ORDINANZA 20 gennaio 2004, n. 48
ORDINANZA 20 gennaio 2004, n. 48
CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza n. 48 Reg. ordinanze 2004 del 20 gennaio 2004 nel giudizio
di legittimita' costituzionale degli articoli 7, comma 1, e 8, comma
1 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n.
25, recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per
l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuiti urbani"), che introducono, rispettivamente, gli
articoli 8-ter e 8-sexies nella legge della Regione Emilia-Romagna 6
settembre 1999, n. 25, promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 28 marzo 2003, depositato in
Cancelleria il 9 aprile 2003 ed iscritto al n. 38 del Registro
ricorsi 2003
In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai
signori:
Gustavo Zagrebelsky - Presidente; Valerio Onida, Carlo Mezzanotte,
Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco
Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Romano
Vacarella, Alfio Finocchiaro, giudici
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 7, comma
1, e 8, comma 1 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 gennaio
2003, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6
settembre 1999, n. 25, recante "Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra
gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e
del servizio di gestione dei rifiuiti urbani"), che introducono,
rispettivamente, gli articoli 8-ter e 8-sexies nella legge della
Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25, promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 28 marzo
2003, depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003 ed iscritto al n. 38
del Registro ricorsi 2003;
visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
udito nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2003 il Giudice
relatore Valerio Onida;
ritenuto che con ricorso notificato il 28 marzo 2003 e depositato il
9 aprile 2003 (Reg. ric. n. 38 del 2003), il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art.
7, comma 1, e dell'art. 8, comma 1 della legge della Regione
Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche ed inegrazioni alla
legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, recante "Delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione
tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani"), nella
parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8-ter e l'art.
8-sexies alla legge della Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n.
25, per violazione dell'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera
s, e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 86 del
Trattato istitutivo della Comunita' Europea, alle direttive n.
90/531/CEE del 17 settembre 1990, n. 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e
n. 93/38/CEE del 14 giugno 1993, all'art. 35 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, all'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'art.
88 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, e all'art. 113 del DLgs 18 agosto
2000, n. 267;
che l'art. 7, comma 1 della legge impuganta (Inserimento del Capo II
bis nella legge regionale n. 25 del 1999) aggiunge, tra l'altro,
l'art. 8-ter (Affidamento del servizio) alla legge della Regione
Emilia-Romagna n. 25 del 1999, e tale ultima disposizione, al comma
4, consente l'affidamento diretto dei servizi pubblici disciplinati
dalla stessa legge n. 25 del 1999 "a societa' a prevalente capitale
pubblico effettivamente controllate da Comuni rientranti nell'ambito
territoriale ottimale e che esercitano a favore dei medesimi la parte
prevalente della propria attivita'", restando "ferma per dette
societa' l'esclusione dalle gare per l'affidamento del servizio";
che, ad avviso dell'Avvocatura, siffatta previsione legislativa,
consentendo all'amministrazione locale di sottrarsi, senza obbligo di
motivazione, alla procedura ad evidenza pubblica, ai fini di tale
particolare affidamento dei servizi di carattere economico e
imprenditoriale (tra cui il servizio idrico integrato e quello di
gestione dei rifiuti), ricostituirebbe illegittimamente "il monopolio
dell'ente locale, in proprio o associato ad altri enti locali, nei
settori della prestazione dei servizi locali", e introdurrebbe "una
deroga alla liberalizzazione del settore, mantenendo una riserva di
fatto a favore di soggetti economici "a prevalente capitale
pubblico", in violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario (articolo 86 del Trattato; direttive n. 90/531/CEE, n.
92/50/CEE e n. 93/38/CEE) e, percio', dell'art. 117, primo comma,
della Costituzione. Il diritto comunitario, sostiene il ricorrente,
tollererebbe soltanto "poche e circoscritte deroghe" al principio di
affidamento dei servizi pubblici mediante gara, ed imporrebbe, in
ogni caso, che esse siano limitate e motivate; e la legislazione
nazionale, seguendo tale linea, fin dalla legge 5 gennaio 1994, n.
36, in tema di servizio idrico, avrebbe inteso superare il sistema
dell'affidamento diretto ancora accolto dall'art. 22 della legge 8
giugno 1990, n. 142, giungendo a ripudiarlo definitivamente con
l'art. 113 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni e con l'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Tale ultima disposizione, in particolare, non consentirebbe in nessun
caso, a partire dal giugno del 2003, di "rilasciare concessioni senza
gara, a soggetti pubblici radicati sul territorio";
che l'art. 8, comma 1 della legge impugnata (Inserimento del Capo II
ter nella legge regionale n. 25 del 1999) aggiunge, a sua volta,
l'art. 8-sexies (Funzioni regionali) alla legge della Regione
Emilia-Romagna n. 25 del 1999, disposizione che attribuisce alla
Regione la funzione di formulare indirizzi e linee guida per
l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonche' la funzione di
definire criteri ed indirizzi per la ricognizione delle opere e delle
dotazioni strumentali all'erogazione del servizio, e per la
predisposizione del programma degli interventi e del relativo piano
finanziario;
che, secondo il ricorrente, si tratterebbe di compiti, riconducibili
alle materie della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali (art. 117, secondo comma, lettera s della Costituzione) e
del governo del territorio (art. 117, terzo comma della
Costituzione), riservati allo Stato in forza dell'art. 88 del DLgs 31
marzo 1998, n. 112, in linea con la necessita' di "tracciare delle
regole a livello nazionale" capaci di assicurare "una omogeneita' di
condizioni di utilizzo compatibile della risorsa idrica";
che, ad avviso dell'Avvocatura, la norma impugnata si porrebbe in
potenziale contrasto con una corretta gestione della risorsa che, in
quanto risorsa rara, necessita di una gestione a tutti i livelli
omogenea e concordata: essa consentirebbe, inoltre, di attuare una
politica lesiva dei principi generali della materia fissati a livello
nazionale, in violazione del canone di leale collaborazione;
che si e' costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, chiedendo
che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile e
infondata;
considerato che il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,
notificato il 28 marzo 2003, e' stato disposto il 9 aprile 2003,
oltre il termine di dieci giorni dalla notifica, stabilito dall'art.
31, terzo comma della Legge 11 marzo 1953, n. 87 (e, ora, dal comma 4
dello stesso art. 31, come sostituito dall'art. 9 della Legge 5
giugno 2003, n. 131), termine che deve ritenersi, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, perentorio (sentenze n. 191 del 1980,
n. 72 del 1981 e, da ultimo, n. 303 del 2003; ordinanze n. 126 del
1997 e n. 99 del 2000);
che, conseguentemente la questione sollevata e' manifestamente
inammissibile per tardivita' del deposito del ricorso,
PER QUESTI MOTIVI
la Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilita' della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1 e
dell'art. 8, comma 1 della legge della Regione Emilia-Romagna 28
gennaio 2003, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6
settembre 1999, n. 25, recante "Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra
gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e
del servizio di gestione dei rifiuti urbani"), nella parte in cui
aggiungono, rispettivamente, l'art. 8-ter e l'art. 8-sexies alla
legge della Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25,
sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, secondo comma,
lettera s, e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo
della Consulta, 20 gennaio 2004.
IL PRESIDENTE
Gustavo Zagrebelsky
IL REDATTORE
Valerio Onida
IL CANCELLIERE
Giuseppe di Paola
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2004.