DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 159
Primi indirizzi per l'appliacazione del DLgs 24 giugno 2003, n. 209 in materia di veicoli fuori uso
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- con il DLgs n. 209 del 24 giugno 2003 di attuazione della direttiva
2000/53/CE e' stata introdotta la nuova disciplina nazionale in
materia di veicoli fuori uso che costituiscono rifiuti ai sensi
dell'art. 6 del DLgs n. 22 del 5 febbraio 1997;
- sono emersi numerosi problemi interpretativi ed applicativi, dovuti
anche ad una mancanza di indicazioni a livello nazionale, che
potrebbero comportare difformita' di applicazione delle disposizioni
del predetto DLgs 209/03;
- le Regioni hanno proceduto, in sede di "Coordinamento tecnico
interregionale sulla materia dei rifiuti", ad affrontare le
problematiche emergenti dall'applicazione del DLgs n. 209 del 24
giugno 2003, individuando alcune linee di indirizzo, al fine di
garantire uniformita' dell'azione amministrativa all'interno dei
rispettivi territori da parte di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo
di gestione dei rifiuti;
considerato:
- che il Servizio Rifiuti e Bonifica siti ha attivato una fase di
consultazione con le Province e con le Associazioni delle categorie
economiche interessate relativamente a tali linee di indirizzo, anche
mediante appositi incontri tecnici tenutisi presso la sede
dell'Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile;
- che in tali incontri sono state ampiamente analizzate e discusse le
predette linee di indirizzo, elaborando indicazioni operative per
l'applicazione del DLgs n. 209 del 24 giugno 2003 in materia di
veicoli fuori uso tenendo conto della particolare e specifica realta'
del territorio regionale;
ritenuto opportuno adottare un atto di indirizzo, al fine di favorire
il coordinamento e l'omogeneita' dei comportamenti nell'esercizio
delle funzioni amministrative attribuite o delegate agli Enti locali,
relativamente all'applicazione del DLgs n. 209 del 24 giugno in
materia di veicoli fuori uso, in attesa dell'eventuale emanazione di
un atto di coordinamento statale al riguardo;
visti:
- il DLgs n. 22 del 5 febbraio 1997 "Attuazione delle direttive
61/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio";
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 "Disposizioni sulla tutela delle
acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole";
- il DM 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli
articoli 31 e 33 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22";
- il DM n. 350 del 21 luglio 1998 "Regolamento recante norme per la
determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti
da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di
rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del DLgs 5 febbraio
1997, n. 22";
- il DM n. 471 del 25 ottobre 1999 "Regolamento recante criteri,
procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17
del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed
integrazioni";
- la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994 "Disciplina dello smaltimento dei
rifiuti";
- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e
locale";
- la L.R. n. 9 del 18 maggio 1999 "Disciplina della procedura di
valutazione dell'impatto ambientale";
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda
Boschetti, in merito alla regolarita' amministrativa della presente
deliberazione ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'atto di
indirizzo denominato "Primi indirizzi per l'applicazione della
normativa tecnica relativa ai veicoli fuori uso di cui al DLgs del 24
giugno 2003, n. 209", allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Primi indirzzi per l'applicazione della normativa tecnica relativa ai
veicoli fuori uso di cui al DLgs 24 giugno 2003, n. 209
Articolo 6
Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso
Il comma 1 dell'articolo 6 del DLgs 209/03, di seguito denominato
"decreto", prevede che gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera o) si devono conformare alle prescrizioni tecniche di cui
all'Allegato I del medesimo decreto.
I titolari degli impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e/o
28 del DLgs 22/97, e/o iscritti al registro provinciale ai sensi
degli artt. 31 e 33 del medesimo DLgs 22/97 rientranti nella
succitata definizione, sono tenuti pertanto a verificare
l'adeguatezza delle proprie dotazioni strutturali, impiantistiche o
di macchinari, in relazione alle diverse caratteristiche previste per
ciascun impianto.
Articolo 14
Disposizioni finanziarie
Per quanto riguarda gli impianti di recupero iscritti all'apposito
registro provinciale ai sensi dell'articolo 33 del DLgs 22/97:
- gli oneri per lo svolgimento dell'ispezione di verifica
dell'adeguamento alla normativa, prevista dall'articolo 15, comma 4
del decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali
controlli;
- gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni annuali, sono coperti
invece dal versamento annuale per i diritti di iscrizione previsto
dal DM 350/98.
Per quanto riguarda i nuovi impianti di recupero che comunicano
l'inizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 33 del DLgs 22/97 dopo
l'entrata in vigore del decreto, gli oneri per lo svolgimento
dell'ispezione preventiva prevista ai sensi dell'articolo 6, comma 5
sono posti a carico dei soggetti destinatari di tale ispezione.
Articolo 15
Disposizioni finali e transitorie
Ambito di applicazione
- La domanda di autorizzazione di cui al comma 1, corredata da un
progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del decreto,
dovra' essere presentata da tutti i soggetti titolari di centri di
raccolta e di impianti di trattamento autorizzati ai sensi degli
articoli 27 e/o 28 del DLgs 22/97, entro il 22 febbraio 2004.
La mancata presentazione entro il 22 febbraio 2004 della domanda di
autorizzazione, corredata dal progetto di adeguamento dell'impianto,
comporta la sospensione dell'attivita', previa diffida, fino alla
presentazione della suddetta domanda.
- Le imprese iscritte ai sensi dell'articolo 33 del DLgs 22/97
all'apposito registro provinciale, che effettuano il recupero dei
rifiuti di cui al DM 5 febbraio 1998, sono soggette all'ispezione da
parte della Provincia, di cui al comma 4, articolo 15 del decreto, da
effettuarsi entro il 22 febbraio 2004, a meno che:
- le imprese iscritte al recupero di rifiuti di cui alla tipologia
5.1 del DM 5 febbraio 1998, comunichino la rinuncia a detta
attivita';
- le imprese iscritte al recupero dei rifiuti di cui alle tipologie
2.1, 3.1, 3.2, 5.5, 5.8, 6.2, 6.5, 6.6, 6.11, e 10.2 del D.M. 5
febbraio 1998, dichiarino che tali rifiuti provengono da attivita'
diverse da quelle di autodemolizione.
Procedure e tempi di adeguamento
- Cosi' come previsto dal comma 1 dell'articolo 132 della L.R. 3/99,
la Provincia competente istruisce il progetto di adeguamento
dell'impianto di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto
(comprendente anche il piano per il ripristino ambientale dell'area
utilizzata), ai sensi dell'articolo 27 del DLgs 22/97.
- Il termine massimo di cui al comma 2, articolo 15 del decreto e'
il medesimo sia nel caso in cui debbano essere effettuate opere di
adeguamento strutturale, sia nel caso in cui l'adeguamento non
comporti interventi di tipo strutturale.
- Relativamente ai centri di raccolta di dimensioni superiori a
10.000 mq., di cui al punto B.2.51 dell'Allegato B.2 della L.R. 9/99,
le modifiche strutturali-impiantistiche introdotte in adeguamento al
decreto non sono da ritenersi trasformazioni ai sensi dell'articolo
4, comma 1, secondo periodo della L.R. 9/99.
Piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare a
chiusura dell'impianto
Il piano di ripristino ambientale dell'area utilizzata deve essere
riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area in
relazione alla destinazione d'uso prevista per l'area stessa nel PRG
vigente del Comune interessato.
Il piano di ripristino ambientale ha valenza di piano di dismissione
e riconversione dell'area, previa verifica dell'assenza di
contaminazioni ai sensi del DM 471/99.
Possono presentarsi due situazioni differenti:
1. Impianto localizzato in un'area conforme alla destinazione
urbanistica prevista dal PRG vigente: il piano deve prevedere un
programma di pulizia del sito mediante il recupero/smaltimento dei
rifiuti presenti e le operazioni necessarie a garantire
l'eliminazione di potenziali rischi ambientali connessi al
mantenimento delle strutture impiantistiche;
2. Impianto localizzato in un'area non conforme alla destinazione
urbanistica prevista dal PRG vigente: il piano, oltre a quanto
stabilito al precedente punto 1., deve prevedere ulteriori interventi
finalizzati alla messa in pristino dei luoghi compatibilmente con la
destinazione d'uso dell'area e con l'eventuale eliminazione fisica
delle strutture o degli impianti esistenti.
ALLEGATO I DEL DLGS 209/03
Specificazioni in merito ai requisiti tecnici del centro di raccolta
- Settori delle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso
Il centro di raccolta e' organizzato in sette specifici settori che
devono avere dimensioni adeguate allo svolgimento delle diverse fasi
di gestione in essi previste e devono rispondere alle seguenti
caratteristiche generali:
a) Settore di conferimento e stoccaggio dei veicoli fuori uso prima
del trattamento Il settore deve in ogni caso avere un'area,
adeguatamente dimensionata, con pavimentazione in cemento
impermeabile, nella quale devono essere conferiti e stoccati, in
attesa del trattamento, i veicoli fuori uso che presentano rischi di
perdita di liquidi. Laddove sussistano specifiche condizioni legate
al contesto territoriale, da valutare caso per caso, puo' essere
prevista anche un'area pavimentata con materiale stabilizzato o
asfalto, di adeguata resistenza e dimensione, in cui depositare i
veicoli fuori uso in attesa di trattamento che non presentano rischi
di perdita di liquidi.
b) Settore di trattamento dei veicoli fuori uso Deve essere
adeguatamente coperto e dotato di pavimentazione in cemento
impermeabile.
c) Settore di deposito delle parti di ricambio Deve essere
adeguatamente coperto e dotato di pavimentazione in cemento
impermeabile, se adibito a deposito di parti a rischio di perdita di
liquidi, ovvero puo' essere costituito da contenitori a tenuta e
chiusi, posti su pavimentazione realizzata con materiale stabilizzato
o asfalto, di adeguata resistenza e senza copertura.
d) Settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione
volumetrica Deve essere dotato di pavimentazione in cemento
impermeabile.
e) Settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi Deve essere
adeguatamente coperto e dotato di pavimentazione in cemento
impermeabile.
f) Settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili Deve essere
adeguatamente coperto e dotato di pavimentazione in cemento
impermeabile, se adibito a deposito di parti a rischio di perdita di
liquidi, ovvero puo' essere costituito da contenitori a tenuta e
chiusi, posti su pavimentazione realizzata con materiale stabilizzato
o asfalto, di adeguata resistenza e senza copertura.
g) Settore di deposito dei veicoli trattati Deve essere dotato di
pavimentazione adeguata, con idonee caratteristiche di
impermeabilita' e di resistenza, non necessariamente in cemento. Le
caratteristiche di impermeabilita' devono essere dichiarate e
sottoscritte da professionisti abilitati.
- Sistemi di raccolta e di trattamento dei reflui
I diversi settori del centro di raccolta, dotati di pavimentazione
impermeabile, secondo quanto precedentemente indicato, debbono essere
dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita
di decantatori con separatori per oli adeguatamente dimensionati; il
settore di trattamento dei veicoli fuori uso deve inoltre essere
dotato di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di
sgrassaggio.
Le acque meteoriche di dilavamento, in relazione alle attivita'
effettivamente svolte ed alle tipologie dei rifiuti conferiti al
centro di raccolta, potranno essere assoggettate alle disposizioni
dell'articolo 45 del DLgs 152/99, o a quelle dell'articolo 39, comma
3 del DLgs 152/99.
- Copertura di taluni settori
Nel calcolo dell'estensione delle superfici scoperte, ai fini del
dimensionamento della rete di drenaggio e di raccolta dei reflui,
munita di decantatori con separatori per oli, vanno escluse le parti
attrezzate con sistema di copertura fissa e stabile, munita di
sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche
(pluviali).