REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA 20 gennaio 2004, n. 48

ORDINANZA 20 gennaio 2004, n. 48

CORTE COSTITUZIONALE                                                            
Ordinanza n. 48 Reg. ordinanze 2004 del 20 gennaio 2004 nel giudizio            
di legittimita' costituzionale degli articoli 7, comma 1, e 8, comma            
1 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1                
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n.            
25, recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e                 
disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per                  
l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di                
gestione dei rifiuiti urbani"), che introducono, rispettivamente, gli           
articoli 8-ter e 8-sexies nella legge della Regione Emilia-Romagna 6            
settembre 1999, n. 25, promosso con ricorso del Presidente del                  
Consiglio dei Ministri, notificato il 28 marzo 2003, depositato in              
Cancelleria il 9 aprile 2003 ed iscritto al n. 38 del Registro                  
ricorsi 2003                                                                    
In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai                
signori:                                                                        
Gustavo Zagrebelsky - Presidente; Valerio Onida, Carlo Mezzanotte,              
Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco            
Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Romano           
Vacarella, Alfio Finocchiaro, giudici                                           
ha pronunciato la seguente                                                      
ORDINANZA                                                                       
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 7, comma             
1, e 8, comma 1 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 gennaio             
2003, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6                    
settembre 1999, n. 25, recante "Delimitazione degli ambiti                      
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra              
gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e            
del servizio di gestione dei rifiuiti urbani"), che introducono,                
rispettivamente, gli articoli 8-ter e 8-sexies nella legge della                
Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25, promosso con ricorso            
del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 28 marzo               
2003, depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003 ed iscritto al n. 38           
del Registro ricorsi 2003;                                                      
visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;                      
udito nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2003 il Giudice                 
relatore Valerio Onida;                                                         
ritenuto che con ricorso notificato il 28 marzo 2003 e depositato il            
9 aprile 2003 (Reg. ric. n. 38 del 2003), il Presidente del Consiglio           
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello             
Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art.           
7, comma 1, e dell'art. 8, comma 1 della legge della Regione                    
Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche ed inegrazioni alla             
legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, recante "Delimitazione degli           
ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione           
tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico                    
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani"), nella                
parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8-ter e l'art.                 
8-sexies alla legge della Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n.           
25, per violazione dell'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera           
s, e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 86 del              
Trattato istitutivo della Comunita' Europea, alle direttive n.                  
90/531/CEE del 17 settembre 1990, n. 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e             
n. 93/38/CEE del 14 giugno 1993, all'art. 35 della legge 28 dicembre            
2001, n. 448, all'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'art.            
88 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, e all'art. 113 del DLgs 18 agosto            
2000, n. 267;                                                                   
che l'art. 7, comma 1 della legge impuganta (Inserimento del Capo II            
bis nella legge regionale n. 25 del 1999) aggiunge, tra l'altro,                
l'art. 8-ter (Affidamento del servizio) alla legge della Regione                
Emilia-Romagna n. 25 del 1999, e tale ultima disposizione, al comma             
4, consente l'affidamento diretto dei servizi pubblici disciplinati             
dalla stessa legge n. 25 del 1999 "a societa' a prevalente capitale             
pubblico effettivamente controllate da Comuni rientranti nell'ambito            
territoriale ottimale e che esercitano a favore dei medesimi la parte           
prevalente della propria attivita'", restando "ferma per dette                  
societa' l'esclusione dalle gare per l'affidamento del servizio";               
che, ad avviso dell'Avvocatura, siffatta previsione legislativa,                
consentendo all'amministrazione locale di sottrarsi, senza obbligo di           
motivazione, alla procedura ad evidenza pubblica, ai fini di tale               
particolare affidamento dei servizi di carattere economico e                    
imprenditoriale (tra cui il servizio idrico integrato e quello di               
gestione dei rifiuti), ricostituirebbe illegittimamente "il monopolio           
dell'ente locale, in proprio o associato ad altri enti locali, nei              
settori della prestazione dei servizi locali", e introdurrebbe "una             
deroga alla liberalizzazione del settore, mantenendo una riserva di             
fatto a favore di soggetti economici "a prevalente capitale                     
pubblico", in violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento                 
comunitario (articolo 86 del Trattato; direttive n. 90/531/CEE, n.              
92/50/CEE e n. 93/38/CEE) e, percio', dell'art. 117, primo comma,               
della Costituzione. Il diritto comunitario, sostiene il ricorrente,             
tollererebbe soltanto "poche e circoscritte deroghe" al principio di            
affidamento dei servizi pubblici mediante gara, ed imporrebbe, in               
ogni caso, che esse siano limitate e motivate; e la legislazione                
nazionale, seguendo tale linea, fin dalla legge 5 gennaio 1994, n.              
36, in tema di servizio idrico, avrebbe inteso superare il sistema              
dell'affidamento diretto ancora accolto dall'art. 22 della legge 8              
giugno 1990, n. 142, giungendo a ripudiarlo definitivamente con                 
l'art. 113 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive                        
modificazioni e con l'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.             
Tale ultima disposizione, in particolare, non consentirebbe in nessun           
caso, a partire dal giugno del 2003, di "rilasciare concessioni senza           
gara, a soggetti pubblici radicati sul territorio";                             
che l'art. 8, comma 1 della legge impugnata (Inserimento del Capo II            
ter nella legge regionale n. 25 del 1999) aggiunge, a sua volta,                
l'art. 8-sexies (Funzioni regionali) alla legge della Regione                   
Emilia-Romagna n. 25 del 1999, disposizione che attribuisce alla                
Regione la funzione di formulare indirizzi e linee guida per                    
l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e del              
servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonche' la funzione di                 
definire criteri ed indirizzi per la ricognizione delle opere e delle           
dotazioni strumentali all'erogazione del servizio, e per la                     
predisposizione del programma degli interventi e del relativo piano             
finanziario;                                                                    
che, secondo il ricorrente, si tratterebbe di compiti, riconducibili            
alle materie della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni             
culturali (art. 117, secondo comma, lettera s della Costituzione) e             
del governo del territorio (art. 117, terzo comma della                         
Costituzione), riservati allo Stato in forza dell'art. 88 del DLgs 31           
marzo 1998, n. 112, in linea con la necessita' di "tracciare delle              
regole a livello nazionale" capaci di assicurare "una omogeneita' di            
condizioni di utilizzo compatibile della risorsa idrica";                       
che, ad avviso dell'Avvocatura, la norma impugnata si porrebbe in               
potenziale contrasto con una corretta gestione della risorsa che, in            
quanto risorsa rara, necessita di una gestione a tutti i livelli                
omogenea e concordata: essa consentirebbe, inoltre, di attuare una              
politica lesiva dei principi generali della materia fissati a livello           
nazionale, in violazione del canone di leale collaborazione;                    
che si e' costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, chiedendo           
che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile e                  
infondata;                                                                      
considerato che il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,           
notificato il 28 marzo 2003, e' stato disposto il 9 aprile 2003,                
oltre il termine di dieci giorni dalla notifica, stabilito dall'art.            
31, terzo comma della Legge 11 marzo 1953, n. 87 (e, ora, dal comma 4           
dello stesso art. 31, come sostituito dall'art. 9 della Legge 5                 
giugno 2003, n. 131), termine che deve ritenersi, secondo la costante           
giurisprudenza di questa Corte, perentorio (sentenze n. 191 del 1980,           
n. 72 del 1981 e, da ultimo, n. 303 del 2003; ordinanze n. 126 del              
1997 e n. 99 del 2000);                                                         
che, conseguentemente la questione sollevata e' manifestamente                  
inammissibile per tardivita' del deposito del ricorso,                          
PER QUESTI MOTIVI                                                               
la Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilita' della            
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1 e                 
dell'art. 8, comma 1 della legge della Regione Emilia-Romagna 28                
gennaio 2003, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6            
settembre 1999, n. 25, recante "Delimitazione degli ambiti                      
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra              
gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e            
del servizio di gestione dei rifiuti urbani"), nella parte in cui               
aggiungono, rispettivamente, l'art. 8-ter e l'art. 8-sexies alla                
legge della Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25,                     
sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, secondo comma,             
lettera s, e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del                
Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe.                     
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo            
della Consulta, 20 gennaio 2004.                                                
IL PRESIDENTE                                                                   
Gustavo Zagrebelsky                                                             
IL REDATTORE                                                                    
Valerio Onida                                                                   
IL CANCELLIERE                                                                  
Giuseppe di Paola                                                               
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2004.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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