REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4

DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO

          Art. 2                                                                
Modalita' di movimentazione                                                     
1. Il pascolo di ovini e caprini e' consentito esclusivamente su                
terreni di proprieta' o in affitto o in concessione, chiaramente                
delimitati ed identificabili.                                                   
2. Lo spostamento di ovini e caprini a scopo di pascolo e' soggetto             
ad autorizzazione sanitaria, concessa dal Sindaco del Comune di                 
destinazione previo parere del servizio veterinario dell'Azienda USL            
competente per territorio, anche nel caso di movimenti                          
intracomunali.                                                                  
3. Gli ovini e i caprini che vengono trasferiti per ragioni di                  
pascolo o transumanza devono essere trasportati tramite automezzi e             
non possono essere trasferiti con altri mezzi, eccetto i casi                   
autorizzati dal Sindaco su parere conforme del servizio veterinario             
dell'Azienda USL competente per territorio.                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina