REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4

DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO

          Art. 4                                                                
Condizioni sanitarie                                                            
1. Gli ovini e i caprini devono provenire da allevamenti                        
ufficialmente indenni da brucellosi ed essere in possesso dei                   
requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti.                                
2. Tutti gli ovini e i caprini di eta' superiore ai sei mesi che                
vengono trasportati per ragioni di pascolo o transumanza devono                 
essere stati sottoposti con esito favorevole ad un controllo                    
sierologico della brucellosi effettuato negli ultimi novanta giorni.            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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