REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4
DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO
Art. 7 Applicazione 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge, adotta apposita direttiva per l'applicazione delle disposizioni ivi previste.