DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2004, n. 106
Approvazione modifiche allo Statuto dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Modena e Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 50/96 e successive modificazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina del diritto allo studio
universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della
L.R. 19 luglio 1991, n. 20" e successive modifiche, con la quale e'
istituita, per ciascuna universita' avente sede nella regione,
un'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
- la L.R. 3 luglio 2001, n. 18 "Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996,
n. 50 ôDisciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione
della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n.
20'", che ha portato al riconoscimento istituzionale dell'ARESTUD
quale Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di
Modena e Reggio Emilia;
- i decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 296 e 326
rispettivamente del 25/9/2001 e del 19/10/2001 e successive
modifiche, con i quali si e' provveduto alla costituzione degli
organi dell'Azienda regionale per il diritto allo studio
universitario di Modena e Reggio Emilia;
richiamati in particolare:
- il sesto comma dell'art. 5 della citata L.R. 50/96 con il quale si
stabilisce che il funzionamento delle Aziende e le competenze degli
organi debbono essere disciplinati dallo Statuto interno adottato
dal Consiglio di Amministrazione;
- l'art. 18 della stessa legge regionale che prevede siano soggetti
all'approvazione della Giunta regionale gli atti fondamentali delle
Aziende regionali per il diritto allo studio universitario:
a) Statuto;
b) regolamento di contabilita' e dei contratti;
c) il bilancio di previsione con l'allegata relazione, gli atti
amministrativi di variazione al bilancio, il conto consuntivo,
composto dal conto finanziario e dal conto del patrimonio;
d) dotazione organica e sue variazioni comportanti modifiche alla
consistenza delle qualifiche;
e) alienazione e acquisto di immobili;
f) spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni;
considerato che:
- con delibera n. 47 del 4 novembre 2003 avente ad oggetto:
"Approvazione modifiche allo Statuto dell'ARESTUD", il Consiglio di
Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio
universitario di Modena e Reggio Emilia ha modificato lo Statuto per
dar conto del mutato assetto istituzionale, della mutata composizione
del Consiglio di Amministrazione e delle attivita' svolte presso la
sede ARESTUD di Reggio Emilia;
- con nota prot. n. 2742 del 14 novembre 2003 l'Azienda regionale per
il diritto allo studio universitario di Modena e Reggio Emilia ha
trasmesso in allegato la predetta deliberazione per l'approvazione di
cui all'art. 18 della L.R. 50/96;
dato atto del parere favorevole espresso, in merito alla predetta
deliberazione 47/03, dal Responsabile del Servizio Attivita'
consultiva giuridica e coordinamento dell'avvocatura regionale, con
nota prot. n. 15/DO del 12 gennaio 2004 la quale invita il Consiglio
di Amministrazione all'atto di nomina delle Commissioni di cui
all'art. 11, comma 12, ed in particolare, per quelle a carattere
permanente, a determinare, quanto meno indicativamente, la frequenza
dei loro lavori e riunioni;
ritenuto pertanto di approvare lo Statuto dell'Azienda regionale per
il diritto allo studio universitario di Modena e Reggio Emilia quale
parte integrante della presente deliberazione;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro", dott.ssa Cristina
Balboni, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
propria deliberazione 447/03:su proposta dell'Assessore competente
per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 50/96 e successive
modifiche, le modifiche apportate allo Statuto dal Consiglio di
Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio
universitario di Modena e Reggio Emilia con delibera 47/03, riportate
nel testo coordinato, che si allega quale parte integrante del
presente atto deliberativo;
2) di disporre che il testo dell'allegato Statuto sia pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI MODENA
E REGGIO EMILIA
STATUTO - ARESTUD
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Natura giuridica, sede Art. 2 - Oggetto e principi
direttivi Art. 3 - Compiti Art. 4 - Principi di azione Art. 5 -
Convenzioni ed accordi Art. 6 - Prestazioni per conto terzi
TITOLO II - ORGANI
Art. 7 - Organi dell'Azienda Art. 8 - Consiglio di Amministrazione:
composizione, durata Art. 9 - Incompatibiita', decadenza, dimissioni
dalla carica di Consigliere Art. 10 - Attribuzioni del Cda Art. 11
- Funzionamento del Cda Art. 12 - Presidente Art. 13 - Revisore
Art. 14 - Competenze Revisore TITOLO III - ORGANIZZAZONE
AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE Art. 15 - Direttore Art. 16 -
Compiti del Direttore Art. 17 - Organizzazione e qualificazione del
lavoro Art. 18 - Collaborazioni esterne
TITOLO IV - PATRIMONIO E CONTABILITA'
Art. 19 - Patrimonio Art. 20 - Gestione finanziaria, patrimoniale
ed economica. Controllo di gestione
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 - Modifica dello Statuto
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Natura giuridica, sede
1. L'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di
Modena e Reggio Emilia (ARESTUD) - d'ora in avanti Azienda - e' ente
strumentale dipendente dalla Regione Emilia-Romagna con sede legale
in Modena e sedi operative in Modena e Reggio Emilia.
L'Azienda e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, di
autonomia amministrativa, gestionale, statutaria e regolamentare, ai
sensi della L.R. Emilia-Romagna 28 dicembre 1996, n. 50, modificata e
integrata dalla L.R. 3 luglio 2001, n. 18, d'ora in avanti legge
regionale.
L'Azienda articola le proprie strutture operative, le attivita' e i
servizi nelle due sedi di Modena e di Reggio Emilia, al fine di
assicurare continuita', efficacia e diretto controllo delle
prestazioni erogate alle utenze costituite dagli studenti
frequentanti i corsi di studio attivati dall'Ateneo a rete di sedi.
Nell'unitarieta' degli organi, dell'organizzazione aziendale e degli
indirizzi gestionali, il CdA dispone gli ambiti di autonomia
operativa attribuiti alle strutture organizzative in cui si
articolano i servizi delle due sedi. L'articolazione delle strutture
organizzative e dei servizi nelle due sedi persegue obiettivi di
efficacia, di efficienza amministrativa e di economicita'.
Art. 2
Oggetto e principi direttivi
1. L'Azienda gestisce i servizi idonei a rendere effettivo il diritto
allo studio universitario, in particolare finalizzati a rendere piu'
agevole e proficua la frequenza ai corsi di studio e a qualificare la
permanenza nella dimensione universitaria, nonche' a favorire
l'accesso e la frequenza agli studi degli studenti capaci e
meritevoli ancorche' privi o carenti di mezzi, secondo le linee e gli
indirizzi impartiti dalla Regione Emilia-Romagna.
2. I servizi gestiti dall'Azienda sono rivolti prioritariamente agli
studenti iscritti ai corsi di studio dell'Universita' di Modena e
Reggio Emilia qualunque sia la sede propria di svolgimento. In
particolare sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di studio
dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia i servizi connessi ai
benefici erogati per concorso, ai sensi del bando benefici
predisposto annualmente; i servizi rivolti alla generalita' degli
studenti sono erogati a tutti gli studenti universitari e ai
laureati, senza oneri aggiuntivi.
3. Nei limiti consentiti dalle norme e dalle proprie risorse
l'Azienda promuove forme di partecipazione attiva degli studenti alla
individuazione, organizzazione e verifica della quantita' e qualita'
dei servizi prestati. In particolare sono individuate forme di
garanzia nei confronti dell'utenza e periodiche attivita' di
consultazione diretta e attraverso la rappresentanza studentesca nei
diversi organi universitari.
4. Nel rispetto delle proprie finalita' istituzionali, l'Azienda puo'
indirizzare i propri servizi anche ad altri soggetti - tra i quali
diplomati di scuola media superiore o laureati, prevedendo un
corrispettivo a totale copertura dei costi.
5. E' altresi' compito dell'Azienda agevolare la fruizione dei
servizi offerti ai soggetti portatori di handicap, anche
predisponendo specifici interventi, individuali o collettivi.
6. L'Azienda, per quanto di sua competenza, attua interventi
indirizzati a favorire la frequenza degli studenti lavoratori ai
corsi universitari.
7. L'Azienda, per quanto di sua competenza, promuove le iniziative
idonee a contribuire al raccordo tra formazione universitaria e
mercato del lavoro, e a favorire una positiva integrazione della
popolazione studentesca nelle comunita' locali.
Nell'esercizio dei propri compiti l'Azienda ricerca la collaborazione
e realizza la piu' ampia armonizzazione con gli obiettivi della
politica universitaria formulati dall'Universita' di Modena e Reggio
Emilia nell'ambito delle proprie attribuzioni.
Art. 3
Compiti
1. L'attivita' prestata dall'Azienda nell'ambito delle sue finalita'
istituzionali comprende il perseguimento degli obiettivi fissati dal
Programma regionale per il diritto allo studio universitario, tenendo
anche conto delle direttive impartite dalla Giunta regionale ai sensi
dell'art. 4, comma 3 della legge regionale e dei contenuti del Piano
universitario di cui alla Legge 14 agosto 1982, n. 590.
2. L'Azienda osserva la distinzione degli interventi a favore degli
studenti a seconda che essi siano rivolti alla generalita' degli
studenti, ovvero attribuibili per concorso. L'Azienda puo' prevedere
particolari agevolazioni economiche, assegnate per concorso, agli
studenti capaci, meritevoli ancorche' privi di mezzi, per la
fruizione dei servizi rivolti alla generalita' degli studenti.
3. In particolare, l'Azienda rivolge alla generalita' degli studenti
i seguenti servizi:
a) orientamento al lavoro;
b) ristorazione;
c) assistenza sanitaria;
d) informazione e consulenza sugli interventi relativi al diritto
allo studio universitario e sulle opportunita' logistiche e formative
presenti sul territorio;
e) ogni altro intervento che essa reputi utile alla realizzazione del
diritto allo studio, con particolare riguardo ai servizi innovativi;
f) eventuali altre prestazioni indicate dalla legge regionale, anche
nei settori culturale e sportivo, compatibili con la propria area di
intervento e con la disponibilita' delle risorse ad essa affidate.
Il servizio editoriale e librario e' prestato nelle forme consentite
dalla legge in collaborazione con l'Universita'.
4. I servizi riservati all'attribuzione per concorso, destinati agli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, possono essere attuati
attraverso l'erogazione diretta del servizio, ovvero in forma di
concorso finanziario. Essi consistono in:
a) borse di studio;
b) servizi abitativi;
c) prestiti d'onore.
5. Al di fuori delle ipotesi sopra considerate, l'Azienda puo'
disporre altre prestazioni di carattere straordinario a favore di
studenti che per eccezionali e comprovati motivi non abbiano potuto
fruire di altre forme di assistenza.
Art. 4
Principi di azione
1. L'Azienda agisce osservando i principi di buon andamento e di
imparzialita' dell'amministrazione, ed i criteri di economicita',
efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi, al fine di
consentire un rapporto ottimale tra i costi di gestione e i benefici
erogati.
2. L'Azienda promuove il coordinamento tra i propri servizi e quelli
universitari, nonche' la realizzazione di iniziative comuni, sulla
base di apposite intese con i competenti Organi dell'Universita' di
Modena e Reggio Emilia. Analoghe iniziative di coordinamento e
collaborazione sono promosse con riferimento alle attivita' dei
Comuni e delle Province di Modena e di Reggio Emilia e dei Comuni
sedi di decentramento universitario.
L'Azienda, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali,
promuove ed attua la piu' ampia collaborazione con gli altri soggetti
pubblici e privati presenti sul territorio, al fine di ottimizzare
l'utilizzo delle risorse e di meglio corrispondere alle esigenze di
carattere didattico e scientifico degli studenti nonche' di
coordinare le attivita' aziendali con gli altri servizi indirizzati
alla generalita' della popolazione giovanile.
L'Azienda promuove la collaborazione con le altre Aziende per il
diritto allo studio universitario della Regione Emilia-Romagna, volta
a favorire l'integrazione delle prestazioni rivolte agli studenti
universitari iscritti alle Universita' della regione, con particolare
riferimento al sostegno alla mobilita' degli studenti. L'Azienda
aderisce inoltre alle forme di collaborazione organizzata tra le
Aziende e gli Enti per il diritto allo studio universitario delle
altre regioni e di altri Paesi, in particolare di quelli aderenti
all'Unione Europea.
5. L'Azienda garantisce ai cittadini il diritto di accesso ai
documenti amministrativi attinenti all'attivita' aziendale, nel
rispetto della riservatezza dei terzi, ai sensi dei principi della
Legge 7 agosto 1990, n. 241. Per la disciplina dell'esercizio del
diritto di accesso, l'Azienda adotta un apposito regolamento entro
sei mesi dalla sua costituzione.
6. Per l'erogazione dei servizi attribuibili per concorso e delle
sovvenzioni straordinarie, l'Azienda provvede alla determinazione
preventiva dei criteri e delle modalita' alle quali essa si impegna
ad attenersi, curandone la piu' ampia diffusione a favore degli
interessati.
Art. 5
Convenzioni ed accordi
1. L'Azienda presta i servizi di sua competenza direttamente, a mezzo
della sua organizzazione, ovvero avvalendosi della collaborazione di
ogni altro ente od organismo pubblico o privato, direttamente o
indirettamente interessato, per la realizzazione di finalita'
comuni.
A tale scopo, e per conseguire economicita' e razionalita' della
gestione, l'Azienda stipula con i soggetti interessati convenzioni od
accordi, comunque denominati nella vigente legislazione, nei quali
devono essere determinati oggetto, misura, modalita', oneri e tempi
di detta collaborazione od avvalimento, garantendo al contempo la
qualita' dei servizi prestati all'utenza. L'Azienda si puo' in
particolare avvalere di servizi resi da enti, soggetti individuali o
da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti
nelle universita', secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 6
della legge regionale secondo le procedure fissate dalla Legge 2
dicembre 1991, n. 390.
Qualora l'iniziativa di promozione della collaborazione sia
dell'Azienda, il CdA, con proprio atto, autorizza il Presidente a
condurre e concludere gli accordi coi soggetti interessati,
definendone scopi e contenuti. L'adesione ad accordi promossi e
proposti da altre Amministrazioni e' deliberata dal CdA.
Per la realizzazione dei propri fini istituzionali l'Azienda stipula
contratti e assume obbligazioni di natura economica e commerciale
agendo in regime privatistico, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
Art. 6
Prestazioni per conto terzi
1. L'Azienda, nell'ambito dei servizi di sua competenza e nel
rispetto dei propri compiti e carattere istituzionali, puo' svolgere
prestazioni per conto terzi a fronte di un corrispettivo non
inferiore alla totale copertura dei costi sostenuti.
TITOLO II
ORGANI
Art. 7
Organi dell'Azienda
1. Sono organi dell'Azienda:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Revisore dei Conti.
Art. 8
Consiglio di Amministrazione: composizione, durata
1. Il Consiglio di Amministrazione (Cda) dell'Azienda e' composto
secondo quanto disposto dalla legge regionale da:
- due rappresentanti della Regione, nominati dalla Giunta regionale;
- due rappresentanti nominati rispettivamente dal Comune di Modena e
dal Comune di Reggio Emilia;
- quattro rappresentanti dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia,
di cui due eletti dalla componente studentesca, secondo le norme
elettorali stabilite dall'Universita' di Modena e Reggio Emilia.
2. I componenti del Cda durano in carica quattro anni, salvo quanto
previsto dallo Statuto dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia per
le elezioni della componente studentesca. Essi sono rieleggibili
nella carica per una sola volta consecutiva.
3. Allo scadere del mandato i componenti del Cda restano in carica
sino all'insediamento dei loro successori.
4. Le indennita' e i rimborsi spettanti ai consiglieri sono regolati
dalla normativa regionale vigente in materia di compensi e rimborsi a
favore dei componenti di Organi di Enti e di Aziende regionali.
Art. 9
Incompatibilita', decadenza,
dimissioni dalla carica di consigliere
1. La carica di componente del Cda dell'Azienda e' incompatibile con
la carica di parlamentare, nazionale od europeo, e di Consigliere
regionale; con lo svolgimento di funzioni, a qualunque titolo
assunte, presso gli organi regionali cui sia imputato il controllo
sull'attivita' dell'Azienda; con la qualita' di amministratore di
Enti pubblici anche economici.
2. La carica di consigliere e' altresi' incompatibile con le seguenti
posizioni, qualora le stesse siano ricoperte in imprese fornitrici od
esercenti, direttamente od indirettamente, attivita' connesse ai
servizi gestiti dall'Azienda:
- la titolarita' di azienda individuale;
- la qualifica di socio illimitatamente responsabile in societa' di
persone od anche limitatamente responsabile nel caso di societa' in
accomandita semplice;
- la qualifica di amministratore o dirigente in societa' di
capitali.
3. La mancata cessazione delle cause di incompatibilita' entro il
trentesimo giorno dalla loro insorgenza comporta la decadenza dalla
carica.
4. I componenti del Cda che non intervengano a tre sedute consecutive
senza darne giustificata motivazione scritta decadono dalla carica.
5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate
presso la sede legale dell'Azienda per iscritto, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento, al Presidente dell'Azienda ed hanno
effetto dalla data del loro ricevimento.
6. In caso di decadenza, dimissione, o cessazione dalla carica di
consigliere per qualsiasi causa, il Presidente ne da' immediata
comunicazione al Cda ed all'Organo competente alla nomina del nuovo
rappresentante in Consiglio.
7. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Cda
comportano la decadenza del Cda stesso, che rimane in carica per la
sola ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi
Consiglieri.
Art. 10
Attribuzioni del Cda
1. Il Cda formula gli indirizzi ai quali l'attivita' aziendale deve
essere orientata; il Cda esercita inoltre tutti i poteri
amministrativi connessi alla realizzazione delle finalita'
istituzionali dell'Azienda, ad eccezione di quelli rientranti nelle
attribuzioni ricondotte dalla legge e dallo Statuto agli altri organi
dell'ente, ovvero al Direttore dell'Azienda.
2. In particolare, il Cda:
a) adotta lo Statuto dell'Azienda e le sue modifiche;
b) adotta il Regolamento di contabilita' e le sue modifiche;
c) delibera la nomina e la risoluzione del rapporto con il
Direttore;
d) adotta la dotazione organica dell'Azienda;
e) adotta il bilancio annuale di previsione, di competenza e di
cassa, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si
riferisce;
f) adotta il rendiconto annuale entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui esso si riferisce;
g) delibera l'assunzione di finanziamenti;
h) delibera l'accettazione di donazioni, eredita', e legati;
i) delibera le spese, gli acquisti, le alienazioni i contratti che
non rientrino nella competenza del Direttore dell'Azienda;
l) delibera su proposta del Direttore, i regolamenti interni
dell'Azienda, e quelli per l'organizzazione e per la fruizione dei
servizi;
m) delibera i bandi relativi all'erogazione dei servizi e degli
interventi attribuibili per concorso di competenza dell'Azienda;
n) delibera, sulla base delle direttive regionali, i criteri per la
determinazione dei requisiti di merito e delle condizioni economiche
per l'accesso agli interventi e ai servizi attribuibili per concorso,
gli importi delle borse di studio e dei prestiti d'onore, e le
tariffe ed i prezzi dei servizi;
o) delibera gli accordi e le convenzioni relative alla gestione dei
servizi di competenza dell'Azienda;
p) vigila sul funzionamento dei servizi e sulla conservazione del
patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Azienda;
q) autorizza il Presidente a promuovere giudizi eccedenti
l'ordinaria amministrazione innanzi alla Magistratura ordinaria,
amministrativa e contabile;
r) ha facolta', previa diffida, di sostituire il Direttore
nell'adozione di atti di sua competenza in caso di omissione o
ritardo nell'esercizio delle funzioni dirigenziali tali da recare
pregiudizio all'interesse pubblico;
s) definisce, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. 28 dicembre
1996, n. 50, i requisiti per l'affidamento di servizi ed interventi
di competenza dell'Azienda ad associazioni e cooperative di studenti
regolarmente costituite ed operanti nell'Universita';
t) esprime, ai sensi dell'art. 19, comma 6 della L.R. 28 dicembre
1996, n. 50, il parere sulla definizione della quota di risorse che
l'Azienda deve finalizzare alla erogazione del salario accessorio in
ambito della contrattazione decentrata regionale;
u) esercita le altre funzioni affidategli dalle norme in vigore,
dallo Statuto e dai regolamenti;
v) determina sulla base dei limiti e nel rispetto dei criteri e delle
direttive fissati dalla Regione l'importo degli emolumenti da
corrispondere ai componenti degli Organi dell'Azienda.
Art. 11
Funzionamento del Cda
1. Il Cda si riunisce su convocazione del Presidente, di regola
almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno due
componenti del Cda, entro dieci giorni dalla richiesta stessa.
2. La convocazione, indicante gli argomenti all'ordine del giorno, il
giorno, l'ora ed il luogo della riunione, deve essere inviata a
ciascun componente del Cda ed al Direttore nella rispettiva residenza
anagrafica, ovvero in luogo diverso, previa richiesta scritta
dell'interessato, almeno cinque giorni prima della data fissata per
le riunioni e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima,
anche mediante telegramma, ovvero telex o telefax.
3. La convocazione e' altresi' comunicata, negli stessi termini
appena indicati, al Revisore, il quale puo' assistere alle sedute del
Cda.
4. Il Direttore partecipa alle sedute del Cda.
5. Le sedute del Cda non sono pubbliche e di ognuna viene redatto
apposito verbale.
6. Ad esse possono essere invitati a partecipare, ai soli fini
conoscitivi, i soggetti che il Cda ritenga utili per ottenere
chiarimenti relativi agli oggetti compresi nell'ordine del giorno.
7. Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a votazione
segreta.
8. Non possono partecipare alle deliberazioni del Cda i componenti
che abbiano un interesse personale essi stessi, o loro congiunti e
affini entro il quarto grado, sugli atti in discussione.
Le riunioni del Cda sono validamente costituite con la presenza della
maggioranza dei loro componenti, compreso il Presidente.
Il Cda delibera a maggioranza dei presenti, salvo che sia richiesta
una diversa maggioranza per legge o per Statuto; in caso di parita'
prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del
vicepresidente.
Le delibere del Cda sono immediatamente efficaci ed eseguibili, ad
eccezione di quelle per le quali la legge regionale prescrive
l'approvazione della Giunta regionale.
Il Cda puo' delegare a uno o piu' dei suoi componenti lo svolgimento
di attivita' connesse alle proprie funzioni. In particolare il Cda
puo' istituire Commissioni permanenti o temporanee per l'elaborazione
di proposte, per svolgere attivita' istruttorie, conoscitive e di
controllo dell'attivita', a supporto degli atti di indirizzo e delle
deliberazioni di propria competenza. Per tali attivita' i consiglieri
si avvalgono della collaborazione operativa della struttura
amministrativa. Nell'atto di nomina della Commissione o di incarico
il Cda ne definisce l'oggetto, la durata e le modalita' di
funzionamento. Per gli incontri, le riunioni e l'attivita' comunque
documentata e' riconosciuta ai partecipanti una indennita' di
presenza pari a quella prevista per le riunioni del Cda e i relativi
rimborsi, come regolati dalle norme regionali.
Art. 12
Il Presidente
1. Il Presidente dell'Azienda e' nominato dalla Giunta regionale
d'intesa con l'Universita' di Modena e Reggio Emilia.
2. Il Presidente dura in carica 4 anni; egli non e' immediatamente
nominabile per piu' di un mandato consecutivo.
Per la carica di Presidente vigono le stesse cause di
incompatibilita' stabilite per la carica di componente del Cda. Le
dimissioni dalla carica devono essere presentate presso la sede
legale dell'Azienda per iscritto, ed hanno effetto dal loro
ricevimento; esse devono essere immediatamente comunicate al Cda,
nonche' alla Giunta regionale ed all'Universita' ai fini della nomina
del nuovo Presidente.
Il Presidente, al termine della scadenza del mandato o in caso di
dimissioni, resta in carica per l'ordinaria amministrazione, limitata
agli atti dovuti e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina
del nuovo Presidente ovvero fino alla nomina da parte del Presidente
della Regione del commissario ad acta, prevista dalla normativa
regionale.
5. E' compito del Presidente:
a) rappresentare legalmente l'Azienda nei confronti dei terzi e nei
rapporti istituzionali;
b) convocare e presiedere le riunioni del Cda, partecipando ai lavori
con diritto di voto, e sovrintendere alla esecuzione delle relative
deliberazioni, nonche' firmarne gli atti;
c) avanzare proposte al Cda in ordine alla definizione di programmi e
alla fissazione di specifici indirizzi e obiettivi per le attivita'
dell'Azienda;
d) redigere la relazione previsionale annuale contenente le linee
generali relative ai programmi, agli indirizzi e agli obiettivi, da
proporre al Consiglio di Amministrazione, nonche' le direttive per la
loro attuazione;
e) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi, nonche'
sull'operato del Direttore dell'Azienda, per garantirne l'efficienza
e determinare la corretta individuazione delle responsabilita'
correlate alle eventuali disfunzioni, da sottoporre al Cda;
f) assumere, in caso di necessita' e di urgenza, e sotto la sua
responsabilita', i provvedimenti necessari che rientrano
nell'ordinaria competenza del Cda; tali provvedimenti devono essere
sottoposti alla ratifica del Cda nella prima riunione successiva
utile;
g) eseguire gli incarichi eventualmente affidatigli dal Cda;
h) esercitare le altre eventuali attribuzioni spettantegli in base
alla legge, allo Statuto e ai regolamenti interni.
6. Il Presidente puo' designare all'interno del Cda un
vice-Presidente che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni
in caso di impedimento o assenza.
7. Nella designazione del vice-Presidente il Presidente assicura di
norma l'espressione equilibrata, tra le due cariche, delle realta'
territoriali rappresentate nelle due sedi e presenti nel Cda.
8. Il Presidente puo' inoltre temporaneamente assegnare, con atto
scritto, l'assolvimento di determinati suoi compiti a singoli
componenti dei Consiglio di Amministrazione.
Art. 13
Il Revisore
1. Il Revisore e' nominato dalla Giunta regionale, scelto tra gli
iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al DLgs 27 gennaio
1992, n. 88.
2. Il Revisore dura in carica quattro anni.
3. La carica di Revisore non puo' essere assunta da parenti ed affini
entro il quarto grado dei componenti gli altri Organi dell'Azienda.
Il Revisore non puo' assumere incarichi professionali o consulenze
presso l'Azienda; tale divieto permane per un triennio dallo scadere
dalla carica.
4. Sono cause di decadenza dalla carica la cancellazione o la
sospensione dal ruolo dei revisori contabili, la mancata redazione
della relazione al Bilancio consuntivo e la mancata effettuazione
delle verifiche trimestrali protratta per un intero esercizio.
Tali circostanze devono essere immediatamente comunicate al
Presidente dell'Azienda ed alla Giunta regionale, la quale
provvedera' a nuova nomina.
5. Il Revisore verifica almeno una volta ogni trimestre l'andamento
delle registrazioni contabili e la loro regolarita'. Degli atti,
ispezioni, o verifiche effettuate deve essere redatto apposito
verbale.
6. Al Revisore spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dalla
vigente legislazione regionale.
Art. 14
Competenze del Revisore
1. Il Revisore:
a) effettua un riscontro sulla gestione economico-finanziaria
dell'Azienda ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle
scritture contabili;
b) esamina il Bilancio preventivo e consuntivo e redige, su
quest'ultimo, la relazione di propria competenza;
c) effettua le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;
d) riferisce tempestivamente al Presidente dell'Azienda, che ne
informa immediatamente il Cda, sulle eventuali irregolarita'
riscontrate in sede di esercizio dell'attivita' di vigilanza e di
controllo;
e) formula rilievi e proposte per conseguire miglioramenti di
efficienza, produttivita' ed efficienza di gestione;
f) fornisce al Cda, su sua richiesta, elementi e valutazioni tecniche
utili ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del
Cda stesso.
2. I modelli elaborati ai fini del controllo di gestione ed i
relativi risultati sono posti a disposizione del Revisore.
3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti
dell'Ente e puo' chiedere notizie agli amministratori, al Direttore e
ai Responsabili degli Uffici sull'andamento di determinati affari od
operazioni dell'Azienda.
4. Il Revisore puo' procedere in ogni momento ad ispezioni e
controlli.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E
DEL PERSONALE
Art. 15
Direttore
1. Il Direttore e' dipendente dell'Azienda, e' nominato dal Cda su
proposta del Presidente e occupa la posizione dirigenziale piu'
elevata nell'ambito della dotazione organica dell'Azienda.
2. L'incarico di Direttore e' incompatibile con l'assunzione di
cariche elettive presso gli Organi rappresentativi della Regione e
degli enti locali rappresentati in seno al Cda. L'incarico e'
altresi' incompatibile con qualsiasi ulteriore rapporto di impiego
pubblico o privato e con l'esercizio di qualsiasi professione o
industria, nonche' con qualsiasi prestazione anche di carattere
occasionale dalla quale possa sorgere un conflitto con gli interessi
e le funzioni dell'Azienda. Il Direttore puo' accettare incarichi
temporanei di carattere professionale estranei all'attivita'
aziendale previa autorizzazione scritta del Presidente, da richiedere
di volta in volta. La mancata cessazione delle cause di
incompatibilita' entro il trentesimo giorno dalla loro insorgenza
comporta, previa diffida scritta adottata dal Presidente
dell'Azienda, la decadenza dall'incarico.
3. L'incarico di Direttore ha di norma durata triennale e puo' essere
riconfermato. Il Cda puo' deliberare motivatamente incarichi di
durata inferiore.
4. L'incarico puo' essere revocato prima della scadenza con
provvedimento motivato del Cda, previa contestazione all'interessato,
in caso di reiterata inosservanza degli indirizzi degli Organi
aziendali, o di irregolarita' gravi nella gestione amministrativa e
contabile imputabili alla sua direzione.
5. In caso di cessazione dall'incarico del Direttore, le sue funzioni
sono assunte temporaneamente, fino alla nomina del successore, dal
dirigente piu' anziano in ruolo.
Art. 16
Compiti del Direttore
1. Il Direttore e' responsabile degli uffici e delle strutture
amministrative dell'Azienda e svolge un'attivita' generale di
indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti del
personale dell'Azienda, in attuazione degli obiettivi definiti dagli
Organi di governo dell'Azienda; definisce le competenze analitiche
delle strutture organizzative; provvede, in osservanza delle
direttive del Cda, all'andamento dei servizi prestati dall'Azienda,
ne regola il funzionamento e ne e' responsabile; puo' formulare
proposte al Cda ai fini dell'adozione di atti aziendali di competenza
del Cda stesso.
2. In particolare, il Direttore:
a) partecipa alle riunioni del Cda, con funzione consultiva;
b) dirige e coordina le strutture aziendali e risponde del loro
efficiente ed efficace funzionamento al Presidente ed al Cda;
c) adotta i provvedimenti e le misure opportune per migliorare
l'efficienza delle attivita' gestite dall'Azienda, compresa
l'eventuale delega di funzioni e di firma;
d) cura la predisposizione degli atti ed adempimenti istruttori per
le delibere del Cda;
e) cura l'esecuzione delle delibere del Cda;
f) predispone gli schemi del bilancio di previsione, delle relative
relazioni e del conto consuntivo da sottoporre al Cda;
g) redige la relazione annuale sull'attivita' svolta dall'Azienda e
sugli obiettivi raggiunti, allegando le relazioni degli altri
Dirigenti, da sottoporre al Cda;
h) presiede le commissioni di gara per lavori, servizi, forniture;
i) firma la corrispondenza e gli atti che non rientrano nella
competenza del Presidente;
l) dirige il personale stesso, adottando i provvedimenti relativi
allo stato giuridico ed economico e la disciplina del personale, in
osservanza delle procedure prescritte dai regolamenti e dai contratti
collettivi;
m) sottoscrive i contratti in nome e per conto dell'Azienda;
n) assume il ruolo di consegnatario di tutti i beni che costituiscono
il patrimonio aziendale, fatte salve le responsabilita' espressamente
imputate a carico di altri soggetti;
o) svolge ogni altro compito riferibile alla gestione dell'Azienda
che gli e' attribuito dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e
dal Cda.
Il Direttore, entro i limiti posti dal regolamento di contabilita' ed
eventualmente integrati con delibera del Cda da aggiornare
periodicamente, e comunque non oltre il biennio, provvede
direttamente agli acquisti di beni e servizi necessari per il
funzionamento dell'Azienda, sottoponendo al Cda idonea
rendicontazione.
Il Direttore nomina con proprio atto il dirigente o il funzionario
cui sono assegnate le funzioni e le responsabilita' delle strutture
organizzative e delle attivita' della sede di Reggio Emilia.
Art. 17
Organizzazione e qualificazione del lavoro
1. Nel pieno rispetto della legge e dei contratti collettivi, le
modalita' di organizzazione del lavoro del personale addetto ai
servizi dell'Azienda perseguono la massima produttivita' possibile e
sono adeguate alle esigenze primarie degli utenti, dell'Universita'.
2. Gli orari degli uffici dell'Azienda aperti al pubblico sono
stabiliti con riguardo ai bisogni delle fasce di utenza,
coordinandoli con quelli degli altri uffici aperti al pubblico.
3. L'Azienda promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e
lo sviluppo della professionalita' del personale.
Art. 18
Collaborazioni esterne
1. Nel rispetto delle normative vigenti, per esigenze connesse con i
suoi fini istituzionali alle quali non possa far fronte con il
personale interno, l'Azienda puo' ricorrere a incarichi e a
consulenze esterne a contenuto tecnico-specialistico affidate a
persone, fisiche o giuridiche, di adeguata qualificazione.
TITOLO IV
PATRIMONIO E CONTABILITA'
Art. 19
Patrimonio
1. L'Azienda ha un proprio patrimonio formato da beni mobili ed
immobili.
2. Il patrimonio dell'Azienda e' costituito dai beni all'uopo
trasferiti dalla Regione, nonche' dai beni derivanti da acquisizioni,
donazioni, eredita' e legati.
3. I beni aziendali derivanti dal trasferimento regionale sono
vincolati nell'uso all'attuazione degli interventi per il diritto
allo studio; il relativo mutamento di destinazione comporta il
ritrasferimento degli stessi al patrimonio regionale.
4. L'alienazione dei beni immobili dell'Azienda deve essere
autorizzata dalla Giunta regionale, che deve preventivamente
approvare la relativa delibera di cessione.
5. Il ricavato della vendita dei beni immobili e' in ogni caso
destinato alla realizzazione di interventi di edilizia finalizzata al
diritto allo studio.
Art. 20
Gestione finanziaria, patrimoniale ed economica
Controllo di gestione
1. La gestione finanziaria e contabile ed i criteri di funzionamento
del sistema di controllo di gestione dell'Azienda sono disciplinati
dalla legge e dal Regolamento di contabilita', deliberato dal Cda ed
approvato dalla Giunta regionale.
2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
3. Il bilancio annuale deve presentare l'equilibrio economico e
finanziario.
4. Gli strumenti necessari all'attivita' di direzione ed alle
valutazioni di competenza degli organi dell'azienda sono forniti da
un apposito sistema di controllo di gestione.
5. Le deliberazioni comportanti impegno di spesa sono adottate previa
attestazione da parte del Direttore, o di suo delegato, della
esistenza e della sufficienza della copertura necessaria
preventivata.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
Modifica dello Statuto
1. Le deliberazioni riguardanti le modificazioni del presente Statuto
sono adottate con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei
componenti del Cda, e diventano esecutive con l'approvazione della
Giunta regionale.