REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COMUNE DI SARSINA (FORLI'-CESENA)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto per la coltivazione di una cava di arenaria (pietra serena)

L'Autorita' competente Comune di Sarsina - Ufficio Urbanistica -                
Edilizia privata, comunica la decisione relativa alla procedura di              
verifica (screening) concernente il                                             
- progetto: coltivazione di una cava di arenaria (pietra serena);               
- localizzato: in localita' Castel D'Alfero - Sarsina;                          
- presentato da: Bernabini Emanuele, sede in comune di Sarsina, Via             
Castel D'Alfero n. 12.                                                          
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.3.4. - Cave e                 
torbiere.                                                                       
Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina provincia             
di Forli'-Cesena.                                                               
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come                     
modificato dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 l'Autorita' competente            
con atto di Giunta comunale n. 4 del 20/1/2004 ha assunto la seguente           
decisione:                                                                      
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei             
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo ad una cava di             
arenaria (pietra serena), in localita' Castel D'Alfero - presentato             
dalla ditta Bernabini Emanuele - dall'ulteriore procedura di VIA con            
le seguenti prescrizioni:                                                       
1. nell'importo della fideiussione, a garanzia finanziaria                      
dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da                 
stipularsi secondo le modalita' previste dall'art. 12 della L.R. 18             
luglio 1991, n. 17, dovra' essere computato anche il terreno vegetale           
aggiuntivo dello spessore di 30 cm. proveniente da altri siti                   
includendo, inoltre, i costi manutentivi degli impianti secondo le              
vigenti tariffe per interventi agro-forestali;                                  
2. l'utilizzo di terreno proveniente da aree esterne all'area di cava           
nella fase di recupero agro-vegetazionale dovra' essere effettuato              
con materiali di cui dovra' essere costantemente verificata la                  
composizione e qualita', escludendo quelli provenienti da siti                  
inquinati e da bonifiche con concentrazioni di inquinanti superiori             
ai limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme vigenti (DM                   
471/99);                                                                        
3. in fase di estrazione e lavorazione (scavo, movimentazione                   
materiale, carico mezzi, trasporto) dovranno essere messe in atto               
tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento           
della qualita' dell'aria nella zona. In particolare dovranno essere             
previste le seguenti misure di mitigazione: - copertura del carico              
trasportato mediante teloni; - copertura degli accumuli di materiale            
mediante teloni nei periodi di inattivita';                                     
4. durante le attivita' di estrazione e lavorazione (movimentazione             
materiale, carico mezzi, trasporto) dovranno essere messi in atto               
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore             
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in               
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica                  
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole              
attivita';                                                                      
5.  l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari             
all'utilizzo e gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite           
aree opportunamente confinate e impermeabilizzate al fine di                    
contenere ed evitare qualsiasi tipo di fuoriuscita accidentale sul              
suolo delle sostanze inquinanti;                                                
6. per favorire il mantenimento della microflora presente nel terreno           
i cumuli dovranno essere realizzati facendo attenzione ai                       
compattamenti eccessivi ed ai processi di asfissia, prevedendone il             
rivestimento naturale mediante tappeti erbosi o fogliame o semina di            
colture da sovescio;                                                            
7. al fine di una migliore ripresa biologica del terreno si ritiene             
che, al termine dello sfruttamento del comparto estrattivo e prima              
del successivo intervento di ricopertura, da realizzarsi, cosi' come            
previsto negli elaborati presentati, con 50 cm. di terreno vegetale,            
si dovra' procedere ad una lavorazione del substrato (rippatura ed              
aratura) per una profondita' di almeno 50 cm., con la contestuale               
somministrazione di 15-20 t/ha di letame maturo. Un ulteriore apporto           
di letame maturo pari a 15-20 t/ha, andra' inoltre somministrato                
subito dopo la stesura del terreno vegetale ed incorporato ad esso              
tramite idonee lavorazioni. La messa a dimora delle specie vegetali             
dovra' essere preceduta dalla semina di miscuglio di graminacee e               
leguminose;                                                                     
8. nella fase d'impianto delle essenze arbustive dovra' essere                  
verificata l'esistenza dell'attuale divieto, per motivi fitosanitari,           
di messa a dimora di piante appartenenti al genere Crataegus Spp.               
(Biancospino) di cui alla determinazione del Responsabile del                   
Servizio Fitosanitario regionale del 12 settembre 2001; nel caso in             
cui alla data del recupero vegetazionale dell'area di cava tale                 
divieto sussista ancora, dovra' essere prevista la messa a dimora di            
essenze arbustive diverse dal Biancospino, in numero e densita'                 
equivalente a quelle previste dal progetto di sistemazione finale;              
9. allo scopo di garantire un buon esito del previsto recupero                  
ambientale dell'area, dovra' essere predisposto ed attuato un                   
programma di manutenzione della compagine arboreo-arbustiva per                 
almeno cinque anni dal suo impianto, prevedendo lo sfalcio della                
vegetazione erbacea, necessario ad evitare il soffocamento delle                
piante, l'irrigazione di soccorso, il risarcimento delle fallanze e             
la fertilizzazione del terreno con concimi a rapida ed a lenta                  
cessione;                                                                       
b) di quantificare in Euro 68,40, pari allo 0,02% del valore                    
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28                
della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a              
carico del proponente;                                                          
c) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiamato, pari a Euro               
61,56 all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena per                      
l'attivita' istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto                 
previsto dall'art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata            
in premessa.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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