COMUNICATO
Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto per la coltivazione di una cava di arenaria (pietra serena)
L'Autorita' competente Comune di Sarsina - Ufficio Urbanistica -
Edilizia privata, comunica la decisione relativa alla procedura di
verifica (screening) concernente il
- progetto: coltivazione di una cava di arenaria (pietra serena);
- localizzato: in localita' Castel D'Alfero - Sarsina;
- presentato da: Bernabini Emanuele, sede in comune di Sarsina, Via
Castel D'Alfero n. 12.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.3.4. - Cave e
torbiere.
Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina provincia
di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificato dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 l'Autorita' competente
con atto di Giunta comunale n. 4 del 20/1/2004 ha assunto la seguente
decisione:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo ad una cava di
arenaria (pietra serena), in localita' Castel D'Alfero - presentato
dalla ditta Bernabini Emanuele - dall'ulteriore procedura di VIA con
le seguenti prescrizioni:
1. nell'importo della fideiussione, a garanzia finanziaria
dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da
stipularsi secondo le modalita' previste dall'art. 12 della L.R. 18
luglio 1991, n. 17, dovra' essere computato anche il terreno vegetale
aggiuntivo dello spessore di 30 cm. proveniente da altri siti
includendo, inoltre, i costi manutentivi degli impianti secondo le
vigenti tariffe per interventi agro-forestali;
2. l'utilizzo di terreno proveniente da aree esterne all'area di cava
nella fase di recupero agro-vegetazionale dovra' essere effettuato
con materiali di cui dovra' essere costantemente verificata la
composizione e qualita', escludendo quelli provenienti da siti
inquinati e da bonifiche con concentrazioni di inquinanti superiori
ai limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme vigenti (DM
471/99);
3. in fase di estrazione e lavorazione (scavo, movimentazione
materiale, carico mezzi, trasporto) dovranno essere messe in atto
tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento
della qualita' dell'aria nella zona. In particolare dovranno essere
previste le seguenti misure di mitigazione: - copertura del carico
trasportato mediante teloni; - copertura degli accumuli di materiale
mediante teloni nei periodi di inattivita';
4. durante le attivita' di estrazione e lavorazione (movimentazione
materiale, carico mezzi, trasporto) dovranno essere messi in atto
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita';
5. l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari
all'utilizzo e gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite
aree opportunamente confinate e impermeabilizzate al fine di
contenere ed evitare qualsiasi tipo di fuoriuscita accidentale sul
suolo delle sostanze inquinanti;
6. per favorire il mantenimento della microflora presente nel terreno
i cumuli dovranno essere realizzati facendo attenzione ai
compattamenti eccessivi ed ai processi di asfissia, prevedendone il
rivestimento naturale mediante tappeti erbosi o fogliame o semina di
colture da sovescio;
7. al fine di una migliore ripresa biologica del terreno si ritiene
che, al termine dello sfruttamento del comparto estrattivo e prima
del successivo intervento di ricopertura, da realizzarsi, cosi' come
previsto negli elaborati presentati, con 50 cm. di terreno vegetale,
si dovra' procedere ad una lavorazione del substrato (rippatura ed
aratura) per una profondita' di almeno 50 cm., con la contestuale
somministrazione di 15-20 t/ha di letame maturo. Un ulteriore apporto
di letame maturo pari a 15-20 t/ha, andra' inoltre somministrato
subito dopo la stesura del terreno vegetale ed incorporato ad esso
tramite idonee lavorazioni. La messa a dimora delle specie vegetali
dovra' essere preceduta dalla semina di miscuglio di graminacee e
leguminose;
8. nella fase d'impianto delle essenze arbustive dovra' essere
verificata l'esistenza dell'attuale divieto, per motivi fitosanitari,
di messa a dimora di piante appartenenti al genere Crataegus Spp.
(Biancospino) di cui alla determinazione del Responsabile del
Servizio Fitosanitario regionale del 12 settembre 2001; nel caso in
cui alla data del recupero vegetazionale dell'area di cava tale
divieto sussista ancora, dovra' essere prevista la messa a dimora di
essenze arbustive diverse dal Biancospino, in numero e densita'
equivalente a quelle previste dal progetto di sistemazione finale;
9. allo scopo di garantire un buon esito del previsto recupero
ambientale dell'area, dovra' essere predisposto ed attuato un
programma di manutenzione della compagine arboreo-arbustiva per
almeno cinque anni dal suo impianto, prevedendo lo sfalcio della
vegetazione erbacea, necessario ad evitare il soffocamento delle
piante, l'irrigazione di soccorso, il risarcimento delle fallanze e
la fertilizzazione del terreno con concimi a rapida ed a lenta
cessione;
b) di quantificare in Euro 68,40, pari allo 0,02% del valore
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28
della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a
carico del proponente;
c) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiamato, pari a Euro
61,56 all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena per
l'attivita' istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto
previsto dall'art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata
in premessa.