LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4
DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO
Art. 4
Condizioni sanitarie
1. Gli ovini e i caprini devono provenire da allevamenti
ufficialmente indenni da brucellosi ed essere in possesso dei
requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti.
2. Tutti gli ovini e i caprini di eta' superiore ai sei mesi che
vengono trasportati per ragioni di pascolo o transumanza devono
essere stati sottoposti con esito favorevole ad un controllo
sierologico della brucellosi effettuato negli ultimi novanta giorni.