzazione dei risultati
L'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze
geologiche e Geotecnologie, si impegna a fornire alla Regione
Emilia-Romagna tutti i risultati ottenuti nel periodo di durata
dell'attivita', la cui validita' sara' certificata dal Servizio
Tecnico Bacini Enza e Sinistra Secchia di Reggio Emilia. I dati
raccolti durante lo studio ed i risultati dell'attivita' stessa
saranno patrimonio della Regione Emilia-Romagna e la loro
divulgazione, anche parziale, sara' possibile solo previa
autorizzazione regionale e dovra' recare l'indicazione che la Regione
e' l'Ente promotore dell'attivita' in oggetto.
Art. 10
Responsabilita' civile e penale
La Regione Emilia-Romagna e' sollevata da ogni responsabilita' per
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale
dell'Universita' di Milano-Bicocca durante lo svolgimento
dell'attivita' di ricerca, salvo i casi di dolo o colpa grave.
Parimenti l'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento
di Scienze geologiche e Geotecnologie, e' sollevata da ogni
responsabilita' civile e penale per qualsiasi evento dannoso che
possa accadere al personale della Regione Emilia-Romagna durante lo
svolgimento dell'attivita' di ricerca, salvo i casi di dolo o colpa
grave.
La Regione Emilia-Romagna esonera e comunque ritiene indenne
l'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze
geologiche e Geotecnologie, da qualsiasi impegno e responsabilita'
che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare nei confronti di
terzi dall'esecuzione della presente convenzione, da parte del
proprio personale dipendente.
Parimenti l'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento
di Scienze geologiche e Geotecnologie, esonera e comunque ritiene
indenne la Regione Emilia-Romagna da qualsiasi impegno e
responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare nei
confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione, da
parte del proprio personale dipendente.
Art. 11
Penalita' e risoluzione del disciplinare
In caso di mancata consegna di tutta la documentazione nei termini
previsti dalla presente convenzione, per cause diverse da quelle di
forza maggiore, la Regione Emilia-Romagna potra' applicare una penale
pari a 50 Euro per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo superera' i
60 giorni, per cause e responsabilita' attribuibili all'Universita'
degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze geologiche e
Geotecnologie, la Regione Emilia-Romagna si considerera' libera da
ogni impegno, senza che la medesima possa pretendere compensi o
indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
E' espressamente convenuto che la presente convenzione si risolve su
dichiarazione della Regione Emilia-Romagna qualora l'Universita'
degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze geologiche e
Geotecnologie, non provveda a quanto stabilito all'art. 2 nei tempi
definiti dall'art. 7 e la diffida all'adempimento, notificata per
lettera raccomandata all'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca,
sia rimasta senza effetto nel termine di 20 giorni.
Letto, confermato e sottoscritto.
Redatto in due originali.
Data . . . . . . . . . . . .
per LA REGIONE per L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
EMILIA-ROMAGNA DI MILANO-BICOCCA
IL DIRETTORE GENERALE IL MAGNIFICO RETTORE
ALL'AMBIENTE DIFESA DEL SUOLO Marcello Fontanesi
E DELLA COSTA
Leopolda Boschetti